per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara non fondata, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  709-ter,  secondo
comma, numero 4), del  codice  di  procedura  civile,  sollevata,  in
riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,   in
relazione all'art. 4 del Protocollo n.  7  alla  Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
adottato  a  Strasburgo  il  22  novembre  1984,  ratificato  e  reso
esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, dal Tribunale ordinario  di
Treviso con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 709-ter,  secondo  comma,  numero  4),  cod.
proc. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e
3, primo  comma,  Cost.,  dal  Tribunale  ordinario  di  Treviso  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA