per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, 12 e 13  del  decreto-legge  4  ottobre
2018,  n.  113  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per
la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata), convertito, con modificazioni,  in  legge  1°  dicembre
2018, n. 132, promosse dalle Regioni Umbria, Emilia-Romagna,  Marche,
Toscana e Calabria, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 10, secondo
e terzo comma, 31, 32, 34, 35,  77,  secondo  comma,  97,  114,  117,
terzo, quarto e sesto comma, 118 e  119  e  120  della  Costituzione,
nonche' al principio di leale collaborazione e agli artt. 11  e  117,
primo comma, Cost., in riferimento: agli artt. 2, 3,  8  e  14  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,  ratificata
e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; all'art.  2,  comma
1, del Protocollo n. 4 della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; agli  artt.  6,  10,
comma 1, 12, comma 1, 17, 23 e 24 del Patto  internazionale  relativo
ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966,
entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso  esecutivo  con
legge 25 ottobre 1977, n.  881;  all'art.  26  della  Convenzione  di
Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge  24
luglio 1954, n. 722; all'art. 5, comma 1, lettera b), del regolamento
(UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e  integrazione,  che
modifica la decisione 2008/381/CE  del  Consiglio  e  che  abroga  le
decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del  Consiglio;  agli  artt.
15, lettera c), e  18  della  direttiva  2011/95  UE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  13  dicembre  2011,  recante  norme
sull'attribuzione, a  cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della  protezione
riconosciuta (rifusione); alla direttiva 2013/33  UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante  norme  relative
all'accoglienza    dei    richiedenti    protezione    internazionale
(rifusione), con i ricorsi indicati in epigrafe: 
    2) dichiara estinto il processo, relativamente alle questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 del  d.l.  n.  113
del 2018, come convertito, promosse dalla Regione autonoma  Sardegna,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3) dichiara estinto il processo, relativamente alle questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 13 del d.l.  n.  113  del
2018, come convertito, promosse  dalla  Regione  Basilicata,  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
Marta CARTABIA - Daria de PRETIS - Nicolo' ZANON -  Augusto  BARBERA,
                              Redattori 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE