per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, sollevata, in riferimento all'art. 1 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 52-quinquies del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, secondo comma, e 101 Cost., dal Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA ____________ Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 ORDINANZA Visti gli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Roma con ordinanza del 7 settembre 2018 (reg. ord. n. 174 del 2018). Rilevato che nel giudizio si e' costituita Strada dei Parchi spa, con atto depositato il 1° marzo 2019; che l'atto di costituzione e' stato depositato oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, giacche' la pubblicazione dell'ordinanza del Tribunale ordinario di Roma e' avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 12 dicembre 2018. Considerato che l'atto di costituzione in giudizio di Strada dei Parchi spa e' tardivo; che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale deve essere ritenuto perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta dopo la sua scadenza e' inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del 2018, n. 128 del 2014, n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009, n. 250 del 2008 e n. 107 del 2006); che non risultano le condizioni per la rimessione in termini; che, pertanto, la costituzione in giudizio di Strada dei Parchi spa deve essere dichiarata inammissibile. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di Strada dei Parchi spa nel giudizio di legittimita' costituzionale di cui al reg. ord. n. 174 del 2018. F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente