per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con riguardo al divieto di discriminazione, e all'art. 41 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalita', dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA