IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi:
      n.  180/1988,  proposto  da  Leo  Maria  Luisa, Maggio Carolina,
 Imbriani Rita,  Bove  Silvana,  Cavalli  Addolorata,  Caggiula  Maria
 Antonia,  Piccinno  Anna  Maria,  Petracca Anna Maria, Picciolo Alida
 Lucia Carolina, Micocci Carmela Elisa,  Gaetani  Giovanna  Nicoletta,
 Melileo  Teresa,  Mirabelli Maria Pia, Cataldo Patrizia, Barone Maria
 Rosaria, Barone Daniela Giovanna, Martella Addolorata, Cosi Luigi, De
 Rossi  Maria  Rosaria,  Cosi  Addolorata, Di Secli' Angela, Ciccarese
 Addolorata, Cucugliano Angelica, Bene  Pietro,  Romano  M.  Cristina,
 D'Agostino Rosa Pasqua, Manca Maria, De Marco Carmela, Angele' Carla,
 Anna  Consiglia  Campagna,  Falco  Maria  Donata,  Giovanna  Massari,
 Saracino  Paola,  Merchich  Anna  Rita, Marta Rosaria Maria, Giorgino
 Assunta, Antonaci Giuseppa  Cristina,  Manfreda  Anna,  Cimino  Maria
 Concetta,  Ciullo  Martina, D'Argento Rosanna, Pisanello Lina, Merico
 Rosa Anna Rita, Cavallo Liliana, Maglio  Laura,  Guerra  M.  Rosaria,
 Mosca   Oriana,  Stefanelli  Rosa  Anna,  Mattei  Anna  Rita,  Preite
 Giuseppa, Caroli M. Grazia,  Vaglio  Lucia,  Calo'  Antonella,  Manco
 Rosaria  Maria,  Arnaldi  Rosaria,  Primitivo  Gregorio,  Portalatina
 Cosima,  Uva  Mercede,  Papadia   Lucia,   Caroppo   Elisa,   Congedo
 Addolorata,  Rossana  Valletta,  Anna Teresa Marzano, Mea M. Assunta,
 Fimognari  Teresa,  Cerimanna  Paoli,   Rizzello   Gioconda,   Zacheo
 Vittoria,  Giannelli  Rosa,  Negro  Romeo,  Venuti  Pasquale, Ciriolo
 Maddalena, Carluccio M. Francesca, Licci Rosa, De Iaco Rita,  Panzera
 Tiziana,  Daversa  Mirella,  Saracino Nicoletta, Puce Rosaria, Romana
 Caterina, Casalino Giuseppe, Villanova  Margherita,  Gentile  Antonia
 Barbara,  Nuccio  Rosalia  Anna,  Strambaci  Manon, Colella Quintina,
 Petraroli Aurora, Manco Immacolata Maria,  De  Donno  Sivia,  Bagnato
 Anna,   Tornese   Anna  Maria,  Marciano'  Immacolata,  Corpus  Rosa,
 Chianella Antonia, Piconese Caterina,  Filoni  Maria  Luisa,  Coccolo
 Francesca,  Angele'  Anna,  Indirli Marilena, Loredana Refolo, Napoli
 Carmina, Ferrari  Maria  Consolata,  Panico  Grazia,  Cordella  Rita,
 Protopapa  Maria,  Stendardo  Maria  Maddalena,  Gentile  Anna  Rita,
 Bellino Antonia, Bianco  Anna  Rita,  Patrizia  Rossetti,  Piscopello
 Giuseppina,  D'Amato M. Nadia, Cannazza' Anna Filomena, Verardo Maria
 Assunta,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Franco   Carrozzo   ed
 elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare, 95, presso lo
 studio dell'avv. Edoardo Bruno;
      n. 250/1989, proposto da Ruffo Dorotea, Bellino Antonia, Coccolo
 Francesca, De Donno Silvia, Rizzello Gioconda, Cerimanna  Paoli,  Uva
 Mercede, Cucugliato Angelica, Lubelli Celeste Giuseppina, Lattante M.
 Assunta, Ciccarese Addolorata, Petraroli Aurora, Muia M.  Antonietta,
 Negro   Romeo,   Venuti   Pasquale,   Casalino   Giuseppa,  Villanova
 Margherita, De Iaco Rita, Borsatti  Lucia,  Ferrari  Maria,  Imbriani
 Rita,  Cavalli  Addolorata,  Bove  Silvana,  Fiore  Matilde,  Daversa
 Mirella, Mattia Maria  Concetta,  Giannelli  Rosa,  Zacheo  Vittoria,
 Fimognari Teresa, Petracca Anna Maria, Stoleo Olga, De Marianis Anna,
 Falco Maria Donata, Saracino Paola Antonia,  Micocci  Carmela  Elisa,
 Picciolo Alida Lucia Caroliana, Leo Maria Luisa, Maggio Carolina Anna
 Maria, Papadia  Lucia,  Caroppo  Elisa,  Melileo  Teresa,  Di  Secli'
 Angela,  Fresicce  Donata,  Luparelli  Maria  Concetta, Vaglio Lucia,
 Calo' Antonella, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Carrozzo  ed
 elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare, 95, presso lo
 studio dell'avv. Edoardo Bruno;
      n.  1883/1988, proposto da Menna Rosanna, rappresentata e difesa
 dall'avv.Maria Guerra ed elettivamente  domiciliata  presso  il  sig.
 Giorgio Egidi in Roma, via Cassia, 987;
      n.  1963/1988, proposto da Fasciani Mirvana Agata, rappresentata
 difesa  dall'avv.  Carlo  Rienzi,  presso  lo  studio  del  quale  e'
 elettivamente  domiciliata  in  Roma,  viale  delle Milizie, 9, e dal
 dott. Antonino Peraino;
      n. 2186/1988, proposto da Spampinato Rosaria, Pariani Antonella,
 Cianfrini Egina Teresa, Leonardo Giuseppina, Ossola Ornella,  Fantini
 Anna  Emilia,  Piccirilli  Anna  Maria,  Caputi Rosa, Scapino Franca,
 Pontieri Maria, Ferrero Clementina, Bellis Laura,  Porzio  Magherita,
 Formiglia  Giulia,  Russo  Angela,  Milillo  Gianna, Delzoppo Monica,
 Gorgitano Anna Maria, Peretto Italia, Chittaro Nerina,  Bolsi  Nadia,
 Salucci  Vincenza,  Toretti  Giuseppina,  Torta  Giuseppina, Albanese
 Maria, Budano Valeria, Guala Anela, Teneni Alessandra, Gramaglia Rosa
 Alba,  Incaprera  Lucia,  Lanzavecchia  Anna Maria, Romeo Giuseppina,
 Caputi Francesca, Barompriori Giuliana,  Parolin  Renata,  Scarciglia
 Griselda, Regaldo Elena, Montauro Caterina, Notaro Rosetta, Carnovale
 Marianna,  Cirella  Florinda,  Alessandria  Rossana,  Garao  Michele,
 Solinas  Gianmichele,  Bocchi  Emanuela,  Casorelli  Maria,  Chiodini
 Daniela,  Leonardo  Francesca,  Scialpi  Anna,  Di  Nunzio  Filomena,
 Navetta   Paola,   Panighini   Fiorella,   Viziale   Renata,  Ginepro
 Giuseppina, Di Maio Rossana, Allevato Rosa Maria,  De  Vito  Carmela,
 Spataro  Concetta,  Caggiano  Concetta,  Lombardo  Franca, Santangelo
 Gaetana,  Perani  Giuliana,  Fratello   Maria   Carmela,   De   Marco
 Addolorata,  Di Paola Paola, Spinell Teresa, Calogero Franca, Mancino
 Francesco,  Chiarelli  Maria  Teresa,  Capano  Rosa,  Banchio   Maria
 Margherita,  Malfatto  Raffaella,  Manca  Mirella,  Carbone Leonardo,
 Senserini Patrizia, Gheller Sandrina,  De  Pasquale  Carolina,  Capra
 Roberta,  Taverniti  Elisabetta,  Ingo  Francesca,  Giaccone  Marina,
 Rivella Annamaria, Cagliero Valeria, Nota  Manuela,  Barella  Carmen,
 Ghigna  Cesira, Cordonatto Marina, Cattero Carla, Battaglia Vincenza,
 Caputi Carmen,  Isernia  Elvira,  Gilli  Maria  Luisa,  Bussi  Laura,
 Finotto  Isabella,  Zanini  Elisabetta, Anselmi Anna Maria, Giandolfo
 Domenica, Caminiti  Rita,  Zungri  Teresa,  Scalone  Franca,  Lo  Bue
 Gaetana  Maria,  La  Placa  Angela, Zuccarini Marinella, Alliva Maria
 Grazia, De Lena Bice Maria Elvira, Cordedda Vitalia, De  Carlo  Maria
 Addolorata,  Cerreia  Calvino  Vanna,  Giaietto  Margherita, Gariglio
 Angela, Fasano Maria Rita, Ponti  Laura,  D'Onofrio  Giuliana,  Tonon
 Laura  Maria,  Ghizzini  Maria  Carla, Ambrosino Elisabetta, Salamone
 Maria, Iannuccilli Maria, Bussone Dante,  Pinnetti  Mario,  Montagono
 Giuseppina,   Bergamin   Adelina,  Puglisi  Maria,  Puglisi  Antonia,
 Vittozzi  Nicoletta,  Sama'  Bruna,  Belcastro  Anna  Maria,  Saracco
 Elisabetta,  Tornambe'  Vittorina, Concina Alessandra, Facta Cesaria,
 Miggiano Nazarena, Tagliaferro Luciana, Bellese  Fiorella,  La  Rocca
 Maria  Concetta,  Leo  Rosa,  Rombola'  Maria  Domenica, Santo Agata,
 Decataldo Carmela, Iuliano Maria,  Perillo  Maria  Antonietta,  Rucco
 Maria,  La  Riccia  Carmela,  Natalini  Mariangela,  Viale Anna Rita,
 Monelli Maria,  Grasso  Franca,  Rosso  Graziella,  Scala  Graziella,
 Pitari  Maria,  Succi  Cinzia,  Marchese  Angela,  Metta Anna Angela,
 Aghemo Paola, Massa Caset Marisa, Crimeni Marta, Biffignandi  Silvia,
 Ricca  Gabriella,  Caruso  Maria,  Senatore  Adriana, Caviglia Vilma,
 Rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Merola, presso lo studio  del
 quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Attilio Regolo, 25;
      n.  2212/1988,  proposto da Costantini Maria, Brevetti Patrizia,
 Miliucci   Floriana,   Pasetti   Odette,    Cirigliano    Margherita,
 rappresentate  e  difese  dall'avv.  Corrado Mauceri ed elettivamente
 domiciliate in Roma, viale Angelico, 45, presso lo  studio  dell'avv.
 Fausto Buccellato;
      n.  249/1989,  proposto  da Mura Maria Luisella, Mereu Pinuccia,
 Massidda Annamaria, Zuddas Grazia, Piras Eliana,  Manca  Rosa  Maria,
 Erriu  Gianna, Corda Rosalba, Maccioni Gabriella, Laconi Maria Luisa,
 Isabella  Vallone,  Carta  Pietrina,  Rosas  Marina,   Masala   Maria
 Cristina,  Caredda  leonarda,  Carta  Renata,  Murgia  Tomasa,  Manca
 Alessandra,  Faedda  Anna  Maria,  Siciliano  Cristina,  Manca  Maria
 Carolina,   Castangia  Paolo,  Corda  Luigi,  Pillitu  Delfio,  Medda
 Marinella, Rosas Giuliana, Mucili  Maria  Ausilia,  Cichi  Graziella,
 Marchetti   Luisa,   Marongin  Maria  Bonaria,  Casu  Antonella,  Loi
 Giuliana, Delogu Patrizia, Argiolas Maria Dolores, Saba Maria,  Piras
 Armando, Marras Maria Pia, Marras Rosalba Maria, Contu Giovanna, Ambu
 Maria Rosaria, Buondonno Luisa, rappresentati e difesi  dagli  avv.ti
 Ernani  D'Agostino e Giorgio Colnago, presso lo studio dei quali sono
 elettivamente domiciliati in Roma, via Ugo de Carolis, 64;
      n.  1891/1988,  proposto da Mura Maria Luisella, Mereu Pinuccia,
 Massidda Annamaria, Zuddas Grazia, Piras Eliana,  Manca  Rosa  Maria,
 Erriu  Gianna, Corda Rosalba, Maccioni Gabriella, Laconi Maria Luisa,
 Isabella  Vallone,  Carta  Pietrina,  Rosas  Marina,   Masala   Maria
 Cristina,  Caredda  Leonarda,  Carta  Renata,  Murgia  Tomasa,  Manca
 Alessandra,  Faedda  Anna  Maria,  Siciliano  Cristina,  Manca  Maria
 Carolina,   Castangia  Paolo,  Corda  Luigi,  Pillitu  Delfio,  Medda
 Marinella, Rosas Giulian, Mucili Ausilia, Cichi Graziella,  Marchetti
 Luisa,  Marongin  Maria Bonaria, Casu Antonella, Loi Giuliana, Delogu
 Patrizia, Argiolas Maria Dolores, Saba Maria, Piras  Armando,  Marras
 Maria  Pia, Marras Rosalba Maria, Contu Giovanna, Ambu Maria Rosaria,
 Buondonno  Luisa,  rappresentati  e  difesi   dagli   avv.ti   Ernani
 D'Agostino  e  Giorgio  Colnago,  presso  lo  studio  dei  quali sono
 elettivamente domiciliati in Roma, via Ugo de Carolis, 64;
 contro  il  Ministero  della  pubblica  istruzione; la Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri  (ric.  n.   1801/1988   e   250/1989);   il
 provveditorato agli studi di Lecce (ric. n. 1801/1988 e 250/1989); il
 provveditorato  agli  studi   di   Pescara   (ric.   n.   1963/1988);
 rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato e nei
 confronti di Gualtieri Antonietta in Caruso (ric. n. 1963/1988),  non
 costituito  in  giudizio,  per  l'annullamento,  quanto al ricorso n.
 1801/1988:
       a)  della o.m. 5 luglio 1988, n. 185, con la quale il Ministero
 della p.i. ha disciplinato  le  immissioni  in  ruolo  del  personale
 docente  beneficiario  della  legge  n.  246/1988, nella parte in cui
 (art. 8) le nomine in ruolo vengono contenute nei limiti dei posti di
 insegnamento  vacanti  e  disponibili  nelle singole provincie, tanto
 previa declaratoria di incostituzionalita', in parte qua, del d.-l. 3
 maggio 1988, n. 140, cosi' come convertito nella legge 4 luglio 1988,
 n. 246;
       b)  dei  provvedimenti,  di  estremi  ignoti,  con  i  quali il
 provveditorato agli studi di Lecce ha disposto nel settembre 1988  le
 nomine in ruolo dei destinatari della legge n. 246/1988, regolarmente
 inseriti nelle relative graduatorie per la scuola materna, elementare
 e  secondaria,  limitatamente  alla mancata immediata nomina in ruolo
 anche dei ricorrenti;
       c) di ogni altro atto o provvedimento, anche di estremi ignoti,
 preordinato,  collegato  o  conseguenziale,  comunque  ostativo  alla
 immediata  immissione  in  ruolo  in  soprannumero  dei ricorrenti in
 provincia di Lecce;
 quanto al ricorso n. 250/1989:
       a) della o.m. 23 dicembre 1988, con la quale il Ministero della
 p.i. ha disciplinato la trasformazione in nazionale delle graduatorie
 provinciali  gia'  previste  dall'art.  17  della legge n. 246/1988 e
 l'immissione in  ruolo  attraverso  tali  graduatorie  del  personale
 docente delle scuole di ogni ordine e grado;
       b)  di  ogni altro atto o provvedimento preordinato collegato o
 conseguenziale;
 quanto al ricorso n. 1883/1988:
       a)  della  o.m.  5  luglio  1988,  n.  185,  nella parte in cui
 disciplina, in applicazione del  d.-l.  n.  140/1988,  convertito  in
 legge  n.  246/1988,  l'immissione  in  ruolo  graduale del personale
 docente non di ruolo;
       b)  di  ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale,
 anteriore e successivo;
       c)  della  circolare  ministeriale  26  luglio 1988, n. 219, in
 parte qua;
 quanto al ricorso n. 1963/1988:
      dell'o.m.  5 luglio 1988, n. 185, nella parte in cui prevede che
 gli aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi  della  legge  n.
 246/1988,  gia'  beneficiari  della legge n. 326/1984, debbano essere
 nominati subordinatamente al  verificarsi  della  disponibilita'  dei
 posti  e  previo  inserimento  in apposite graduatorie provinciali ad
 esaurimento; nonche' per l'annullamento della  graduatoria  (Economia
 delle  comunita',  classe XIII) compilata dal provveditore agli studi
 di Pescara ai  sensi  della  citata  o.m.  n.  185/1988,  degli  atti
 generali  emanati in applicazione della legge 6 ottobre 1988, n. 426,
 di conversione del d.-l. 6 agosto 1988, n. 323, e  della  graduatoria
 nazionale  che  assorbe  la  graduatoria  provinciale;  della mancata
 nomina in ruolo a decorrere dal corrente anno scolastico 1988-89 e di
 ogni  altro  atto presupposto, connesso e conseguenziale, anteriore e
 successivo; e per il riconoscimento del diritto, in via  subordinata,
 al  mantenimento  in  servizio  fino alla data di effettiva nomina in
 ruolo;
 quanto al ricorso n. 2186/1988:
       a)  dell'o.m. 5 luglio 1988, n. 185, della circ. min. 26 luglio
 1988, n. 219, dell'o.m. 12 ottobre 1988, n. 283, nelle parti  in  cui
 dettano  disposizioni;  in materia di immissione in ruolo dei docenti
 inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi nn.  326,
 246  e  426  del  1988;  in  materia  di formazione delle graduatorie
 previste dalle leggi nn. 246 e 426 del 1988; in materia di decorrenza
 giuridica delle nomine;
       b)  di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque ad
 essi correlati, ivi comprese le graduatorie  di  cui  alla  legge  n.
 246/1988,  previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per
 la declaratoria di incostituzionalita' degli  artt.  11  e  17  della
 legge  n.  246/1988  e  dell'art.  8- bis della legge n. 426/1988 per
 violazione degli artt. 3, 97 e 136 della Costituzione;
 quanto al ricorso n. 2212/1988:
      dell'o.m.  5  luglio 1988, n.185, nella parte in cui disciplina,
 in applicazione  del  d.-l.  n.  140/1988,  convertito  in  legge  n.
 246/1988,  l'immissione in ruolo graduale dl personale docente non di
 ruolo e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
 quanto al ricorso n. 249/1989:
       a) dell'o.m. 23 dicembre 1988, n. 385;
       b)  per  quanto  di ragione, dell'o.m. 5 luglio 1988, n. 185, e
 dell'o.m. 12 ottobre 1988,  n.  283,  del  Ministero  della  pubblica
 istruzione;
       c)   di   ogni   altro   atto   presupposto,   susseguente  e/o
 conseguenziale;
 quanto al ricorso n. 1891/1988:
       a) dell'o.m. 5 luglio 1988, n. 185;
       b) dell'o.m. 12 ottobre 1988, n. 283;
       c)   di   ogni   altro   atto   presupposto,   susseguente  e/o
 conseguenziale;
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore  alla  pubblica udienza del 10 aprile 1989 il consigliere
 Maria Grazia Cappugi; uditi gli  avv.ti  Carrozzo,  Mauceri,  Rienzi,
 Merola,  Colnago  per  i  ricorrenti  e  l'avv.  dello Stato Palmieri
 Sandulli per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    I  ricorrenti  - tutti docenti precari della scuola materna, della
 scuola elementare e della scuola secondaria destinatari della legge 4
 luglio  1988, n. 246, e della legge 6 ottobre 1988, n. 426, in quanto
 inseriti  nelle   graduatorie   provinciali   ad   esaurimento   (poi
 trasformate  in  graduatorie  nazionali)  - impugnano l'o.m. 5 luglio
 1988, n. 185, l'o.m. 12 ottobre 1988,  n.  283,  l'o.m.  23  dicembre
 1988,  n.  385,  e  la circolare ministeriale 26 luglio 1988, n. 219,
 nella parte in cui dispongono, ai sensi degli artt. 11 e 17 del d.-l.
 3  maggio  1988,  n. 140 (convertito nella legge n. 246/1988), che le
 immissioni in ruolo  sono  disposte  gradualmente  nei  limiti  della
 disponibilita'  dei  posti  e nella parte in cui dispongono, ai sensi
 dell'art. 8- bis della legge n. 426/1988, che  le  nomine  effettuate
 durante  l'anno  scolastico  hanno  decorrenza  giuridica dall'inizio
 dell'anno scolastico in corso e non gia' le decorrenze previste dalle
 leggi n. 270/1982 e n. 246/1988.
    Tutti deducono il contrasto delle norme sopra richiamate (artt. 11
 e 17 della legge 4 luglio 1988, n. 246, e art. 8- bis della  legge  6
 ottobre 1988, n. 426) con gli artt. 3, 4, 97 e 136 della Costituzione
 sul rilievo che le disposizioni in  questione,  lungi  dall'attendere
 gli  effetti  della  sentenza  della Corte costituzionale 25 novembre
 1986, n. 249, alle categorie di docenti non direttamente contemplate,
 hanno   modificato   radicalmente,  in  senso  peggiorativo  per  gli
 interessati,  il   regime   giuridico   della   legge   n.   270/1982
 sovrapponendo  ad  esso un regime giuridico nuovo, espressione di una
 diversa  scelta  storica;  infatti,  mentre  la  legge  n.   270/1982
 stabiliva  che le immissioni in ruolo ivi previste dovessero disporsi
 anche in  soprannumero,  indipendentemente  dalla  disponibilita'  di
 posti, la legge n. 246/1988 ha subordinato l'immissione in ruolo alla
 disponibilita' di posti vanificando cosi' in molti casi le  finalita'
 perseguite dal legislatore nel 1982 ed accentuando la discriminazione
 tra docenti in condizioni del tutto identiche.
    Si  e'  costituita  in  giudizio  l'intimata amministrazione della
 pubblica  istruzione  eccependo  l'inammissibilita'  del  ricorso  n.
 1801/1988,  per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati,
 e del ricorso n. 1883/1988, per mancata dimostrazione  dell'interesse
 concreto  ed  attuale,  e confutando nel merito le dedotte censure di
 illegittimita' costituzionale; ha osservato in particolare che nessun
 diritto  quesito  sussisteva a favore dei docenti gia' inseriti nelle
 graduatorie  ad  esaurimento  compilate  ai  sensi  della  legge  nn.
 270/1982  e  326/1984,  i  quali  potevano  solo vantare una semplice
 aspettativa alla nomina sulla base delle disponibilita'  di  anno  in
 anno accertate, e che il legislatore non poteva non tener conto della
 situazione di fatto e di diritto sopravvenuta  (attualmente  i  posti
 disponibiliti  in  una  provincia  sono  utilizzabili  al  50%  per i
 movimenti del personale di ruolo e il restante  50%  viene  ripartito
 tra  graduatorie di concorso e graduatorie di immissione in ruolo, in
 parti uguali).
                             D I R I T T O
    I  ricorsi  1801/1988,  250/1989, 1883/1988, 1963/1988, 2186/1988,
 2212/1988, 249/1989 e 1891/1988 indicati in epigrafe possono, per  la
 sostanziale identita' delle pretese avanzate e delle censure dedotte,
 essere riuniti.
    Devono   essere   preliminarmente   disattese   le   eccezioni  di
 inammissibilita' sollevate dalla difesa erariale  nei  confronti  dei
 ricorsi nn. 1801/1988 e 1883/1988.
    Per  quanto riguarda il primo gravame, osserva il collegio che gli
 istanti impugnano i provvedimenti di nomina in ruolo dei  destinatari
 della  legge  n.  246/1988  limitatamente  alla mancata immissione in
 ruolo dei ricorrenti medesimi, anche in soprannumero; non sono quindi
 individuabili  soggetti  che  abbiano un interesse diretto ad attuale
 opposto a quello fatto valere in giudizio. Relativamente  al  secondo
 gravame,  e'  da  rilevare  che  la ricorrente ha affermato nell'atto
 introduttivo di essere docente  non  di  ruolo  della  scuola  media,
 supplente  nell'anno  scolastico  1981-82  in  virtu'  di  nomina del
 provveditore agli studi e gia' inclusa nelle graduatorie  provinciali
 compilate  ai sensi della legge n. 326/1984; tanto basta, salvo prova
 contraria che peraltro l'amministrazione non ha fornito, per ritenere
 sussistente  l'interesse della medesima all'annullamento dell'o.m. n.
 185/1988 e della c.m. n. 219/1988 nella parte in cui disciplinano, ai
 sensi  della  legge  n. 246/1988, la graduale immissione in ruolo del
 personale precario, essendo evidentemente  irrilevante  che  non  sia
 stato  specificato a quale insegnamento e a quale provveditorato agli
 stuudi si  riferisce  la  graduatoria  nella  quale  e'  inserita  la
 ricorrente stessa.
    Nel  merito, la questione di costituzionalita' degli artt. 11 e 17
 della legge 4 luglio 1988, n. 246, e dell'art. 8- bis della  legge  6
 ottobre  1988,  n.  426, cosi' come prospettata ai ricorrenti, appare
 rilevante e non manifestamente infondata.
    Occorre  innanzi  tutto ricordare che con legge 20 maggio 1982, n.
 270, al fine di  completare  la  manovra  tendente  ad  una  generale
 revisione  del  sistema  di  reclutamento  concorsuale  del personale
 docente in  modo  da  renderlo  per  il  futuro  unico  strumento  di
 selezione,  si  e'  ritenuto di sanare le situazioni pregresse per le
 quali dovevano ritenersi gia' maturate aspettative  in  relazione  al
 titolo  dei  rapporti di servizio, alla durata del servizio medesimo,
 nonche' al possesso della certificazione di professionalita'  (titolo
 di studio e abilitazione).
    Nell'operare  tale  sanatoria il legislatore, mentre per i docenti
 titolari dei vari tipi di incarico fino all'anno scolastico  1980-81,
 ultimo  anno  utile  per  il  conferimento di tali tipi di nomina, ha
 previsto  l'immissione  in   ruolo   consentendo   il   conseguimento
 dell'abilitazione  - a chi ne fosse sprovvisto - in apposita sessione
 riservata, per i supplenti ha ritenuto invece, per evitare il sorgere
 di nuove aspettative, di stabilire una delimitazione temporale tra il
 vecchio ed il nuovo regime, individuandola nel momento di entrata  in
 vigore della legge n. 270/1982.
    Il  legislatore,  peraltro,  nel presupposto che la legge medesima
 potesse entrare in  vigore  agli  inizi  del  1982,  ha  ritenuto  di
 individuare l'ultimo anno scolastico utile - con particolare riguardo
 al possesso dei requisiti di servizio - nell'anno scolastico 1980-81.
 La  legge  n.  270/1982  e' invece entrata in vigore solo il 6 giugno
 1982, in un momento cioe' in cui erano venuti a  maturazione  per  il
 personale  docente supplente i centottanta giorni di servizio che, ai
 sensi  dell'art.  38  della  legge   medesima,   dovevano   ritenersi
 sufficienti per considerare utile, ai fini della immissione in ruolo,
 anche l'anno scolastico 1981-82.
    Ne   e'   conseguita  la  necessita'  di  una  nuova  disposizione
 legislativa che, operando un'interpretazione autentica  della  norma,
 spostasse di un anno il termine ultimo per la valutazione dei servizi
 prestati. A cio' si e' provveduto con  l'emanazione  della  legge  16
 luglio  1984,  n. 326, che ha previsto, con riguardo al requisito del
 servizio prestato, l'utilita' dell'anno  scolstico  1981-82  ai  fini
 dell'immissione  in  ruolo,  con decorrenza peraltro dal 10 settembre
 1984.
    A  tale  sistema  di  sanatoria  ope  legis  del  precariato si e'
 sovrapposta la sentenza della Corte costituzionale 25 novembre  1986,
 n.   249,   con   la   quale  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
 costituzionale:
       a)  degli art. 35, quarto comma, 37 e 57, della legge 20 maggio
 1982, n. 270, nella parte in  cui  non  prevedono  l'estensione  agli
 insegnanti  in  servizio  con  titolo  di supplenza annuale nell'anno
 scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per  gli  insegnanti  in
 servizio con titolo di incarico nell'anno scolstico 1980-81;
       b)  degli  artt. 35, 37, 38 e 57 della stessa legge n. 270/1982
 nella parte in cui non consentono  ai  supplenti  in  servizio  nella
 scuola  ordinaria  di usufruire del trattamento disposto a favore dei
 supplenti nei corsi C.R.A.C.I.S. dell'art. 46, secondo comma.
    In  sostanza  la  Corte  costituzionale  ha  rilevato che le norme
 sottoposte al suo esame operavano una  ingiustificata  disparita'  di
 trattamento,  ponendosi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
 La stessa Corte ha tuttavia limitato gli effetti della  dichiarazione
 di  incostituzionalita'  -  con evidente riferimento alla materia del
 contendere dei giudizi nei quali erano state  sollevate  le  relative
 questioni  - agli articoli esplicitamente indicati e non ad altri che
 pure presentavno gli stessi profili di incostituzionalita'.
    Si  e' in tal modo venuta a determinare una situazione in cui - in
 relazione a determinate categorie di personale, pur in  possesso  dei
 medesimi  requisiti  o addirittura di requisiti piu' qualificanti dei
 docenti diretti destinatari della sentenza della Corte costituzionale
 - veniva perpetuata l'irrazionale disparita' di trattamento, non solo
 per l'ovvio parallelismo con le situazioni considerate dalla sentenza
 medesima,  ma  con  l'ulteriore  aggravamento derivante dagli effetti
 stessi della decisione in questione.
    Sull'interpretazione  e  l'applicazione della sentenza della Corte
 costituzionale il Ministero della pubblica istruzione pose una  serie
 di requisiti al Consiglio di Stato il quale, con parere della sezione
 seconda 25 febbraio 1987, n. 439,  preciso'  che  gli  effetti  della
 decisione  medesima  dovevano  essere  circoscritti,  allo  stato, ai
 docenti della scuola se, e, piu' precisamente, ai soli non abilitati.
 In  conformita'  a  tale  parere,  l'amministrazione scolastica dette
 esecuzione  alla  sentenza  della  Corte  costituzionale   solo   nei
 confronti  dei  docenti  non  abilitati  della  scuola secondaria che
 avevano tempestivamente impugnato  la  loro  esclusione  dai  benfici
 previsti dalla legge n. 270/1982.
    La suddetta sentenza non fu quindi applicata in via amministrativa
 ne' agli  insegnanti  appartenenti  a  categorie  diverse  da  quelle
 espressamente   contemplate   (insegnanti   della   scuola   materna,
 elementare, di istruzione  artistica,  e  insegnanti  abilitati  alla
 scuola  secondaria),  ne'  a  coloro che, pur trovandosi nelle stesse
 condizioni  dei  docenti  espressamente  considerati,  avendo   fatto
 affidamento sulla legittimita' dell'operato dell'amministrazione, non
 avevano proposto tempestivo ricorso.
    Il  Consiglio  di Stato aveva tuttavia concluso il suddetto parere
 osservando: "Si ritiene con cio' di avere ricostruito  la  disciplina
 conseguente  alla pronuncia della Corte, nel rispetto del dispositivo
 di questa e dei principi generali in materia. Nondimeno,  la  sezione
 e' consapevole che la disciplina cosi' ricostruita puo' sembrare poco
 appagante, soprattutto per  le  disparita'  di  trattamento  e  certe
 contraddizioni logiche.Tali inconvenienti non sembrano superabili per
 via  interpretativa,  per  la  preminente  ragione  che  le  sentenze
 costituzionali  di accoglimento non sono suscettibili di applicazione
 analogica; essi dunque potranno richiedere un intervento  legislativo
 di cui il Ministero, ove lo ritenga, potra' farsi promotore".
    In  conformita' al suggerimento del Consiglio di Stato, il Governo
 aveva  predisposto  un   decreto-legge   con   cui   dava   integrale
 applicazione,  nei  confronti di tutte le categorie di docenti non di
 ruolo, ai  principi  affermati  nella  citata  sentenza  della  Corte
 costituzionale.  Tale  decreto  fu  poi  ritirato e sostituito con il
 d.-l. 3 maggio 1988,  n.  140,  che,  all'art.  11,  stabilisce:  "Le
 disposizioni  previste  dall'art.  57  della legge 20 maggio 1982, n.
 270, si applicano anche alle categorie ivi contemplate,  in  servizio
 con supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82".
    "Nell'art.  46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, primo e secondo
 comma, agli anni scolastici 1979-80 e  1980-81,  si  aggiunge  l'anno
 scolastico  1981-82 ed il sessennio antecedente al 10 settembre 1981,
 ivi previsto, e' sostituito dal settennio antecedente al 10 settembre
 1982".
    "Nell'art.  53  della  legge  20  maggio  1982,  n. 270, agli anni
 scolastici 1979-80, o 1980-81 si aggiunge l'anno scolastico 1981-82".
    "Agli insegnanti che abbiano comunque svolto negli anni scolastici
 1978-79 o 1979-80 o  1980-81  o  1981-82,  un  anno  di  servizio  in
 qualita'  di supplente nelle scuole materne, nelle scuole elementari,
 nelle scuole ed istituti di istruzione artistica statali che  abbiano
 svolto  un  altro anno di servizio di insegnamento non di ruolo nelle
 medesime scuole ed istituti nel settennio antecedente alla  data  del
 10  settembre 1982, nonche' agli insegnanti che abbiano nel settennio
 suddetto conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli  delle  predette
 scuole  ed  istituti  una  votazione media non inferiore al punteggio
 corrispondente a sette  decimi  e  che  abbiano  svolto,  sempre  nel
 medesimo  settennio, almeno centottanta giorni di servizio, anche non
 continuativi, in qualita'  di  supplenti  nelle  medesime  scuole  od
 istituti,   si   applicano  rispettivamente  e,  ove  sia  prescritta
 l'abilitazione, a seconda che siano abilitati o  non  abilitati,  gli
 artt. 22, 25, 30, 34 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270".
    "Le  disposizioni  recate  dagli artt. 8 e 9 della legge 25 agosto
 1982, n. 604, si applicano anche agli insegnanti che abbiano prestato
 servizio  non  di  ruolo  con  nomina conferita ai sensi dell'art. 3,
 quarto comma, del d.-l.  6  giugno  1981,  n.  281,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla  legge  24  luglio  1981,  n.  392,  nell'anno
 scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi nei quali  l'anno  scolastico
 ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che
 abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero
 in servizio alla data del 9 settembre 1982".
    "Il  disposto  di  cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma si
 applica anche agli insegnanti che, ai sensi dell'art. 9  della  legge
 26 maggio 1975, n. 327, abbiano prestato servizio di insegnamento non
 di  ruolo  nelle  istituzioni  scolastiche   e   culturali   italiane
 all'estero e siano in possesso dei requisiti previsti".
    "Le  disposizioni  contenute nell'ottavo, nono e decimo comma sono
 estese, in quanto  applicabili  al  personale  insegnante  che  abbia
 prestato  servizio nei Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge
 9 febbraio 1979, n. 38".
    "Le  immissioni  in  ruolo  sono  effettuate  secondo le modalita'
 previste dall'art. 17".
    Il  successivo art. 17 stabilisce tra l'altro, al primo comma, che
 "le immissioni in ruolo  previste  negli  artt.  11,  14  e  15  sono
 disposte  gradualmente  nei  limiti delle disponibilita' dei relativi
 posti".
    Il  d.-l. n. 140/1988 e' stato poi convertito nella legge 4 luglio
 1988, n. 246.
    Mentre  per  effetto  della sentenza della Corte costituzionale il
 personale interessato aveva beneficiato degli  stessi  effetti  della
 legge  n.  270/1982,  con  conseguente  immissione  in ruolo anche in
 soprannumero, per effetto del d.-l.  n.  140/1988,  convertito  nella
 legge  n.  246/1988,  che  aveva  lo  scopo  di  estendere i benefici
 previsti dalla legge n. 270/1982 a tutte le categorie di docenti  che
 si  trovavano  nelle  stesse condizioni delle categorie alle quali si
 riferiva la sentenza stessa, e' disposta non  l'immissione  in  ruolo
 immediata ma l'immissione in ruolo graduale sulla base di graduatorie
 provinciali e nei limiti dei posti disponibili  (disponibilita'  che,
 fatta  salva la percentuale dei posti riservati ai trasferimenti e di
 quelli  destinati  ai  concorsi  gia'  indetti  e'  in  alcuni   casi
 pressoche' nulla).
    Poiche'  molti  dei  destinatari  della  legge n. 246/1988, che in
 applicazione  dei  principi  sanciti   dalla   Corte   costituzionale
 avrebbero  avuto  diritto all'immissione in ruolo immediata, anche in
 soprannumero, conseguiranno tale  immissione  in  ruolo  tra  anni  e
 alcuni  forse  mai,  non  sembra  che  il  denunciato contrasto delle
 disposizioni censurate con l'art. 3 della Costituzione sia infondato.
    Che  l'intento dichiarato del d.-l. n. 140/1988 sia proprio quello
 di   eliminare   le   discriminazioni   risultanti   dalla   parziale
 applicazione della sentenza n. 246/1986 della Corte costituzionale e'
 fuori discussione e risulta anche dagli  atti  parlamentari  relativi
 all'iter di conversione.
    Del  resto  il  Consiglio di Stato, nel citato parere n. 439/1987,
 aveva ricordato che le  sentenze  della  Corte  costituzionale  hanne
 effetto  erga  omnes  e  che  tale effetto e' di norma retroattivo, a
 maggiore ragione  quando  -  come  nella  specie  -  hanno  carattere
 sostanzialmente    provvedimentale,    di    modo    che   escludendo
 l'applicabilita' alle situazioni anteriori alla sentenza quest'ultima
 risulterebbe inutiliter data.
    Aveva  anche  osservato  che  il  problema dell'applicazione della
 sentenza di accoglimento va affrontato con  criteri  ben  diversi  da
 quelli  comunemente utilizzati in tema di "estensione del giudicato";
 non si tratta, invero, di "estendere"  il  giudicato,  ma  di  vedere
 quali  siano  gli atti e i comportamenti dovuti e non dovuti in forza
 della legge quale essa risulta a seguito della pronuncia  demolitoria
 o  manipolatoria  della  Corte.  Se  in  sede  di applicazione in via
 amministrativa  si  deve  tener  conto  delle  eventuali  preclusioni
 determinatesi  e  della  irretrattabilita'  degli atti legittimamente
 compiuti, o comunque non ritualmente impugnati, e'  evidente  che  il
 legislatore  non  e'  condizionato da tali preclusioni formali e deve
 dare  applicazione   ai   generali   principi   di   equita'   e   di
 ragionevolezza.
    Le  giustificazioni  addotte  dalla  difesa  erariale (diminuzione
 della popolazione scolastica,  destinazione  di  posti  ai  concorsi,
 ecc.)  in  realta' - se pure chiariscono la situazione di fatto nella
 quale ha operato la legge n. 246/1988 - non rispondono  all'obiezione
 che  se  il legislatore della legge n. 270/1982 avesse fatto corretto
 uso del suo potere applicando sin da allora i principi costituzionali
 poi  riaffermati  dalla  Corte  tutti  i  ricorrenti  avrebbero  gia'
 conseguito l'immissione in ruolo, mentre a  seguito  dell'entrata  in
 vigore  della legge n. 246/1988 in questione tutte le discriminazioni
 tra categorie di docenti in possesso dei medesimi requisiti,  di  cui
 il   Consiglio   di  Stato  aveva  auspicato  l'eliminazione  in  via
 normativa, rimangono sotto il  profilo  delle  diverse  modalita'  di
 immissione in ruolo.
    Considerazioni  del tutto analoghe valgono per l'art. 8- bis della
 legge 6 ottobre 1988, n. 426, nella  parte  in  cui  dispone  che  le
 nomine   effettuate   durante   l'anno  scolastico  hanno  decorrenza
 giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso  e  non  gia'  le
 decorrenze previste dalle leggi n. 270/1982 o n. 246/1988.
    Va  ricordato  che  la  Corte  costituzionale,  con  ordinanza  20
 dicembre 1988, n. 1120, pronunciandosi nei  giudizi  di  legittimita'
 costituzionale promossi dalla Sezione aventi ad oggetto la esclusione
 di determinate categorie di  docenti  dai  benefici  derivanti  dalla
 sentenza  n.  249/86,  ha  ritenuto  opportuno  che  il giudice a quo
 procedesse ad un nuovo esame della  rilevanza  delle  questioni  alla
 stregua  della sopravvenuta normativa, e cioe' del d.-l. n. 140/1988,
 convertito nella legge n. 246/1988, e della legge n. 426/1988; se  la
 stessa   Corte  avesse  ritenuto  che  tale  normativa  sopravvenuta,
 riguardante categorie di docenti  prima  esclusi  dalla  sentenza  n.
 249/1986, avesse soddisfatto tutti i diritti dei docenti interessati,
 avrebbe  potuto   dichiarare   l'inammissibilita'   della   questione
 proposta.
    Nel  ricorso  n.  1883/1988  e' stata sollevata anche questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 17, ultimo comma,  nella  parte
 in cui stabilisce che "le graduatorie ad esaurimento formate ai sensi
 della legge 16 luglio 1984, n.  326,  sono  assorbite  da  quelle  da
 compilare in applicazione del presente articolo".
    Osserva  il  collegio  che  tale  questione e' priva di rilevanza,
 poiche' con l'art. 8- bis della legge n. 426/1988 il  legislatore  ha
 previsto la trasformazione in graduatorie nazionali delle graduatorie
 provinciali gia' compilate ai sensi del d.-l. n. 140/1988.
    In  conclusione,  deve  ritenersi  non  rilevante  la questione di
 costituzionalilta' degli artt. 11 e 17, primo comma, della  legge  n.
 246/1988  e  dell'art.  8- bis della legge n. 426/1988, per contrasto
 con l'art. 3 della Costituzione.