per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e  90,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale  di  istruzione  e
formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni  legislative
vigenti),  sollevate  dal  Consiglio  di  Stato,  sezione  sesta,  in
riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97  e  117,  primo  comma,
della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art.  6,  paragrafo
1, della Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e
delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto  1955,  n.  848,
con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera a), della legge n.  107
del 2015,  sollevata  dal  Consiglio  di  Stato,  sezione  sesta,  in
riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera b), della legge n.  107
del  2015  sollevata  dal  Consiglio  di  Stato,  sezione  sesta,  in
riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
                                                            Allegato: 
                        Ordinanza letta all'udienza del 2 aprile 2019 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti gli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale
promossi dal Consiglio di Stato, con ordinanze del 21 giugno 2017 (r.
o. n. 173, n. 174, n. 175  e  n.  176  del  2017),  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,  del
2017. 
    Rilevato che nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o.  n.
173  del  2017  sono  intervenuti   Giuseppina   Alaimo   con   altre
quattrocentoundici  persone,  Patrizia  Alauria  con  altre   ventuno
persone, Mariafrancesca Maviglia con altre dieci  persone  e  Rosaria
Brusaferri con altre due persone; 
    che nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n.  174  del
2017 sono intervenuti Sabrina Pozzi  e  Maria  Gabriella  Serino  con
altre quindici persone,  Giacinto  Fabiano  con  altre  cinquantatre'
persone; 
    che nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n.  175  del
2017 e' intervenuta Sabrina Pozzi; 
    che nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n.  176  del
2017 sono intervenuti Rosalba Agenori  con  altre  centodue  persone,
Floriana Peracchia con altre  ventinove  persone,  Mariaconcetta  Del
Prete, Luigi Tuccillo con altre  sei  persone,  Angelo  Cornetta  con
altre  sessantadue  persone,  Luigi  Orabona  con  altre  trentasette
persone, Giovanni Acerra  con  altre  novantadue  persone  e  Rosaria
Brusaferri con un'altra persona. 
    Considerato che gli intervenienti sopra indicati non  sono  parti
dei giudizi principali; 
    che,  secondo  il  costante  orientamento  di  questa  Corte,  la
partecipazione al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale
e' circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo,  oltre  che
al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e,  nel  caso  di  legge
regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3  e  4  delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale)  e
che a tale disciplina e' possibile derogare −  senza  contraddire  il
carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' − soltanto  a
favore  di  soggetti  terzi  che  siano  titolari  di  un   interesse
qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale  dedotto
in giudizio e non semplicemente regolato,  al  pari  di  ogni  altro,
dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex  plurimis,  sentenze
n. 248 e relativa ordinanza dibattimentale del 23  ottobre  2018,  n.
217, n. 194 e relativa  ordinanza  dibattimentale  del  25  settembre
2018, n. 153 e relativa ordinanza dibattimentale del 20 giugno  2018,
n. 77 del 2018); 
    che non e' ammissibile l'intervento, nei giudizi davanti a questa
Corte, dei titolari di interessi soltanto analoghi a  quelli  dedotti
nel giudizio principale, dato il carattere incidentale  del  giudizio
di legittimita' costituzionale, in quanto l'accesso di tali  soggetti
al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza
e della non manifesta  infondatezza  della  questione  da  parte  del
giudice a quo (sentenze n. 35 del 2017, n. 71 del 2015, con  allegate
ordinanze dibattimentali, nonche' sentenza n. 119 del 2012); 
    che, allo stesso modo, i medesimi principi valgono in relazione a
quelle parti che, solo successivamente all'ordinanza  di  rimessione,
sono intervenute ad adiuvandum nei giudizi a quibus, allorche' questi
erano gia' stati sospesi,  dovendo  escludersi  che  questi  soggetti
abbiano assunto la qualita' di parti in tali giudizi; 
    che, d'altra parte, l'intervento  di  Giacinto  Fabiano  e  degli
altri cinquantatre' intervenienti e' tardivo,  in  quanto  depositato
oltre  il  termine  previsto  dall'art.  4,  comma  4,  delle   Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; 
    che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine
previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, e'  ritenuto  perentorio,  con  la
conseguenza  che  l'intervento  spiegato  dopo  la  sua  scadenza  e'
inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del 2018, n. 250 del 2017,
con allegate ordinanze dibattimentali). 
 
                          PER QUESTI MOTIVI 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibili gli interventi spiegati: 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. 173 n. del 2017,
da Giuseppina Alaimo con altre quattrocentoundici  persone,  Patrizia
Alauria con altre ventuno persone, Mariafrancesca Maviglia con  altre
dieci persone e Rosaria Brusaferri con altre due persone; 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 174 del 2017,
da Sabrina Pozzi e Maria Gabriella Serino con altre quindici persone; 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 175 del 2017,
da Sabrina Pozzi; 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 176 del 2017,
da Rosalba Agenori con altre centodue persone, Floriana Peracchia con
altre ventinove persone, Mariaconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo  con
altre sei persone, Angelo Cornetta  con  altre  sessantadue  persone,
Luigi Orabona con altre  trentasette  persone,  Giovanni  Acerra  con
altre novantadue persone e Rosaria Brusaferri con un'altra persona; 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 174 del 2017,
da Giacinto Fabiano con altre cinquantatre' persone. 
 
                 F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente