IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3630/1989 proposto da Tartaglia Raffaella, Micalizzi Antonio, Ellandri Giuseppe, Grua Mario, Di Stafano Giuseppe, Basso Pietro, Traversa Maurizio, Bruckner Livia, Guerra Saverio, Moroldo Corrado, Terrana Angelo, Calacione Roberto, Politi Enzo, Chiudini Piaceri Renato, Srpic Carlo, Sollovia Gabriella, Gabana Maria Antonietta, Caruso Bianca Pina, Fornasiero Giuliana, Borella Luciana, Franceschini Maria Anna, Guadagnoli Alessandro, Papiri Enrico Giuseppe, Ferro Paolo, Valle Orietta, Ferro Pier Luigi, Pilenga Fulvia, La Barba Giuseppe, Barallucci Vincenzo, Corazza Isabella, Capobianco Giuseppe, Tarlaini Emilio, Fusi Anna, Fazzi Anna Maria, Bidoli Maria, Buonomo Amabile, Crosta Amina, Bonanno Fortunato, Calo' Isabella, Magri' Mauro, Strappavecchia Ampelio; rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi e dal dott. proc. Antonino Peraino ed elett.te domiciliati nello stu- dio del dott. proc. Antonino Peraino ed elett.te domiciliati nello studio del primo in Roma, viale delle Milizie, 9 contro le amministrazioni della pubblica istruzione e del tesoro in persona dei Ministri in carica, per legge rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla diffida notificata il 2 agosto 1989, e di tutti gli atti e provvedimenti con i quali le amministrazioni convenute hanno omesso di disporre l'inquadramento dei ricorrenti nella nona qualifica funzionale con l'attribuzione del relativo trattamento economico, con interessi e rivalutazione a decorrere, per ciascun ricorrente, dalla data di conferimento del primo incarico di presidenza, nonche' per l'annullamento della nota del 25 agosto 1989, prot. n. 3434/2/2C, dell'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato "R. D'Aronco" di Gemona del Friuli e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale; e per il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico corrisposto al personale direttivo di ruolo della scuola con interessi e rivalutazione, dalla data di conferimento del primo incarico di presidenza, e per il conseguente inquadramento nella IX qualifica funzionale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato per le amministrazioni della pubblica istruzione e del tesoro; Vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza dell'8 giugno 1992 il relatore cons. Balba, e uditi, altresi', l'avv. Peraino per i ricorrenti; Ritenuto e considerato quanto segue: ESPOSIZIONE DEL FATTO Con ricorso notificato in data 8 novembre 1989 (ai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro; alle direzioni provinciali del tesoro di Varese, Vercelli, Udine, Padova, Rieti, Savona, Novara, al Provveditore agli studi di Varese all'I.S.A. e all'I.P.A.S. di Rieti, all'I.T.I. "Santia" di Vercelli; all'I.T.I. "Nervi" e all'I.T.I. "Marconi" di Novara; all'I.P.S. "Dalla Chiesa" di Omegna; all'I.P.S. "D'Aronco" di Gemona del Friuli) i professori Tartaglia Raffaella, Michilazzi Antonio e altri sopra indicati hanno adito questo tribunale formulando le domande in epigrafe specificate. I ricorrenti, tutti docenti di ruolo, hanno esposto in fatto di svolgere (o di avere svolto in passato) funzioni di presidi incaricati, ai sensi della legge n. 821/1971. Poiche' per tali funzioni i presidi incaricati godono del normale trattamento economico in godimento al personale docente con la sola aggiunta della indennita' prevista dall'art. 22 del r.d. n. 945/1924 e dall'art. 54 della legge n. 312/1980, essi avrebbero chiesto alle amministrazioni di apparteneza, senza avere risposta o avendo risposta negativa, la corresponsione di una retribuzione pari a quella percepita dal personale direttivo di ruolo, previo inquadramento nella medesima qualifica funzionale. A sostegno della pretesa (caducatoria e insieme accertativa) azionata in questa sede, in diritto i ricorrenti hanno dedotto i vizi di "viol. artt. 3, 36 e 97 Costituzione; art. 13 legge n. 300/1970 e principi generali eccesso di potere" (primo motivo) e di "viol. artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e principi generali, eccesso di potere" (secondo motivo), assumendo, da un lato, di avere diritto (non gia' soltanto all'indennita' aggiuntiva di cui agli artt. 22 del r.d. n. 965/1924 e 54 della legge n. 312/1980, ma) all'inquadramento e al trattamento economico dei presidi titolari perche' di questi ultimi essi svolgerebbero in via sostitutiva le funzioni per conferimento di incarico formale; e denunciando, dall'altro, in ragione della asserita identita' di funzioni espletate, la violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione. Con atto formale di costituzione ha resistito al ricorso l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza e difesa delle amministrazioni della pubblica istruzione e del tesoro. In prossimita' dell'udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Assegnato alla odierna pubblica udienza e ivi chiamato, il ricorso, previa trattazione orale, e' passato in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Come accennato in fatto, i ricorrenti sono docenti di ruolo che svolgono (o hanno svolto) funzioni (superiori) di preside incaricato in forza di formale incarico conferito dall'amministrazione ai sensi della legge 14 agosto 1981, n. 821 (che reca "norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario". Per tale incarico viene corrisposta ai docenti incaricati - fermi restando l'inquadramento nella VIII qualifica funzionale e la retribuzione percepita in qualita' di docenti di ruolo - un'indennita' aggiuntiva ex artt. 22 del r.d. n. 965/1924 e 54 della legge n. 312/1980. Muovendo dalla premessa che l'indennita' aggiuntiva non sia (sufficientemente e adeguatamente) remunerativa delle funzioni svolte (in confronto ai presidi di ruolo), gli istanti hanno gia' chiesto inutilmente in via amministrativa e chiedono ora in questa sede giurisdizionale il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico corrisposto ai presidi di ruolo con il contestuale inquadramento nella stessa qualifica funzionale (la IX), previo annullamento del silenzio-rifiuto e della nota di diniego impugnati. 2. - Sulla base della vigente normativa in materia di pubblico impiego e di incarichi di presidenza in particolare, la pretesa anzidetta non appare fondata. Diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, nel caso di specie non puo' trovare applicazione l'art. 13 della legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori) ne' nella parte in cui sancisce il diritto del lavoratore "al trattamento corrispondente all'attivita' svolta", ne' nella parte in cui sancisce il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore ove di questa il lavoratore abbia svolto per un certo periodo di tempo le mansioni: non trova applicazione nella prima parte perche' il profilo retributivo dell'incarico di presidenza ha la sua regolamentare negli artt. 22 del r.d. n. 965/1924 e 54 della legge n. 312/1980, i quali prevedono che al personale direttivo incaricato compete in aggiunta allo stipendio in godimento una determinata indennita' "intesa a compensare tutte le attivita' connesse all'esercizio della funzione direttiva, svolte anche fuori del normale orario di servizio" (art. 54 legge n. 312), escludendo cosi' che al medesimo personale possa essere corrisposto un trattamento economico diverso da quello ivi previsto, come pretenderebbero i ricorrenti; non trova applicazione nella seconda parte perche' nel pubblico impiego, come e' noto (nonostante il progressivo avvicinamento di questo all'impiego privato, piu' volte sottolineato anche dalla Corte Costituzionale), la qualifica superiore si consegue attraverso apposite procedure selettive, la cui specifica regolamentazione non consente che possa ivi essere utilizzato il sistema della "assegnazione definitiva" prevista dallo statuto dei lavoratori. 3. - Alla stregua delle osservazioni suesposte il ricorso si rileva infondato e dovrebbe essere, pertanto, respinto. Il collegio, tuttavia, condividendo l'orientamento giurisprudenziale invocato dai ricorrenti secondo il quale la preposizione (oltre certi limiti) del pubblico dipendente a mansioni superiori "produce al datore di lavoro un arricchimento ingiustificato che, alla stregua dell'art. 36 della Costituzione, direttamente applicabile, determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura corrispondente alla qualita' del lavoro effettivamente prestato" (Corte costituzionale n. 57/1989), fa propri i dubbi prospettati dagli stessi ricorrenti circa la conformita' alla Costituzione, con particolare riferimento ai principi enunciati negli artt. 3, 36 e 97, degli artt. 22 del r.d. n. 965/1924 e 54 della legge n. 312/1980, nonche' della legge n. 821/1971, nella parte in cui non consentono di corrispondere al personale docente di ruolo incaricato della presidenza il trattamento economico corrisposto ai presidi di ruolo, pur svolgendone in via sostitutiva le mansioni. La cennata questione, con riguardo al principio di eguaglianza (tra preside di ruolo e preside incaricato, svolgenti entrambi le medesime funzioni), di proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato (dal preside incaricato) e di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione, sembra al collegio non manifestamente infondata, oltre che rilevante nel presente giudizio, il quale evidentemente avrebbe esito diverso da quello sopra indicato e favorevole per i ricorrenti, ove la Corte costituzionale dovesse dichiarare costituzionalmente illegittima nei sensi suesposti le norme di legge che disciplinano attualmente l'aspetto retributivo degli incarichi di presidenza.