per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale del  combinato  disposto
degli artt. 4, comma 3, e 5, comma  5,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), nella  parte  in  cui  ricomprende,  tra  le  ipotesi  di
condanna  automaticamente  ostative  al  rinnovo  del   permesso   di
soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il  reato
di cui all'art.  73,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza)  e
quelle definitive per il reato di cui all'art.  474,  secondo  comma,
del  codice  penale,  senza  prevedere  che  l'autorita'   competente
verifichi in concreto la pericolosita' sociale del richiedente. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA