IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 15648/1997 proposto da Morini Luca, Franchi Mirko, Bergandi Roberto, Mourad Agha Marua, Brunelli Vincenzo, Pompa Luca, Luise Pierluigi, Mariani Emiliano, Paiocchi Andrea Bruno, Ruffini Mauro, Tramarin Massimo, Vallinoti Andrea Giovanni, Tassera Chiara, Monti Christian, Izzi Angelo Raffaele, Favale Tommaso, Menghini Daniele, Toia Giovanni, Prada Marco, Vitalesta Alberto, Staffelli Alessandro, Lanza Maria Carmela, Pellegrini Marco, Clemente Daniele, Tarozzi Marco, Gandolfi Luigi, Beretta Carlo, Polcan Cristina, Ferilli Silvio, Balestrieri Chiara, Biringhelli Paolo, La Pietra Olga, Merisio Luca, Vigorelli Giuseppe, Martinelli Carlo, Di Biase Mirco, Paleari Laura Dafne, Mola Claudio, Di Gioia Andrea, Lombardo Salvatore, Solbiati Dario, Freni Alessandro, Leo Giuseppe, Fenino Massimiliano, Zaffaroni Maurizio, De Luca Sonia, Cardani Fabio, Traversone Matteo, Bricca Davide, Omodei Marco. Castiglioni Valentina, Macchi Matteo, Vanni Alessio, Rustici Stefano, Schmidt Riccardo, Vercelloni Claudio, Garavaglia Laura Cecilia, Bottaro Michele, Cornella Antonio, Rovaron Daniela, Minardi Stefano, Colombo Mauro, Calvi Marco, Lamanna Piera, Senafarre Aldo, Loviglio Leonardo, Anelli Edoardo, Azzini Andrea, Prato Andrea, Ferrari Pietro, Longo Luca, Vrespa Daniele, Sboarina Andrea, Pasciuti Enzo, Errico Stefania, Mazzoleni Luciano, Bellinzona Alessandro, Pandini Cristian, Ruffoni Diego, Sala Cristina, Turba Riccardo, Marino Roberto, Codecasa Paola Maria, Frangi Chiara, Cantarini Lisa, Virzi Citarra Mauro, Curti Luigi, Arienti Chiara, Zappa Matteo, Restuccia Marco, Mapelli Alessandro, Besozzi Andrea, Malli Danilo, Alchieri Alessandra, Pinto Isabella, Trani Walter, Castellano Pierluca, Lasagni Sabrina, Mosna Anna, Giussani Samuele, Giangreco Ezio, Grion Isabella Francesca, Munizio Cinzia, Colombo Teo, Guanella Fausto. Deriu Marco, Mazza Marco, Mauri Davide, Frattini Marco, Comi Silvia, Cesaratto Werther, Giglio Cristian, Ferrara Armando, Russo Luigi, De Giorgi Matteo, Famoso Stefano, Cetraro Flavia, Crucilla' Vittorio, Pellegrini Fabrizio, Zambelli Pietro, Nula Anna Maria, Bolis Luigi, Crippa Paolo, Vergente Francesco, Cerri Lino, Dall'Ara Andrea, Magenta Giuliano, Gilardi Ilaria, De Giovanni Antonio, Perrone Alessandro, Ghidotti Marco, Beghi Donatella, Schena Christian Giovanni, Maffeis Sara Antonia, Bignamini Matteo, Bonza Dario, Querciani Fabio, Iacuzzo Silvio, Maselli Juliette, Sotgiu Gian Matteo, Saita Massimo, Lentini Maurizio, Volpe Luciano, Tripodi Giovanni, Rizzi Gabriele, Bugini Ivano, Manno Luciano, Imbalzano Lorenzo, Allegrini Marco, Gianforti Luca. Impastato Irene, Cortese Maria Anna Domenica, Angelastro Marco, Balassone Chiara, Moioli Federica, Alessandri' Giorgio, Spacca Ester, Ungheri Riccardo, Marsanich Cristian, Massimino Mirko, Callerio Massimo, Arrigone Maurizio, Del Ponte Roberto, Condorelli Gloria, Bini Debora, Dotti Simonluca, Carimati Massimo, Pravettoni Marcello, Brera Maurizio, Beretta Mauro, Mercogliano Mario, Cali' Angelo, Cirillo Salvatore, Montini Sergio, Castelli Fabrizio, Carenzi Valter, Ciabattoni Giampiero, Perrone Gianluca, Ciabattoni Alberto, rappresentati e difesi dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, con domicilio eletto nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Milano, in persona del rettore pro-tempore; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nonche' il Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti di Liuzzi Gemma Maria, non costituita in giudizio, per l'annullamento previa sospensione: 1) della delibera dell'Universita' degli studi di Milano di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 50 posti per le iscrizioni al primo anno; 2) della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998; 3) dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 1997/1998; 4) della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'a.a. 1997/1998; 5) della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998; 6) delle (eventuali) delibere del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli studi di Milano, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in odontaiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998; 7) del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con cui e' stato adottato il "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento", nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita all'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; 8) del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Milano, stabilendo le modalita' di selezione; 9) del provvedimento nota prot. S/14644 del 25 settembre 1997 dell'Universita' degli studi di Milano con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998 presentata dai ricorrenti; 10) e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui e' stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 30 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e del d.P.R. 25 settembre 1980, n. 685 con cui e' stato modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano ed e' stata prevista l'attivazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, con la previsione del numero programmato, nonche' delle modifiche successive; 11) nonche' di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; Sul ricorso n. 15841/1997, proposto da Colella Carlo, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, con domicilio eletto nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Milano, Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti di Liuzzi Gemma Maria, non costituita in giudizio; per l'annullamento previa sospensione degli atti di cui al ricorso n. 15648/1997 (con esclusione dell'atto indicato al n. 9) nonche' del provvedimento di mancata ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; Sul ricorso n. 15637/1997, proposto da Dezza Maria Clara, Panigada Serena, Facoetti Lara, Parotti Paolo, Borgonovo Simona, Benedetti Francesca, Benetti Elisa, Musacchio Danilo, Reda Gianlulgi, Vessia Chiara, Di Dio La Leggia Cinzia, Ortolani Valeria, Brunelli Luca, Virgilio Roberta, Donzelli Sabrina, Cajani Francesca, Cusani Alessandra, Fedeli Sara, Cavenago Francesca, Niro Dario, Schwarz Mara, Sacchi Massimiliano, Venturini Raffaele, Ilardo Valeria, Samogin Andrea, Sala Veronica, Boccalari Luca, Patrizi Andrea Maria, Goi Gabriele, Tosi Clara, Russo Simona, Marrella Veronica, Ghisalberti Emanuela. Tosini Chiara, Brotto Gabriele, Secondi Francesca, Hend Aabid, Sormani Marica, Tagliabue Annachiara, Marconi Matteo, Pardo Simone, Barbieri Sabrina, Fratoni Alessia, Soldano Stefano, Pulito Simona, Tagliaferri Andrea, De Vito Donatella, Giannelli Maddalena, Squitieri Anna, Di Francesco Jacopo, Menozzi Andrea, Sanfilippo Santina, Pellizzari Elisa, Cereda Danilo, Corti Valentina, Sanvito Manuela, Valsecchi Eleonora, Andreana Sara, Taschi Annalisa, Biancardi Marcella Luisa, Paris Daniela, Alessandri' Giorgio, Olivero Micaela, Formenti Alberto, rappresentati e difesi dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, con domicilio eletto nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Milano, Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti di Fiorito Cristina Maria Maddalena, n. c., per l'annullamento previa sospensione: della delibera dell'Universita' degli studi di Milano di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in medicina e chiirurgia per l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 500 posti - di cui 15 per studenti extracomunitari - per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea di medicina e chirurgia - a.a. 1997/1998; della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998; delle (eventuali) delibere del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli studi di Milano, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998; del Decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia; del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia dentaria per l'a.a. 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Milano, stabilendo le modalita' di selezione; del provvedimento nota prot. S/14644 del 19 settembre 1997 dell'Universita' degli studi di Milano con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998 presentata dai ricorrenti; e, ove occorra del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95 con cui e' stata modificata la tabella XVIII del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652, prevedendo l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia e del d.P.R. 3 marzo 1988 (come modificato dal r.d. 22 luglio 1991) con cui e' stato modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano ed e' stato previsto il numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia, nonche' delle modifiche successive; nonche' di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; Sul ricorso n. 15650/1997, proposto da Viale Valeria, Barbieri Davide, Basso Edoardo, Paleari Silvia, Metzger Cecilia, Cepparulo Alessandra, Valenti Paola, Longini Elisa, Germani Jlenia Viviana, Ciceri Silvia, Ferroni Davide, Lissoni Alessandra, Guffanti Marco, Salvau Marina, Poma Simona, Martiradonna Alessio, Giorgetti Pierpaolo, Bovisio Ivana, Bonfiglio Michela, Campana Consuelo, Docchio Chiara, Lavanga Carmen, Riboli Luigi, Perboni Andrea, Arrigoni Claudia, Beretta Debora, Balzarin Daniela, Marzola Barbara, Grieco Silvia, Lodato Vincenzo, Marescotti Claudia, Albini Anna, Mascheroni Valeria, Micheletti Federica, Biffi Samantha, Dellanoce Elena, Celentano Barbara, Taveri Francesco. Costa Alessandra, Mortoni Giovanna, Papetti Laura, Cantafora Anna Filomena Adelaide, Aiello Fabio, Mighali Stella, Alberti Isabella, Cattaneo Chiara, Zoboli Monica, Colombo Diego, Negri Valentina, Buscaglia Robin, Fanuli Viviana, Romania Giuseppe, Fiorentino Elena, Giordano Emanuela, Valentinuzzi Massimiliano, Del Conte Tiziana, Chiapponi Anna, Battaglia Gabriella, Zuffoli Azzurra, Susca Francesca, Lucantini Chiara, Gheza Vera, Martelli Irene, Colzani Mauro, Mastromatteo Maria Cesarea, Tosi Sabrina, Riboli Veronica, Sicilia Filippo, Levati Elena e Olivieri Erika, rappresentati e difesi dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, con domicilio eletto nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Milano, Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Bertagnoli Luca, n. c.; per l'annullamento previa sospensione: della delibera dell'11 aprile 1997 del consiglio della facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' degli studi di Milano in cui si indicano 200 posti (di cui 10 per studenti stranieri) disponibili per il primo anno del corso di laurea in medicina veterinaria per l'a.a. 1997/1998; della delibera dell'Universita' degli studi di Milano di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in medicina veterinaria per l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 190 posti per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina veterinaria per l'a.a. 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in medicina veterinaria - a.a. 1997/1998; della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, per l'a.a. 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in medicina veterinaria per l'a.a. 1997/1998; dell'(eventuale) delibera del senato accademico dell'Universita' degli studi di Milano, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in medicina veterinaria per la.a. 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; del decreto 31 luglio 1997 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in medicina veterinaria per l'a.a. 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Milano, stabilendo le modalita' di selezione; dei provvedimenti dell'Universita' degli studi di Milano con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria per l'a.a. 1997/1998 presentata dai ricorrenti; e, ove occorra, del d.P.R. 29 agosto 1986, n. 947 (e del successivo decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 febbraio 1993) con cui e' stata modificata la tabella XXXIII del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652, prevedendo l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina veterinaria e dello statuto dell'Universita' degli studi di Milano nella parte in cui prevede il numero programmato delle iscrizioni al primo anno del corso di laurea in medicina veterinaria; nonche' di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; Sui ricorsi numeri 15642, 15646, 15649, 16255 del 1997, proposti, rispettivamente, da Viviani Ronnie, Bazzoli Elena, Agnelli Umberto, Ventriglia Mattia, rappresentati e difesi dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, con domicilio eletto nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Brescia, in persona del rettore pro-tempore; Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione: della delibera dell'Universita' degli studi di Brescia di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 24 posti per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 1997/1998; della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'a.a. 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998; delle (eventuali) delibere del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli studi di Brescia, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Brescia, stabilendo le modalita' di selezione; della mancata ammissione del ricorrente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui e' stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 30 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dello statuto dell'Universita' degli studi di Brescia in cui e' stata prevista l'attivazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria con la previsione del numero programmato delle iscrizioni e successive modifiche; nonche' di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; Sul ricorso n. 15842/1997, proposto da Richetti Simona, rappresentata e difesa dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, con domicilio eletto nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Brescia, in persona del rettore pro-tempore; Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione: della delibera del 17 luglio 1997 del senato accademico dell'Universita' degli studi di Brescia in cui si indica il numero di 144 posti disponibili per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia; della delibera dell'Universita' degli studi di Brescia di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 160 posti - di cui 16 per studenti extracomunitari - per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998 e della graduatoria stessa; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia - a.a. 1997/1998; della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998; delle (eventuali) delibere del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli studi di Brescia, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia; del decreto 31 luglio 1997 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Brescia, stabilendo le modalita' di selezione; della mancata ammissione della ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95 con cui e' stata modificata la tabella XVIII del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652, prevedendo l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia e dello statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, nella parte in cui prevede il numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia, nonche' delle modifiche successive; nonche' di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; Sul ricorso n. 15840/1997, proposto da Rosano Giacomo, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, con domicilio eletto nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" in persona del rettore pro-tempore; Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento previa sospensione: del provvedimento nota prot. n. 8346 del 23 ottobre 1997 dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" con cui viene respinta la domanda di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998 presentata dal ricorrente; e, ove occorra, della delibera dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea di odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 25 posti per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazioqe delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 1997/1998; della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'a.a. 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998; delle (eventuali) delibere del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli studi di Napoli "Fedederico II" in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", stabilendo le modalita' di selezione; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dello statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" nella parte in cui e' stata prevista l'attivazione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, con la previsione del numero programmato, nonche' delle modifiche successive; nonche' di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; Sul ricorso n. 15633/1997, proposto da Amore Gianluca, Vitello Diego, Roberto Rosa, Bardine Simone, Faresin Elena, Buziol Selene, Macario Luca, Quinto Albero, Resta Giuseppe, Rizzi Elena, Briccola Laura, Landri Simona, Frigo Federica, Ortolani Nadia, Rossi Jessica, Bertanelli Matteo, Lovati Monica, Gentile Luca, Di Placido Giovanna, Ravasi Saverio, Galbiati Paola, Marazzina Veronica, Mantovani Viviana, Maccarone Giuseppe, Favret Alberto, Olivetti Alberta, Tronchetti Fabio, Ali' Claudio, Liparoto Monica, Negro Stefania, Valentini Stefano, Pelotti Andrea, Ward Christopher G., Pistone Arsenio Luca e Casasco Cesare, rappresentati e difesi dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, con domicilio eletto nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro Politecnico di Milano e Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti di Lavezzi Marco, n. c., per l'annullamento previa sospensione: della delibera del Politecnico di Milano di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in disegno industriale per l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 500 posti per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in disegno industriale per l'a.a. 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in disegno industriale - a.a. 1997/1998; della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in disegno industriale, per l'a.a. 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in disegno industriale per l'a.a. 1997/1998; delle (eventuali) delibere del consiglio della facolta' di architettura, del consiglio di amministrazione e del senato accademico del Politecnico di Milano, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in disegno industriale per l'a.a. 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in disegno industriale; del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in disegno industriale per l'a.a. 1997/1998 presso il Politecnico di Milano, attribuendo alle universita' la facolta' di scelta delle modalita' di selezione; dei provvedimenti del Politecnico di Milano con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in disegno industriale per l'a.a. 1997/1998 presentata dai ricorrenti; e ove occorra, del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 febbraio 1993 con cui si modifica la tabella XXX del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui si prevede il numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in disegno industriale (e, cautelativamente del decreto rettorale applicativo al Politecnico di Milano del d.m. 24 febbraio 1993) e dello statuto del Politecnico di Milano nella parte in cui prevede il numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in disegno industriale; nonche' di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; Sul ricorso n. 15645/1997, proposto da Morganti Sara, Pagano Vanessa, Dotti Andrea, Mandelli Natalia, Maoret Fabio, Serra Matteo, Arrighi Luca, Marini Mauro, Ogliari Veronica, Masserdotti Daniela, Tanzi Samantha, Fedele Alessia, Papagni Emanuela, D'Antona Emilia, Cirimbelli Katia, Vanotti Alfredo, Paglia Luca, Sieffert Christine, Cascio Nicola, Ghion Valeria, Magnani Francesca, Arash Ghaffarian Allahyari, Ghilardi Guido, Scarlatella Simona, Incampo Paolo, Orioni Raffaella, Tortorella Chiara, Chiodi Giovanna, Arini Monica, Mena Luca, Vergine Emanuele, Moscatelli Francesco, Pezzotti Andrea, Maturi Daniela, Gobbato Simona, Murgia Silvia, Ponti Paola, Minetto Gaia, Robusti Paolo, Bucciarelli Laura, Filisetti Paola, Santi Luca, Algiag Gaber, Cortellino Anna Chiara e Marino Agata Anna Rosa Paola, rappresentati e difesi dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, con domicilio eletto nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro il Politecnico di Milano e Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e, nei confronti di Marinacci Marco, n. c., per l'annullamento previa sospensione: della delibera del Politecnico di Milano di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in architettura per l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 1350 posti per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in architettura per l'a.a. 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in architettura - a.a. 1997/1998; della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in architettura, per l'a.a. 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in architettura per l'a.a. 1997/1998; delle (eventuali) delibere del consiglio della facolta' di architettura, del consiglio di amministrazione e del senato accademico del Politecnico di Milano, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in architettura per l'a.a. 1997/1998; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in architettura; del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in architettura per l'a.a. 1997/1998 presso il Politecnico di Milano, attribuendo alle universita' la facolta' di scelta delle modalita' di selezione; dei provvedimenti del Politecnico di Milano con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in architettura per l'a.a. 1997/1998 presentata dai ricorrenti; e, ove occorra, del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 febbraio 1993 con cui si modifica la tabella XXX del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui si prevede il numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in architettura (e cautelativamente del decreto rettorale applicativo al Politecnico di Milano del d.m. 24 febbraio 1993) e dello statuto del Politecnico di Milano nella parte in cui prevede il numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in architettura; nonche' di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; Sul ricorso n. 15643/1997, proposto da Locatelli Michele, Belloni Emanuela, Bianchi Denise, Acquistapace Matteo, Amaboldi Davide, Cotroneo Matteo, Gerosa Paola, Barbagallo Marcello, Pucciarelli Enrica, Faraone Alda Rita, Lunghi Roberta, William Bulzoni, Ieraci Tiziana, Artusi Marilina, Tomaino Massimiliano, Tavaglione Marta, Panighi Denise, Latorraca Maurizio, Pirovano Laura e Rigamonti Marica, rappresentati e difesi dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, con domicilio eletto nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Milano, Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, Ministero della sanita', rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e, nei confronti di Fanelli Federica Maria, n. c., per l'annullamento previa sospensione: della delibera del 23 giugno 1997 del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano in cui si indicano 90 posti disponibili per diploma di fisioterapista - a.a. 1997/1998; della delibera del senato accademico dell'Universita' degli studi di Milano dell'8 luglio 1997 in cui viene determinato il numero di 90 posti disponibili per il corso di diploma di fisioterapista per l'a.a. 1997/1998; della delibera dell'Universita' degli studi di Milano di approvazione del bando di concorso per il corso di diploma universitario di fisioterapista per l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 90 posti per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di diploma universitario di fisioterapista per l'a.a. 1997/1998; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di diploma universitario di fisioterapista - a.a. 1997/1998; della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di diploma universitario di fisioterapista, per l'a.a. 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di diploma universitario di fisioterapista per l'a.a. 1997/1998; delle (eventuali) delibere del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli studi di Milano, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di diploma universitario di fisioterapista per l'a.a. 1997/1998; del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 luglio 1996 che ha introdotto la tabella XVIII-ter al r.d. 30 settembre 1938, n. 1652 nella parte in cui prevede il numero programmato delle iscrizioni al corso di diploma universitario di fisioterapista (art. 1, punto 5); dello statuto dell'Universita' degli studi di Milano nella parte in cui prevede il numero programmato delle iscrizioni al corso di diploma universitario di fisioterapista; del decreto del Ministero della sanita' del 29 agosto 1997 di determinazione del numero dei posti disponibili - in sede nazionale - relativi al corso di diploma universitario di fisioterapista per l'a.a. 1996/1997; dei provvedimenti dell'Universita' degli studi di Milano con cui viene respinta l'ulteriore domanda di iscrizione al corso di diploma universitario di fisioterapista presentata dai ricorrenti; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di diploma universitario di fisioterapista; e, ove occorra, del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 agosto 1997 (di cui si ignora l'avvenuta pubblicazione) in cui si limita l'accesso al corso di diploma di fisioterapista presso l'Universita' degli studi di Milano per l'a.a. 1997/1998, attribuendo all'universita' la scelta delle modalita' di selezione; nonche' di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; Sul ricorso n. 15641/1997, proposto da Faieta Elena, rappresentata e difesa dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, con domicilio eletto nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Milano, Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della sanita', rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione: della delibera del 23 giugno 1997 del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia dell'Uiversita' degli studi di Milano in cui si indicano 15 posti disponibili per il diploma universitario di logopedista - a.a. 1997/1998; della delibera dell'8 luglio 1997 del senato accademico dell'Universita' degli studi di Milano in cui viene determinato il numero di 15 posti disponibili per il corso di diploma universitario per logopedista - a.a. 1997/1998; della delibera dell'Universita' degli studi di Milano di approvazione del bando di concorso per il corso di diploma universitario di logopedista per l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 15 posti per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di diploma universitario di logopedista per l'a.a. 1997/1998 e della graduatoria stessa; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di diploma universitario di logopedista - a.a. 1997/1998; della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di diploma universitario di logopedista, per l'aa. 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di diploma universitario di logopedista per l'a.a. 1997/1998; delle (eventuali) altre delibere del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli studi di Milano, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di diploma universitario di logopedista per l'a.a. 1997/1998; del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 luglio 1996 che ha introdotto la tabella XVIII-ter al r.d. 30 settembre 1938, n. 1652 nella parte in cui prevede il numero programmato delle iscrizioni al corso di diploma universitario di logopedista (art. 1, punto 5); dello statuto dell'Universita' degli studi di Milano nella parte in cui prevede il numero programmato delle iscrizioni al corso di diploma universitario di logopedista; del decreto del Ministero della sanita' del 29 agosto 1997 di determinazione del numero dei posti disponibili - in sede nazionale - relativi al corso di diploma universitario di logopedista per l'a.a. 1996/1997; del provvedimento nota prot. n. S/16824 del 20 ottobre 1997 dell'Universita' degli studi di Milano con cui viene respinta l'ulteriore domanda di iscrizione al corso di diploma universitario di logopedista presentata dalla ricorrente; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di diploma universitario di logopedista; e, ove occorra, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 agosto 1997 (di cui si ignora l'avvenuta pubblicazione) in cui si limita l'accesso al corso di diploma di logopedista presso l'Universita' degli studi di Milano per l'a.a. 1997/1998, attribuendo all'universita' la scelta delle modalita' di selezione; nonche' di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; Sul ricorso n. 15636/1997, proposto da Comi Silvio, Cassella Mauro, Clerici Michela, Bini Debora, Vicuna Paulina, Brera Maurizio, Isella Elena e Poggi Andrea, rappresentati e difesi dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, con domicilio eletto nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Milano, Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della sanita', rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti di Colella Carlo, n. c., per l'annullamento previa sospensione: della delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia dellUniversita' degli studi di Milano del 23 giugno 1997 in cui si attiva per l'a.a. 1997/1998 il corso di diploma universitario per igienista dentale con la previsione di 15 posti disponibili; della delibera del senato accademico dell'Universita' degli studi di Milano dell'8 luglio 1997 in cui viene determinato il numero di 15 posti disponibili per il corso di diploma di igienista dentale per l'a.a. 1997/1998; della delibera dell'Universita' degli studi di Milano di approvazione del bando di concorso per il corso di diploma universitario di igienista dentale per l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 15 posti per le iscrizioni al primo anno; della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di diploma universitario di igienista dentale per l'a.a. 1997/1998 e della graduatoria stessa; dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di diploma universitario di igienista dentale - a.a. 1997/1998; della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di diploma universitario di igienista dentale, per l'a.a. 1997/1998; della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di diploma universitario di igienista dentale per l'a.a. 1997/1998; delle (eventuali) altre delibere del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli studi di Milano, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di diploma universitario di igienista dentale per l'a.a. 1997/1998; del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 luglio 1996 che ha introdotto la tabella XVIII-ter al r.d. 30 settembre 1938, n. 1652 nella parte in cui prevede il numero programmato delle iscrizioni al corso di diploma universitario di igienista dentale (art. 1, punto 5); dello statuto dell'Universita' degli studi di Milano nella parte in cui prevede il numero programmato delle iscrizioni al corso di diploma universitario di igienista dentale; del decreto del Ministero della sanita' del 29 agosto 1997 di determinazione del numero dei posti disponibili - in sede nazionale - relativi al corso di diploma universitario di igienista dentale per l'a.a. 1996/1997; dei provvedimenti dell'Universita' degli studi di Milano con cui viene respinta l'ulteriore domanda di iscrizione al corso di diploma universitario di igienista dentale presentata dai ricorrenti; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di diploma universitario di igienista dntale; e, ove occorra, del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 agosto 1997 (di cui si ignora l'avvenuta pubblicazione) in cui si limita l'accesso al corso di diploma di igienista dentale presso l'Universita' degli studi di Milano per l'aa. 1997/1998, attribuendo all'Universita' la scelta delle modalita' di selezione; nonche' di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore per la camera di consiglio del 19 dicembre 1997 il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto: Fatto e diritto I. - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio - i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997/1998, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione, e su tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata a decidere. Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni (che talora hanno comportato, per alcune facolta', anche l'assoluta indisponibilita' di posti). L'agire dell'amministrazione ed in particolare l'impugnato d.m. 21 luglio 1997, n. 245 "Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento" trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministro "definisce, su conforme parere del C.U.N., i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni". La sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma, pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione. II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo. Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui mira l'azione intrapresa discende, nella specie, dalla eventuale eliminazione dalla realta' giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si' che viene a configurarsi un'assoluta priorita' - anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio - di trattazione della detta questione. E' infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'universita' di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione ai corsi senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'. Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce la fonte del potere nella specie esercitato dall'amministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame. III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscono all'amministrazione - nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano. La configurabilita', nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce ius receptum nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, Tribunale amministrativo regionale Lazio, III sez. 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; Tribunale amministrativo regionale Toscana, I sez., 24 aprile 1997, n. 78; Tribunale amministrativo regionale Veneto, I sez., 13 giugno 1992, n. 222 e, II sez., 13 giugno 1997, n. 1015; Tribunale amministrativo regionale Liguria, II sez., 21 marzo 1995, n. 197). Ed invero, e' l'art. 33, secondo comma, della Costituzione a stabilire espressamente che "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado" nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le Universita', con la legge 11 dicembre 1969, n. 910). E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3, legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il numero massimo delle iscrizioni). Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa. In proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4,30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985). Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, quarto comma, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra esente da precitati profili di incostituzionalita'. La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina - pur vertendo in materia coperta da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (C.U.N.), la stessa definizione dei "criteti generali per la regolamentazione dell'accesso .... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione. IV.- Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma, cit. per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzione. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma;