per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 420-bis, comma
3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che
il giudice procede in assenza per i  delitti  commessi  mediante  gli
atti di tortura definiti dall'art.  1,  comma  1,  della  Convenzione
contro la tortura ed altre pene  o  trattamenti  crudeli,  inumani  o
degradanti, adottata a New York il 10  dicembre  1984,  ratificata  e
resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n.  498,  quando,  a  causa
della mancata assistenza dello Stato di  appartenenza  dell'imputato,
e' impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur  consapevole  del
procedimento,  sia  stato  messo  a  conoscenza  della  pendenza  del
processo, fatto salvo il diritto  dell'imputato  stesso  a  un  nuovo
processo in presenza per il riesame del merito della causa. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2023 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA