per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149
(Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni  per  la
trasparenza e  la  democraticita'  dei  partiti  e  disciplina  della
contribuzione volontaria e  della  contribuzione  indiretta  in  loro
favore), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n.
13, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 141, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2015)», sollevata, in riferimento  all'art.  67  della  Costituzione,
dalla  Commissione  tributaria  di  primo  grado   di   Trento,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA