IL PRETORE
    Visti gli atti difensivi delle parti in causa;
    Rilevato  che  gli  invalidi  ricorrenti  totalmente inabili e non
 deambulanti, titolari  dell'indennita'  di  accompagnamento  prevista
 dalla  legge  n. 11/1980, n. 18, rivendicano il diritto di percepire,
 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo  a  quello  della
 rispettiva  domanda,  l'assegno integrativo di cui all'art. 21 quinto
 comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art.
 6 del d.P.R. 30  dicembre  1981,  n.  824,  nonche'  la  liquidazione
 dell'invalidita' nella misura fissata dalla legge n. 506/1988.
    Premesso che il Ministero dell'interno contesta tali pretese;
      che   il   ricorrente   ha   eccepito   in  via  subordinata  la
 illegittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge  n.  18/1980,
 qualora venga interpretata nel senso che nega a favore degli invalidi
 civili  l'assegnazione  di tre accompagnatori o, in luogo di ciascuno
 di essi, di un'assegno integrativo dell'indennita' di assistenza e di
 accompagnamento;
      che  il  ricorrente  inoltre  ha  eccepito   la   illegittimita'
 costituzionale della legge n. 506/1988 nella parte in cui non estende
 agli invalidi civili la misura delle erogazioni riconosciute a favore
 dei  grandi  invalidi  di  guerra  per  contrasto con il principio di
 parita' sancito dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione.
    Tanto premesso solleva la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1 della legge n. 18/1980  e  della  legge  n.  506/1988  ai
 termini sopra indicati, osservando quanto segue.
    La  questione  e' rilevante ai fini della definizione del giudizio
 in corso che ha ad oggetto l'applicazione delle due norme sulle quali
 il ricorrente fonda il diritto rivendicato,  vale  a  dire  l'art.  1
 della  legge  n. 18/1980, nella parte in cui rinvia la determinazione
 del trattamento spettante agli invalidi  civili  totalmente  invalidi
 alla  normativa  dettata per i grandi invalidi di guerra nonche' alla
 legge n. 506/1988 che fissa  l'importo  dovuto  per  l'indennita'  di
 accompagnamento ai soli grandi invalidi di guerra.
    La questione e' anche manifestamente fondata.
    Preliminarmente  necessita  dire  che  il testo della disposizione
 normativa della legge n. 18/1990 non fa alcuna menzione  dell'assegno
 integrativo allorche' provvede ad adeguare le pensioni degli invalidi
 civili  a  quelle  godute  dai  grandi invalidi di guerra; inoltre la
 legge  di  interpretazione  autentica  dell'art.  1  della  legge  n.
 18/1990, la legge 26 luglio 1984, n. 392, non estende  all'indennita'
 in favore degli invalidi civili l'assegno integrativo.
    E'  noto  al pretore che la Corte costituzionale con ordinanza del
 20-27 aprile 1988, n. 487, ha dichiarato infondata  la  eccezione  di
 incostituzionalita'  dell'art.  1  della legge 18/1980 in riferimento
 all'art. 3, primo comma, della Costituzione, ponendo in evidenza  che
 esiste  una  differenziazione  di situazioni tra invalidi civili e di
 guerra  sulla  base  di  una  diversita'  obiettiva  dei  presupposti
 costitutivi  del  fatto invalidante, scaturente, nel secondo caso, da
 fatti bellici, comportante anche un  elemento  risarcitorio  estraneo
 all'ipotesi  dell'invalidante  civile.  Ha considerato percio' che le
 situazioni poste a confronto non possono  considerarsi  omogenee  non
 ritenendo cosi' violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
    In  quell'occazione  la  Consulta  ha  esteso  un  principio  gia'
 esplicitato  per  le  pensioni  di  guerra  anche  all'indennita'  di
 accompagnamento    senza    pero'    motivare    sulle   ragioni   di
 quell'ampliamento.
    L'indennita'  di  accompagnamento  ha  lo  scopo  di   incentivare
 l'assistenza  domiciliare  dell'invalido  evitandone  il  ricovero  e
 l'emarginazione conseguente e nel contempo sollevando lo Stato da  un
 onere ben piu' gravoso di quello derivante dalla corresponsione delle
 indennita'.  Da  tanto consegue la correlazione di quella provvidenza
 con gli artt. 2, 38 e 32 della Costituzione quindi  con  l'assistenza
 sanitaria  ed il principio che la specifica assistenza degli invalidi
 e' onere esclusivo dello Stato. In questo contesto non appare che  vi
 sia   spazio   per   un  fatto  risarcitorio  dell'integrita'  fisica
 conseguente ad un servizio reso al servizio della Patria.
    La   natura   di   quell'erogazione   va   correlata   al    grado
 dell'invalidita'  e  non puo' essere condizionata dall'origine remota
 della stessa.
    Sotto questo profilo non si comprende la ragione della  disparita'
 di  trattamento  praticata  agli  invalidi  civili  rispetto a quello
 riservato a categorie di invalidi che  si  trovano  certamente  nelle
 stesse situazioni personali e sociali.
    L'irragionevolezza  del  diverso  trattamento  costituisce  motivo
 sufficiente di illegittimita' costituzionale delle norme in questione
 allorche' la prima esclude l'assegno integrativo  goduto  dai  grandi
 invalidi  e  la  seconda  perche' non consente ai primi di godere dei
 benefici concessi ai secondi.