IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ordinanza nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 1995  (in
 prosecuzione delle camere di consiglio dei giorni 14 giugno 1994 e 17
 ottobre 1994) nei giudizi relativi ai ricorsi:
      1.1.  -  n.  2699/1990, relativo alla delibera di costruzione di
 discarica di rifiuti solidi urbani; proposto dal  comune  di  Cantu',
 rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Giancarlo Tanzarella e Antonio
 Spallino contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B) della Gesam s.p.a. con gli avv. Paolo  Berardelli,  Arnaldo
 Ventura e Ruggero Tumbiolo; I.G.M. s.p.a.;
      1.2. - n. 2712/1990 relativo alla approvazione di un progetto di
 discarica   di  rifiuti;  proposto  dal  Comune  di  Cerro  Maggiore,
 rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti;
        B) della Simec s.p.a. con l'avv. Giuseppe Sala;
      1.3. - n. 2713/1990 relativo alla approvazione di un progetto di
 discarica  di   rifiuti;   proposto   dal   comune   di   Rescaldina,
 rappresentato   e   difeso  dall'avv.  Aldo  Travi,  contro  e/o  nei
 confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti;
        B) della Simec s.p.a. con l'avv. Giuseppe Sala;
      1.4. - n. 3847/1990 relativo alla approvazione di un progetto di
 discarica di  rifiuti  urbani;  proposto  dal  comune  di  Cermenate,
 rappresentato  e  difeso dagli avv. Maura Carta e Sala Antonio contro
 e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B) della Gesam s.p.a. con gli avv. Paolo  Berardelli,  Arnaldo
 Ventura e Ruggero Tumbiolo;
      1.5. - n. 4012/1990 relativo alla approvazione di un progetto di
 discarica   di  rifiuti;  proposto  dal  comune  di  Cerro  Maggiore,
 rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti;
        B) della Simec s.p.a. con l'avv. Giuseppe Sala;
        C)  dell'A.M.S.A.  -  Azienda  municipale  servizi  ambientali
 Milano, con l'avv. Ezio Antonini;
      1.6.  - n. 4013/1990 relativo alla costruzione di una discarica;
 proposto dal comune di Rescaldina, rappresentato e  difeso  dall'avv.
 Aldo Travi contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti;
        B) della Simec s.p.a. con l'avv. Giuseppe Sala;
        C)  dell'A.M.S.A.  -  Azienda  municipale  servizi  ambientali
 Milano, con l'avv. Ezio Antonini;
      1.7. - n.  3051/1991  relativo  all'affidamento  dei  lavori  di
 costruzione di discarica di rifiuti solidi urbani proposto dal comune
 di  Carimate,  rappresentato  e  difeso dagli avv. Marco Sica e Paolo
 Mantegazza contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, l'avv. Ezio Antonini;
        B) della Progesam Ecosistemi  s.r.l.  rappresentata  e  difesa
 dagli  avv.  Giuseppe  Franco  Ferrari,  Arnaldo  Ventura  e Giuseppe
 Pericu; Gesam s.p.a. - Gestione servizi ambientali;
      1.8.  -  n.  3514/1991  relativo  alla  delibera  della   giunta
 regionale  della  Lombardia del 21 giugno 1991, n. 10176, proposto da
 Orlandini Carlo, rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Benzoni  Luca
 Washington e Bruccoleri Gaetano contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B)   della   Gesam   s.p.a.   -  Gestione  servizi  ambientali
 rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe  Franco  Ferrari;  Arnaldo
 Ventura e Giuseppe Pericu;
        C)  della  Progesam  Ecosistemi  s.r.l. rappresentata e difesa
 dagli avv.  Giuseppe  Franco  Ferrari;  Arnaldo  Ventura  e  Giuseppe
 Pericu;
      1.9.  - n. 3989/1991 relativo alla delibera di subingresso della
 ditta  residente  alla  Gesam;  proposto  dalla  A.C.S.M.  -  Azienda
 canturina  servizi municipali, rappresentata e difesa dagli avv. Gian
 Paolo Cimolino e Ernesto Lanni; contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, non costituitasi in giudizio;
        B) della Progesam Ecosistemi  s.r.l.  rappresentata  e  difesa
 dagli  avv.  Giuseppe  Franco  Ferrari;  Arnaldo  Ventura  e Giuseppe
 Pericu;
      1.10 - n. 1056/1992 relativo alla delibera concernente discarica
 per rifiuti solidi urbani; proposto  da  Orlandini  Carlo  ed  altri,
 rappresentati  e  difesi dagli avv. Benzoni Luca Washington e Gaetano
 Bruccoleri contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B) della Progesam Ecosistemi  s.r.l.  rappresentata  e  difesa
 dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari, Arnaldo Ventura;
      1.11.  -  n.  1614/1992  relativo alla proroga della concessione
 lavori di costruzione discarica rifiuti di Carimate;  proposto  dalla
 A.C.S.M.  -  Azienda  canturina  servizi  municipali, rappresentata e
 difesa dagli avv. Gian Paolo Cimolino e Ernesto Lanni; contro e/o nei
 confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B) Progesam Ecosistemi s.r.l.  rappresentata  e  difesa  dagli
 avv. Giuseppe Franco Ferrari e Arnaldo Ventura;
      1.12.  - n. 4588/1992 relativo alla delibera di integrazioni per
 l'utilizzo di discariche  di  rifiuti  solidi  urbani;  proposto  dal
 comune di Carimate rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sica Paolo
 Mantegazza contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B)  della  Progesam  Ecosistemi  s.r.l. rappresentata e difesa
 dall'avv. Franco Giuseppe Franco Ferrari;
      1.13. - n.  198/1993  relativo  alla  approvazione  di  variante
 tecnica  migliorativa  concernente discarica di rifiuti; proposto dal
 comune di Carimate rappresentato e difeso dagli  avv.  Marco  Sica  e
 Paolo Mantegazza contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B)  della  Progesam  Ecosistemi  s.r.l. rappresentato e difesa
 dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari;
      1.14.  -  n.  3124/1990,  relativo  a  delibera  di  g.r.l.   di
 approvazione  progetto  discarica  in Carimate; proposto da Orlandini
 Carlo, rappresentato e difeso dagli avv. Benzoni  Luca  Washington  e
 Bruccoleri Gaetano contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B) del comune di Carimate;
        C)   della   Gesam   s.p.a.   -  Gestione  servizi  ambientali
 rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Berardelli, Arnaldo Ventura e
 Ruggero Tumbiolo;
        D) di I.G.M. s.p.a.;
      1.15. - n. 833/1992, relativo  a  provvedimento  di  proroga  di
 attivita' di discarica sino al 31 maggio 1992; proposto dal comune di
 Cerro  Maggiore,  rappresentato  e difeso dall'avv. Aldo Travi contro
 e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti;
        B) della Simec s.p.a. con l'avv. Sala Giuseppe;
      1.16. - n. 1597/1992 relativo a delibera  concernente  discarica
 di   rifiuti   solidi   urbani;   proposto  dal  comune  di  Carimate
 rappresentato e difeso dagli  avv.  Marco  Sica  e  Paolo  Mantegazza
 contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B)  della  Progesam  Ecosistemi  s.r.l. rappresentata e difesa
 dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari;
      1.17. - n. 2354/1990 relativa  all'annullamento  della  delibera
 della  regione  Lombardia  del  18  maggio 1990 n. IV-54490; proposto
 dalla A.C.S.M. - Azienda canturina servizi municipali,  rappresentata
 e  difesa  dagli avv. Gian Paolo Cimolino e Ernesto Lanni; contro e/o
 nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con gli avv. Ezio Antonini;
        B) del comune di Carimate;
        C) della Gesam s.p.a. - Gestione servizi ambientali,  con  gli
 avv. Paolo Berardelli, Arnaldo Ventura e Ruggero Tumbiolo;
        D) di I.G.M. s.p.a.;
      1.18.  - n. 2765/1990 relativo alla delibera di approvazione del
 progetto di discarica nel comune di Carimate; proposto dalla A.C.S.M.
 - Azienda canturina servizi municipali rappresentata e  difesa  dagli
 avv. Gian Paolo Cimolino e Ernesto Lanni contro e/o nei confronti:
        A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
        B)  della  Gesam  s.p.a.  Gestione servizi ambientali, con gli
 avv. Paolo Berardelli, Arnaldo Ventura e Ruggero Tumbiolo;
   I. - Considerato che i ricorsi in epigrafe sono connessi  fra  loro
 ex  re  e,  inoltre, formalmente, concernono anche - direttamente e/o
 indirettamente - l'annullamento della delibera n. 57260 del 3  agosto
 1990,  con  cui  la  giunta  della  regione  Lombardia ha approvato i
 progetti di discariche controllate per i  rifiuti  solidi  urbani  ed
 assimilabili,  da  ubicarsi  nei  comuni di: Carimate (Como); Mozzate
 (Como); Cerro Maggiore e Rescaldina (Milano); Buscate (Milano).
    II. - Considerato che la predetta delibera n. 57260 del  3  agosto
 1990  e'  stata emessa in base alla "legge regionale 9 settembre 1989
 n. 42, con la quale la giunta regionale  e'  autorizzata  a  disporre
 direttamente  gli  interventi  necessari  per  la  localizzazione, la
 realizzazione e la gestione di  discariche  controllate  al  fine  di
 assicurare  la  copertura  integrale del fabbisogno di smaltimento di
 rifiuti urbani e assimilabili fino al  31  dicembre  1991"  (Del.  n.
 57260 del 3 agosto 1990 cit.);
    III.  -  Considerato  che  nella ricordata delibera n. 57260 del 3
 agosto 1990 vengono indicati espressamente, in particolare, gli artt.
 3, sesto comma; 4, 5, 6 e 8 della legge della regione Lombardia del 9
 settembre 1989 n. 42;
    IV. - Richiamato il ricorso n. 2764/1990 proposto da Comi Giovanni
 e altri, rappresentati e difesi dagli avv.  Luca  Benzoni  e  Gaetano
 Bruccoleri contro e/o nei confronti:
       A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini;
       B) il comune di Carimate, non costituitosi in giudizio;
       C)   lo   Stato   Membro   Italia,  costituitosi  in  giudizio,
 rappresentato e difeso ex  lege  dell'Avvocatura  distrettuale  dello
 Stato di Milano;
       D)   la   G.E.S.A.M.  -  Gestione  servizi  ambientali  s.p.a.,
 costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli  avv.  Arnaldo
 Ventura,   Ruggero   Tumbiolo,   Giuseppe   Franco  Ferrari  e  Paolo
 Berardinelli;
       E) l'I.G.M. non costituitasi  in  giudizio  per  l'annullamento
 della  delibera  della  giunta  regionale  Lombardia 3 agosto 1990 n.
 57260, nonche'  della  delibera  8  maggio  1990  n.  54490  inerenti
 l'approvazione  di  una discarica di rifiuti solidi urbani nel comune
 di Carimate;
    V. - Considerato che nel ricorso n. 2764/1990 sub punto IV, questo
 t.a.r. ha emesso l'ordinanza n. 878 del  14  giugno  1994/17  ottobre
 1994 con la quale:
       A)  ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha
 deferito alla  Corte  costituzionale  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  della  legge della regione Lombardia 9 settembre 1989
 n. 42, art. 3, ottavo e nono comma,  in  relazione  agli  artt.  117,
 primo comma e 128 della Costituzione e del criterio di ragionevolezza
 e  di  buon  andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 primo
 comma della Costituzione;
       B) ha sospeso il giudizio relativo ed ha ordinato l'invio degli
 atti alla  Corte  costituzionale,  per  quanto  di  competenza  della
 medesima;
    VI.  -  Considerato  che  relativamente  ai  giudizi  in  epigrafe
 (concernenti tutti, sostanzialmente, la  medesima  materia  in  senso
 lato   e   riguardanti   anche,   formalmente   -   direttamente  e/o
 indirettamente - la delibera n.  57260  del  3  agosto  1990)  appare
 opportuno,  disporre la loro riunione e, inoltre, per motivi analoghi
 a quelli evidenziati nel giudizio  di  cui  al  predetto  ricorso  n.
 2764/94, sub punto IV appare opportuno:
       A)   deferire   alla   Corte  costituzionale  la  questione  di
 legittimita' costituzionale della legge della regione Lombardia n. 42
 del 1989, artt. 3, ottavo e nono comma, in relazione agli artt.  117,
 primo comma e 128 della Costituzione e del criterio di ragionevolezza
 e  di  buon  andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 primo
 comma della Costituzione;
       B) sospendere il giudizio relativo ed  ordinare  l'invio  degli
 atti  alla  Corte  costituzionale,  per  quanto  di  competenza della
 medesima;
    Quanto   sopra   (data   anche   la   complessita'  della  materia
 controversa, considerata nei suoi profili di  diritto  sostanziale  e
 processuale;  di  diritto  nazionale e di diritto comunitario; tenuto
 conto del disposto di cui all'art.  130  S  dell'A.U.E.),  anche  per
 consentire  alle  parti  dei  ricorsi  in epigrafe, di partecipare al
 giudizio avanti alla  Corte  costituzionale  (di  cui  alla  predetta
 ordinanza  n.  878  del  14  giugno  1994/17  ottobre 1994) di questo
 t.a.r.);