IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ordinanza nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 1995 (in prosecuzione delle camere di consiglio dei giorni 14 giugno 1994 e 17 ottobre 1994) nei giudizi relativi ai ricorsi: 1.1. - n. 2699/1990, relativo alla delibera di costruzione di discarica di rifiuti solidi urbani; proposto dal comune di Cantu', rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Tanzarella e Antonio Spallino contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) della Gesam s.p.a. con gli avv. Paolo Berardelli, Arnaldo Ventura e Ruggero Tumbiolo; I.G.M. s.p.a.; 1.2. - n. 2712/1990 relativo alla approvazione di un progetto di discarica di rifiuti; proposto dal Comune di Cerro Maggiore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti; B) della Simec s.p.a. con l'avv. Giuseppe Sala; 1.3. - n. 2713/1990 relativo alla approvazione di un progetto di discarica di rifiuti; proposto dal comune di Rescaldina, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi, contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti; B) della Simec s.p.a. con l'avv. Giuseppe Sala; 1.4. - n. 3847/1990 relativo alla approvazione di un progetto di discarica di rifiuti urbani; proposto dal comune di Cermenate, rappresentato e difeso dagli avv. Maura Carta e Sala Antonio contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) della Gesam s.p.a. con gli avv. Paolo Berardelli, Arnaldo Ventura e Ruggero Tumbiolo; 1.5. - n. 4012/1990 relativo alla approvazione di un progetto di discarica di rifiuti; proposto dal comune di Cerro Maggiore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti; B) della Simec s.p.a. con l'avv. Giuseppe Sala; C) dell'A.M.S.A. - Azienda municipale servizi ambientali Milano, con l'avv. Ezio Antonini; 1.6. - n. 4013/1990 relativo alla costruzione di una discarica; proposto dal comune di Rescaldina, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti; B) della Simec s.p.a. con l'avv. Giuseppe Sala; C) dell'A.M.S.A. - Azienda municipale servizi ambientali Milano, con l'avv. Ezio Antonini; 1.7. - n. 3051/1991 relativo all'affidamento dei lavori di costruzione di discarica di rifiuti solidi urbani proposto dal comune di Carimate, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sica e Paolo Mantegazza contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, l'avv. Ezio Antonini; B) della Progesam Ecosistemi s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari, Arnaldo Ventura e Giuseppe Pericu; Gesam s.p.a. - Gestione servizi ambientali; 1.8. - n. 3514/1991 relativo alla delibera della giunta regionale della Lombardia del 21 giugno 1991, n. 10176, proposto da Orlandini Carlo, rappresentato e difeso dagli avv. Benzoni Luca Washington e Bruccoleri Gaetano contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) della Gesam s.p.a. - Gestione servizi ambientali rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari; Arnaldo Ventura e Giuseppe Pericu; C) della Progesam Ecosistemi s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari; Arnaldo Ventura e Giuseppe Pericu; 1.9. - n. 3989/1991 relativo alla delibera di subingresso della ditta residente alla Gesam; proposto dalla A.C.S.M. - Azienda canturina servizi municipali, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Paolo Cimolino e Ernesto Lanni; contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, non costituitasi in giudizio; B) della Progesam Ecosistemi s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari; Arnaldo Ventura e Giuseppe Pericu; 1.10 - n. 1056/1992 relativo alla delibera concernente discarica per rifiuti solidi urbani; proposto da Orlandini Carlo ed altri, rappresentati e difesi dagli avv. Benzoni Luca Washington e Gaetano Bruccoleri contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) della Progesam Ecosistemi s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari, Arnaldo Ventura; 1.11. - n. 1614/1992 relativo alla proroga della concessione lavori di costruzione discarica rifiuti di Carimate; proposto dalla A.C.S.M. - Azienda canturina servizi municipali, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Paolo Cimolino e Ernesto Lanni; contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) Progesam Ecosistemi s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari e Arnaldo Ventura; 1.12. - n. 4588/1992 relativo alla delibera di integrazioni per l'utilizzo di discariche di rifiuti solidi urbani; proposto dal comune di Carimate rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sica Paolo Mantegazza contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) della Progesam Ecosistemi s.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Franco Giuseppe Franco Ferrari; 1.13. - n. 198/1993 relativo alla approvazione di variante tecnica migliorativa concernente discarica di rifiuti; proposto dal comune di Carimate rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sica e Paolo Mantegazza contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) della Progesam Ecosistemi s.r.l. rappresentato e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari; 1.14. - n. 3124/1990, relativo a delibera di g.r.l. di approvazione progetto discarica in Carimate; proposto da Orlandini Carlo, rappresentato e difeso dagli avv. Benzoni Luca Washington e Bruccoleri Gaetano contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) del comune di Carimate; C) della Gesam s.p.a. - Gestione servizi ambientali rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Berardelli, Arnaldo Ventura e Ruggero Tumbiolo; D) di I.G.M. s.p.a.; 1.15. - n. 833/1992, relativo a provvedimento di proroga di attivita' di discarica sino al 31 maggio 1992; proposto dal comune di Cerro Maggiore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Enrico Asti; B) della Simec s.p.a. con l'avv. Sala Giuseppe; 1.16. - n. 1597/1992 relativo a delibera concernente discarica di rifiuti solidi urbani; proposto dal comune di Carimate rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sica e Paolo Mantegazza contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) della Progesam Ecosistemi s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari; 1.17. - n. 2354/1990 relativa all'annullamento della delibera della regione Lombardia del 18 maggio 1990 n. IV-54490; proposto dalla A.C.S.M. - Azienda canturina servizi municipali, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Paolo Cimolino e Ernesto Lanni; contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con gli avv. Ezio Antonini; B) del comune di Carimate; C) della Gesam s.p.a. - Gestione servizi ambientali, con gli avv. Paolo Berardelli, Arnaldo Ventura e Ruggero Tumbiolo; D) di I.G.M. s.p.a.; 1.18. - n. 2765/1990 relativo alla delibera di approvazione del progetto di discarica nel comune di Carimate; proposto dalla A.C.S.M. - Azienda canturina servizi municipali rappresentata e difesa dagli avv. Gian Paolo Cimolino e Ernesto Lanni contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) della Gesam s.p.a. Gestione servizi ambientali, con gli avv. Paolo Berardelli, Arnaldo Ventura e Ruggero Tumbiolo; I. - Considerato che i ricorsi in epigrafe sono connessi fra loro ex re e, inoltre, formalmente, concernono anche - direttamente e/o indirettamente - l'annullamento della delibera n. 57260 del 3 agosto 1990, con cui la giunta della regione Lombardia ha approvato i progetti di discariche controllate per i rifiuti solidi urbani ed assimilabili, da ubicarsi nei comuni di: Carimate (Como); Mozzate (Como); Cerro Maggiore e Rescaldina (Milano); Buscate (Milano). II. - Considerato che la predetta delibera n. 57260 del 3 agosto 1990 e' stata emessa in base alla "legge regionale 9 settembre 1989 n. 42, con la quale la giunta regionale e' autorizzata a disporre direttamente gli interventi necessari per la localizzazione, la realizzazione e la gestione di discariche controllate al fine di assicurare la copertura integrale del fabbisogno di smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili fino al 31 dicembre 1991" (Del. n. 57260 del 3 agosto 1990 cit.); III. - Considerato che nella ricordata delibera n. 57260 del 3 agosto 1990 vengono indicati espressamente, in particolare, gli artt. 3, sesto comma; 4, 5, 6 e 8 della legge della regione Lombardia del 9 settembre 1989 n. 42; IV. - Richiamato il ricorso n. 2764/1990 proposto da Comi Giovanni e altri, rappresentati e difesi dagli avv. Luca Benzoni e Gaetano Bruccoleri contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; B) il comune di Carimate, non costituitosi in giudizio; C) lo Stato Membro Italia, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano; D) la G.E.S.A.M. - Gestione servizi ambientali s.p.a., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. Arnaldo Ventura, Ruggero Tumbiolo, Giuseppe Franco Ferrari e Paolo Berardinelli; E) l'I.G.M. non costituitasi in giudizio per l'annullamento della delibera della giunta regionale Lombardia 3 agosto 1990 n. 57260, nonche' della delibera 8 maggio 1990 n. 54490 inerenti l'approvazione di una discarica di rifiuti solidi urbani nel comune di Carimate; V. - Considerato che nel ricorso n. 2764/1990 sub punto IV, questo t.a.r. ha emesso l'ordinanza n. 878 del 14 giugno 1994/17 ottobre 1994 con la quale: A) ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha deferito alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Lombardia 9 settembre 1989 n. 42, art. 3, ottavo e nono comma, in relazione agli artt. 117, primo comma e 128 della Costituzione e del criterio di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 primo comma della Costituzione; B) ha sospeso il giudizio relativo ed ha ordinato l'invio degli atti alla Corte costituzionale, per quanto di competenza della medesima; VI. - Considerato che relativamente ai giudizi in epigrafe (concernenti tutti, sostanzialmente, la medesima materia in senso lato e riguardanti anche, formalmente - direttamente e/o indirettamente - la delibera n. 57260 del 3 agosto 1990) appare opportuno, disporre la loro riunione e, inoltre, per motivi analoghi a quelli evidenziati nel giudizio di cui al predetto ricorso n. 2764/94, sub punto IV appare opportuno: A) deferire alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Lombardia n. 42 del 1989, artt. 3, ottavo e nono comma, in relazione agli artt. 117, primo comma e 128 della Costituzione e del criterio di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 primo comma della Costituzione; B) sospendere il giudizio relativo ed ordinare l'invio degli atti alla Corte costituzionale, per quanto di competenza della medesima; Quanto sopra (data anche la complessita' della materia controversa, considerata nei suoi profili di diritto sostanziale e processuale; di diritto nazionale e di diritto comunitario; tenuto conto del disposto di cui all'art. 130 S dell'A.U.E.), anche per consentire alle parti dei ricorsi in epigrafe, di partecipare al giudizio avanti alla Corte costituzionale (di cui alla predetta ordinanza n. 878 del 14 giugno 1994/17 ottobre 1994) di questo t.a.r.);