per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 2012, n. 103, sollevate, in riferimento agli artt. 3 (principio di ragionevolezza), 21 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, dell'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009, dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 (principio di uguaglianza), 21, 41, secondo comma, Cost., e al principio della tutela dell'affidamento negli atti dello Stato, anche in relazione all'art. 117, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2019. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 ORDINANZA Rilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Catania, iscritta al n. 149 del reg. ord. 2018, e' intervenuta ad adiuvandum la societa' Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa, che non e' parte del giudizio a quo. Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soggetti parti del giudizio a quo, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale (ex plurimis, sentenze n. 217 e n. 120 del 2018, quest'ultima con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018); che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) e' ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, citate sentenze n. 217 e n. 120 del 2018, quest'ultima con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018); che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non gia', come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimita' costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo; che nel caso in esame la societa' Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa non e' parte del giudizio a quo e non e' titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensi' di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettata, come ogni altra impresa editrice, alla norma statale censurata (sentenze n. 217 del 2018 e n. 85 del 2017). per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'intervento della societa' Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa. F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente