per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2,
del decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  72  (Attuazione  della
direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE  e  abroga
le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto  concerne  l'accesso
all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza  prudenziale  sugli
enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58), nella  parte  in  cui  esclude  l'applicazione
retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6
alle sanzioni amministrative  previste  per  l'illecito  disciplinato
dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58
(Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52); 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella
parte in  cui  esclude  l'applicazione  retroattiva  delle  modifiche
apportate  dal  comma  3  dello   stesso   art.   6   alle   sanzioni
amministrative previste per l'illecito di cui  all'art.  187-ter  del
d.lgs. n. 58 del 1998; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 2,  del  d.lgs.  n.  72  del  2015,
sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA