per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'art. 16, comma l, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. l, comma l, lettera a), del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con le ordinanze iscritte al n. 65, n. 66 e n. 67 reg. ord. del 2020, indicate in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, dell'art. 16, comma l, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, e dell'art. l, comma l, lettera a), del d.P.R. n. 122 del 2013, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con l'ordinanza iscritta al n. 63 reg. ord. del 2020, indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA