Il Tribunale Amministrativo Regionale
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui ricorsi nn. 14201/95,
 14542/95, 14544/95, 14546/95 e  14699/95,  proposti,  rispettivamente
 da:
     Ambrosino   Raffaele,   Apicella  Maurizio,  Barbagallo  Rossana,
 Barisone Maurizio, Bartolotta Sebastiano, Bono Luana,  Canfora  Paola
 Maria  Elisabetta,  Cercignani  Paola,  D'Andrea  Felice,  De  Santis
 Riccardo,  Dionisio  Roberto,  Fantini  Amedeo,   Federici   Alfredo,
 Galleano  Stefano, Ghirardini Antonio, Ginanni Elena, Larosa Antonio,
 Lembo Loredana, Orlandi  Vittoria,  Palombo  Emma,  Panetta  Augusto,
 Pantaleo  Donatella  Maria,  Parente Liliana, Pascolini Roberto, Peri
 Mauro, Perisi Riccardo, Pescara Di Diana Alessandro, Polito Giuseppe,
 Russo Mariella, Sironi Maria, Sorrentino  Nicola,  Spaziani  Aurelio,
 Vendemmia  Donato  Carlo,  Verdelli  Maurizio,  Visciotto  Francesco,
 Vivaldi Sabrina, Zaccaro Angela, Bottaro Flavio,  Calisti  Francesco,
 Farinelli  Alessandro,  Grimaldi Carmine, Mandaglio Letizia, Paladini
 Giovanni, Sagliocca Anna Maria, Brancatisano Maurizio, Celauro Luigi,
 Dapelo Luca, Giovannetti Matteo, Palombo Mauro, Giordani Loredana, Di
 Giacomo Fabrizio, Leone Gianluca,  Russo  Marilena,  Maglio  Antonio,
 Bagnasco  Stelvio,  Merola  Massimiliano,  Silvestre Demetrio, Aluigi
 Cinzia, Disogra Rocco, Accetta Francesco,  Carbonara  Rossana,  Passi
 Pierangelo,   D'Aniello   Nicola,  Sabetta  Antonio  Mauro,  Gernetti
 Rosalba, Raviele  Giovanni,  Pagani  Bruno,  Murtas  Angelo,  Lucursi
 Pietro  Sergio,  Lupi Giordano, Fava Paolo, Perrella Antonio, Carboni
 Paolo, Maffei Flaminia,  Cinquegrana  Arcangelo,  Nunziato  Marcello,
 Persini Gabriele, Listone Anna, Silvetti Corrado, Colaiacono Gaetano,
 Cicatiello  Patrizia,  Lubrano  Lavandera  Vincenzo,  Sergio Michele,
 Laliscia Massimo, Donati  Felice,  Nitoglia  Ada,  Tiberio  Domenico,
 Scerbo  Giovanni,  Festa  Carmelina,  Marino  Enrico,  Cavallo Sonia,
 Presti Paolo Savio, Robertucci Maria Lucia, Sciusco  Francesco,  Nera
 Domenico,  Palmieri  Elmo,  Scioli  Marilena,  Storani  Maria Teresa,
 Sabatelli Franco, Massacesi Fabio, Saccucci Paris, Gonnella Stefania,
 Grazioso  Roberta,  Forcucci  Paola,  Marinelli  Flaviano,  Spadaccio
 Antonio,   Di   Gioia   Ottorino,   Mariano   Michelangelo,   Parente
 Mariarosaria, Cannata  Giuseppe,  Bulgarini  Franco,  Palmisano  Anna
 Stella,  Garuti  Valerio,  Traini  Alessandra,  D'Amelio  Rosa, Solfo
 Giampalo, Ripa Salvatore, Diaferia Donatella, Berna Nasca  Francesco,
 Troiano  Antonio,  Bongiovanni Francesca, Lucarini Pierluigi, Bruschi
 Claudia, Giovannelli Filippo, Frare Mauro, Savoca Roberto,  Guglielmo
 Rita,  Calderini  Antonello,  Fastelli  Stefano,  Petitti  Francesco,
 Mancini Maurizio, D'Anna Elia, Sammartino Sandra,  Trancuccio  Dario,
 Salerno Giovanna, D'Amore Mario, Zanocco Pierandrea, Torrisi Rosario,
 Conte Fabio, Mazzarella Olga, La Peruta Filomena, Ascione Margherita,
 Felici  Sergio,  Garello  Rosalba,  Lucidi Maria Luisa, Ruggiero Anna
 Maria, Taschetti Giuseppe, Sepe  Antonio,  Di  Lorenzo  Piero,  Leone
 Giovanni,  Zilviano Bruno, Cococcia Gianfranco, Galassi Silvia, Favia
 Patrizio,  Bennardo  Carla,  Mancini   Maddalena,   Pigatto   Evelina
 Caterina,   Tirittera  Barbara,  Carbone  Amedeo,  Palmieri  Daniela,
 Perrone  Mario,  Zurillo  Michele,  Nigro  Giancarlo,  Tolino Danilo,
 Saiano Franco, Di Santo  Domenico,  Bartoletti  Elisa,  Natali  Maria
 Angela,  Tracanna  Annalisa,  Trementini  Fabio,  Marabitti Fabrizio,
 Marsala  Gaetano,  Castagna  Anna,  Struglia  Marialuisa,   Maestrale
 Giovanni,  Santella  Attilio, Carli Stefania, Persi Giuliano, Sablone
 Mauro, Santopaolo Bruno, Schiavon  Fabio,  Mele  Domenico,  Di  Salvo
 Angela,  Di  Pillo Alessandro, Ciucci Danilo, Placidi Marco, De Carlo
 Dario, Nigro  Andrea,  Epicoco  Gianluca,  Faresin  Paolino,  Cicconi
 Maurizio,  Deana  Claudio,  Tarantini  Dario, Riolo Carmela, Patrizia
 Maria,  Savioli  Cristina,  Rossi  Stefano,  Fiori  Paolo,   Cipressi
 Antonio,  Biagini  Maria, Galli Brunilde, Ricci Alfredo, Luberti Luca
 Giuliano,  Vicinanza  Luigi,  Barbazza  Corrado,  Speciale  Vincenzo,
 Simonini Marina, Ambrosini Caterina, Spiezia Veneranda, Fainelli Anna
 Maria, Paviglianiti Vittorio, Patarini Luca, Corobbo Laura, Spaggiari
 Paolo,  Zanchi Calisto, Fracasso Massimo, Brancaccio Dario, Orlacchio
 Arcangelo, Casula Maria  Patrizia,  Pincerato  Marcellino,  Di  Guida
 Alessandro,  Canino  Fabiana,  Sgreccia  Anna Morena, Mariggio' Maria
 Gabriella, Serra Paolo, Calabrese Vincenzo, Galvagno Giuseppe, Vivona
 Rosalba, Condello  Pinuccio  Gianluca,  Mariano  Sabino,  Di  Stefano
 Maria,  Scabini  Fabrizio,  Pacchiano  Claudio, Pennino Maria Grazia,
 Cutolo Antonio, Scannicchio Massimo, Miano Arcangelo, Assandri Diego,
 Camerano Spelta Rapini  Guido,  Tomaselli  Silvana,  Sassi  Gianluca,
 Spinella  Giovanni, Ciman Liliana, Gavioli Marco, Bertoli Giorgio, Di
 Leo Danilo,  Minto  Silvio,  De  Felice  Gerardo,  Mantovani  Tullio,
 Gabrielli  Massimo,  Di Vittorio Pierluigi, Venanzi Barbara, Saragoni
 Fabio, Libutti Francesco, Ascione Girolamo, Zoccali Rocco, Capparella
 Gilberto, Di Donato Maria Cristina, Aulenti  Elda,  Cadelli  Stefano,
 Cardinale  Vincenzo,  D'Aniello  Valentina,  Della Bianca Stefano, De
 Zorzi Francesco, Rende Vittorio, Toffolo  Nazzareno  Claudio,  Napoli
 Francesco, Fioriti Carmine, Perotti Andrea, Zunino Cinzia, Tamburello
 Biagio,   Iberto  Enzo,  Marchiano'  Diego,  Leonuro  Franco,  Puccio
 Salvatore, Velleca Donato, Ravani  Paola,  Tissone  Daniele,  Bellini
 Monica,  Tomao  Angelo,  Salaris  Marco,  Fatigati  Paolo,  Satariano
 Graziella, Papa Luca, Senerchia Nicola,  Birri  Raimondo,  Del  Negro
 Pietro,  Valvano  Ferdinando,  Dalmasson  Cristiano,  Cualbu  Angelo,
 Marullo Vincenzo, Cilento Giuliano, Barra Leandro, Benci Anna  Maria,
 Buffardeci  Giuseppe,  D'Antimi  Luca,  Damoni  Emanuela,  De  Castro
 Stefania, Forti Fabio, Grienti Marco,  Guida  Alfredo,  Leoni  Carlo,
 Lepori Fabio, Lo Bascio Valter, Maddaloni Antonio, Malvezzi Fiorella,
 Squitieri  Annunziata, Balbo Dario Simone, Manzalini Daniele, Spadaro
 Mario,  Coli'  Marcello,  Mondora  Fabio  Catalano  Raffaele,  Grella
 Francesco,  Carcano Davide, Blandini Alberto, Ghionna Giuseppe, Spoto
 Bernardo, Merlo Dino, Parmisciano Francesco,  Fois  Carlo  e  Iuliano
 Flaviano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Betti, Giuseppe
 Pericu  e  Guido  Francesco  Romanelli  ed  elettivamente domiciliati
 presso quest'ultimo, in Roma, via Cosseria, 5;
   da Fontana Ernesto, Colamonico Carmelo Francesco, Cembalo  Stefano,
 Palumbo   Antonella,  De  Flavis  Mario,  Ferradino  Paolo,  Cordiale
 Vincenzo, Mannelli Alberto, Acunzo Raffaele, Zanfini Giuseppe, Maione
 Maria,  Sacco  Massimo,  Gatti  Mario,   Meola   Gustavo,   Calvanese
 Antonella, Cicatiello Raffaele, Falco Annibale, Mirra Alberico, Visca
 Judi,  Comunale  Domenico  Primo,  Porcaro Saverio, Catalano Ciro, Di
 Carlo Giancroce, Caligrano  Giuseppe,  Esposito  Vito,  Fezza  Luigi,
 Sarangelo Ferdinando, Furrente Nunzio, Vece Sergio, Ciardella Donato,
 Lettera   Paola,  Centoletti  Vincenzo,  Romeo  Agostino,  D'Agostino
 Antonio, Carannante Nicola, Liotti Anna, Vecchi Maria, Tozzi Iolanda,
 Affinito Rosalia, Napolitano Pio  Michele,  Stanco  Antonio  Rosario,
 Vinciguerra  Antonio,  Parisi  Antonella,  Di  Mauro Felice, Esposito
 Rosaria Cristina, Caiazza Giuseppe, Raticelli Umberto, Nigro Luciano,
 Capuano Rosa, D'Alosio Anna, De Vita Umberto,  Minopoli  Gaetano,  De
 Luca   Massimo,  Autiero  Luigi,  Genovese  Carmine,  Balivo  Andrea,
 Senatore Pietro, Sacco Gianfranco, Santimone  Guglielmo,  Castiglione
 Attilio,  Iuliano  Maurizio,  Esposito  Silverio,  Marino Daniela, De
 Capola Michele, Miranda Carmine,  Imperato  Francesco,  Schiattarella
 Giuseppe,  Spirito  Michele,  Buono  Rosalia Anna, Adabbo Assunta, De
 Biasio Floriana, Casapulla Tommaso, Valletta Stefano, Sgambato Mario,
 D'Anza Rosario, Di Francia Giuseppina, Borrrelli  Domenico,  De  Riso
 Stefano,  Parisi  Luisa,  Sorrentino  Luigi,  Fusco Domenico, Pastore
 Giuseppe, Mauro Mario, Mariani Benedetta, Mainolfi  Antonio,  Pastore
 Lidia,    Senatore  Vincenzo,  Pisacane  Carlo,  Laezza Rita, Gentile
 Giovanna, Mazio Massimo, Vittoria Mario, Zambrano  Aniello,    Pirone
 Antonio,  D'Orsi  Sergio,  Norelli  Erminia,  Setaro Antonio Gerardo,
 Tambasco  Aniello,  Barbato  Angelo,  Formica  Giuseppe,   Castellano
 Francesco,   Del   Prete   Barbara,   Melone  Cosimo,  Miranda  Maria
 Immacolata, Capasso Michele, Furiano Concetta,  Bignone Mario, Cutolo
 Francesco, Filocamo Fulvio, Pontillo   Giuseppe, Napolitano  Antonio,
 Cinotta  Marcello, Larocca  Lorenzina, Riccio Elvira, Civitillo Maria
 Concetta, De Felice Umberto, Rosato  Vanessa,  Gianmenelli  Raffaele,
 Coppola  Silvio,    Bruno  Emanuele,  Pacelli  Pasqualina,  Moschella
 Giuseppe, Dato Nicoletta, Oliviero Patrizia, Alfano Renato,  Chilleri
 Cecilia,    Petraccaro Luca, Passaro Maria Antonietta, Basile Amelia,
 Mazzeo Giovanni, Arli' Elvira, Sapere Lucia,  Izzo  Stefano,  Pisapia
 Rosa,   Borriello   Patrizia,  Garasto  Giovanna,  Morricone  Marzia,
 Correale  Giovanni,  Della   Valle   Carmela,   Chiariello   Antonio,
 Caravella Ignazia, Cringoli Maria Antonietta, Mari Maurizio, D'Angelo
 Immacolata,  Liberti  Antonio,  Gallipoli Giampiero,   Galeno Attilio
 Rosario, Falco Vincenzo,  Penna  Francesco,  Somma  Carmela,  Zanfino
 Pasquale,  Carli  Ciro,  De  Felice  Luigi,  Branca  Salvatore, Vasto
 Lorenzo, Di Giorgi  Augusta,  Feleppa  Antonio,  Antonilli  Fiorella,
 Cerrato   Giuseppe,   Calardo  Rosario,    Palumbo  Tommaso,  Miletti
 Patrizia, Leone Paolo Salvatore, Muccio Giovanni, Lippiello Domenico,
 Verlezza Anna, Giusti  Silvana, Lombardo Luigi, Tagliaferro  Onofrio,
 Petriccione
  Alessio,   Brignola   Francesco,   Lirauso  Raffaelina,  Campaniello
 Leonardo, Mainardi Francesco, Amodio Giovanni e  Solfanelli    Elena,
 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Abbamonte ed  elettivamente
 domiciliati  presso  l'avv.  Giovanni  Salazar,  in Roma, via   Proba
 Petronia, 60;
     da Esposito Vincenzo, Garofalo Giovanni, Mone  Domenico,  Massaro
 Giuseppe,  Bonaiuto  Sandro,  Migliaccio  Francesco, Coletta Antonio,
 Savastano  Attilio,  Renzullo  Natale,  Cestari   Salvatore,   Luongo
 Vincenzo,  Chianese Michelino, Aleotti Stanislao, Iengo Ciro, D'Ascia
 Teodoro, Branni Sergio, De Gennaro Carmine,  Esilio  Mario,  Zarrillo
 Antonio,  De  Iorio  Orlando,  Siano  Bruno,  Romano  Emilio,  D'Elia
 Giuseppe, Esposito Salvatore, Meola Luca, De  Falco  Giuseppe,  Siani
 Vincenzo,   Porcelli  Bruno,  Giannatiempo  Enrico,  Galano  Alberto,
 Vuolato Michele, Amato Giuseppe, Romano Pasquale,  Farella  Giovanni,
 Rocco  Eduardo,  Terracciano  Domenico,  Bizzarro  Arsenio, Giallella
 Antonio, D'Angelo Alfonso e Carcillo Antonio, rappresentati, difesi e
 domiciliati come sopra;
     da Pirone Vincenzo, Ligato Leandro, Catalano Filippo, D'Allestero
 Luigi,  Caputo  Ernesto,  Lippiello  Annino,  Briglietto    Raffaele,
 Fallucca  Vito,  Centrella  Italo,  Macri'  Angelo,  Baiano  Carmine,
 Andreozzi  Nicolino,  Falanga Alberto, Coppola Giuseppe, Ginesti Pio,
 Della Valle Antonio,  Romano  Salvatore,  Iodice  Francesco,  Pelella
 Mauro,  Manzi  Raffaele,  Meola  Domenico,   Calvanese Alfonso, Fusco
 Gaetano, Marchese Giorgio,  De  Caro  Giovanni,  Carmosino  Giuseppe,
 Graziano Pasquale, Cristillo Carlo, Carapella Elio, Toscano Giuseppe,
 Santorelli  Vincenzo,  Merola Raffaele. Mascheroni Giovanni e De Luca
 Arrigo,  rappresentanti, difesi e domiciliati come sopra;
     da Galla Elio, Mastroieni Nunzio, Pugliese Francesco Saverio,
  Danna  Luigi,  Canonico  Giuseppe,  De   Luca   Roberto,   Bizzocchi
 Antonella,  Caponnetto  Sebastiano,  Menni Roberto, Duca Roberto,  De
 Angelis Umberto, Cesareo Amedeo, Recchia Antonio, Accorinti Giovanni,
 Spedicati  Giuseppe,  D'Errico  Salvatore,    Ninni  Donato,  Correra
 Francesco,  Similimeo Sergio, Sergio Michelangelo, Tedeschi Giuseppe,
 Grassi Giuseppe, Del Gaudio
  Luciano, Martella Giustina, De Vincenzo Giovanni  Stefano,  La  Rosa
 Anna  Maria,  D'Errico Giandomenico, Todaro Antonella e  Corsi Luigi,
 rappresentati e  difesi  dagli  avv.ti  Ciriaco  Forgione  ed  Ettore
 Marruzzo  ed  elettivamente domiciliati presso il primo, in Roma, via
 Di Trasone, 8;
   contro  il  Ministro  dell'interno,  il  Capo  della  polizia,   il
 Ministero   della   funzione   pubblica,  il  Ministero  del  tesoro,
 costituitosi in  giudizio,  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato  e  presso la medesima domiciliati ex lege, in
 Roma, via dei Portoghesi, 12;
   e nei confronti di Zito Antonio, Daggiano Nicola, Fittipaldi Mario,
 Fini Genferico, De Checchi Renato e Arezzio Gaetano, non costituitosi
 in giudizio (quanto al ricorso n. 14201/95);
   nonche'  contro  il  Ministero  dell'interno,  la  Presidenza   del
 Consiglio  dei  Ministri, il Ministero del tesoro, il Ministero della
 funzione pubblica, costituitisi in giudizio, rappresentati, difesi  e
 domiciliati come sopra;
   e  nei confronti di Zito Antonio, Daggiano Nicola, Fittipaldi Mario
 e Fini Genferico, non costituitisi in  giudizio  (quanto  ai  ricorsi
 14542/95,   14544/95   e   14546/95);  nonche'  contro  il  Ministero
 dell'interno, il Ministero  del  tesoro  e  il  Capo  della  polizia,
 costituitisi  in  giudizio,  rappresentati, difesi e domiciliati come
 sopra (quanto al ricorso  n.  14699/95);  per  l'annullamento:    del
 decreto  del Capo della polizia n. 333-C/R1 in data 1 settembre 1995,
 relativo all'inquadramento dei ricorrenti nelle diverse qualifiche di
 ispettore; della circolare n. 333-A/9807: F.A.2, nella parte di  essa
 in   cui   individua   le   nuove   mansioni   degli  ispettori;  per
 l'inquadramento dei ricorrenti nella qualifica di ispettore superiore
 con  ogni  relativa  conseguenza   o,   in   via   subordinata,   per
 l'inquadramento nella qualifica di ispettore capo; e, occorrendo, per
 la  dichiarazione  di  rilevanza  e  di  non  manifesta  infondatezza
 dell'art. 13 - comma 1 - lettere B e C del decreto legislativo n. 197
 del 1995, nei confronti degli artt. 3,  4,  35,  76  e  97  Cost.,  e
 dell'art.  13  - comma 1 - lettera A del medesimo decreto legislativo
 per violazione degli  stessi  articoli  della  carta  costituzionale;
 oltre all'annullamento, in via di estrema subordinazione, del decreto
 del  Capo  della  polizia  n.  222-D/R2  in  data  1  settembre 1995,
 relativamente alla parte che prevede la promozione ad  ispettore  dei
 sovrintendenti (quanto al ricorso n. 14201/95);
     per   l'annullamento   dei  provvedimenti  di  inquadramento  dei
 ricorrenti di quelli relativi ai sovrintendenti, della  circolare  n.
 333-A/9807.F.A.2 relativa alle nuove mansioni degli ispettori (quanto
 ai  ricorsi nn.  14542/95, 14544/95 e 14546/95); e per l'annullamento
 dei provvedimenti di inquadramento dei ricorren       ti  di  cui  al
 decreto  del  Capo della Polizia n. 333-C/R1 in data 1 settembre 1995
 nelle  qualifiche  di  ispettore  e   ispettore   superiore   e   per
 l'accertamento  del  diritto  dei  ricorrenti  a svolgere le funzioni
 precedentemente loro assegnate e ad  essere  collocati  in  un  ruolo
 superiore; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di
 costituzione  in  giudizio  delle  Amministrazioni intimate; Viste le
 memorie prodotte dalle parti  a  sostegno  delle  rispettive  difese;
 Visti gli atti tutti delle cause;
   Udito,  alla  pubblica  udienza  del  4 luglio 1996, il consigliere
 Eugenio Mele; Uditi, altresi', i difensori  comparsi  per  le  parti:
 ric.  n.  14544/95  -  ric.  n.  14542/95  - ric. n. 114546/95 l'avv.
 Abbamonte per le parti ricorrenti e l'avv. dello Stato Giannuzzi  per
 le amministrazioni resistenti; ric. n. 14699/95 l'avv. Maruzzo per la
 parte  ricorrente; e per il ric. n. 14201/95 gli avv. Betti Stefano e
 Pericu  Giuseppe  per  le  parti  ricorrenti  e  l'avv.  dello  Stato
 Giannuzzi per l'amministrazione resistente.
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  il ricorso n. 14201/95, i ricorrenti, che sono tutti ispettori
 della  Polizia  di  Stato,  provenienti   dall'omonimo   ruolo   (con
 qualifiche  in  tale  ambito  diversamente  articolate  e denominate)
 esistente  nel  pregresso  sistema,  ove  essi  erano  collocati   in
 posizione  gerarchica, funzionale ed economica superiore a quella dei
 sovrintendenti, rilevano che, a seguito della  sentenza  della  Corte
 costituzionale 12 giugno 1991, n. 277, che aveva annullato la tabella
 allegata  alla  legge n. 121 del 1981, nella parte di essa in cui non
 era prevista alcuna equiparazione fra gli ispettori della Polizia  di
 Stato  e  i sottufficiali dei carabinieri, e' stato emanato il d.lgs.
 12 maggio 1995, n. 197,  il  quale  ha  ridefinito,  diminuendoli,  i
 compiti degli ispettori e ha provveduto ad inquadrare nei ruoli degli
 ispettori  gli  ex  sovrintendenti,  riducendo alla sola qualifica di
 ispettore superiore  le  attribuzioni  tipiche  degli  ispettori  del
 vecchio  ruolo  e determinando scavalcamenti gerarchici e retributivi
 degli ex sovintendenti nei confronti degli ispettori.
    Questi i motivi del ricorso:
    A) avverso il decreto del Capo della Polizia  n.  333-C/B1  del  1
 settembre 1995:
     1)  Violazione  e  falsa  applicazione dell'art. 3 della legge n.
 241 del 1990 e difetto di motivazione; per non essersi ne'  trasmesso
 ne' messo a disposizione dei ricorrenti il suddetto decreto;
     2)  Violazione  e falsa applicazione dell'art. 31 del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, dell'art. 3 della legge n.
 216 del 1992 e degli artt. 4 e 35  della  Costituzione;  per  essersi
 violato  il  diritto  dei  ricorrenti  all'esercizio  delle  funzioni
 proprie, nonche' per eccesso di delega, non risultando  salvaguardate
 le norme fondamentali di stato;
     B) avverso la circolare n. 333-A-987-F.A.2 del 1 settembre 1995;
     1)  Violazione  e falsa applicazione dell'art. 31 del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, dell'art. 3 della legge n.
 216 del 1992 e degli artt. 4 e 35 della Costituzione; per le medesime
 ragioni di cui al precedente motivo 1) del punto A);
     2) Violazione e falsa applicazione dell'art.  3  della  legge  n.
 241   del   1990   e  difetto  di  motivazione;  violazione  e  falsa
 applicazione dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
 n. 335 del 1982, come modificato dal decreto legislativo n.  197  del
 1995;  violazione  e  falsa applicazione dell'art. 31 del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, dell'art. 3,  della  legge
 n.  216  del  1992  e degli artt. 4 e 35 della Costituzione; per aver
 ridotto la circolare, addirittura al di la' delle stesse peggiorative
 condizioni della nuova normativa, le funzioni degli ispettori;
    C) con riferimento alla incostituzionalita' dell'art. 13 - comma 1
 - lettere B e C del  decreto  legislativo    n.  197  del  1995,  per
 contrasto  con  gli  artt.  3,  4, 35, 76 e 97 Cost.; e dell'art. 13,
 comma 1 - lettera A del decreto legislativo  n.  197  del  1995,  per
 contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 76 e 97 Cost.;
     1) Violazione dell'art. 76 Cost., per difetto della delega di cui
 all'art. 3 della legge n. 216 del 1992 e dell'art. 31 del decreto del
 Presidente  della Repubblica n. 3/57 e violazione degli artt.  4 e 35
 Cost., per  essersi  violate  le  norme  sullo  stato  giuridico  dei
 ricorrenti;
     2)  Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. da parte dell'art. 15 del
 decreto legislativo n. 197 del 1995, per  essersi  determinati  degli
 scavalcamenti  automatici  e  di massa che hanno sovvertito l'assetto
 organizzatorio della Polizia di Stato;
    D) avverso il decreto del Capo della Polizia   n. 333-D/R2  del  1
 settembre 1995:
     1)  Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., per
 illegittimita' dell'inquadramento dei sovrintendenti nel ruolo  degli
 ispettori, e cio' in via subordinata, qualora non sia accolta la tesi
 del   posizionamento   in   avanti   degli   ispettori   rispetto  ai
 sovrintendenti.
    Con i ricorsi nn. 14542/95, 14544/95  e  14546/95,  i  ricorrenti,
 premesse  le medesime questioni di fatto, formulano i seguenti motivi
 di ricorso:
     1) Questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  13  e
 15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 nonche' dell'art. 26 del decreto
 del  Presidente  della Repubblica n. 335 del 1982, come novellato dal
 suddetto decreto  legislativo, per contrasto con gli  artt.  3  e  97
 Cost.,  per  essersi  senza  ragione svilito e appiattito il servizio
 degli ispettori e per essersi inseriti in un medesimo ruolo personale
 proveniente da esperienze diverse e con diversi  requisiti di base;
     2) Questione di legittimita' costituzionale degli artt.  13  e  4
 del  decreto legislativo n. 197 del 1995, per contrasto con gli artt.
 3 e 97 Cost., per  essersi  previsto  un  meccanismo  di  valutazione
 dell'anzianita'  che danneggia, pur nell'ambito dello stesso ruolo, i
 soggetti gia' inquadrati nel ruolo degli ispettori;
     3) Questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13  e  15
 del decreto legislativo n. 197 del 1995, per contrasto con l'art.  76
 Cost.,  e  cio' in quanto e' stata violata la delega, con particolare
 riferimento  al  principio  di  cui  all'art.  31  del  decreto   del
 Presidente  della  Repubblica  n.  3  del  1957,  relativo al diritto
 all'esercizio delle funzioni corrispondenti alla qualifica ricoperta;
     4)  Questione  di   legittimita'   costituzionale   del   decreto
 legislativo  n.  197  del  1995,  per  contrasto con gli artt. 3 e 97
 Cost.,  nonche'   illegittimita'   derivata,   violazione   e   falsa
 applicazione del decreto legislativo n. 197/95, illogicita' ed errore
 di  presupposto,  in  quanto la circolare applicativa ha ridisegnato,
 ampiamente declassandoli, i compiti degli ispettori.  Con il  ricorso
 n.  14699/95,  i ricorrenti, premessa sempre l'identica situazione in
 fatto, formulano i seguenti motivi di ricorso:  1) Violazione e falsa
 applicazione della legge n. 121 del 1981 e del decreto del Presidente
 della Repubblica n. 335 del 1982, per essersi svuotato  di  contenuto
 uno  dei criteri della riforma della Polizia, con la eliminazione dei
 compiti   di   "intelligence"   attribuiti   agli    ispettori;    2)
 Contraddittorieta',    ingiustizia    manifesta   e   disparita'   di
 trattamento, per essere state declassate le funzioni  originariamente
 attribuite    agli    ispettori;   3)   Questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo n. 197 del  1995,
 per  contrasto  con l'art. 3 Cost., in quanto i ricorrenti sono stati
 equiparati economicamente a soggetti  svolgenti  funzioni  inferiori,
 mentre,  logicamente, sarebbero dovuti transitare nel superiore ruolo
 dei commissari;
     4) Questione  di  legittimita  costituzionale  dell'art.  13  del
 decreto  legislativo  n.  197  del  1995, per contrasto con l'art. 76
 della Cost.   per non  aver  rispettato  il  legislatore  delegato  i
 criteri   diretti   della   legge   di  delega.     L'Amministrazione
 dell'interno si costituisce in giudizio per tutti i ricorsi e resiste
 agli stessi, rilevando  la  piena  discrezionalita'  del  legislatore
 anche nella completa ristrutturazione delle organizzazioni pubbliche,
 se  questa  risponde  ad esigenze e finalita' obiettive.  All'udienza
 pubblica, le cause sono ampiamente discusse dalle parti.   Le  stesse
 sono successivamente spedite in decisione.
                                Diritto
   Tutti  i  ricorsi  indicati  in  epigrafe sono fra loro intimamente
 connessi, sia da un punto di  vista  soggettivo  (le  amministrazioni
 intimate  sono  le medesime) e sia, soprattutto, da un punto di vista
 oggettivo,  essendo  sostanzialmente  unico  il  petitum  dedotto  in
 giudizio e sostanzialmente le stesse le ragioni di doglianza addotte,
 per  cui  il  Collegio ritiene, preliminarmente l'opportunita' di una
 loro riunione, in ossequio al principio di economia  processuale,  al
 fine  della  loro  decisione  nell'ambito  di  un  unico  ed unitario
 provvedimento giurisdizionale.
   Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene che non debba  darsi
 luogo,   almeno   in   questa   fase,   ad  alcuna  integrazione  del
 contraddittorio nei confronti della generalita'  dei  sovrintendenti,
 in  quanto  i  ricorsi  sono  incentrati  fondamentalmente  non tanto
 "contro" l'ascensione dei sovrintendenti alla qualifica di ispettore,
 quanto piuttosto avverso la mancata ordinata  riqualificazione  degli
 ispettori  nel  quadro  della  riorganizzazione  operata con le norme
 censurate, ed in questo senso i ricorsi  sono  stati  apprezzati  dal
 Collegio relativamente ai risvolti di costituzionalita' formulati.
   Sul   merito   dei   ricorsi,  il  Collegio  ritiene,  in  parziale
 accoglimento delle questioni prospettate dai ricorrenti e, in  parte,
 anche  di  propria iniziativa, di sollevare questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 3, 4, 13, 14 e 15  del  d.lgs.  12  maggio
 1995,  n. 197, per contrasto con gli artt. 97 e 76 Cost.
   La questione e', innanzitutto, rilevante nel giudizio in corso.
   Infatti,  le richieste dei ricorrenti, incentrate sulla sostanziale
 irragionevolezza del  nuovo  sistema  organizzatorio  impiantato  dal
 decreto  legislativo  n.  197  del  1995  e  sul depauperamento della
 funzione  assegnata  agli  ispettori,   essendo   derivanti   da   un
 provvedimento  a carattere legislativo, non potrebbero essere accolte
 da questo giudice, non essendo attribuito al sistema  giurisdizionale
 alcun   potere   di   disapplicare   i   provvedimenti  aventi  forza
 legislativa.
   La questione e' anche non  manifestamente  infondata,  e  cio'  per
 contrasto sia con l'art. 97 Cost. che con  l'art. 76 Cost.
   Relativamente all'art. 97, il Collegio rileva che il buon andamento
 ivi  indicato  sia  un principio generale  dell'ordinamento giuridico
 che deve ispirare qualsiasi  assetto  organizzatorio  della  pubblica
 amministrazione,   nel senso che questo, per le premesse da cui parte
 e per le conclusioni cui giunge,  deve  tendere  alla  ottimizzazione
 organizzativa  della  stessa pubblica amministrazione in modo tale da
 poter soddisfare nel migliore dei modi   gli  interessi  pubblici  in
 attribuzione.
   Ora,  come  e'  facile  constatare  dai  fatti  storici  che  hanno
 determinato l'emanazione del decreto legislativo n. 197 del 1995,  le
 premesse  di  tale  atto legislativo si radicano nella sentenza della
 Corte costituzionale n. 277 del 1991 che aveva  ritenuto  illegittima
 la  tabella  allegata  alla legge n. 121 del 1981, nella parte in cui
 non prevedeva alcuna equiparazione tra gli ispettori della Polizia di
 Stato e i sottufficiali  dei  carabinieri,  che  la  sentenza  stessa
 riteneva invece, sia pure in parte, esistente.
   Queste  essendo  le  premesse,  sarebbe stato logico attendersi una
 modifica legislativa che  individuasse  la    suddetta  equiparazione
 eliminando l'omissione esistente.
   Invece, con il decreto legislativo n. 197/1995, si e' dato luogo ad
 un   sommovimento   integrale  dei  ruoli  della  Polizia  di  Stato,
 frammischiando nel nuovo ruolo  degli  ispettori  le  funzioni  degli
 stessi  con  quelle  originariamente  attribuite  ai sovrintendenti e
 determinando, quindi,  il  sorgere  di  un  complesso  di  qualifiche
 (quanto meno per quelle che vanno da vice ispettore a ispettore capo)
 i  cui  compiti risultano sostanzialmente ridotti - quanto a qualita'
 delle  prestazioni  -  rispetto  a  quelle  previste  dall'originaria
 riforma che aveva dato luogo alla Polizia di Stato.
   Il  problema di fondo che fa dubitare della costituzionalita' degli
 artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 197 del 1995 concerne il fatto
 che lo stesso, pur  non  ponendosi  come  modificativo  dei  principi
 organizzatori che avevano ispirato la riferma della Polizia di Stato,
 ma  essendo limitato alla mera perequazione del trattamento economico
 dei  sottufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  in  relazione   alla
 sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  277 del 1991 (come recita
 espressamente il titolo della legge-delega 6  marzo  1992,  n.  216),
 abbia,  poi,  proceduto  ad una modifica sostanziale di quei principi
 eliminando o comunque comprimendo il ruolo di "intelligence" che  era
 stato  originariamente  attribuito agli ispettori, determinando cosi'
 una "nuova" organizzazione in totale contrasto con quei principi.
   A   maggior   ragione   sussiste  il  dubbio  di  costituzionalita'
 relativamente agli artt. 13, 14 e 15, nella parte di essi  in cui  si
 determinano  posizioni  e  scavalcamenti  senza alcun ordine logico e
 senza  nessun  criterio  che  possa    essere  riportata  alla  buona
 amministrazione,  frammischiando ruoli diversi e soggetti in possesso
 di requisiti
  non omogenei.
   Relativamente all'art. 76  Cost.,  la  non  manifesta  infondatezza
 della  questione  di travalicamento della delega e' collegata con due
 questioni.
   La prima gia' accennata con riferimento all'art. 97 Cost., concerne
 il fatto che la legge di delega 6 marzo 1992, n.  216,  espressamente
 si  intitola   "Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l.  7
 gennaio  1992,  n.  5,  recante  autorizzazione  di  spesa   per   la
 perequazione  del  trattamento  economico dei sottufficiali dell'Arma
 dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
 n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei  giudicati,  nonche'
 perequazione  dei  trattamenti  economici relativi al personale delle
 corrispondenti categorie delle altre  Forze  di  polizia.  Delega  al
 governo  per  disciplinare  i contenuti del rapporto di impiego delle
 Forze di polizia e del personale delle Forze armate  nonche'  per  il
 riordino   delle   relative   carriere,  attribuzioni  e  trattamenti
 economici"; per cui pare evidente che il decreto delegato non avrebbe
 mai potuto obliterare le ragioni  della  delega,  che  erano  appunto
 quelle  di  colmare  il  vuoto evidenziato dalla sentenza della Corte
 costituzionale.
   Se la delega e' attribuita per  determinare  un  nuovo  assetto  in
 linea   con   la   sentenza  della  Corte  costituzionale,  essa  era
 evidentemente limitata nell'oggetto,  per  cui  l'ulteriore  modifica
 posta  in  essere  dal  decreto  legislativo  n.  197 del 1995 appare
 sicuramente non rispettosa della delega    stessa,  sia  nella  parte
 (artt.  3 e 4) in cui modifica le funzioni degli ispettori, sia nella
 parte (artt. 13, 14 e 15) in cui determina inquadramenti e promozioni
 che nulla hanno a che vedere con l'esecuzione  della  sentenza  della
 Corte costituzionale.
   La  seconda questione concernente l'eccesso di delega si evince dal
 fatto che l'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nel conferire la
 delega al governo, ha limitato la stessa al  "rispetto  dei  principi
 fissati dai relativi ordinamenti di settore".
   Ora,  come  si  e'  detto  in precedenza, fra i principi ispiratori
 della riforma della Polizia di Stato vi era proprio  il  nuovo  ruolo
 degli  ispettori  e le nuove funzioni di mera "intelligence" che agli
 stessi erano  confidate,  nel  tentativo  di  creare  un  insieme  di
 soggetti  specializzati  nello  svolgimento delle indagini; principio
 che non poteva e non doveva essere toccato (per espressa  limitazione
 del legislatore delegante) dal legislatore delegato e che, invece, e'
 stato,  come  si  e'  visto, ampiamente manomesso, sia modificando le
 funzioni degli  ispettori  (artt.  3  e  4)  e  sia  consentendo  una
 inammissibile  "ammucchiata"  nel  relativo  ruolo,  al  punto da far
 perdere allo stesso le caratteristiche con cui era sorto.
   I giudizi vanno, quindi, sospesi in attesa  della  soluzione  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata da parte della
 Corte costituzionale.