IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. F A T T O Con atto di citazione notificato il 22 novembre e il 25 novembre 1982, Librandi Filomena conveniva in giudizio, dinanzi a questo tribunale, Panetta Carmela, Panetta Vincenzo e "La Peninsulare - Compagnia generale di assicurazioni S.p.a." esponendo di essere stata investita, il 14 gennaio 1991, in Marina di Gioiosa Jonica, dall'autocarro targato "RC 83502", appartenente a Panetta Carmela e condotto da Panetta Vincenzo, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, e di aver subito, in conseguenza dell'investimento, l'amputazione della gamba sinistra. Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma di L. 65.552.855, oltre a interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno. Si costituiva "La Peninsulare", contestando nel merito le asserzioni dell'attrice e chiedendone pertanto il rigetto. Non si costituivano Panetta Carmela e Panetta Vincenzo, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, e venivano pertanto dichiarati contumaci. In corso di causa la societa' convenuta veniva posta in liquidazione coatta amministrativa (Decr. Min. industria 15 novembre 1983) e il relativo portafoglio veniva ceduto alla "Ambra assicurazioni S.p.a.". Si dichiarava quindi l'interruzione del processo. L'attrice provvedeva pertanto alla riassunzione nei confronti dell'"Ambra", in nome e per conto dell'I.N.A. - Fondo garanzia vittime della strada, nonche' del commissario liquidatore de "La Peninsulare" e dei due Panetta. Si costituiva la sola societa' cessionaria, proponendo diverse eccezioni di improponibilita', inammissibilita' e improcedibilita' della domanda. Nel corso della fase istruttoria, in particolare, la "Ambra" evidenziava di dover rispondere solo entro i limiti indicati nell'ultimo comma dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che fa riferimento ai limiti dei massimali riportati nella tabella A allegata alla stessa legge, successivamente aggiornati con periodici decreti presidenziali. All'udienza del 12 aprile 1990, l'attrice chiedeva che venisse sollevata questione di legittimita' costituzionale della disposizione da ultimo menzionata, con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, tenuto conto anche della sentenza n. 560/1987 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 21, primo comma, della legge n. 990/1969 nella parte in cui il massimale previsto dall'art. 19, primo comma, rimane fissato in L. 15.000.000 per ogni persona danneggiata, con il limite di L. 25.000.000 per sinistro, senza stabilire l'adeguamento di tali valori sulla base dell'inflazione monetaria. D I R I T T O Questo tribunale ritiene la non manifesta infondatezza della questione prospettata. L'esigenza che sta alla base della disposizione contenuta nell'art. 21, ultimo comma, appare non diversa da quella che ispira il primo comma dello stesso articolo: garantire un'effettiva copertura del rischio mediante adeguamento dei massimali ai valori monetari, senza che debbano essere necessari decreti presidenziali ad hoc. E' appena il caso di ricordare che la sentenza n. 560/1987 non ha toccato la disposizione in esame, ne' puo' essere a quest'ultima automaticamente estesa, considerato il diverso riferimento ai massimali. E' evidente anche la rilevanza della questione nell'ambito della presente causa, se si pensa all'entita' della richiesta risarcitoria a fronte del massimale in vigore all'epoca del sinistro.