per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  promosse  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
499, della legge 27 dicembre 2017, n.  205  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), nella parte in cui, sostituendo l'art. 13, comma
5, del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228  (Orientamento  e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo  7  della
legge 5 marzo 2001, n. 57), stabilisce che il  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali dallo stesso previsto
sia adottato «sentita la» Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
anziche' «previa intesa in sede di» detta Conferenza; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.1, comma 499, della legge n.  205  del  2017,
nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, del d.lgs. n.  228
del 2001, promossa, in riferimento all'art. 119  della  Costituzione,
dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA