IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi: n. 2926/1983 proposto da: Violani Carlo, Balduini Carlo, Pellegrini Luisa, D'Agostino Gianluigi, Santagostino Barbone Maria Grazia in Trusiani, Parravicini Gianbattista, Scevola Daniele Franco, Concia Ercole, Martignoni Clelia in Silvestri, Riccardi Carla in Bruno, Tomasoni Piera, Geddo Mario, Grignani Guido, Brusoni Elena Dalla Toffola, Bonvecchio Claudio, Ricevuti Giovanni, Rozza Annalinda in Dionigi, Chiari Mariachiara, Ottone Claudia, Azzolina Ornella, Carmellino Maria Luisa, Mercandino Augusto, Fortunato Adriana, Scaglia Massimo, Ghizzi Angela, Erba Luisa, Jucci Aura, Catennacci Roberto, Salmistrano Franco, Massara Carla Isella, De Ambrosis Vigna Anna, Bezoari Michele, Pavan Flavio, Guglielmino Carmela in Matessi, Astolfi Paola in Bogliolo, Pedroni Elisa, Manuli Paola in Marini, Di Giovanni Giuseppina, Montalbetti Lorenza in Pezzotti, Burgio Francesca Paola in Rosano, Teruggi sandro, Milanesi Alberto, Villa Angela in Balduini, Gilberti Gabriella in Vitali, Gibellini Pietro, Calabi Francesca in Giorello, Giulotto Elena, Forzatti Giovanna in Golia, Cazzola Mario, Gastaldi Silvia in Cazzola, Geroldi Diego, Recusani Franco, Francioni Giovanni, Bevilacqua Fabio, Castello Alessandro, Speziali Valeria in Marinone, Fraschini Angela, Della Valle Giuliano, Pogatschnig Marcella, Astolfi Andrea Massimo, Salerno Jorge Antonio, Villa Roberto Federico, Chang Ting Fa Margherita, Gasperi Giuliano, Filice Gaetano, Nicola Sicolo, Decio Armanini, Giuseppe Cella, Marco Boscaro, Marco Zaccaria, Corrado Betterle, Francesco Musaio, Michele Gangemi, Gian Antonio Favero, Guglielmo Bonanni, Pietro Passi, Franco Rigon, Antonio Miotti, Luigi Pescarini, Pietro Petrin, Guiseppe Dodi, Francesco Giunta, Carlo Trevisan, Luigi Pavanello, Zanon Giovanni Franco, Sergio Valente, Bruno Baggio, Giampiero Cordioli, Giselda Bertaglia, Augusto Antonello, Silvana Favaro, Maurizio Clementi, Angelo Barbato, Anna Maria Laverda, Diego Miotto, Loredana Vido, Monciotti Carla Maria, Davide Flore, Giovanni Luisetto, Lorenza Caregaro, Rosa Grazia Motta, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Giovanni Baldisserotto, Aldo Di Bello, Mario Petretta, Carlo Vigorito, Vincenzo Santinelli, Arturo Genovese, Cristoforo D'Ascia, Stefano Quattrin, Fabrizio Barbieri, Diego Mansi, Federico Piscione, Guiseppe Ferro, Alessandro Filla, Belvedere Paola, Guantieri Valeria, Morandini Franco, Razzara Sergio, Trevisan Renato, Marzocchi Mara, Sburlino Gianni, Olimpia Coppellotti, Paolo Cordella, Andrea Drusini, Gabriella Erspamer, Marchiori Silvana, Monari- Martinez Elisabetta, Nigro Loredana, Paolo Madoni, Roberto Antonietti, Angelo De Marchi, Silvana Baruffi, Santa Spaggiari, Maria Teresa Bobbioni, Franca Miani, Corrado Truffelli, Alberta Suppa, Roberta Baroni Formasiero, Riccardo Zanasi, Carlo Gorgoni, M. Giovanna Vezzalini, Giuliana Trevisan Grandi, Nicoletta Pacchiarotti, Luigi Grasselli, Forni Arrigo, Menziani Marilena, Pugnaghi Sergio, Paolo Zannini, Maria Franca Brigatti, Maria Luisa Manzini, Roberto Parravicini, Sandra Piacente, Lorenzo Balestri, Maria Rosa Rivasi, Marina Mauri, Vecchi Maurizia, Zaccaria Ruggiu Annapaola, Daria Perocco, Valent Italo, Tarca Luigi, Lentini Luigi, Sciuto Italo, Santarato Giovanni, La Rocca Tommaso, Puviani Anna Cristina, Ferretti Maria Enrica, Gallingani Daniela, De Anna Dino, Siena Franca, Giovanni Patrassi, Nicolo' Bassi, Pier Antonio Battistella, Carlo Merkel, Ivo Job, Alessandro Martini, Canali Carla, Perego Susanna, Stilli Donatella, Pellegrini Silvia, Martini Marta, Vedovato Marta, Menini Claudia, Gregotti Cesarina, Richelmi Plinio, Di Nucci Amalia, Mori Pierangelo, Poetto Massimo, Mora Clelia, Magnani Lorenzo, Bonesio Luisa, Ballottin Umberto, Collivigna Relli Carlo, Ciaponi Carlo, Salvatoni Alessandro, Lanzavecchia Antonio, Larizza Daniela, Livieri Chiara, Invernizzi Rosangela, Dominioni Lorenzo, Monafo Virginia, Marari Maurizio, Cisternino Mariangela, Torelli Alberto, Malcevschi Sergio, Sanga Glauco, Borgna Caterina, Plebani Alessandro, Duse Marzia, Vitiello Maria Antonia, Ferrari Franco, Gobbi Paolo, Ferrari Eugenio, Attolini Carmen, Maccario Rita, Marconi Massimo, Gioglio Luciana, Lanza Enrica, Cantu Ester, Spanu Giovanni, Albertini Alessandra, Almasio Piero, Pastoris Ornella, Visintini Daria, Picascia Maria Luisa, Gazzaniga Andrea, Modena Tiziana, San Giovanni Giovanni, Ambrosi Paolo, Sandrini Giorgio, Bono Giorgio, Giusti Carlotta, Ricetti Maria Maddalena, Adinolfi Daniela, Butti Giorgio, Knerich Roberto, Martignoni Emilia, Fraternali Marco, Livan Michele, Mascitelli Coriandoli Ernesto, Ranzani Guglielmina, Bo Paola, Bellomo Giorgio, Chimienti Marcello, Riccardi Alberto, Griziotti Antonella, Ricciardi Lucio, Poggesi Corrado, Dionigi Paolo, Burgio Vito Lelio, Fornasari Pier Maria, Bonoldi Alberto Pietro, Manazza Paolo, Peona Vittoria, Prandi Michele, Sacchi Fulvio, Spechiarello Michela, Mauro Volpi, Maria Grazia Bernasconi, Giovanni De Meo, Luciana Mariani, Emma Menconi, Renata Fringuelli, Silvano Monarca, Rossana Pasquini, Giuliana Spinelli, Giuseppe Calabrese, Enzo Castagnino, Rita Roberti, Loretta Bastianini, Enrico Boschetti, Anna Vecchirelli, Emilio Donti, Giovanni Alunni Bistocchi, Ermelinda Francescangeli, Cristina Papa, Pietro Calabro', Paola Falteri, Giovanni Battista Principato, Roberto Quartesan, Massimo Piccirilli, Maria Vittoria Ambrosini, Pasquale Parise, Andrea Velardi, Manuela Papini, Paolo Puccetti, Luciana Tissi, Luigina Romani, Antonio Giampietri, Giovannella Strappaghetti, Carlo Alberto Palmerini, Marco Tingoli, Benedetto Natalini, Alberto Bertotto, Maria Clara Rita Bicchierai, Marina Brunetti, Franco Baldelli, Piergiorgio Casavecchia, Maurizio Bentivoglio, Geremia Bolli, Doretta Canosci, Giovanni Maria Perfetto De Santis, Renzo Ruzziconi, Mariella Neri, Gaia Grossi, Maria Luisa Nimis, Patrizia Jona, Antonietta Gallone Galassi, Theonis Ricco', Carlo Mazzocchia, Giovanni Caironi, Tullia Eva Norando, Lorenzo Cassitto, Arosio Sergio, Piermaria Davoli, Sangirardi Michele, Carlo Felice Marcolli, Giovanni Mimmi, Maria Cristina Tanzi, Alessandra Cesana, Paolo M.Ossi, Alberto Cigada, Diego Colombo, Franco Musso, Flavio Spalla, Silvia Campese, Lia Guerra, Mastrorilli Ettore, Seminara Salvatore, Bandettini Luca, Carbone Carla, Ferrari Roberto, Mainardi Gincarlo, Magherini Andrea, Gianpaolo Donzelli, Carlo Pratesi, Massimo Rosselli, Mazzanti Roberto, Cianciulli Domenico, Roberto Salti, Fiorella Galluzzi, Caterina Adami-Lami Conti, Brat Aldo, Cicchi Paolo, Lombardi Valeriano, Giuseppe Calabri, Gabriella Bernini, Falio Franchini, Fernanda Falcini, Cesare Pratesi, Paola Lorenzi, Mario Ciampolini, Piero Burci, Paolo Pasquinucci, Nardelli Giovanni, Resta Pietro, Angelo Carpi, Clodoveo Ferri, Giuseppe Cini, Roberto Gentili, Alessandro Distante, Roberto Lensi, Cosima De Punzio, Gian Benedetto Melis, Nicola Cappelli, Bruno Rossi, Luigi Martorano, Giancarlo Teti, Lina Palmieri, Carlo Donadio, Gianfranco Tramonti, Ombretta Di Munno, Leonardo Pinelli, Giorgio Zamboni, Maria Luisa Pachor, Maria Antonietta Bassetto, Alessandro Perini, Giorgio Tarolli, Diego Marchesoni, Roberto Ferrari, Giulia Pissarello, Sandro Giannini, Vincenzo Consoli, Giulio Guido, Luigi D'Elia, Claudio Prigioni, Roberto De Marco, Angelo Argentieri, Paolo Mietto, Enrico Agabiti Rosei, Livio Dei Cas, Fausto Manara, Raffaele Perrotta, Iole Agrimi Crosignani, Ferruccio Franco Repellini, Deodato Assanelli, Carla Casagrande, Silvana Vecchio, Mario Antonelli, Giovanni Cordini, Maria Pia Belloni Mignatti, Chiacchio Ugo, Ballistreri Francesco, Ballistreri Alberto, Rosa Chillemi, Gaetano Alberghina, Mamo Antonino, Scamporrino Emilio, Crisafulli Carmelo tutti rappresentati e difesi come da mandato a margine del presente atto dall'avv. Massimo Colarizi presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18; n. 2927/1983 proposto da: Maurizio Saponara, Nicolo' Gueli, Mario Gagliardi, Costantino Cerulli, Vincenzo Lucisano, Luigi Coppotelli, Riccardo Maceratini, Fabrizio Franchi, Patrizia Santini, Mauro Ceccanti, Marina Romeo, Francesco Zardo, Rocco Romano, Filippo Tosato, Nicola Pescosolido, Santi Maria Recupero, Giovanni Scorcia, Antonino Vitarelli, Vincenzo Vilardi, Giulio Crimi, Renato De Angelis, Edoardo Eleuteri, Carlo Tosti Croce, Giuseppe Familiari, Luigi Santoro, Fausto Fiocca, Serena Quatrucci, Francesco Tomei, Giovanni Alei, Annarita D'Angelo, Luciano Corbellini, Umberto Ferone, Roberto Pucci, Mario Manganaro, Giuseppina Antognoni, Anna Paggi, Giuseppe I. W. Germano', Michele Gallucci, Oriana Leri, Franca Grimaldi, Leopoldo Silvestroni, Francesco Macri', Antonia Amoroso, Antonello Afeltra, Alessandro Cutini, Elisabetta Collenza, Federico Di Varmo, Vittorio Colombini, Silvio Di Filippo, Gianfranco Raschella, Vincenzo Vullo, Teresa Borruto, Luigi Bartalena, Enrico Macchia, Maria Cristina Tozzi, Lida Bruni, Domenico Conte, Laura Tucciarone, Anna Maria Moreno, Anna Clerico, Maria Antonietta Pascarella, Giovanni Viceconte, Guido Viceconte, Federico Allemand, Lidia Moschini, Antonio Filippo Cardamone, Franco Gagliardi La Gala, Andrea Salvemini, Gaetano Dammacco, Alessandro Chieco, Domenico Laforgia, Vito Abatangelo, Alberto Capozzi, Gioia Bertelli, Adriana Maria Pepe, Grazia Raguso, Angela Farinola, Paolo Bartolo, Domenica Pasculli, Luigi Monterisi, Lorenzo Ciliento, Franco Losurdo, Rosa Maria Mareschi, Armando Regina e Paolo Vitti tutti rappresentati e difesi - cone da procura a margine del ricorso - dall'avv. Massimo Colarizi, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18; n. 290/1984 proposto da: Lorenza Montalbetti, Franco Musso, Alberto Milanesi, Elisa Pedroni, Claudio Bonvecchio, Giuliano Della Valle, Maria Luisa Carmellino, Clelia Martignoni, Michele Gangemi, Luigi Pescarini, Marco Boscaro, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Giovanni Baldisserotto, Lorenza Caregaro, Luigi Pavanello, Giuseppe Cella, Anna Paola Zaccaria Ruggiu, Francesco Leoncini, Lorenzo Balestri, Maria Rosa Rivasi, Maria Franca Brigatti, Rita Roberti, Ermelinda Francescangeli, Giovanni Alunni Bistocchi, Daria Visintini, Silvana Baruffi, Mirella Baglioni, Antonietta Gallone Galassi, Maria Luisa Nimis, Claudia Monti, Claudio Milanini, Luisa Chiappa Mauri, Roberto Perelli Cippo, Silvia Morgana Scotti, Emanuele Banfi, Giovanna Massariello Merzagora, Giulio Antonio Carnazzi, Giuseppe Cini, Angelo Carpi, Franca Siena, Enrico Agabiti Rosei, Raffaele Reccia tutti rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Colarizi presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18 come da procura in calce al ricorso; n. 356/1984 proposto da: Andrea Mariani, Maria Rosaria Tola e Fabrizia Bamonti Catena, rappresentati e difesi - come da procura in calce ed a margine del ricorso - dall'avv. Massimo Colarizi presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18; n. 499/1984 proposto da: Anna Canevari, Annacarola Lorenzetti, Giovanni Maria Gilson, Lucia Folco Zambolli, Luciano Roncai, Giuseppe Calabri, Laura Cedrangolo ed Eugenio Ferrari, tutti rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricorso, dall'avv. Massimo Colarizi presso il quale sono elettivamente domicialiati in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18; n. 1076/1984 proposto da: Bianca Marasini, Giancarla Gerli, Cesare Bernasconi, Angela Villa in Balduini, Iole Agrimi, Mario Antonelli, Franco Repellini, Jorge Antonio Salerno, Roberto Salti, Fiorella Galluzzi, Italo Valent, Raffaele Perrotta e Christa Zimmermann, tutti rappresentati e difesi - come da procura a margine ed in calce al ricorso - dall'avv. MassimoColarizi, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato per l'annullamento del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 22 giugno 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 218 del 10 agosto 1983, di indizione della seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore universitario di ruolo, fascia degli associati, nella parte in cui esclude dalla partecipazione alla stessa tornata idoneativa i ricorrenti; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 15 maggio 1991 la relazione del consigliere Goffredo Zaccardi e uditi, altresi', l'avv. Massimo Colarizi per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Antonio Olivo per l'amministrazione resistente. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. F A T T O Espone la difesa dei ricorrenti che gli stessi svolgono tutti da oltre dieci anni attivita' di ricerca e di didattica a livello universitario presso una pluralita' di atenei italiani. Essi, conseguito il titolo di laurea, hanno dedicato ogni sforzo lavorativo all'apprendimento scientifico nei campi di rispettiva competenza svolgendo altresi' opera di didattica universitaria vieppiu' impegnativa. Nella ben nota crisi dell'ordinamento universitario degli anni sessanta e settanta, i ricorrenti hanno stabilmente intrattenuto con le universita' italiane rapporti di prestazione d'opera e di impiego a vario titolo (assegnisti, borsisti, contrattisti, assistenti incaricati, ecc.) protrattasi ininterrottamente sino all'entrata in vigore della legislazione di riforma universitaria, acquisendo cur- ricula accademici altamente qualificati. E' noto che, con legge n. 28/1980 e con successivo d.P.R. n. 382/1980 e' stato avviato il nuovo assetto delle carriere universitarie ordinato su tre fasce: professori ordinari, professori associati, ricercatori. Nell'ambito della categoria dei ricercatori si collocano i "ricercatori confermati" e cioe' coloro che, gia' in possesso di qualifiche universitarie corrispondenti a quelle possedute in passato dai ricorrenti (assegnisti, borsisti, contrattisti, assistenti volontari), hanno superato l'apposito giudizio idoneativo (di cui agli artt. 7 della legge n. 28/1980 e 58 del d.P.R. n. 382/1980) basato sulla valutazione dei titoli scientifici e didattici maturati. I ricercatori confermati hanno acquisito la relativa qualifica a tutti gli effetti giuridici con decorrenza 1 agosto 1980 (artt. 112 del d.P.R. n. 382/1980). I ricorrenti, in ragione dei titoli posseduti, hanno tutti utilmente superato la prima tornata di giudizi di idoneita', onde, con decorrenza 1 agosto 1980 sono in possesso della qualifica di ricercatori confermati. Il Ministero della pubblica istruzione ha bandito la seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato (d.m. 22 giugno 1983): a tale procedura hanno titolo a partecipare gli aventi diritto, indipendentemente dall'aver preso parte alla prima tornata concorsuale. Ritenendosi in possesso dei requisiti di qualifica e servizio legittimanti la loro partecipazione alla tornata dei giudizi per associato da ultimo bandita, i ricorrenti hanno inoltrato al Ministero della pubblica istruzione apposite domande, corredate dei documenti di rito. Il Ministero non ha accolto le medesime. La presente impugnativa viene quindi proposta, per mera cautela, avverso il d.m. 22 giugno 1983, ove inteso in senso lesivo della posizione di ricorrenti, per i motivi che si riportano testualmente e che sono identici nei ricorsi: 1. - Violazione dell'art. 5 terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Eccesso di potere per errore nei presupposti, comportamento illogico e contraddittorio.Disparita' di trattamento. L'art. 5, terzo comma, della legga 21 febbraio 1980, n. 28, raggruppa gli aventi titolo all'inquadramento, a domanda, nel ruolo dei professori associati, in tre categorie di soggetti, demandando alle norme delegate la fissazione della modalita' di espletamento dei giudizi di idoneita'. L'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, a sua volta, nello stabilire il novero degli aventi diritto alla partecipazione ai concorsi riservati, riproduce l'elencazione delle categorie di soggetti gia' individuate dall'art. 5 gia' sopra richiamato. Il bando di concorso - d.m. 10 agosto 1983 - ha indicato otto categorie di soggetti legittimati a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato. Tale elencazione e' soltanto parzialmente coincidente con quelle contenute negli artt. 5 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980, posto che, in aggiunta a tutte le categorie di personale contemplate nella legge e nel decreto allegato, il d.m. ha individuato altre qualifiche universitarie che, di per se' ovvero congiunte a determinati requisiti di servizio, vengono considerate utili ai fini del giudizio idoneativo indetto (crf. art. 3, sub f), con riferimento ai lettori universitari, sub g), relativamente agli assistenti universitari di cittadinanza italiana in servizio presso l'istituto universitario europeo di Firenze; sub i), quanto ai professori incaricati di corsi presso le Universita' della Tuscia e di Cassino). In carenza di qualsivoglia disposiziome contenuta nella legge e nel decreto delegato che affermi la tassativita' ed esclusivita' delle indicate categorie di aventi titolo a partecipare alle tornate idoneative per la fascia dei professori associati, deve correttamente concludersi che il legislatore non ha precluso la partecipazione ai giudizi dei quali si tratta ai soggetti in possesso di differenti qualifiche universitarie, ove le medesime risultino equiparabili alle qualifiche espressamente indicate. D'altro canto il Ministero della pubblica istruzione, in sede di adozione del bando, ha esso stesso fatto proprio questo principio procedendo all'indicazione di categorie di soggetti non contemplate dalla legge, in base all'implicito (ma chiaro) presupposto della equiparabilita' all'una o all'altra delle categorie di personale espressamente indicate. Ove cosi' non fosse e' evidente che il bando sarebbe illegittimo per violazione delle norme di legge piu' sopra indicate; ed e' corretto canone ermeneutico che, tra due possibili interpretazioni di un atto amministrativo (nella specie il d.m. 10 agosto 1983), venga prescelta quella conforme alla disciplina normativa e non anche quella con essa contrastante. Ma se e' vero che nella legislazione di riforma universitaria non si rinvengono disposizioni preclusive all'applicazione del criterio dell'equivalenza e che, in concreto, il bando di concorso in parola ha operato in conformita' a tale criterio, deve conseguentemente ritenersi che la stessa elencazione di cui all'art. 3 del d.m. impugnato non ha carattere tassativo e preclusivo, e che hanno titolo a partecipare al concorso de quo anche soggetti in possesso di qualifiche (oltreche' dei necessari requisiti di servizio) non espressamente indicate nel bando, purche' equiparabili all'una o all'altra di quelle. Ove si aderisca alla tesi sin qui illustrata e' chiaro che la problematica relativa al diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso de quo in base alla postulata equiparazione, non involgerebbe le legittimita' del bando di concorso emanato, incidendo soltanto in ordine alle determinazioni che l'amministrazione avra' ad adottare in sede di esame delle domande concorsuali presentate. Di una pronuncia chiarificatrice nel senso sopra specificato i ricorrenti non avrebbero a dolersi. Peraltro la denegata ipotesi in cui la tesi illustrata non risulti condivisibile e si ritenga che l'art. 3 del d.m. impugnato precluda la partecipazione alla tornata concorsuale di soggetti in possesso di qualifiche diverse da quelle ivi indicate, il provvedimento ministeriale risulterebbe palesemente illegittimo sotto i profili menzionati in epigrafe, nonche' per le ulteriori ragioni di illegittimita' di seguito esposte. 2. - Violazione degli artt. 7 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980. Violazione del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 163. Illogicita' manifesta. A norma degli artt. 7 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980, (nonche' 3, lett. h), del d.m. 10 agosto 1983, possono partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato - tra gli altri - "i ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano ... in servizio di ruolo alla data del 1 agosto 1980, che entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano svolto tre anni di attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta', risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime". I ricorrenti, ricercatori confermati (di ruolo) ad ogni effetto giuridico dal 1 agosto 1980, hanno tutti i requisiti di servizio previsti dalla norma in questione, avendo svolto attivita' di ricerca e di didattica (perfettamente documentata e documentabile) per un arco temporale di gran lunga superiore a quello minimo triennale previsto dalla norma. Al possesso dei requisiti dei servizi prescritti i ricorrenti assommano la titolarita' di una qualifica (quella di ricercatore appunto) pienamente corrispondente dal punto di vista universitario a quella dei ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano che l'art. 3 del bando ammette espressamente ai concorsi idoneativi per professore associato. Invero, al di la' dell'identita' terminologica formale della qualifica rivestita, sussiste una equiparabilita' sostanziale della rispettiva posizione, risultante da specifiche disposizioni di legge. E' noto che, nell'evoluzione legislativa dell'ultimo trentennio, la disciplina del personale degli osservatori astronomici e' stata per molti aspetti agganciata a quella vigente per il personale docente delle universita' (cfr. legge 18 marzo 1958, n. 276; legge 3 novembre 1961, n. 1255; legge 24 febbraio 1967, n. 62; nonche' la stessa legge n. 28/1980 e d.P.R. n. 382/1980). A completamento di tale processo evolutivo il d.P.R. n. 163/1982, in attuazione della delega contenuta nell'art. 12, ultimo comma, della legge n. 28/1980, ha provveduto al riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano in stretta aderenza all'ordinamento universitario di cui alla legislazione della riforma. In particolare: a) sono stati istituiti il ruolo degli astronomi comprensivo delle fasce degli straordinari, ordinari e associati, e quello dei ricercatori (art. 8), b) i ricercatori astronomi svolgono (art. 15) funzioni analoghe a quelle fissate dall'art. 32 del d.P.R. n. 382/1980 per i ricercatori universitatri; c) e' ammesso il trasferimento degli astronomi ordinari e associati in posti vacanti delle corrispondenti qualifiche universitarie (art. 19); d) il regime economico e quello delle incompatibilita' del personale appartenente alle seconde fasce degli astronomi ordinari, straordinari ed associati e dei ricercatori astronomi e' in tutto e per tutto equiparato a quello delle corrispondenti posizioni universitarie (art. 39); e) anche la norma di "chiusura" (art. 40) relativa allo stato giuridico del personale di ricerca conferma la sussistenza di una equipollenza tra la qualifica del ricercatore universitario e quella del ricercatore astronomo; "per quanto non previsto dal presente decreto ed in quanto compatibili si applicano ... ai ricercatori astronomi e geofisici le norme di stato giuridico previste per i ricercatori universitari ivi compresa la conferma ed i congedi". Alla luce di quanto precede sembra difficilmente controvertibile che, ai fini dell'accesso alla fascia dei professori universitari associati, non possa discriminarsi la posizione dei ricercatori (confermati) da quella di ricercatori astronomi e geofisici i quali rivestono una qualifica ed uno status in tutto assimilabili, dal punto di vista giuridico-universitario, a quello dei primi. E cio' anche a non voler considerare che la qualifica di ricercatore confermato - a differenza di quella di ricercatore degli osservatori astronomici e vesuviano - presuppone una attivita' pregressa interamente svolta nel campo della ricerca e della didattica universitaria onde, a differenza di quelle, e' certamente piu' meritevole di considerazione e tutela in relazione al conseguimento di qualifiche accademiche di rango superiore. Ne deriva che l'art. 3 del bando, nella parte in cui abbia inteso escludere dalla tornata concorsuale in parola i ricercatori universitari confermati risulterebbe direttamente in contrasto con le norme in epigrafe nonche' viziato di eccesso di potere per evidente illogicita' e disparita' di trattamento. 3. - Violazione del combinato disposto degli artt. 5 della legge n. 28/1980, 50 del d.P.R. n. 382/1980, 5 del d.-l. 1 ottobre 1973, n. 1973, n. 580. Eccesso di potere per illogicita' ed ingiustizia manifesta. Disparita' di trattamento. La presente censura concerne specificatamente i ricercatori confermati che hanno acquisito la relativa qualifica provenendo dalla posizione universitaria di contrattista ex art. 5 del d.-l. n. 580/1973. Anche in relazione a tale categoria di soggetti il d.m. 10 agosto 1983 nulla dice quanto alla loro ammissione alla tornata concorsuale indetta. E', comunque, evidente che ai medesimi non puo' essere riservato un trattamento deteriore rispetto ai "tecnici laureati", in possesso dei requisiti di servizio di cui all'art. 3, lett. c, del bando, espressamente ammessi al concorso per la qualifica di professore associato. Converra' ricordare che il d.-l. n. 580/1973 ha istituito un apposito fondo per la stipulazione di contratti di ricerca tra le universita' e particolari categorie di soggetti espressamente contemplati nell'art. 5 (borsisti, assistenti universitari, medici interni, incaricati di esercitazioni, tecnici laureati incaricati). Per il conseguimento dei contratti gli interessati hanno dovuto partecipare ad apposita procedura valutativa di tipo concorsuale; i vincitori dei contratti hanno acquisito uno status giuridico al quale la giurisprudenza ha riconosciuto natura di rapporto di impiego pubblico, avente ad oggetto lo svolgimento di una attivita' di ricerca e di supporto didattico. E' chiaro che, dal punto di vista del livello della qualifica rivestita, i c.d. "contrattisti" non possono essere posti sul medesimo piano delle categorie di personale di cui all'art. 5 del d.-l. n. 580/1973, e cioe' dei soggetti i quali, pur in grado di aspirare all'affidamento dei contratti, non hanno i medesimi conseguito per mancato utile superamento delle prove selettive o per difetto dei requisiti di servizio per parteciparvi. Ne consegue che, in sede di prima applicazione della normativa di riforma universitaria, se per un verso non si giustifica l'equiparazione dei contrattisti alle categorie dei soggetti di cui all'art. 5 citato, ai fini dell'inquadramento nella medesima fascia (quella dei ricercatori), e', per altro verso, tanto meno giustificabile che taluna delle categorie di cui all'art. 5 medesimo - a differenza dei contrattisti - sia stata presa in considerazione ai fini dell'accesso alla fascia funzionale superiore (professori associati). In quest'ultima situazione si vengono appunto a trovare i tecnici laureati, i quali, gia' equiparati a borsisti, assegnati ecc. ai fini del conseguimento dei contratti, sono stati ammessi ai giudizi di idoneita' per associato. Al di la' del fatto che alla qualifica di tecnico laureato fa riscontro lo svolgimento di compiti meno qualificanti dal punto di vista della ricerca e della didattica universitaria (cfr. legge 3 novembre 1961, n. 1255), debbono essere evidenziate le seguenti ulteriori circostanze: a) il possesso - all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria - della qualifica di tecnico laureato presuppone, per molti dei titolari della qualifica stessa, proprio il mancato superamento delle prove concorsuali che hanno consentito alle altre categorie di soggetti elencate nell'art. 5 del d.-l. n. 580/1973 l'acquisizione dello status di "contrattista"; b) il passaggio di ruolo dei tecnici laureati incaricati e supplenti e' avvenuto ope legis, in virtu' delle disposizioni di favore di cui alle leggi nn. 808/1977 e 38/1980, senza cioe' che i medesimi abbiano dovuto sostenere alcuna prova abilitativa o alcuna verifica di idoneita'. Deve, dunque, correttamente ritenersi che, in presenza degli stessi requisiti di servizio previsti dagli artt. 50, lett. c) del d.P.R. n. 382/1980 e 3, lett. C), del d.m. 10 agosto 1983, e di posizione entrambe di ruolo (tecnici laureati da un canto, ricercatori confermati dall'altro), non possa essere negata ai ricercatori confermati ex contrattisti (pervenuti nella qualifica attuale dopo il superamento di ben 2 prove idoneative, ex artt. 5 del d.-l. n. 580/1973 l'una ed ex 58 del d.P.R. n. 382/1980 l'altra) quella legittimazione a partecipare alla tornata concorsuale ad associato che e' riconosciuta ai tecnici laureati. 4. - In via di estremo subordine: illegittimita' costituzionale degli artt. 5 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Illegittimita' derivata del d.m. 10 agosto 1983. Ove tutte le argomentazioni precedentemente svolte fossero superabili e si dovesse ritenere che i soggetti ammissibili alla seconda tornata di giudizi idoneativi a professore associato non possano essere individuati al di la' di quelli specificatamente e tassativamente indicati nelle norme di delega ed in quelle delegate, dovrebbe convenirsi nella manifesta illegittimita' delle norme medesime per contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ed, invero, sarebbe evidente l'irrazionale disparita' di trattamento creata dalle norme in questione, per avere le medesime arbitrariamente discriminato - a parita' di requisiti di servizio - tra le posizioni universitarie legittimanti il conseguimento della qualifica di professore associato; in particolare escludendo posizioni specificatamente universitarie (quelle dei ricercatori confermati) ed ammettendo posizioni e qualifiche (oltretutto estranee all'assetto delle carriere accademiche) legislativamente equiparate alle prime (come nel caso dei ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano); nonche' legittimando, quanto alla partecipazione ai giudizi di idoneita' ad associato, soggetti (i tecnici laureati) operanti a livello universitario in posizioni meno qualificate sotto il profilo didattico e scientifico, gia' equiparati ai fini del conseguimento di precedenti posizioni universitarie (contrattista), transitati in ruolo senza il superamento di alcuna procedura verificativa delle rispettive capacita'. Il vizio evidenziato si riflette inevitabilmente sulle esigenze di imparzialita' e buon andamento della amministrazione (art. 97), le quali presuppongono: che l'accesso ai pubblici uffici sia regolato da criteri di perequazione; che l'affidamento delle pubbliche funzioni avvenga sulla scorta di apposita verifica di capacita'; che non possano essere discriminate, su base meramente formale e terminologica, posizioni gia' equiparate dal legislatore ai fini dello svolgimento di compiti strettamente inerenti alla funzione pubblica da svolgere. L'avvocatura dello Stato si e' costituita dichiarando che non sarebbe possibile valutare la "ricorrenza dei requisiti utili a partecipare alla tornata idoneativa ad associato" data la "estrema eterogeneita' delle categorie cui apparterrebbero i ricorrenti" e concludendo per la reiezione del ricorso. D I R I T T O 1. - Appare necessario richiamare, preliminarmente, i contenuti delle sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986 e 397 del 13 luglio 1989 che si sono pronunciate in ordine alla illegittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Con la prima sentenza la Corte costituzionale ha ritenuto illegittime le norme indicate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non contemplano, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita', gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso e che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. L'ordine di idee a cui la Corte si e' ispirata e' stato quello di non ritenere giustificata la eslusione dei medici suindicati dalle categorie ammesse ai giudizi di idoneita' per la nomina a professore associato rispetto alla inclusione in dette categorie dei tecnici laureati. La posizione di questi ultimi era caratterizzata dalla assunzione per concorso e dallo svolgimento in via di fatto, in relazione alle gravi carenze di organico del personale con qualifica di assistente, di attivita' didattica e scientifica, posto che, in base alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 - istitutiva del ruolo dei tecnici laureati - tali attivita' non rientravano tra i compiti dei tecnici laureati che dovevano svolgere attribuzioni di sussidio e strumentali rispetto alle attivita' didattiche e scientifiche svolte dal personale docente. Tale posizione e' stata considerata esplicitamente equiparabile dal legislatore a quella propria degli assistenti del ruolo ad esaurimento con l'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. A fronte di tale previsione normativa la Corte costituzionale ha chiarito che in una posizione "quanto meno" corrispondente si trovavano gli aiuti ed assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, la cui assunzione avveniva in base ad un concorso con caratteristiche analoghe a quello per la nomina ad assistente universitario - categoria contemplata al punto n. 2 dell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 - e che erano chiamati a svolgere, oltre l'attivita' professionale di base - assistenza e cura dei ricoverati - ed unitamente ad essa, attivita' didattiche e scientifiche, non gia' in via di fatto e senza una previsione normativa che li abilitasse in tal senso - come nel caso dei tecnici laureati -, ma quale compito ordinario rientrante nelle attribuzioni proprie degli appartenenti a tali categorie. Ove fosse documentato lo svolgimento di dette attivita' con le modalita' previste nella norme soprarichiamate non vi era, a ben vedere, alcuna ragione di discriminazione tra le due categorie di personale prese in considerazione e la Corte si e' pronunciata, coerentemente, con sentenza additiva, nel senso sopradelineato. Preme, peraltro, sottolineare che il presupposto comune alle due fattispecie era quello dello svolgimento di una attivita' principale rispetto a quella scientifica e didattica: di assistenza e cura per i medici "interni" e di sussidio e strumentale per l'insegnamento del personale docente per i tecnici laureati e tale attivita' e' collegata, istituzionalmente nel primo caso e solo occasionalmente nel secondo, con le attivita' scientifiche e didattiche. Il legislatore ha, quindi, preso in considerazione, con l'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, una categoria, i tecnici laureati, la cui attivita' non era specificatamente ed esclusivamente di contenuto didattico e scientifico e sul presupposto della sussistenza delle ulteriori condizioni oggettive indicate nelle norme (assunzione per concorso, svolgimento di fatto di attivita' didattica e scientifica per un triennio entro l'anno accademico 1979-1980 e apposita documentazione comprovante detta attivita') ne ha riconosciuto l'ammissione ai giudizi di idoneita' per la nomina a professore associato. Muovendo da tale presupposto la Corte costituzionale ha, con le sentenze qui richiamate, esteso la previsione delle norme citate agli aiuti ed assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie per i quali si ponevano tutte le condizioni di assimilabilita' qui richiamate ed, in particolare, lo svolgimento di una attivita' diversa da quella didattica e scientifica rispetto alla quale quest'ultima assumeva un carattere di ulteriorita'. Tale impostazione e', ad avviso del collegio, confermata nella sentenza 13 luglio 1989, n. 397, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale delle norme in questione nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita' i titolari di contratto presso le facolta' di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attivita' di assistenza e cura oltre i limiti di impegno del contratto e che, entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano posto in essere, per un triennio, l'attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal pre- side di facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' in parola. La motivazione della sentenza n. 397/1989, punto 2.1, chiarisce, attraverso il richiamo all'art. 5, dodicesimo comma, del d.-l. n. 580/1973, che prevede l'assimilazione dei contrattisti che svolgono attivita' di assistenza e cura oltre i limiti di impegno orario dell'attivita' didattica, agli assistenti ospedalieri, che questo elemento ha avuto un peso decisivo ai fini della inclusione dei contrattisti medici nelle categorie contemplate dall'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con sentenza di natura additiva. E' attraverso l'equiparazione agli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie (anch'essi assunti per concorso - cui e' assimilabile la procedura per l'attribuzione del contratto - svolgenti attivita' di assistenza e cura ed unitamente ad essa attivita' didattica e scientifica) di cui si era occupata con la sentenza n. 89/1986, che e' avvenuto il riconoscimento della posizione dei contrattisti medici. Cio' ferma restando la necessita' della sussistenza e dell'accertamento delle condizioni oggettive previste nelle norme richiamate (assunzione per concorso, tirennio di attivita' didattica compiuta entro l'anno accademico 1979-1980, documentazione rituale dell'attivita' scientifica). E' utile ricordare che tale ricostruzione appare confermata esplicitamente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 549 del dicembre 1990. Sulla base delle suesposte considerazioni con sentenza n. 2043 del 27 novembre 1991 sono stati accolti i ricorsi dei ricorrenti che hanno comprovato la posizione di contrattista o assistente medico interno presso facolta' di medicina e chirurgia ed hanno documentato la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalle norme piu' volte richiamate. Sono stati, inoltre, rigettati i ricorsi degli esesercitatori ed assistenti, di dette facolta', nonche' dei contrattisti, assegnisti, esercitatori ed assistenti di altre facolta'. 2. - Per quanto concerne le posizioni degli assegnisti e borsisti presso facolta' di medicina e chirurgia e segnatamente degli assegnisti nonche' dei borsisti: Deodato Assanelli (universita' di Parma), Salvatore Seminara (universita' di Firenze), Alessandro Perini (universita' di Padova), Marta Vedovato (universita' di Ferrara), Roberto Ferrari (universita' di Brescia), M. Maddalena Ricetti, Marcello Chimienti, Vittoria Peona, Roberto Knerich, Paolo Ambrosi, Lorenzo Dominioni, Antonella Griziotti, Paola Bo (universita' di Pavia), Maurizio Saponara, Riccardo Maceratini, Francesco Zardo, Nicola Pescosolido, Antonino Vitarelli, Edoardo Eleuteri, Carlo Tosti Croce, Luciano Corbellini, Giuseppe Germano', Maria Cristina Tozzi, Anna Clerico ed Enrico Macchia, nonche' borsisti: Eugenio Ferrari (universita' di Pavia), Carlo Merkel (universita' di Padova), Mario Petretta (universita' di Napoli), G. Paolo Donzelli, Andrea Magherini (universita' di Firenze), Amalia Di Nucci, Vito Lelio Burgio, Lucio Ricciardi, Paolo Dionigi, Franco Ferrari, Giovanni San Giovanni, Giovanni Spanu, Paolo Manazza, Giorgio Bellomo, Giorgio Butti, Massimo Marconi, Maria Antonia Vitiello, Corrado Poggesi (universita' di Pavia), nonche' la ricorrente Albertini Alessandra di cui la difesa dei ricorrenti ha documentato la sussistenza dei requisiti sopraindicati ed, in particolare, la qualita' di assegnista presso una facolta' di medicina e chirurgia (cfr. produzione in atti del 30 aprile 1991 "posizioni varie" doc. n. 47), il collegio ritiene che la posizione di detti ricorrenti non si differenzi sostanzialmente da quella dei titolari di contratto presso le facolta' di medicina e chirurgia ai fini della applicabilita' della norme di cui trattasi, art. 50, primo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, se non per la circostanza che l'attivita' di assistenza e cura effettuata dal personale appartenente a dette categorie non e' prevista espressamente - come avviene invece per i titolari di contratto in base all'art. 5 del d.-l. 1 ottobre 1973, n. 580 - tra le attribuzioni proprie delle categorie stesse e quindi, se prestata effettivamente, e' resa in via di fatto e non nell'esercizio di compiti istituzionali. Tale circostanza determina una differenziazione della posizione degli assegnisti e borsisti presso facolta' di medicina e chirurgia rispetto a quella dei titolari di contratto, idonea, in ipotesi, a far cadere l'assimilazione agli assistenti ospedalieri che per gli appartenenti alla categoria dei titolari di contratto sembra essere stata nella sentenza n. 397/1989 della Corte costituzione decisiva ai fini della inclusione nelle categorie contemplate dal ripetuto art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Tuttavia, e' proprio lo svolgimento in via di fatto di tali mansioni che avvicina la posizione degli appartenenti a dette categorie, che abbiano reso in via di fatto anche prestazioni assistenziali in aggiunta alle attivita' didattiche e scientifiche, alla categoria di riferimento - cioe' i tecnici laureati - per i quali come si e' prima rilevato l'attivita' didattica e scientifica e' stata presa in considerazione dal legislatore anche se prestata in via di fatto quale prestazione ulteriore rispetto a quelle proprie di tale categoria di personale. Per quanto concerne gli assegnisti presso facolta' di medicina e chirurgia la questione di illegitiimita' costituzionale delle norme in esame e' stata di recente sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con ordinanza n. 80/1991 nella quale, in modo ampio ed articolato, sono chiarite le ragioni della sostanziale identita' di posizione di tali soggetti rispetto agli appartenenti alle categorie dei tecnici laureati, dei medici interni e dei contrattisti presso facolta' di medicina e chirurgia. Per tale parte il collegio, che condivide le ragioni esposte in detta ordinanza, fa rinvio alla stessa. Del tutto analoga e' peraltro, la posizione dei borsisti presso le facolta' di medicina e chirurgia che siano stati assunti in base a disposizioni - artt. 32 della legge n. 742/1966 e della legge 24 febbraio 1967, n. 62 - che contemplano una procedura concorsuale, ed abbiano svolto attivita' didattica e scientifica per un triennio anteriormente all'anno accademico 1979-1980 e, sia pure in via di fatto, abbiano svolto attivita' di assistenza e cura presso policlinici e cliniche universitarie. Nella sussistenza di dette condizioni oggettive non esistono, ad avviso del collegio, sulla base del cennato indirizzo della Corte costituzionale, motivi per differenziare la posizione dei borsisti presso le facolta' di medicina e chirurgia da quella degli assegnisti presso le stesse facolta' ed anche, ove non si dia un rilievo decisivo alla previsione dell'art. 5, dodicesimo comma del d.-l. n. 580/1973, nei confronti dei titolari di contrato presso le medesime facolta'. La diversita' di trattamento che, in tutti gli esposti termini, qui si assume come incostituzionale e' data da quelle che - nel presupposto comune dello svolgimento di attivita' di assistenza e cura - la sentenza n. 89/1986 chiama "condizioni oggettive" previste per l'assimilazione ai tecnici laureati; determinazione del medesimo triennio in cui l'attivita' didattica e scientifica doveva essere svolta; connessa documentazione, affidata al preside della facolta', con riferimento ad atti risalenti al periodo dell'effettivo svolgimento dell'attivita' stessa; con le stesse, l'assunzione nella qualifica di assegnista e borsista mediante una procedura concorsuale pubblica. Gli indicati elementi (o condizioni) conducono a ritenere rilevante e non manifestamente infondata rispetto all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge n. 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti che possono essere ammessi ai giudizi di idoneita' per professore associato, i titolari di assegni di formazione didattica e scientifica, di cui al'art. 6 del d.-l. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed i titolari di borse di studio di cui all'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 642, e 24 febbraio 1967, n. 62, prima facolta' di medicina e chirurgia, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside di facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime, in relazione alla disparita' di trattamento, a parita' di condizioni, verso i tecnici laureati, verso i medici interni di cui alla sentenza della Corte costituzionale 14 aprile 1986, n. 89, verso i contrattisti universitari di cui alla sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1989, n. 397.