per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti  ai
periti,  ai  consulenti  tecnici,  interpreti  e  traduttori  per  le
operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), e  degli
artt. 50 e 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia - Testo A), sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione, dal Tribunale  ordinario  di  Torino,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA