per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma  1,  lettera  a),  numero  1),  del
decreto legislativo 15  settembre  2017,  n.  147  (Disposizioni  per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto  alla  poverta'),
sollevate, in riferimento agli  artt.  2,  3,  31,  38  e  117  della
Costituzione, nonche' in relazione all'art. 14 della Convenzione  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con
legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 20, 21, 33 e 34 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000 e adattata  a  Strasburgo  il  12  dicembre  2007,  dal
Tribunale ordinario  di  Bergamo,  sezione  lavoro,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA