IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi: n. 180/1988, proposto da Leo Maria Luisa, Maggio Carolina, Imbriani Rita, Bove Silvana, Cavalli Addolorata, Caggiula Maria Antonia, Piccinno Anna Maria, Petracca Anna Maria, Picciolo Alida Lucia Carolina, Micocci Carmela Elisa, Gaetani Giovanna Nicoletta, Melileo Teresa, Mirabelli Maria Pia, Cataldo Patrizia, Barone Maria Rosaria, Barone Daniela Giovanna, Martella Addolorata, Cosi Luigi, De Rossi Maria Rosaria, Cosi Addolorata, Di Secli' Angela, Ciccarese Addolorata, Cucugliano Angelica, Bene Pietro, Romano M. Cristina, D'Agostino Rosa Pasqua, Manca Maria, De Marco Carmela, Angele' Carla, Anna Consiglia Campagna, Falco Maria Donata, Giovanna Massari, Saracino Paola, Merchich Anna Rita, Marta Rosaria Maria, Giorgino Assunta, Antonaci Giuseppa Cristina, Manfreda Anna, Cimino Maria Concetta, Ciullo Martina, D'Argento Rosanna, Pisanello Lina, Merico Rosa Anna Rita, Cavallo Liliana, Maglio Laura, Guerra M. Rosaria, Mosca Oriana, Stefanelli Rosa Anna, Mattei Anna Rita, Preite Giuseppa, Caroli M. Grazia, Vaglio Lucia, Calo' Antonella, Manco Rosaria Maria, Arnaldi Rosaria, Primitivo Gregorio, Portalatina Cosima, Uva Mercede, Papadia Lucia, Caroppo Elisa, Congedo Addolorata, Rossana Valletta, Anna Teresa Marzano, Mea M. Assunta, Fimognari Teresa, Cerimanna Paoli, Rizzello Gioconda, Zacheo Vittoria, Giannelli Rosa, Negro Romeo, Venuti Pasquale, Ciriolo Maddalena, Carluccio M. Francesca, Licci Rosa, De Iaco Rita, Panzera Tiziana, Daversa Mirella, Saracino Nicoletta, Puce Rosaria, Romana Caterina, Casalino Giuseppe, Villanova Margherita, Gentile Antonia Barbara, Nuccio Rosalia Anna, Strambaci Manon, Colella Quintina, Petraroli Aurora, Manco Immacolata Maria, De Donno Sivia, Bagnato Anna, Tornese Anna Maria, Marciano' Immacolata, Corpus Rosa, Chianella Antonia, Piconese Caterina, Filoni Maria Luisa, Coccolo Francesca, Angele' Anna, Indirli Marilena, Loredana Refolo, Napoli Carmina, Ferrari Maria Consolata, Panico Grazia, Cordella Rita, Protopapa Maria, Stendardo Maria Maddalena, Gentile Anna Rita, Bellino Antonia, Bianco Anna Rita, Patrizia Rossetti, Piscopello Giuseppina, D'Amato M. Nadia, Cannazza' Anna Filomena, Verardo Maria Assunta, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Carrozzo ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare, 95, presso lo studio dell'avv. Edoardo Bruno; n. 250/1989, proposto da Ruffo Dorotea, Bellino Antonia, Coccolo Francesca, De Donno Silvia, Rizzello Gioconda, Cerimanna Paoli, Uva Mercede, Cucugliato Angelica, Lubelli Celeste Giuseppina, Lattante M. Assunta, Ciccarese Addolorata, Petraroli Aurora, Muia M. Antonietta, Negro Romeo, Venuti Pasquale, Casalino Giuseppa, Villanova Margherita, De Iaco Rita, Borsatti Lucia, Ferrari Maria, Imbriani Rita, Cavalli Addolorata, Bove Silvana, Fiore Matilde, Daversa Mirella, Mattia Maria Concetta, Giannelli Rosa, Zacheo Vittoria, Fimognari Teresa, Petracca Anna Maria, Stoleo Olga, De Marianis Anna, Falco Maria Donata, Saracino Paola Antonia, Micocci Carmela Elisa, Picciolo Alida Lucia Caroliana, Leo Maria Luisa, Maggio Carolina Anna Maria, Papadia Lucia, Caroppo Elisa, Melileo Teresa, Di Secli' Angela, Fresicce Donata, Luparelli Maria Concetta, Vaglio Lucia, Calo' Antonella, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Carrozzo ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare, 95, presso lo studio dell'avv. Edoardo Bruno; n. 1883/1988, proposto da Menna Rosanna, rappresentata e difesa dall'avv.Maria Guerra ed elettivamente domiciliata presso il sig. Giorgio Egidi in Roma, via Cassia, 987; n. 1963/1988, proposto da Fasciani Mirvana Agata, rappresentata difesa dall'avv. Carlo Rienzi, presso lo studio del quale e' elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie, 9, e dal dott. Antonino Peraino; n. 2186/1988, proposto da Spampinato Rosaria, Pariani Antonella, Cianfrini Egina Teresa, Leonardo Giuseppina, Ossola Ornella, Fantini Anna Emilia, Piccirilli Anna Maria, Caputi Rosa, Scapino Franca, Pontieri Maria, Ferrero Clementina, Bellis Laura, Porzio Magherita, Formiglia Giulia, Russo Angela, Milillo Gianna, Delzoppo Monica, Gorgitano Anna Maria, Peretto Italia, Chittaro Nerina, Bolsi Nadia, Salucci Vincenza, Toretti Giuseppina, Torta Giuseppina, Albanese Maria, Budano Valeria, Guala Anela, Teneni Alessandra, Gramaglia Rosa Alba, Incaprera Lucia, Lanzavecchia Anna Maria, Romeo Giuseppina, Caputi Francesca, Barompriori Giuliana, Parolin Renata, Scarciglia Griselda, Regaldo Elena, Montauro Caterina, Notaro Rosetta, Carnovale Marianna, Cirella Florinda, Alessandria Rossana, Garao Michele, Solinas Gianmichele, Bocchi Emanuela, Casorelli Maria, Chiodini Daniela, Leonardo Francesca, Scialpi Anna, Di Nunzio Filomena, Navetta Paola, Panighini Fiorella, Viziale Renata, Ginepro Giuseppina, Di Maio Rossana, Allevato Rosa Maria, De Vito Carmela, Spataro Concetta, Caggiano Concetta, Lombardo Franca, Santangelo Gaetana, Perani Giuliana, Fratello Maria Carmela, De Marco Addolorata, Di Paola Paola, Spinell Teresa, Calogero Franca, Mancino Francesco, Chiarelli Maria Teresa, Capano Rosa, Banchio Maria Margherita, Malfatto Raffaella, Manca Mirella, Carbone Leonardo, Senserini Patrizia, Gheller Sandrina, De Pasquale Carolina, Capra Roberta, Taverniti Elisabetta, Ingo Francesca, Giaccone Marina, Rivella Annamaria, Cagliero Valeria, Nota Manuela, Barella Carmen, Ghigna Cesira, Cordonatto Marina, Cattero Carla, Battaglia Vincenza, Caputi Carmen, Isernia Elvira, Gilli Maria Luisa, Bussi Laura, Finotto Isabella, Zanini Elisabetta, Anselmi Anna Maria, Giandolfo Domenica, Caminiti Rita, Zungri Teresa, Scalone Franca, Lo Bue Gaetana Maria, La Placa Angela, Zuccarini Marinella, Alliva Maria Grazia, De Lena Bice Maria Elvira, Cordedda Vitalia, De Carlo Maria Addolorata, Cerreia Calvino Vanna, Giaietto Margherita, Gariglio Angela, Fasano Maria Rita, Ponti Laura, D'Onofrio Giuliana, Tonon Laura Maria, Ghizzini Maria Carla, Ambrosino Elisabetta, Salamone Maria, Iannuccilli Maria, Bussone Dante, Pinnetti Mario, Montagono Giuseppina, Bergamin Adelina, Puglisi Maria, Puglisi Antonia, Vittozzi Nicoletta, Sama' Bruna, Belcastro Anna Maria, Saracco Elisabetta, Tornambe' Vittorina, Concina Alessandra, Facta Cesaria, Miggiano Nazarena, Tagliaferro Luciana, Bellese Fiorella, La Rocca Maria Concetta, Leo Rosa, Rombola' Maria Domenica, Santo Agata, Decataldo Carmela, Iuliano Maria, Perillo Maria Antonietta, Rucco Maria, La Riccia Carmela, Natalini Mariangela, Viale Anna Rita, Monelli Maria, Grasso Franca, Rosso Graziella, Scala Graziella, Pitari Maria, Succi Cinzia, Marchese Angela, Metta Anna Angela, Aghemo Paola, Massa Caset Marisa, Crimeni Marta, Biffignandi Silvia, Ricca Gabriella, Caruso Maria, Senatore Adriana, Caviglia Vilma, Rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Merola, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Attilio Regolo, 25; n. 2212/1988, proposto da Costantini Maria, Brevetti Patrizia, Miliucci Floriana, Pasetti Odette, Cirigliano Margherita, rappresentate e difese dall'avv. Corrado Mauceri ed elettivamente domiciliate in Roma, viale Angelico, 45, presso lo studio dell'avv. Fausto Buccellato; n. 249/1989, proposto da Mura Maria Luisella, Mereu Pinuccia, Massidda Annamaria, Zuddas Grazia, Piras Eliana, Manca Rosa Maria, Erriu Gianna, Corda Rosalba, Maccioni Gabriella, Laconi Maria Luisa, Isabella Vallone, Carta Pietrina, Rosas Marina, Masala Maria Cristina, Caredda leonarda, Carta Renata, Murgia Tomasa, Manca Alessandra, Faedda Anna Maria, Siciliano Cristina, Manca Maria Carolina, Castangia Paolo, Corda Luigi, Pillitu Delfio, Medda Marinella, Rosas Giuliana, Mucili Maria Ausilia, Cichi Graziella, Marchetti Luisa, Marongin Maria Bonaria, Casu Antonella, Loi Giuliana, Delogu Patrizia, Argiolas Maria Dolores, Saba Maria, Piras Armando, Marras Maria Pia, Marras Rosalba Maria, Contu Giovanna, Ambu Maria Rosaria, Buondonno Luisa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ernani D'Agostino e Giorgio Colnago, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Roma, via Ugo de Carolis, 64; n. 1891/1988, proposto da Mura Maria Luisella, Mereu Pinuccia, Massidda Annamaria, Zuddas Grazia, Piras Eliana, Manca Rosa Maria, Erriu Gianna, Corda Rosalba, Maccioni Gabriella, Laconi Maria Luisa, Isabella Vallone, Carta Pietrina, Rosas Marina, Masala Maria Cristina, Caredda Leonarda, Carta Renata, Murgia Tomasa, Manca Alessandra, Faedda Anna Maria, Siciliano Cristina, Manca Maria Carolina, Castangia Paolo, Corda Luigi, Pillitu Delfio, Medda Marinella, Rosas Giulian, Mucili Ausilia, Cichi Graziella, Marchetti Luisa, Marongin Maria Bonaria, Casu Antonella, Loi Giuliana, Delogu Patrizia, Argiolas Maria Dolores, Saba Maria, Piras Armando, Marras Maria Pia, Marras Rosalba Maria, Contu Giovanna, Ambu Maria Rosaria, Buondonno Luisa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ernani D'Agostino e Giorgio Colnago, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Roma, via Ugo de Carolis, 64; contro il Ministero della pubblica istruzione; la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ric. n. 1801/1988 e 250/1989); il provveditorato agli studi di Lecce (ric. n. 1801/1988 e 250/1989); il provveditorato agli studi di Pescara (ric. n. 1963/1988); rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e nei confronti di Gualtieri Antonietta in Caruso (ric. n. 1963/1988), non costituito in giudizio, per l'annullamento, quanto al ricorso n. 1801/1988: a) della o.m. 5 luglio 1988, n. 185, con la quale il Ministero della p.i. ha disciplinato le immissioni in ruolo del personale docente beneficiario della legge n. 246/1988, nella parte in cui (art. 8) le nomine in ruolo vengono contenute nei limiti dei posti di insegnamento vacanti e disponibili nelle singole provincie, tanto previa declaratoria di incostituzionalita', in parte qua, del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, cosi' come convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246; b) dei provvedimenti, di estremi ignoti, con i quali il provveditorato agli studi di Lecce ha disposto nel settembre 1988 le nomine in ruolo dei destinatari della legge n. 246/1988, regolarmente inseriti nelle relative graduatorie per la scuola materna, elementare e secondaria, limitatamente alla mancata immediata nomina in ruolo anche dei ricorrenti; c) di ogni altro atto o provvedimento, anche di estremi ignoti, preordinato, collegato o conseguenziale, comunque ostativo alla immediata immissione in ruolo in soprannumero dei ricorrenti in provincia di Lecce; quanto al ricorso n. 250/1989: a) della o.m. 23 dicembre 1988, con la quale il Ministero della p.i. ha disciplinato la trasformazione in nazionale delle graduatorie provinciali gia' previste dall'art. 17 della legge n. 246/1988 e l'immissione in ruolo attraverso tali graduatorie del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado; b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato collegato o conseguenziale; quanto al ricorso n. 1883/1988: a) della o.m. 5 luglio 1988, n. 185, nella parte in cui disciplina, in applicazione del d.-l. n. 140/1988, convertito in legge n. 246/1988, l'immissione in ruolo graduale del personale docente non di ruolo; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, anteriore e successivo; c) della circolare ministeriale 26 luglio 1988, n. 219, in parte qua; quanto al ricorso n. 1963/1988: dell'o.m. 5 luglio 1988, n. 185, nella parte in cui prevede che gli aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi della legge n. 246/1988, gia' beneficiari della legge n. 326/1984, debbano essere nominati subordinatamente al verificarsi della disponibilita' dei posti e previo inserimento in apposite graduatorie provinciali ad esaurimento; nonche' per l'annullamento della graduatoria (Economia delle comunita', classe XIII) compilata dal provveditore agli studi di Pescara ai sensi della citata o.m. n. 185/1988, degli atti generali emanati in applicazione della legge 6 ottobre 1988, n. 426, di conversione del d.-l. 6 agosto 1988, n. 323, e della graduatoria nazionale che assorbe la graduatoria provinciale; della mancata nomina in ruolo a decorrere dal corrente anno scolastico 1988-89 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, anteriore e successivo; e per il riconoscimento del diritto, in via subordinata, al mantenimento in servizio fino alla data di effettiva nomina in ruolo; quanto al ricorso n. 2186/1988: a) dell'o.m. 5 luglio 1988, n. 185, della circ. min. 26 luglio 1988, n. 219, dell'o.m. 12 ottobre 1988, n. 283, nelle parti in cui dettano disposizioni; in materia di immissione in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi nn. 326, 246 e 426 del 1988; in materia di formazione delle graduatorie previste dalle leggi nn. 246 e 426 del 1988; in materia di decorrenza giuridica delle nomine; b) di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque ad essi correlati, ivi comprese le graduatorie di cui alla legge n. 246/1988, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di incostituzionalita' degli artt. 11 e 17 della legge n. 246/1988 e dell'art. 8- bis della legge n. 426/1988 per violazione degli artt. 3, 97 e 136 della Costituzione; quanto al ricorso n. 2212/1988: dell'o.m. 5 luglio 1988, n.185, nella parte in cui disciplina, in applicazione del d.-l. n. 140/1988, convertito in legge n. 246/1988, l'immissione in ruolo graduale dl personale docente non di ruolo e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; quanto al ricorso n. 249/1989: a) dell'o.m. 23 dicembre 1988, n. 385; b) per quanto di ragione, dell'o.m. 5 luglio 1988, n. 185, e dell'o.m. 12 ottobre 1988, n. 283, del Ministero della pubblica istruzione; c) di ogni altro atto presupposto, susseguente e/o conseguenziale; quanto al ricorso n. 1891/1988: a) dell'o.m. 5 luglio 1988, n. 185; b) dell'o.m. 12 ottobre 1988, n. 283; c) di ogni altro atto presupposto, susseguente e/o conseguenziale; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 10 aprile 1989 il consigliere Maria Grazia Cappugi; uditi gli avv.ti Carrozzo, Mauceri, Rienzi, Merola, Colnago per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Palmieri Sandulli per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O I ricorrenti - tutti docenti precari della scuola materna, della scuola elementare e della scuola secondaria destinatari della legge 4 luglio 1988, n. 246, e della legge 6 ottobre 1988, n. 426, in quanto inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (poi trasformate in graduatorie nazionali) - impugnano l'o.m. 5 luglio 1988, n. 185, l'o.m. 12 ottobre 1988, n. 283, l'o.m. 23 dicembre 1988, n. 385, e la circolare ministeriale 26 luglio 1988, n. 219, nella parte in cui dispongono, ai sensi degli artt. 11 e 17 del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140 (convertito nella legge n. 246/1988), che le immissioni in ruolo sono disposte gradualmente nei limiti della disponibilita' dei posti e nella parte in cui dispongono, ai sensi dell'art. 8- bis della legge n. 426/1988, che le nomine effettuate durante l'anno scolastico hanno decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso e non gia' le decorrenze previste dalle leggi n. 270/1982 e n. 246/1988. Tutti deducono il contrasto delle norme sopra richiamate (artt. 11 e 17 della legge 4 luglio 1988, n. 246, e art. 8- bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426) con gli artt. 3, 4, 97 e 136 della Costituzione sul rilievo che le disposizioni in questione, lungi dall'attendere gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 25 novembre 1986, n. 249, alle categorie di docenti non direttamente contemplate, hanno modificato radicalmente, in senso peggiorativo per gli interessati, il regime giuridico della legge n. 270/1982 sovrapponendo ad esso un regime giuridico nuovo, espressione di una diversa scelta storica; infatti, mentre la legge n. 270/1982 stabiliva che le immissioni in ruolo ivi previste dovessero disporsi anche in soprannumero, indipendentemente dalla disponibilita' di posti, la legge n. 246/1988 ha subordinato l'immissione in ruolo alla disponibilita' di posti vanificando cosi' in molti casi le finalita' perseguite dal legislatore nel 1982 ed accentuando la discriminazione tra docenti in condizioni del tutto identiche. Si e' costituita in giudizio l'intimata amministrazione della pubblica istruzione eccependo l'inammissibilita' del ricorso n. 1801/1988, per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, e del ricorso n. 1883/1988, per mancata dimostrazione dell'interesse concreto ed attuale, e confutando nel merito le dedotte censure di illegittimita' costituzionale; ha osservato in particolare che nessun diritto quesito sussisteva a favore dei docenti gia' inseriti nelle graduatorie ad esaurimento compilate ai sensi della legge nn. 270/1982 e 326/1984, i quali potevano solo vantare una semplice aspettativa alla nomina sulla base delle disponibilita' di anno in anno accertate, e che il legislatore non poteva non tener conto della situazione di fatto e di diritto sopravvenuta (attualmente i posti disponibiliti in una provincia sono utilizzabili al 50% per i movimenti del personale di ruolo e il restante 50% viene ripartito tra graduatorie di concorso e graduatorie di immissione in ruolo, in parti uguali). D I R I T T O I ricorsi 1801/1988, 250/1989, 1883/1988, 1963/1988, 2186/1988, 2212/1988, 249/1989 e 1891/1988 indicati in epigrafe possono, per la sostanziale identita' delle pretese avanzate e delle censure dedotte, essere riuniti. Devono essere preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilita' sollevate dalla difesa erariale nei confronti dei ricorsi nn. 1801/1988 e 1883/1988. Per quanto riguarda il primo gravame, osserva il collegio che gli istanti impugnano i provvedimenti di nomina in ruolo dei destinatari della legge n. 246/1988 limitatamente alla mancata immissione in ruolo dei ricorrenti medesimi, anche in soprannumero; non sono quindi individuabili soggetti che abbiano un interesse diretto ad attuale opposto a quello fatto valere in giudizio. Relativamente al secondo gravame, e' da rilevare che la ricorrente ha affermato nell'atto introduttivo di essere docente non di ruolo della scuola media, supplente nell'anno scolastico 1981-82 in virtu' di nomina del provveditore agli studi e gia' inclusa nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi della legge n. 326/1984; tanto basta, salvo prova contraria che peraltro l'amministrazione non ha fornito, per ritenere sussistente l'interesse della medesima all'annullamento dell'o.m. n. 185/1988 e della c.m. n. 219/1988 nella parte in cui disciplinano, ai sensi della legge n. 246/1988, la graduale immissione in ruolo del personale precario, essendo evidentemente irrilevante che non sia stato specificato a quale insegnamento e a quale provveditorato agli stuudi si riferisce la graduatoria nella quale e' inserita la ricorrente stessa. Nel merito, la questione di costituzionalita' degli artt. 11 e 17 della legge 4 luglio 1988, n. 246, e dell'art. 8- bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426, cosi' come prospettata ai ricorrenti, appare rilevante e non manifestamente infondata. Occorre innanzi tutto ricordare che con legge 20 maggio 1982, n. 270, al fine di completare la manovra tendente ad una generale revisione del sistema di reclutamento concorsuale del personale docente in modo da renderlo per il futuro unico strumento di selezione, si e' ritenuto di sanare le situazioni pregresse per le quali dovevano ritenersi gia' maturate aspettative in relazione al titolo dei rapporti di servizio, alla durata del servizio medesimo, nonche' al possesso della certificazione di professionalita' (titolo di studio e abilitazione). Nell'operare tale sanatoria il legislatore, mentre per i docenti titolari dei vari tipi di incarico fino all'anno scolastico 1980-81, ultimo anno utile per il conferimento di tali tipi di nomina, ha previsto l'immissione in ruolo consentendo il conseguimento dell'abilitazione - a chi ne fosse sprovvisto - in apposita sessione riservata, per i supplenti ha ritenuto invece, per evitare il sorgere di nuove aspettative, di stabilire una delimitazione temporale tra il vecchio ed il nuovo regime, individuandola nel momento di entrata in vigore della legge n. 270/1982. Il legislatore, peraltro, nel presupposto che la legge medesima potesse entrare in vigore agli inizi del 1982, ha ritenuto di individuare l'ultimo anno scolastico utile - con particolare riguardo al possesso dei requisiti di servizio - nell'anno scolastico 1980-81. La legge n. 270/1982 e' invece entrata in vigore solo il 6 giugno 1982, in un momento cioe' in cui erano venuti a maturazione per il personale docente supplente i centottanta giorni di servizio che, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima, dovevano ritenersi sufficienti per considerare utile, ai fini della immissione in ruolo, anche l'anno scolastico 1981-82. Ne e' conseguita la necessita' di una nuova disposizione legislativa che, operando un'interpretazione autentica della norma, spostasse di un anno il termine ultimo per la valutazione dei servizi prestati. A cio' si e' provveduto con l'emanazione della legge 16 luglio 1984, n. 326, che ha previsto, con riguardo al requisito del servizio prestato, l'utilita' dell'anno scolstico 1981-82 ai fini dell'immissione in ruolo, con decorrenza peraltro dal 10 settembre 1984. A tale sistema di sanatoria ope legis del precariato si e' sovrapposta la sentenza della Corte costituzionale 25 novembre 1986, n. 249, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale: a) degli art. 35, quarto comma, 37 e 57, della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevedono l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolstico 1980-81; b) degli artt. 35, 37, 38 e 57 della stessa legge n. 270/1982 nella parte in cui non consentono ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi C.R.A.C.I.S. dell'art. 46, secondo comma. In sostanza la Corte costituzionale ha rilevato che le norme sottoposte al suo esame operavano una ingiustificata disparita' di trattamento, ponendosi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte ha tuttavia limitato gli effetti della dichiarazione di incostituzionalita' - con evidente riferimento alla materia del contendere dei giudizi nei quali erano state sollevate le relative questioni - agli articoli esplicitamente indicati e non ad altri che pure presentavno gli stessi profili di incostituzionalita'. Si e' in tal modo venuta a determinare una situazione in cui - in relazione a determinate categorie di personale, pur in possesso dei medesimi requisiti o addirittura di requisiti piu' qualificanti dei docenti diretti destinatari della sentenza della Corte costituzionale - veniva perpetuata l'irrazionale disparita' di trattamento, non solo per l'ovvio parallelismo con le situazioni considerate dalla sentenza medesima, ma con l'ulteriore aggravamento derivante dagli effetti stessi della decisione in questione. Sull'interpretazione e l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale il Ministero della pubblica istruzione pose una serie di requisiti al Consiglio di Stato il quale, con parere della sezione seconda 25 febbraio 1987, n. 439, preciso' che gli effetti della decisione medesima dovevano essere circoscritti, allo stato, ai docenti della scuola se, e, piu' precisamente, ai soli non abilitati. In conformita' a tale parere, l'amministrazione scolastica dette esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale solo nei confronti dei docenti non abilitati della scuola secondaria che avevano tempestivamente impugnato la loro esclusione dai benfici previsti dalla legge n. 270/1982. La suddetta sentenza non fu quindi applicata in via amministrativa ne' agli insegnanti appartenenti a categorie diverse da quelle espressamente contemplate (insegnanti della scuola materna, elementare, di istruzione artistica, e insegnanti abilitati alla scuola secondaria), ne' a coloro che, pur trovandosi nelle stesse condizioni dei docenti espressamente considerati, avendo fatto affidamento sulla legittimita' dell'operato dell'amministrazione, non avevano proposto tempestivo ricorso. Il Consiglio di Stato aveva tuttavia concluso il suddetto parere osservando: "Si ritiene con cio' di avere ricostruito la disciplina conseguente alla pronuncia della Corte, nel rispetto del dispositivo di questa e dei principi generali in materia. Nondimeno, la sezione e' consapevole che la disciplina cosi' ricostruita puo' sembrare poco appagante, soprattutto per le disparita' di trattamento e certe contraddizioni logiche.Tali inconvenienti non sembrano superabili per via interpretativa, per la preminente ragione che le sentenze costituzionali di accoglimento non sono suscettibili di applicazione analogica; essi dunque potranno richiedere un intervento legislativo di cui il Ministero, ove lo ritenga, potra' farsi promotore". In conformita' al suggerimento del Consiglio di Stato, il Governo aveva predisposto un decreto-legge con cui dava integrale applicazione, nei confronti di tutte le categorie di docenti non di ruolo, ai principi affermati nella citata sentenza della Corte costituzionale. Tale decreto fu poi ritirato e sostituito con il d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, che, all'art. 11, stabilisce: "Le disposizioni previste dall'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche alle categorie ivi contemplate, in servizio con supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82". "Nell'art. 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, primo e secondo comma, agli anni scolastici 1979-80 e 1980-81, si aggiunge l'anno scolastico 1981-82 ed il sessennio antecedente al 10 settembre 1981, ivi previsto, e' sostituito dal settennio antecedente al 10 settembre 1982". "Nell'art. 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270, agli anni scolastici 1979-80, o 1980-81 si aggiunge l'anno scolastico 1981-82". "Agli insegnanti che abbiano comunque svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio in qualita' di supplente nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole ed istituti di istruzione artistica statali che abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituti nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, nonche' agli insegnanti che abbiano nel settennio suddetto conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto, sempre nel medesimo settennio, almeno centottanta giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplenti nelle medesime scuole od istituti, si applicano rispettivamente e, ove sia prescritta l'abilitazione, a seconda che siano abilitati o non abilitati, gli artt. 22, 25, 30, 34 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270". "Le disposizioni recate dagli artt. 8 e 9 della legge 25 agosto 1982, n. 604, si applicano anche agli insegnanti che abbiano prestato servizio non di ruolo con nomina conferita ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del d.-l. 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982". "Il disposto di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma si applica anche agli insegnanti che, ai sensi dell'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e siano in possesso dei requisiti previsti". "Le disposizioni contenute nell'ottavo, nono e decimo comma sono estese, in quanto applicabili al personale insegnante che abbia prestato servizio nei Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38". "Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalita' previste dall'art. 17". Il successivo art. 17 stabilisce tra l'altro, al primo comma, che "le immissioni in ruolo previste negli artt. 11, 14 e 15 sono disposte gradualmente nei limiti delle disponibilita' dei relativi posti". Il d.-l. n. 140/1988 e' stato poi convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246. Mentre per effetto della sentenza della Corte costituzionale il personale interessato aveva beneficiato degli stessi effetti della legge n. 270/1982, con conseguente immissione in ruolo anche in soprannumero, per effetto del d.-l. n. 140/1988, convertito nella legge n. 246/1988, che aveva lo scopo di estendere i benefici previsti dalla legge n. 270/1982 a tutte le categorie di docenti che si trovavano nelle stesse condizioni delle categorie alle quali si riferiva la sentenza stessa, e' disposta non l'immissione in ruolo immediata ma l'immissione in ruolo graduale sulla base di graduatorie provinciali e nei limiti dei posti disponibili (disponibilita' che, fatta salva la percentuale dei posti riservati ai trasferimenti e di quelli destinati ai concorsi gia' indetti e' in alcuni casi pressoche' nulla). Poiche' molti dei destinatari della legge n. 246/1988, che in applicazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale avrebbero avuto diritto all'immissione in ruolo immediata, anche in soprannumero, conseguiranno tale immissione in ruolo tra anni e alcuni forse mai, non sembra che il denunciato contrasto delle disposizioni censurate con l'art. 3 della Costituzione sia infondato. Che l'intento dichiarato del d.-l. n. 140/1988 sia proprio quello di eliminare le discriminazioni risultanti dalla parziale applicazione della sentenza n. 246/1986 della Corte costituzionale e' fuori discussione e risulta anche dagli atti parlamentari relativi all'iter di conversione. Del resto il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 439/1987, aveva ricordato che le sentenze della Corte costituzionale hanne effetto erga omnes e che tale effetto e' di norma retroattivo, a maggiore ragione quando - come nella specie - hanno carattere sostanzialmente provvedimentale, di modo che escludendo l'applicabilita' alle situazioni anteriori alla sentenza quest'ultima risulterebbe inutiliter data. Aveva anche osservato che il problema dell'applicazione della sentenza di accoglimento va affrontato con criteri ben diversi da quelli comunemente utilizzati in tema di "estensione del giudicato"; non si tratta, invero, di "estendere" il giudicato, ma di vedere quali siano gli atti e i comportamenti dovuti e non dovuti in forza della legge quale essa risulta a seguito della pronuncia demolitoria o manipolatoria della Corte. Se in sede di applicazione in via amministrativa si deve tener conto delle eventuali preclusioni determinatesi e della irretrattabilita' degli atti legittimamente compiuti, o comunque non ritualmente impugnati, e' evidente che il legislatore non e' condizionato da tali preclusioni formali e deve dare applicazione ai generali principi di equita' e di ragionevolezza. Le giustificazioni addotte dalla difesa erariale (diminuzione della popolazione scolastica, destinazione di posti ai concorsi, ecc.) in realta' - se pure chiariscono la situazione di fatto nella quale ha operato la legge n. 246/1988 - non rispondono all'obiezione che se il legislatore della legge n. 270/1982 avesse fatto corretto uso del suo potere applicando sin da allora i principi costituzionali poi riaffermati dalla Corte tutti i ricorrenti avrebbero gia' conseguito l'immissione in ruolo, mentre a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 246/1988 in questione tutte le discriminazioni tra categorie di docenti in possesso dei medesimi requisiti, di cui il Consiglio di Stato aveva auspicato l'eliminazione in via normativa, rimangono sotto il profilo delle diverse modalita' di immissione in ruolo. Considerazioni del tutto analoghe valgono per l'art. 8- bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426, nella parte in cui dispone che le nomine effettuate durante l'anno scolastico hanno decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso e non gia' le decorrenze previste dalle leggi n. 270/1982 o n. 246/1988. Va ricordato che la Corte costituzionale, con ordinanza 20 dicembre 1988, n. 1120, pronunciandosi nei giudizi di legittimita' costituzionale promossi dalla Sezione aventi ad oggetto la esclusione di determinate categorie di docenti dai benefici derivanti dalla sentenza n. 249/86, ha ritenuto opportuno che il giudice a quo procedesse ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla stregua della sopravvenuta normativa, e cioe' del d.-l. n. 140/1988, convertito nella legge n. 246/1988, e della legge n. 426/1988; se la stessa Corte avesse ritenuto che tale normativa sopravvenuta, riguardante categorie di docenti prima esclusi dalla sentenza n. 249/1986, avesse soddisfatto tutti i diritti dei docenti interessati, avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilita' della questione proposta. Nel ricorso n. 1883/1988 e' stata sollevata anche questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, nella parte in cui stabilisce che "le graduatorie ad esaurimento formate ai sensi della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono assorbite da quelle da compilare in applicazione del presente articolo". Osserva il collegio che tale questione e' priva di rilevanza, poiche' con l'art. 8- bis della legge n. 426/1988 il legislatore ha previsto la trasformazione in graduatorie nazionali delle graduatorie provinciali gia' compilate ai sensi del d.-l. n. 140/1988. In conclusione, deve ritenersi non rilevante la questione di costituzionalilta' degli artt. 11 e 17, primo comma, della legge n. 246/1988 e dell'art. 8- bis della legge n. 426/1988, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.