per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art.  1,  commi  687,  secondo  periodo,  e  688,
secondo periodo, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)»,  sollevate,  in  riferimento
agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 e 119, primo, secondo e quarto
comma,  della  Costituzione,  dalla  Corte  dei   conti   -   sezione
giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con le ordinanze in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA