IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal geom. Del Sordo Fabrizio, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Facchini presso il cui studio, in Firenze, via Pellicceria n. 8, ha eletto domicilio avverso la delibera 7 novembre 1990 del Consiglio del Collegio dei geometri di Firenze. F A T T O Con ricorso proposto al Consiglio nazionale, il geom. Fabrizio Del Sordo ha impugnato la delibera 7 novembre 1990 del Consiglio del collegio di Firenze con la quale veniva cancellato dall'albo per carenza dei requisiti per la iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 10 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274. Infatti, il Del Sordo era stato dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Firenze ed, a seguito di tale pronuncia, aveva perso il godimento dei diritti civili richiesti, per l'appunto, ai fini del mantenimento della iscrizione all'albo professionale. Il ricorrente, sollevava questione di legittimita' costituzionale sull'art. 10 del citato r.d. n. 274 e sull'art. 2 della legge n. 897/1938 (obbligo di specchiata condotta morale e politica per gli iscritti negli albi professionali) in relazione all'art. 3 della Costituzione e, a tal'uopo, faceva riferimento ad una recente pronuncia della Corte costituzionale, la n. 158 del 19 marzo-1 aprile 1990 gia' in atti, nella quale era stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 (ordinamento della professione di dottore commercialista) che non prevedeva la procedura disciplinare per la sospensione e destituzione dall'albo, cosi' come era gia' previsto per gli impiegati civili dello Stato ai sensi della legge n. 19/1990. Infatti, ad avviso del ricorrente, uno dei vizi della deliberazione impugnata era il difetto di procedura istruttoria prevista per i procedimenti disciplinari a carico degli iscritti all'albo professionale dei geometri, che si sarebbe dovuta estendere tanto piu' nei casi in cui (come quello del geom. Del Sordo) non vi era stato alcun procedimento penale. Il Consiglio del Collegio di Firenze, in sede di discussione, dichiarava di aver adottato il provvedimento di cancellazione dall'albo per carenza di requisiti ex art. 10 del r.d. n. 274 e che la deliberazione collegiale, essendo un mero provvedimento accertativo e non sanzionatorio, non era stata adottata previa istruttoria disciplinare. D I R I T T O La fattispecie, sottoposta all'esame di questo giudice, costituisce un'occasione di verifica nonche' di interpretazione delle disposizioni normative in tema di iscrizione e cancellazione dall'albo professionale, ed in particolar modo, di applicazione tout cour agli iscritti di effetti giuridici scaturenti da pronunce giurisprudenziali. E' fuori dubbio che la delibera del collegio professionale, a seguito della presa d'atto di una sentenza di fallimento di un proprio iscritto (quest'ultima pronuncia di natura dichiarativa), non entrando nel merito della questione, accerta la carenza di alcune condizioni essenziali all'iscrizione e decreta la cancellazione d'ufficio dell'interessato. A sostegno di tale procedura, si e' di recente pronunciata anche la Corte suprema di cassazione a sezioni unite che, con sentenza n. 7937/6 agosto 1990, ha configurato una incapacita' civile del fallito ad essere iscritto all'albo per l'esercizio della professione di geometra. La questione, pertanto, pur dovendo essere posta in termini differenti da quelli suggeriti dal ricorrente, appare rilevante ai fini di un maggiore garantismo per quanti come il Del Sordo, allorche' siano dichiarati falliti, non beneficiano di procedure e diritti riservati ad altre categorie professionali (ai dottori commercialisti proprio a seguito della sentenza n. 158/1990 della Corte costituzionale) e, prima ancora, agli impiegati civili dello Stato, che per contro, godono del pieno esercizio del diritto di difesa allorche' siano condannati con sentenza penale anche per reati come la bancarotta semplice o aggravata. La cennata questione di legittimita' costituzionale deve ritenersi, pertanto, probante ai fini della definizione del presente giudizio.