per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma  4,  del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44 (Misure urgenti  per  il  contenimento  dell'epidemia  da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia  e
di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge  28
maggio 2021, n. 76, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172  (Misure  urgenti  per  il
contenimento dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo  svolgimento  in
sicurezza delle attivita'  economiche  e  sociali),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 21  gennaio  2022,  n.  3,  sollevate,  in
riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo  comma,
e 36, primo comma, della Costituzione, dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Lombardia, sezione prima, con  l'ordinanza  indicata
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA