per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera a), della legge n. 107 del 2015, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015 sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 2 aprile 2019 ORDINANZA Visti gli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale promossi dal Consiglio di Stato, con ordinanze del 21 giugno 2017 (r. o. n. 173, n. 174, n. 175 e n. 176 del 2017), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, del 2017. Rilevato che nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 173 del 2017 sono intervenuti Giuseppina Alaimo con altre quattrocentoundici persone, Patrizia Alauria con altre ventuno persone, Mariafrancesca Maviglia con altre dieci persone e Rosaria Brusaferri con altre due persone; che nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 174 del 2017 sono intervenuti Sabrina Pozzi e Maria Gabriella Serino con altre quindici persone, Giacinto Fabiano con altre cinquantatre' persone; che nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 175 del 2017 e' intervenuta Sabrina Pozzi; che nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 176 del 2017 sono intervenuti Rosalba Agenori con altre centodue persone, Floriana Peracchia con altre ventinove persone, Mariaconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo con altre sei persone, Angelo Cornetta con altre sessantadue persone, Luigi Orabona con altre trentasette persone, Giovanni Acerra con altre novantadue persone e Rosaria Brusaferri con un'altra persona. Considerato che gli intervenienti sopra indicati non sono parti dei giudizi principali; che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) e che a tale disciplina e' possibile derogare − senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' − soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 248 e relativa ordinanza dibattimentale del 23 ottobre 2018, n. 217, n. 194 e relativa ordinanza dibattimentale del 25 settembre 2018, n. 153 e relativa ordinanza dibattimentale del 20 giugno 2018, n. 77 del 2018); che non e' ammissibile l'intervento, nei giudizi davanti a questa Corte, dei titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, dato il carattere incidentale del giudizio di legittimita' costituzionale, in quanto l'accesso di tali soggetti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (sentenze n. 35 del 2017, n. 71 del 2015, con allegate ordinanze dibattimentali, nonche' sentenza n. 119 del 2012); che, allo stesso modo, i medesimi principi valgono in relazione a quelle parti che, solo successivamente all'ordinanza di rimessione, sono intervenute ad adiuvandum nei giudizi a quibus, allorche' questi erano gia' stati sospesi, dovendo escludersi che questi soggetti abbiano assunto la qualita' di parti in tali giudizi; che, d'altra parte, l'intervento di Giacinto Fabiano e degli altri cinquantatre' intervenienti e' tardivo, in quanto depositato oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, e' ritenuto perentorio, con la conseguenza che l'intervento spiegato dopo la sua scadenza e' inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del 2018, n. 250 del 2017, con allegate ordinanze dibattimentali). PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili gli interventi spiegati: nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. 173 n. del 2017, da Giuseppina Alaimo con altre quattrocentoundici persone, Patrizia Alauria con altre ventuno persone, Mariafrancesca Maviglia con altre dieci persone e Rosaria Brusaferri con altre due persone; nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 174 del 2017, da Sabrina Pozzi e Maria Gabriella Serino con altre quindici persone; nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 175 del 2017, da Sabrina Pozzi; nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 176 del 2017, da Rosalba Agenori con altre centodue persone, Floriana Peracchia con altre ventinove persone, Mariaconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo con altre sei persone, Angelo Cornetta con altre sessantadue persone, Luigi Orabona con altre trentasette persone, Giovanni Acerra con altre novantadue persone e Rosaria Brusaferri con un'altra persona; nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 174 del 2017, da Giacinto Fabiano con altre cinquantatre' persone. F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente