per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 44, comma 1,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 2,  comma
62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)», dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 maggio
2012,  n.  63  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  dei
contributi alle imprese editrici, nonche'  di  vendita  della  stampa
quotidiana e periodica e di pubblicita'  istituzionale),  convertito,
con modificazioni, nella legge 16 luglio 2012, n. 103, sollevate,  in
riferimento agli artt. 3 (principio di ragionevolezza), 21 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale ordinario  di  Catania,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008,  come
convertito, dell'art. 2, comma 62,  della  legge  n.  191  del  2009,
dell'art. 2, comma 1, del d.l.  n.  63  del  2012,  come  convertito,
sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 (principio di uguaglianza),
21,  41,  secondo  comma,  Cost.,  e  al   principio   della   tutela
dell'affidamento negli atti dello Stato, anche in relazione  all'art.
117, primo comma, Cost., dal  Tribunale  ordinario  di  Catania,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2019. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE 
 
 
                                                            Allegato: 
                        Ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 
 
                              ORDINANZA 
 
    Rilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione  del
Tribunale ordinario di Catania, iscritta al  n.  149  del  reg.  ord.
2018,  e'  intervenuta  ad  adiuvandum  la  societa'  Avvenire  Nuova
Editoriale Italiana spa, che non e' parte del giudizio a quo. 
    Considerato che, per costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,
sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale  di  legittimita'
costituzionale (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte costituzionale) i soggetti parti del giudizio a quo, oltre
che il Presidente del Consiglio dei ministri e,  nel  caso  di  legge
regionale,  il  Presidente  della  Giunta  regionale  (ex   plurimis,
sentenze n.  217  e  n.  120  del  2018,  quest'ultima  con  allegata
ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018); 
    che l'intervento di  soggetti  estranei  al  giudizio  principale
(art. 4 delle Norme integrative) e' ammissibile soltanto per i  terzi
titolari di un interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e
immediato  al  rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio   e   non
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di
censura (ex plurimis, citate sentenze n.  217  e  n.  120  del  2018,
quest'ultima con allegata ordinanza letta all'udienza del  10  aprile
2018); 
    che,   pertanto,   l'incidenza   sulla    posizione    soggettiva
dell'interveniente deve derivare non gia', come per  tutte  le  altre
situazioni sostanziali disciplinate  dalla  disposizione  denunciata,
dalla pronuncia della Corte sulla legittimita'  costituzionale  della
legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della  Corte
produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo; 
    che nel caso in  esame  la  societa'  Avvenire  Nuova  Editoriale
Italiana spa non e' parte del giudizio a quo e non e' titolare di  un
interesse  direttamente  riconducibile   all'oggetto   del   giudizio
principale, bensi' di un interesse  riflesso  all'accoglimento  della
questione, in quanto assoggettata, come ogni altra impresa  editrice,
alla norma statale censurata (sentenze n. 217 del 2018 e  n.  85  del
2017). 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile l'intervento della societa' Avvenire Nuova
Editoriale Italiana spa. 
 
                 F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente