per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 52-quinquies del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per
le zone  colpite  da  eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo),
convertito, con modificazioni, nella legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sollevata,  in  riferimento  all'art.  1  della   Costituzione,   dal
Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 52-quinquies del d.l. n. 50 del  2017,  come
convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24,  77,  secondo
comma, e 101 Cost., dal Tribunale ordinario di Roma  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
                            ____________ 
 
                                                            Allegato: 
                        Ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Roma con ordinanza
del 7 settembre 2018 (reg. ord. n. 174 del 2018). 
    Rilevato che nel giudizio si e' costituita Strada dei Parchi spa,
con atto depositato il 1° marzo 2019; 
    che l'atto di costituzione e' stato depositato oltre  il  termine
di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dell'atto
introduttivo  del  giudizio,  previsto  dall'art.   3   delle   Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, giacche'
la pubblicazione dell'ordinanza del Tribunale ordinario  di  Roma  e'
avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 12 dicembre 2018. 
    Considerato che l'atto di costituzione in giudizio di Strada  dei
Parchi spa e' tardivo; 
    che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine
previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale  deve  essere  ritenuto  perentorio  e  non
ordinatorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta dopo  la
sua scadenza e' inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del  2018,
n. 128 del 2014, n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del  2009,  n.  250
del 2008 e n. 107 del 2006); 
    che non risultano le condizioni per la rimessione in termini; 
    che, pertanto, la costituzione in giudizio di Strada  dei  Parchi
spa deve essere dichiarata inammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di Strada  dei
Parchi spa nel giudizio di legittimita' costituzionale di cui al reg.
ord. n. 174 del 2018. 
 
                 F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente