per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 4-ter, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"); 2) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 4-quater, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal TAR per la Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA