IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 618/84 proposto da Francesca Calabi, Mario Cazzola, Roberto Catenacci, Mariachiara Chiari, Elena Giulotto, Diego Geroldi Adriana Fortunato, Silvia Campese, Silvia Gastaldi, Mario Geddo, Annalinda Rozza, Paola Astolfi, Michele Bezoari, Flavio Pavan, Vitali Gilberti, Angelo Argenteri, Ornella Azzolina, Aura' Jucci, Carmela Guglielmino, Luisa Erba, Guido Grignani, Carlo Balduini, Marcella Pogatschnig, Margherita Chan Ting Fa, ricercatori confermati presso l'Universita' di Pavia; Maria Teresa Bobbioni, Franca Miani, ricercatori confermati presso l'Universita' di Parma; Lusardi Siena Silvia, Gianfranco Giuffrida, Daniela Mari, Gian Battista Anguissola, Mario Falchi, Silvia Fargion, ricercatori confermati presso l'Universita' di Milano; Giuseppe Dodi, Giovanni Zanon, Davide Fiore, Gian Antonio Favero, Maurizio Clementi, Decio Armanini, Olimpia Coppellotti, Gabriela Erspamer, Andrea Drusini, Paolo Cordella, Silvano Marchiori, Elisabetta Monari Martinez, Loredana Nigro, ricercatori confermati presso l'Universita' di Padova; Gaetano Alberghina, Ugo Chiacchio, ricercatori confermati presso L'universita' di Catania; Fabrizio Barbieri, Alessandro Filla, Federico Piscione, ricercatori confermati presso l'Universita' di Napoli; Lorenzo Burti, Nicola Garzotto, Gianatonio Farello, Paolo Benussi, Paolo Bovo, Grazia Covi, Massimo Cigolini, Enrico Arosio, ricercatori confermati presso l'Universita' di Verona; Dino De Anna, Maria Caranza, Paolo Cicchi, Paolo Pasquinucci, Rita Grazia Ardone, ricercatori confermati, rispettivamente, presso le Universita' di Ferrara, Genova, Firenze e Roma, rappresentati e difesi dall'avv. MassimoColarizi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, via Guido d'Arezzo, n. 18, contro il Ministero della pubblica istruzione in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato e le Universita' degli studi di Pavia, Milano, Parma, Padova, Catania, Napoli, Verona, Ferrara, Firenze, Genova e Roma in persona dei rispettivi legali rappresentanti, per l'annullamento dei dd.mm. in data 6-13 dicembre 1983; 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 gennaio 1984 della p.i. concernente la esclusione dei ricorrenti dalla seconda tornata dei giudizi di idoneita' di professore universitario associato; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione cui e' succeduto, per quanto interessa il presente gravame, il Ministero della Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 15 maggio 1991 la relazione del consigliere Restaino e uditi, altresi', l'avv. Colarizi per i ricorrenti e l'avv. dello Stato A. Olivo per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O I ricorrenti, tutti ricercatori confermati presso diverse Universita' provenienti, da varie categorie di personale universitario (contrattisti, assegnisti, borsisti) impugnano i provvedimenti del Ministero della pubblica istruzione (dd.mm. indicati nei rispettivi estremi del ricorso) con i quali sono stati esclusi dalla partecipazione alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato sul rilievo della tassativita' della elencazione contenuta nell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 che non contempla i ricercatori universitari tra le singole categorie ammesse a partecipare ai predetti giudizi di idoneita'. Deducono i seguenti motivi di gravame: I) eccesso di potere per difetto di motivazione nonche' violazione degli artt. 50 del d.P.R. n. 382/1980 e 5 della legge n. 28/1980 per non risultare rinvenibile alcuna norma che sancisca la esclusivita' e tassativita' delle categorie amesse a partecipare alle tornate idoneative a professore associato dovendo ritenersi ammesso alle stesse tornate il personale appartenente a categorie direttamente equiparabili a quelle previste dalla predetta normativa, cosi' come previsto dal bando di indizione della stessa tornata che ha individuato altro personale universitario da ammettere agli stessi giudizi (lettori universitari assistenti universitari in servizio presso l'Istituto universitario europeo di Firenze etc.). La omissione di tale riscontro di equiparabilita' della qualifica posseduta dai ricorrenti integrerebe gli estremi del difetto di motivazione degli atti impugnati; II) violazione dell'art. 7 della legge n. 28/1980 e dell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 nonche' del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 163, in relazione all'art. 34 del predetto d.P.R. n. 382/1980 per essere la qualifica di ricercatore universitario equiparabile a quella dei ricercatori astronomici e vesuviani, tali ultimi ammessi dalla pedetta normativa e dallo stesso bando di indizione della tornata di cui trattasi ai giudizi idoneativi per l'inquadramento nella fascia dei professori associati. Vengono comunque estese le stesse censure anche all'art. 3 dello stesso bando di indizione ove abbia sancito la esclusione dai predetti giudizi dei ricercatori universitari. Viene infine, sotto altro profilo, evidenziato il diritto dei ricercatori alla ammissione agli stessi giudizi di idoneita' con riferimento all'art. 34 del d.P.R. n. 382/1980 che rinvia, in via transitoria, lo stato giuridico dei ricercatori universitari alle norme relative agli assistenti universitari di ruolo, tali ultimi espressamente contemplati dall'art. 50 del medesimo d.P.R. tra le categorie ammesse ai giudizi in questione; III) violazione del combinato disposto degli artt. 5 della legge n. 28/1980, 50 del d.P.R. n. 382/1980, 5 del d.-l. 1 ottobre 1973, n. 580, nonche' eccesso di potere per disparita' di trattamento e difetto assoluto di motivazione per avere il Ministero omesso di pronunciarsi sulla domanda dei ricorrenti, nella parte in cui gli stessi la ammissione alla stessa tornata idoneativa avevano chiesto sulla base di autonomo titolo di partecipazione, costituito dalla loro provenienza dalla categoria di contrattista ex art. 5 del d.-l. n. 580/1973. Viene al riguardo evidenziata la ammissione agli stessi giudizi dei tecnici laureati e rilevato il pieno titolo dei ricercatori universitari, pervenuti a tale qualifica in quanto provenienti dalla categoria dei contrattisti universitari dopo il superamento di due procedure a titolo concorsuale, alla partecipazione alle stesse tornate di idoneita'; IV) nella ipotesi di contraria interpretazione della suindicata normativa viene eccepita la incostituzionalita' della stessa (art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 e art. 5 della legge n. 28/1980) nella parte in cui esclude le categorie alle quali appartengono i ricorrenti dalla partecipazione ai predetti giudizi, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il contraddittorio e' stato istituito nei confronti del Ministero della p.i. e delle Universita' degli studi di Pavia, Milano, Parma, Padova, Catania, Napoli, Verona, Ferrara, Firenze, Genova e Roma. I ricorrenti, con memoria depositata il 3 maggio 1991 evidenziano il diritto dei titolari di contratto con le Universita' ex art. 5 del d.-l. n. 580/1973 (la quale posizione la quasi totalita' degli stessi riveste) a partecipare ai giudizi di cui trattasi in virtu' della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 397/1989, prospettando altresi' la incostituzionalita' dell'art. 5 della legge n. 28/1980 e dell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 per quanto concerne la eslusione dagli stessi giudizi dei titolari di contratto con facolta' diverse da quelle di medicina e chirurgia. Rilievi di incostituzionalita' vengono formulati anche da alcuni degli stessi ricorrenti titolari di assegni dei formazione scientifica presso facolta' di medicina e chirurgia e borsisti presso la stessa facolta' nei confronti della normativa (art. 5 della legge n. 28/1980 e art. 50 del d.P.R. n. 382/1980) che non ammette ai giudizi idoneativi di cui trattasi tali categorie di personale che ha svolto attivita' presso le facolta' di medicina e chirurgia e che si trova nelle condizioni indicate nella stessa sentenza, di natura additiva, della Corte costituizonale n. 397/1989. Con memoria depositata il 9 settembre 1991 il Ministero della universita' e ricerca scientifica e tecnologica (succeduto per quanto interessa il presente gravame al Ministero della p.i.) eccepisce la inammissibilita' della pretesa riferita alla applicazione della citata sentenza n. 397/1989 nei confronti degli attuali ricorrenti che non avrebbero fatto valere nel ricorso introduttivo le loro posizioni (contrattisti, ecc.) sottostanti a quella di ricercatore universitario quale titolo per la ammissione ai giudizi di idoneita' di cui trattasi. Alla udienza del 22 maggio 1991 la causa e' passata in decisione. D I R I T T O 1) Appare necessario richiamare, preliminarmente, i contenuti delle sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986 e 397 del 13 luglio 1989 che si sono pronunciate in ordine alla illegittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma, della legge n. 28 del 21 febbraio 1980 e 50, n. 3, del d.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980. Con la prima sentenza la Corte costituzionale ha ritenuto illegittime le norme indicate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non contemplano, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita', gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso e che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. L'ordine di idee a cui la Corte si e' ispirata e' stato quello di non ritenere giustificata la esclusione dei medici suindicati dalle categorie ammesse ai giudizi di idoneita' per la nomina a professore associato rispetto alla inclusione in dette categorie dei tecnici laureati. La posizione di questi ultimi era caratterizzata dalla assunzione per concorso e dallo svolgimento in via di fatto, in relazione alle gravi carenze di organico del personale con qualifica di assistente, di attivita' didattica e scientifica, posto che, in base alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 - istitutiva del ruolo dei tecnici laureati - tali attivita' non rientravano tra i compiti dei tecnici laureati che dovevano svolgere attribuzioni di sussidio e strumentali rispetto alle attivita' didattiche e scientifiche svolte dal personale docente. Tale posizione e' stata considerata esplicitamente equiparabile dal legislatore a quella propria degli assistenti del ruolo ad esaurimento con l'art. 50 n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. A fronte di tale previsione normativa la Corte costituzionale ha chiarito che in una posizione "quanto meno" corrispondente si trovavano gli aiuti ed assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, la cui assunzione avveniva in base ad un concorso con caratteristiche analoghe a quello per la nomina ad assistente universitario - categoria contemplata al punto n. 2 dell'art. 50 del d.P.R. n. 382/80 - e che erano chiamati a svolgere, oltre l'attivita' professionale di base - assistenza e cura dei ricoverati - ed unitamente ad essa, attivita' didattiche e scientifiche, non gia' in via di fatto e senza una previsione normativa che li abilitasse in tal senso - come nel caso dei tecnici laureati -, ma quale compito ordinario rientrante nelle attribuzioni proprie degli appartenenti a tali categorie. Ove fosse documentato lo svolgimento di dette attivita' con le modalita' previste nelle norme soprarichiamate non vi era, a ben vedere, alcuna ragione di discriminazione tra le due categorie di personale prese in considerazione e la Corte si e' pronunciata, coerentemente, con sentenza additiva, nel senso sopradelineato. Preme, peraltro, sottolineare che il presupposto comune alle due fattispecie era quello dello svolgimento di una attivita' principale rispetto a quella scientifica e didattica: di assistenza e cura per i medici "interni" e di sussidio e strumentale per l'insegnamento del personale docente per i tecnici laureati e tale attivita' e' collegata, istituzionalmente nel primo caso e solo occasionalmente nel secondo, con le attivita' scientifiche e didattiche. Il legislatore ha, quindi, preso in considerazione, con l'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, una categoria, i tecnici laureati, la cui attivita' non era specificamente ed esclusivamente di contenuto didattico e scientifico e sul presupposto della sussistenza delle ulteriori condizioni oggettive indicate nelle norme (assunzione per concorso, svolgimento di fatto di attivita' didattica e scientifica per un triennio entro l'anno accademico 1979-80 e apposita documentazione comprovante detta attivita') ne ha riconosciuto l'ammissione ai giudizi di idoneita' per la nomina a professore associato. Muovendo da tale presupposto la Corte costituzionale ha, con le sentenze qui richiamate, esteso la previsione delle norme citate agli aiuti ed assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie per i quali si ponevano tutte le condizioni di assimilabilita' qui richiamate ed, in particolare, lo svolgimento di una attivita' diversa da quella didattica e scientifica rispetto alla quale quest'ultima assumeva un carattere di ulteriorita'. Tale impostazione e', ad avviso del collegio, confermata nella sentenza n. 397 del 13 luglio 1989 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale delle norme in questione nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita' i titolari di contratto presso le facolta' di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attivita' di assistenza e cura oltre i limiti di impegno del contratto e che, entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano posto in essere, per un triennio, attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal pre- side della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' in parola. La motivazione della sentenza n. 397/1989, punto 2.1., chiarisce, attraverso il richiamo all'art. 5, dodicesimo comma, del d.-l. n. 580/1973, che prevede l'assimilazione dei contrattisti che svolgono attivita' di assistenza e cura oltre i limiti di impegno orario dell'attivita' didattica, agli assistenti ospedalieri, che questo elemento ha avuto un peso decisivo ai fini della inclusione dei contrattisti medici nelle categorie contemplate dall'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con sentenza di natura additiva. E' attraverso l'equiparazione agli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie (anch'essi assunti per concorso - cui e' assimilabile la procedura per l'attribuzione del contratto - svolgenti attivita' di assistenza e cura ed unitamente ad essa attivita' didattica e scientifica) di cui si era occupata con la sentenza n. 89/1986, che e' avvenuto il riconoscimento della posizione dei contrattisti medici. Cio' ferma restando la necessita' della sussistenza e dell'accertamento delle condizioni oggettive previste nelle norme richiamate (assunzione per concorso, triennio di attivita' didattica compiuta entro l'anno accademico 1979-80, documentazione rituale dell'attivita' scientifica). E' utile ricordare che tale ricostruzione appare confermata esplicitamente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 549 del dicembre 1990. Sulla base delle suesposte considerazioni con sentenza n. 64 del 20 gennaio 1992 e' stato accolto il ricorso dei ricorrenti che hanno comprovato la posizione di contrattista presso facolta' di medicina e chirurgia. E' stata invece rigettata la impugnativa dei contrattisti con facolta' diverse da quella di medicina e chirurgia nonche' del titolare di assegno di formazione scientifica presso facolta' universitarie diverse da quella di medicina e chirurgia. Per quanto concerne le posizioni degli assegnisti e borsisti presso la facolta' di medicina e chirurgia e cioe' del ricorrente Cicolini Massimo (borsista presso la Universita' degli studi di Verona) e del ricorrente Bovo Paolo (assegnista presso la stessa Universita') che tale loro qualita' hanno documentato mediante le produzioni del 29 marzo 1991, il collegio ritiene che la posizione di detti ricorrenti non si differenzi sostanzialmente da quella dei titolari di contratto presso le facolta' di medicina e chirurgia ai fini della applicabilita' della norma di cui trattasi - art. 50, comma primo, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, se non per la circostanza che l'attivita' di assistenza e cura effettuata dal personale appartenente a dette categorie non e' prevista espressamente - come avviene invece per i titolari di contratto in base all'art. 5 del d.-l. 1 ottobre 1973, n. 580, tra le attribuzioni proprie delle categorie stesse e quindi, se prestata effettivamente, e' resa in via di fatto e non nell'esercizio di compiti istituzionali. Tale circostanza determina una differenziazione della posizione degli assegnisti e borsisti presso facolta' di medicina e chirurgia rispetto a quella dei titolari di contratto, idonea, in ipotesi, a far cadere l'assimilazione agli assistenti ospedalieri che per gli appartenenti alla categoria dei titolari di contratto sembra essere stata nella sentenza n. 397/1989 della Corte costituzionale decisiva ai fini della inclusione nelle categorie contemplate dal ripetuto art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Tuttavia, e' proprio lo svolgimento in via di fatto di tali mansioni che avvicina la posizione degli appartenenti a dette categorie, che abbiano reso in via di fatto anche prestazioni assistenziali in aggiunta alle attivita' didattiche e scientifiche, alla categoria di riferimento - cioe' i tecnici laureati - per i quali come si e' prima rilevato l'attivita' didattica e scientifica e' stata presa in considerazione dal legislatore anche se prestata in via di fatto quale prestazione ulteriore rispetto a quelle proprie di tale categoria di personale. Per quanto concerne gli assegnisti presso facolta' di medicina e chirurgia la questione di illegittimita' costituzionale delle norme in esame e' stata di recente sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con ordinanza n. 80/1991 nella quale, in modo ampio ed articolato, sono chiarite le ragioni della sostanziale identita' di posizione di tali soggetti rispetto agli appartenenti alle categorie dei tecnici laureati, dei medici interni e dei contrattisti presso facolta' di medicina e chirurgia. Per tale parte il collegio, che condivide le ragioni esposte in detta ordinanza, fa rinvio alla stessa. Del tutto analoga e', peraltro, la posizione dei borsisti presso le facolta' di medicina e chirurgia che siano stati assunti in base a disposizioni - artt. 32 della legge n. 742/1966 e della legge 24 febbraio 1967, n. 62 - che contemplano una procedura concorsuale, ed abbiano svolto attivita' didattica e scientifica per un triennio anteriormente all'anno accademico 1979-80 e, sia pure in via di fatto, abbiano svolto attivita' di assistenza e cura presso policlinici e cliniche universitarie. Nella sussistenza di dette condizioni oggettive non esistono, ad avviso del collegio, sulla base del cennato indirizzo della Corte costituzionale, motivi per differenziare la posizione dei borsisti presso le facolta' di medicina e chirurgia da quella degli assegnisti presso le stesse facolta' ed anche, ove non si dia un rilievo decisivo alla previsione dell'art. 5, dodicesimo comma del d.-l. n. 580/1973, nei confronti dei titolari di contratto presso le medesime facolta'. La diversita' di trattamento che, in tutti gli esposti termini, qui si assume come incostituzionale e' data da quelle che - nel presupposto comune dello svolgimento di attivita' di assistenza e cura - la sentenza n. 89/1986 chiama "condizioni oggettive" previste per l'assimilazione ai tecnici laureati; determinazione del medesimo triennio in cui l'attivita' didattica e scientifica doveva essere svolta; connessa documentazione, affidata al preside della facolta', con riferimento ad atti risalenti al periodo dell'effettivo svolgimento dell'attivita' stessa; con le stesse, l'assunzione nella qualifica di assegnista e borsista mediante una procedura concorsuale pubblica. Gli indicati elementi (o condizioni) conducono a ritenere rilevante e non manifestamente infondata rispetto all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti che possono essere ammessi ai giudizi di idoneita' per professore associato, i titolari di assegni di formazione didattica e scientifica, di cui all'art. 6 del d.-l. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed i titolari di borse di studio di cui all'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 642 e 24 febbraio 1967, n. 62, presso facolta' di medicina e chirurgia, che entro l'anno accademico 1979/80 abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside di facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime, in relazione alla disparita' di trattamento, a parita' di condizioni, verso i tecnici laureati, verso i medici interni di cui alla sentenza della Corte costituzionale 14 aprile 1986, n. 89, verso i contrattisti universitari di cui alla sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1989, n. 397.