IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                               F A T T O
    Con  atto  di citazione notificato il 22 novembre e il 25 novembre
 1982, Librandi Filomena  conveniva  in  giudizio,  dinanzi  a  questo
 tribunale,  Panetta  Carmela,  Panetta  Vincenzo  e "La Peninsulare -
 Compagnia generale di assicurazioni S.p.a." esponendo di essere stata
 investita,  il  14  gennaio  1991,  in  Marina  di  Gioiosa   Jonica,
 dall'autocarro  targato  "RC 83502", appartenente a Panetta Carmela e
 condotto da Panetta Vincenzo, mentre stava  attraversando  la  strada
 sulle   strisce   pedonali,   e   di   aver  subito,  in  conseguenza
 dell'investimento,  l'amputazione  della  gamba  sinistra.   Chiedeva
 pertanto  la  condanna  dei  convenuti, in solido, al pagamento della
 somma di L. 65.552.855, oltre a interessi e rivalutazione,  a  titolo
 di risarcimento del danno.
    Si   costituiva   "La  Peninsulare",  contestando  nel  merito  le
 asserzioni dell'attrice e chiedendone pertanto il rigetto.
    Non si costituivano Panetta Carmela e Panetta Vincenzo, nonostante
 la  rituale  notifica  dell'atto  introduttivo,  e  venivano pertanto
 dichiarati contumaci.
    In  corso  di  causa  la  societa'  convenuta  veniva   posta   in
 liquidazione  coatta amministrativa (Decr. Min. industria 15 novembre
 1983)  e  il  relativo  portafoglio   veniva   ceduto   alla   "Ambra
 assicurazioni   S.p.a.".  Si  dichiarava  quindi  l'interruzione  del
 processo.
    L'attrice provvedeva  pertanto  alla  riassunzione  nei  confronti
 dell'"Ambra",  in  nome  e  per  conto  dell'I.N.A.  - Fondo garanzia
 vittime della strada, nonche'  del  commissario  liquidatore  de  "La
 Peninsulare" e dei due Panetta.
    Si  costituiva  la  sola  societa' cessionaria, proponendo diverse
 eccezioni di improponibilita',  inammissibilita'  e  improcedibilita'
 della domanda.
    Nel  corso  della  fase  istruttoria,  in  particolare, la "Ambra"
 evidenziava  di  dover  rispondere  solo  entro  i  limiti   indicati
 nell'ultimo  comma dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
 che fa riferimento ai limiti dei massimali riportati nella tabella  A
 allegata  alla stessa legge, successivamente aggiornati con periodici
 decreti presidenziali.
    All'udienza del 12 aprile 1990,  l'attrice  chiedeva  che  venisse
 sollevata questione di legittimita' costituzionale della disposizione
 da  ultimo  menzionata,  con  riferimento  agli  artt.  2  e  3 della
 Costituzione, tenuto conto anche della  sentenza  n.  560/1987  della
 Corte  costituzionale,  che  ha dichiarato l'illegittimita' dell'art.
 21, primo comma, della legge  n.  990/1969  nella  parte  in  cui  il
 massimale  previsto  dall'art.  19, primo comma, rimane fissato in L.
 15.000.000  per  ogni  persona  danneggiata,  con  il  limite  di  L.
 25.000.000 per sinistro, senza stabilire l'adeguamento di tali valori
 sulla base dell'inflazione monetaria.
                             D I R I T T O
    Questo  tribunale  ritiene  la  non  manifesta  infondatezza della
 questione prospettata.
    L'esigenza  che  sta  alla  base  della   disposizione   contenuta
 nell'art. 21, ultimo comma, appare non diversa da quella
 che   ispira   il   primo  comma  dello  stesso  articolo:  garantire
 un'effettiva copertura del rischio mediante adeguamento dei
 massimali ai valori monetari,  senza  che  debbano  essere  necessari
 decreti  presidenziali  ad hoc. E' appena il caso di ricordare che la
 sentenza n. 560/1987 non ha toccato la  disposizione  in  esame,  ne'
 puo'  essere  a  quest'ultima  automaticamente estesa, considerato il
 diverso riferimento ai massimali.
    E' evidente anche la rilevanza della questione  nell'ambito  della
 presente  causa, se si pensa all'entita' della richiesta risarcitoria
 a fronte del massimale in vigore all'epoca del sinistro.