per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 120, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice  della  strada),  come  sostituito
dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n.  94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento  agli
artt. 11  e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  in  relazione
all'art.  7  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei   diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma  il  4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,
n. 848, e in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost.,  sollevate
dal Tribunale  ordinario  di  Torino,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n.  285  del  1992,
come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge n.  94
del 2009, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., in relazione all'art. 7 della  CEDU,  e  in  riferimento  agli
artt. 3, 16, 25 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di  Torino,  con
la medesima ordinanza. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA