per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara  inammissibili  gli   interventi   dell'Associazione
Nazionale Energia del Vento (ANEV),  spiegati  nei  giudizi  relativi
alle ordinanze iscritte ai numeri 56, 57 e 58 del registro  ordinanze
2020 indicati in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021),  sollevate  -
in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111,  113  e  117,
primo  comma,  della  Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione   ai
principi generali della materia della produzione energetica da  fonti
rinnovabili sanciti dagli artt.  6  della  direttiva  2001/77/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  settembre  2001,  sulla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita' e  12  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387  (Attuazione  della  direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta
da   fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato    interno
dell'elettricita'), e  agli  obblighi  internazionali  sanciti  dagli
artt. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 e 1
del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi  il  20  marzo
1952, nonche' dell'art. 2 del Protocollo di  Kyoto  dell'11  dicembre
1997 (Convenzione  sui  cambiamenti  climatici),  ratificato  e  reso
esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120 - dal Consiglio  di  Stato
con le ordinanze iscritte ai numeri 58 e 59  del  registro  ordinanze
2020 indicate in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145  del  2018,
sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101,  102,  111,
113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione ai  principi
generali  della  materia  della  produzione   energetica   da   fonti
rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE e 12 del
d.lgs. n. 387 del 2003, e agli obblighi internazionali sanciti  dagli
artt. 6  CEDU  e  1  Prot.  addiz.  CEDU,  nonche'  dell'art.  2  del
Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 - dal  Consiglio  di  Stato
con le ordinanze iscritte ai numeri 56 e 57  del  registro  ordinanze
2020 indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA