per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  243-bis,
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte  in  cui
non prevede che, in caso di inizio mandato in  pendenza  del  termine
perentorio di cui all'art. 243-bis, comma 5, primo periodo,  ove  non
vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella  in  carica
possa deliberare il piano di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,
presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi  alla
sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4-bis,  comma  2,  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori
e premiali relativi a regioni,  province  e  comuni,  a  norma  degli
articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  del  combinato  disposto  degli  artt.  243-quater  e
243-bis del  d.lgs.  n.  267  del  2000,  sollevata,  in  riferimento
all'art. 2 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite
in sede giurisdizionale in speciale composizione, con l'ordinanza  in
epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Angelo BUSCEMA, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE