per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  37,  comma
4-ter, della legge della  Regione  Toscana  12  gennaio  1994,  n.  3
(Recepimento della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  "Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio"); 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge reg. Toscana n.
3 del 1994, sollevate, in riferimento all'art.  117,  secondo  comma,
lettera  s),  della  Costituzione,   dal   Tribunale   amministrativo
regionale per la Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3) dichiara non fondata, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   37,   comma
4-quater, della legge reg. Toscana  n.  3  del  1994,  sollevata,  in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,  dal  TAR
per la Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA