per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte  in  cui  include  i
telefoni   cellulari    tra    gli    apparati    di    comunicazione
radiotrasmittente di cui il questore puo'  vietare,  in  tutto  o  in
parte, il possesso o l'utilizzo; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e  15  Cost.,  dal  Tribunale  ordinario  di
Sassari, sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA