per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 e 119, primo, secondo e quarto comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA