per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 25, comma  3,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della  normativa
in materia di ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di
lavoro,  in  attuazione  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con riguardo
al divieto di discriminazione, e all'art.  41  Cost.,  dal  Tribunale
amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  sezione  terza-bis,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs.  n.  148  del  2015,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo ai  principi
di ragionevolezza e proporzionalita',  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio, sezione terza-bis, con  l'ordinanza  indicata
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA