per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma  12,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che  gli
ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta  Inarcassa,  per
essere   contemporaneamente   iscritti    presso    altra    gestione
previdenziale obbligatoria, ai  sensi  dell'art.  21  della  legge  3
gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli  ingegneri
e gli architetti), tenuti all'obbligo  di  iscrizione  alla  Gestione
separata costituita  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS), sono esonerati dal  pagamento,  in  favore  dell'ente
previdenziale, delle sanzioni  civili  per  l'omessa  iscrizione  con
riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta il 7 marzo 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA