Il Tribunale Amministrativo Regionale Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 14201/95, 14542/95, 14544/95, 14546/95 e 14699/95, proposti, rispettivamente da: Ambrosino Raffaele, Apicella Maurizio, Barbagallo Rossana, Barisone Maurizio, Bartolotta Sebastiano, Bono Luana, Canfora Paola Maria Elisabetta, Cercignani Paola, D'Andrea Felice, De Santis Riccardo, Dionisio Roberto, Fantini Amedeo, Federici Alfredo, Galleano Stefano, Ghirardini Antonio, Ginanni Elena, Larosa Antonio, Lembo Loredana, Orlandi Vittoria, Palombo Emma, Panetta Augusto, Pantaleo Donatella Maria, Parente Liliana, Pascolini Roberto, Peri Mauro, Perisi Riccardo, Pescara Di Diana Alessandro, Polito Giuseppe, Russo Mariella, Sironi Maria, Sorrentino Nicola, Spaziani Aurelio, Vendemmia Donato Carlo, Verdelli Maurizio, Visciotto Francesco, Vivaldi Sabrina, Zaccaro Angela, Bottaro Flavio, Calisti Francesco, Farinelli Alessandro, Grimaldi Carmine, Mandaglio Letizia, Paladini Giovanni, Sagliocca Anna Maria, Brancatisano Maurizio, Celauro Luigi, Dapelo Luca, Giovannetti Matteo, Palombo Mauro, Giordani Loredana, Di Giacomo Fabrizio, Leone Gianluca, Russo Marilena, Maglio Antonio, Bagnasco Stelvio, Merola Massimiliano, Silvestre Demetrio, Aluigi Cinzia, Disogra Rocco, Accetta Francesco, Carbonara Rossana, Passi Pierangelo, D'Aniello Nicola, Sabetta Antonio Mauro, Gernetti Rosalba, Raviele Giovanni, Pagani Bruno, Murtas Angelo, Lucursi Pietro Sergio, Lupi Giordano, Fava Paolo, Perrella Antonio, Carboni Paolo, Maffei Flaminia, Cinquegrana Arcangelo, Nunziato Marcello, Persini Gabriele, Listone Anna, Silvetti Corrado, Colaiacono Gaetano, Cicatiello Patrizia, Lubrano Lavandera Vincenzo, Sergio Michele, Laliscia Massimo, Donati Felice, Nitoglia Ada, Tiberio Domenico, Scerbo Giovanni, Festa Carmelina, Marino Enrico, Cavallo Sonia, Presti Paolo Savio, Robertucci Maria Lucia, Sciusco Francesco, Nera Domenico, Palmieri Elmo, Scioli Marilena, Storani Maria Teresa, Sabatelli Franco, Massacesi Fabio, Saccucci Paris, Gonnella Stefania, Grazioso Roberta, Forcucci Paola, Marinelli Flaviano, Spadaccio Antonio, Di Gioia Ottorino, Mariano Michelangelo, Parente Mariarosaria, Cannata Giuseppe, Bulgarini Franco, Palmisano Anna Stella, Garuti Valerio, Traini Alessandra, D'Amelio Rosa, Solfo Giampalo, Ripa Salvatore, Diaferia Donatella, Berna Nasca Francesco, Troiano Antonio, Bongiovanni Francesca, Lucarini Pierluigi, Bruschi Claudia, Giovannelli Filippo, Frare Mauro, Savoca Roberto, Guglielmo Rita, Calderini Antonello, Fastelli Stefano, Petitti Francesco, Mancini Maurizio, D'Anna Elia, Sammartino Sandra, Trancuccio Dario, Salerno Giovanna, D'Amore Mario, Zanocco Pierandrea, Torrisi Rosario, Conte Fabio, Mazzarella Olga, La Peruta Filomena, Ascione Margherita, Felici Sergio, Garello Rosalba, Lucidi Maria Luisa, Ruggiero Anna Maria, Taschetti Giuseppe, Sepe Antonio, Di Lorenzo Piero, Leone Giovanni, Zilviano Bruno, Cococcia Gianfranco, Galassi Silvia, Favia Patrizio, Bennardo Carla, Mancini Maddalena, Pigatto Evelina Caterina, Tirittera Barbara, Carbone Amedeo, Palmieri Daniela, Perrone Mario, Zurillo Michele, Nigro Giancarlo, Tolino Danilo, Saiano Franco, Di Santo Domenico, Bartoletti Elisa, Natali Maria Angela, Tracanna Annalisa, Trementini Fabio, Marabitti Fabrizio, Marsala Gaetano, Castagna Anna, Struglia Marialuisa, Maestrale Giovanni, Santella Attilio, Carli Stefania, Persi Giuliano, Sablone Mauro, Santopaolo Bruno, Schiavon Fabio, Mele Domenico, Di Salvo Angela, Di Pillo Alessandro, Ciucci Danilo, Placidi Marco, De Carlo Dario, Nigro Andrea, Epicoco Gianluca, Faresin Paolino, Cicconi Maurizio, Deana Claudio, Tarantini Dario, Riolo Carmela, Patrizia Maria, Savioli Cristina, Rossi Stefano, Fiori Paolo, Cipressi Antonio, Biagini Maria, Galli Brunilde, Ricci Alfredo, Luberti Luca Giuliano, Vicinanza Luigi, Barbazza Corrado, Speciale Vincenzo, Simonini Marina, Ambrosini Caterina, Spiezia Veneranda, Fainelli Anna Maria, Paviglianiti Vittorio, Patarini Luca, Corobbo Laura, Spaggiari Paolo, Zanchi Calisto, Fracasso Massimo, Brancaccio Dario, Orlacchio Arcangelo, Casula Maria Patrizia, Pincerato Marcellino, Di Guida Alessandro, Canino Fabiana, Sgreccia Anna Morena, Mariggio' Maria Gabriella, Serra Paolo, Calabrese Vincenzo, Galvagno Giuseppe, Vivona Rosalba, Condello Pinuccio Gianluca, Mariano Sabino, Di Stefano Maria, Scabini Fabrizio, Pacchiano Claudio, Pennino Maria Grazia, Cutolo Antonio, Scannicchio Massimo, Miano Arcangelo, Assandri Diego, Camerano Spelta Rapini Guido, Tomaselli Silvana, Sassi Gianluca, Spinella Giovanni, Ciman Liliana, Gavioli Marco, Bertoli Giorgio, Di Leo Danilo, Minto Silvio, De Felice Gerardo, Mantovani Tullio, Gabrielli Massimo, Di Vittorio Pierluigi, Venanzi Barbara, Saragoni Fabio, Libutti Francesco, Ascione Girolamo, Zoccali Rocco, Capparella Gilberto, Di Donato Maria Cristina, Aulenti Elda, Cadelli Stefano, Cardinale Vincenzo, D'Aniello Valentina, Della Bianca Stefano, De Zorzi Francesco, Rende Vittorio, Toffolo Nazzareno Claudio, Napoli Francesco, Fioriti Carmine, Perotti Andrea, Zunino Cinzia, Tamburello Biagio, Iberto Enzo, Marchiano' Diego, Leonuro Franco, Puccio Salvatore, Velleca Donato, Ravani Paola, Tissone Daniele, Bellini Monica, Tomao Angelo, Salaris Marco, Fatigati Paolo, Satariano Graziella, Papa Luca, Senerchia Nicola, Birri Raimondo, Del Negro Pietro, Valvano Ferdinando, Dalmasson Cristiano, Cualbu Angelo, Marullo Vincenzo, Cilento Giuliano, Barra Leandro, Benci Anna Maria, Buffardeci Giuseppe, D'Antimi Luca, Damoni Emanuela, De Castro Stefania, Forti Fabio, Grienti Marco, Guida Alfredo, Leoni Carlo, Lepori Fabio, Lo Bascio Valter, Maddaloni Antonio, Malvezzi Fiorella, Squitieri Annunziata, Balbo Dario Simone, Manzalini Daniele, Spadaro Mario, Coli' Marcello, Mondora Fabio Catalano Raffaele, Grella Francesco, Carcano Davide, Blandini Alberto, Ghionna Giuseppe, Spoto Bernardo, Merlo Dino, Parmisciano Francesco, Fois Carlo e Iuliano Flaviano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Betti, Giuseppe Pericu e Guido Francesco Romanelli ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo, in Roma, via Cosseria, 5; da Fontana Ernesto, Colamonico Carmelo Francesco, Cembalo Stefano, Palumbo Antonella, De Flavis Mario, Ferradino Paolo, Cordiale Vincenzo, Mannelli Alberto, Acunzo Raffaele, Zanfini Giuseppe, Maione Maria, Sacco Massimo, Gatti Mario, Meola Gustavo, Calvanese Antonella, Cicatiello Raffaele, Falco Annibale, Mirra Alberico, Visca Judi, Comunale Domenico Primo, Porcaro Saverio, Catalano Ciro, Di Carlo Giancroce, Caligrano Giuseppe, Esposito Vito, Fezza Luigi, Sarangelo Ferdinando, Furrente Nunzio, Vece Sergio, Ciardella Donato, Lettera Paola, Centoletti Vincenzo, Romeo Agostino, D'Agostino Antonio, Carannante Nicola, Liotti Anna, Vecchi Maria, Tozzi Iolanda, Affinito Rosalia, Napolitano Pio Michele, Stanco Antonio Rosario, Vinciguerra Antonio, Parisi Antonella, Di Mauro Felice, Esposito Rosaria Cristina, Caiazza Giuseppe, Raticelli Umberto, Nigro Luciano, Capuano Rosa, D'Alosio Anna, De Vita Umberto, Minopoli Gaetano, De Luca Massimo, Autiero Luigi, Genovese Carmine, Balivo Andrea, Senatore Pietro, Sacco Gianfranco, Santimone Guglielmo, Castiglione Attilio, Iuliano Maurizio, Esposito Silverio, Marino Daniela, De Capola Michele, Miranda Carmine, Imperato Francesco, Schiattarella Giuseppe, Spirito Michele, Buono Rosalia Anna, Adabbo Assunta, De Biasio Floriana, Casapulla Tommaso, Valletta Stefano, Sgambato Mario, D'Anza Rosario, Di Francia Giuseppina, Borrrelli Domenico, De Riso Stefano, Parisi Luisa, Sorrentino Luigi, Fusco Domenico, Pastore Giuseppe, Mauro Mario, Mariani Benedetta, Mainolfi Antonio, Pastore Lidia, Senatore Vincenzo, Pisacane Carlo, Laezza Rita, Gentile Giovanna, Mazio Massimo, Vittoria Mario, Zambrano Aniello, Pirone Antonio, D'Orsi Sergio, Norelli Erminia, Setaro Antonio Gerardo, Tambasco Aniello, Barbato Angelo, Formica Giuseppe, Castellano Francesco, Del Prete Barbara, Melone Cosimo, Miranda Maria Immacolata, Capasso Michele, Furiano Concetta, Bignone Mario, Cutolo Francesco, Filocamo Fulvio, Pontillo Giuseppe, Napolitano Antonio, Cinotta Marcello, Larocca Lorenzina, Riccio Elvira, Civitillo Maria Concetta, De Felice Umberto, Rosato Vanessa, Gianmenelli Raffaele, Coppola Silvio, Bruno Emanuele, Pacelli Pasqualina, Moschella Giuseppe, Dato Nicoletta, Oliviero Patrizia, Alfano Renato, Chilleri Cecilia, Petraccaro Luca, Passaro Maria Antonietta, Basile Amelia, Mazzeo Giovanni, Arli' Elvira, Sapere Lucia, Izzo Stefano, Pisapia Rosa, Borriello Patrizia, Garasto Giovanna, Morricone Marzia, Correale Giovanni, Della Valle Carmela, Chiariello Antonio, Caravella Ignazia, Cringoli Maria Antonietta, Mari Maurizio, D'Angelo Immacolata, Liberti Antonio, Gallipoli Giampiero, Galeno Attilio Rosario, Falco Vincenzo, Penna Francesco, Somma Carmela, Zanfino Pasquale, Carli Ciro, De Felice Luigi, Branca Salvatore, Vasto Lorenzo, Di Giorgi Augusta, Feleppa Antonio, Antonilli Fiorella, Cerrato Giuseppe, Calardo Rosario, Palumbo Tommaso, Miletti Patrizia, Leone Paolo Salvatore, Muccio Giovanni, Lippiello Domenico, Verlezza Anna, Giusti Silvana, Lombardo Luigi, Tagliaferro Onofrio, Petriccione Alessio, Brignola Francesco, Lirauso Raffaelina, Campaniello Leonardo, Mainardi Francesco, Amodio Giovanni e Solfanelli Elena, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Abbamonte ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Giovanni Salazar, in Roma, via Proba Petronia, 60; da Esposito Vincenzo, Garofalo Giovanni, Mone Domenico, Massaro Giuseppe, Bonaiuto Sandro, Migliaccio Francesco, Coletta Antonio, Savastano Attilio, Renzullo Natale, Cestari Salvatore, Luongo Vincenzo, Chianese Michelino, Aleotti Stanislao, Iengo Ciro, D'Ascia Teodoro, Branni Sergio, De Gennaro Carmine, Esilio Mario, Zarrillo Antonio, De Iorio Orlando, Siano Bruno, Romano Emilio, D'Elia Giuseppe, Esposito Salvatore, Meola Luca, De Falco Giuseppe, Siani Vincenzo, Porcelli Bruno, Giannatiempo Enrico, Galano Alberto, Vuolato Michele, Amato Giuseppe, Romano Pasquale, Farella Giovanni, Rocco Eduardo, Terracciano Domenico, Bizzarro Arsenio, Giallella Antonio, D'Angelo Alfonso e Carcillo Antonio, rappresentati, difesi e domiciliati come sopra; da Pirone Vincenzo, Ligato Leandro, Catalano Filippo, D'Allestero Luigi, Caputo Ernesto, Lippiello Annino, Briglietto Raffaele, Fallucca Vito, Centrella Italo, Macri' Angelo, Baiano Carmine, Andreozzi Nicolino, Falanga Alberto, Coppola Giuseppe, Ginesti Pio, Della Valle Antonio, Romano Salvatore, Iodice Francesco, Pelella Mauro, Manzi Raffaele, Meola Domenico, Calvanese Alfonso, Fusco Gaetano, Marchese Giorgio, De Caro Giovanni, Carmosino Giuseppe, Graziano Pasquale, Cristillo Carlo, Carapella Elio, Toscano Giuseppe, Santorelli Vincenzo, Merola Raffaele. Mascheroni Giovanni e De Luca Arrigo, rappresentanti, difesi e domiciliati come sopra; da Galla Elio, Mastroieni Nunzio, Pugliese Francesco Saverio, Danna Luigi, Canonico Giuseppe, De Luca Roberto, Bizzocchi Antonella, Caponnetto Sebastiano, Menni Roberto, Duca Roberto, De Angelis Umberto, Cesareo Amedeo, Recchia Antonio, Accorinti Giovanni, Spedicati Giuseppe, D'Errico Salvatore, Ninni Donato, Correra Francesco, Similimeo Sergio, Sergio Michelangelo, Tedeschi Giuseppe, Grassi Giuseppe, Del Gaudio Luciano, Martella Giustina, De Vincenzo Giovanni Stefano, La Rosa Anna Maria, D'Errico Giandomenico, Todaro Antonella e Corsi Luigi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ciriaco Forgione ed Ettore Marruzzo ed elettivamente domiciliati presso il primo, in Roma, via Di Trasone, 8; contro il Ministro dell'interno, il Capo della polizia, il Ministero della funzione pubblica, il Ministero del tesoro, costituitosi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, 12; e nei confronti di Zito Antonio, Daggiano Nicola, Fittipaldi Mario, Fini Genferico, De Checchi Renato e Arezzio Gaetano, non costituitosi in giudizio (quanto al ricorso n. 14201/95); nonche' contro il Ministero dell'interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del tesoro, il Ministero della funzione pubblica, costituitisi in giudizio, rappresentati, difesi e domiciliati come sopra; e nei confronti di Zito Antonio, Daggiano Nicola, Fittipaldi Mario e Fini Genferico, non costituitisi in giudizio (quanto ai ricorsi 14542/95, 14544/95 e 14546/95); nonche' contro il Ministero dell'interno, il Ministero del tesoro e il Capo della polizia, costituitisi in giudizio, rappresentati, difesi e domiciliati come sopra (quanto al ricorso n. 14699/95); per l'annullamento: del decreto del Capo della polizia n. 333-C/R1 in data 1 settembre 1995, relativo all'inquadramento dei ricorrenti nelle diverse qualifiche di ispettore; della circolare n. 333-A/9807: F.A.2, nella parte di essa in cui individua le nuove mansioni degli ispettori; per l'inquadramento dei ricorrenti nella qualifica di ispettore superiore con ogni relativa conseguenza o, in via subordinata, per l'inquadramento nella qualifica di ispettore capo; e, occorrendo, per la dichiarazione di rilevanza e di non manifesta infondatezza dell'art. 13 - comma 1 - lettere B e C del decreto legislativo n. 197 del 1995, nei confronti degli artt. 3, 4, 35, 76 e 97 Cost., e dell'art. 13 - comma 1 - lettera A del medesimo decreto legislativo per violazione degli stessi articoli della carta costituzionale; oltre all'annullamento, in via di estrema subordinazione, del decreto del Capo della polizia n. 222-D/R2 in data 1 settembre 1995, relativamente alla parte che prevede la promozione ad ispettore dei sovrintendenti (quanto al ricorso n. 14201/95); per l'annullamento dei provvedimenti di inquadramento dei ricorrenti di quelli relativi ai sovrintendenti, della circolare n. 333-A/9807.F.A.2 relativa alle nuove mansioni degli ispettori (quanto ai ricorsi nn. 14542/95, 14544/95 e 14546/95); e per l'annullamento dei provvedimenti di inquadramento dei ricorren ti di cui al decreto del Capo della Polizia n. 333-C/R1 in data 1 settembre 1995 nelle qualifiche di ispettore e ispettore superiore e per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a svolgere le funzioni precedentemente loro assegnate e ad essere collocati in un ruolo superiore; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti delle cause; Udito, alla pubblica udienza del 4 luglio 1996, il consigliere Eugenio Mele; Uditi, altresi', i difensori comparsi per le parti: ric. n. 14544/95 - ric. n. 14542/95 - ric. n. 114546/95 l'avv. Abbamonte per le parti ricorrenti e l'avv. dello Stato Giannuzzi per le amministrazioni resistenti; ric. n. 14699/95 l'avv. Maruzzo per la parte ricorrente; e per il ric. n. 14201/95 gli avv. Betti Stefano e Pericu Giuseppe per le parti ricorrenti e l'avv. dello Stato Giannuzzi per l'amministrazione resistente. Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso n. 14201/95, i ricorrenti, che sono tutti ispettori della Polizia di Stato, provenienti dall'omonimo ruolo (con qualifiche in tale ambito diversamente articolate e denominate) esistente nel pregresso sistema, ove essi erano collocati in posizione gerarchica, funzionale ed economica superiore a quella dei sovrintendenti, rilevano che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 giugno 1991, n. 277, che aveva annullato la tabella allegata alla legge n. 121 del 1981, nella parte di essa in cui non era prevista alcuna equiparazione fra gli ispettori della Polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri, e' stato emanato il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, il quale ha ridefinito, diminuendoli, i compiti degli ispettori e ha provveduto ad inquadrare nei ruoli degli ispettori gli ex sovrintendenti, riducendo alla sola qualifica di ispettore superiore le attribuzioni tipiche degli ispettori del vecchio ruolo e determinando scavalcamenti gerarchici e retributivi degli ex sovintendenti nei confronti degli ispettori. Questi i motivi del ricorso: A) avverso il decreto del Capo della Polizia n. 333-C/B1 del 1 settembre 1995: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e difetto di motivazione; per non essersi ne' trasmesso ne' messo a disposizione dei ricorrenti il suddetto decreto; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, dell'art. 3 della legge n. 216 del 1992 e degli artt. 4 e 35 della Costituzione; per essersi violato il diritto dei ricorrenti all'esercizio delle funzioni proprie, nonche' per eccesso di delega, non risultando salvaguardate le norme fondamentali di stato; B) avverso la circolare n. 333-A-987-F.A.2 del 1 settembre 1995; 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, dell'art. 3 della legge n. 216 del 1992 e degli artt. 4 e 35 della Costituzione; per le medesime ragioni di cui al precedente motivo 1) del punto A); 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, come modificato dal decreto legislativo n. 197 del 1995; violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, dell'art. 3, della legge n. 216 del 1992 e degli artt. 4 e 35 della Costituzione; per aver ridotto la circolare, addirittura al di la' delle stesse peggiorative condizioni della nuova normativa, le funzioni degli ispettori; C) con riferimento alla incostituzionalita' dell'art. 13 - comma 1 - lettere B e C del decreto legislativo n. 197 del 1995, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 76 e 97 Cost.; e dell'art. 13, comma 1 - lettera A del decreto legislativo n. 197 del 1995, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 76 e 97 Cost.; 1) Violazione dell'art. 76 Cost., per difetto della delega di cui all'art. 3 della legge n. 216 del 1992 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57 e violazione degli artt. 4 e 35 Cost., per essersi violate le norme sullo stato giuridico dei ricorrenti; 2) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. da parte dell'art. 15 del decreto legislativo n. 197 del 1995, per essersi determinati degli scavalcamenti automatici e di massa che hanno sovvertito l'assetto organizzatorio della Polizia di Stato; D) avverso il decreto del Capo della Polizia n. 333-D/R2 del 1 settembre 1995: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., per illegittimita' dell'inquadramento dei sovrintendenti nel ruolo degli ispettori, e cio' in via subordinata, qualora non sia accolta la tesi del posizionamento in avanti degli ispettori rispetto ai sovrintendenti. Con i ricorsi nn. 14542/95, 14544/95 e 14546/95, i ricorrenti, premesse le medesime questioni di fatto, formulano i seguenti motivi di ricorso: 1) Questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 13 e 15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 nonche' dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, come novellato dal suddetto decreto legislativo, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., per essersi senza ragione svilito e appiattito il servizio degli ispettori e per essersi inseriti in un medesimo ruolo personale proveniente da esperienze diverse e con diversi requisiti di base; 2) Questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 4 del decreto legislativo n. 197 del 1995, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., per essersi previsto un meccanismo di valutazione dell'anzianita' che danneggia, pur nell'ambito dello stesso ruolo, i soggetti gia' inquadrati nel ruolo degli ispettori; 3) Questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 15 del decreto legislativo n. 197 del 1995, per contrasto con l'art. 76 Cost., e cio' in quanto e' stata violata la delega, con particolare riferimento al principio di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, relativo al diritto all'esercizio delle funzioni corrispondenti alla qualifica ricoperta; 4) Questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo n. 197 del 1995, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nonche' illegittimita' derivata, violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 197/95, illogicita' ed errore di presupposto, in quanto la circolare applicativa ha ridisegnato, ampiamente declassandoli, i compiti degli ispettori. Con il ricorso n. 14699/95, i ricorrenti, premessa sempre l'identica situazione in fatto, formulano i seguenti motivi di ricorso: 1) Violazione e falsa applicazione della legge n. 121 del 1981 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, per essersi svuotato di contenuto uno dei criteri della riforma della Polizia, con la eliminazione dei compiti di "intelligence" attribuiti agli ispettori; 2) Contraddittorieta', ingiustizia manifesta e disparita' di trattamento, per essere state declassate le funzioni originariamente attribuite agli ispettori; 3) Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo n. 197 del 1995, per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto i ricorrenti sono stati equiparati economicamente a soggetti svolgenti funzioni inferiori, mentre, logicamente, sarebbero dovuti transitare nel superiore ruolo dei commissari; 4) Questione di legittimita costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo n. 197 del 1995, per contrasto con l'art. 76 della Cost. per non aver rispettato il legislatore delegato i criteri diretti della legge di delega. L'Amministrazione dell'interno si costituisce in giudizio per tutti i ricorsi e resiste agli stessi, rilevando la piena discrezionalita' del legislatore anche nella completa ristrutturazione delle organizzazioni pubbliche, se questa risponde ad esigenze e finalita' obiettive. All'udienza pubblica, le cause sono ampiamente discusse dalle parti. Le stesse sono successivamente spedite in decisione. Diritto Tutti i ricorsi indicati in epigrafe sono fra loro intimamente connessi, sia da un punto di vista soggettivo (le amministrazioni intimate sono le medesime) e sia, soprattutto, da un punto di vista oggettivo, essendo sostanzialmente unico il petitum dedotto in giudizio e sostanzialmente le stesse le ragioni di doglianza addotte, per cui il Collegio ritiene, preliminarmente l'opportunita' di una loro riunione, in ossequio al principio di economia processuale, al fine della loro decisione nell'ambito di un unico ed unitario provvedimento giurisdizionale. Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene che non debba darsi luogo, almeno in questa fase, ad alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti della generalita' dei sovrintendenti, in quanto i ricorsi sono incentrati fondamentalmente non tanto "contro" l'ascensione dei sovrintendenti alla qualifica di ispettore, quanto piuttosto avverso la mancata ordinata riqualificazione degli ispettori nel quadro della riorganizzazione operata con le norme censurate, ed in questo senso i ricorsi sono stati apprezzati dal Collegio relativamente ai risvolti di costituzionalita' formulati. Sul merito dei ricorsi, il Collegio ritiene, in parziale accoglimento delle questioni prospettate dai ricorrenti e, in parte, anche di propria iniziativa, di sollevare questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, 13, 14 e 15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, per contrasto con gli artt. 97 e 76 Cost. La questione e', innanzitutto, rilevante nel giudizio in corso. Infatti, le richieste dei ricorrenti, incentrate sulla sostanziale irragionevolezza del nuovo sistema organizzatorio impiantato dal decreto legislativo n. 197 del 1995 e sul depauperamento della funzione assegnata agli ispettori, essendo derivanti da un provvedimento a carattere legislativo, non potrebbero essere accolte da questo giudice, non essendo attribuito al sistema giurisdizionale alcun potere di disapplicare i provvedimenti aventi forza legislativa. La questione e' anche non manifestamente infondata, e cio' per contrasto sia con l'art. 97 Cost. che con l'art. 76 Cost. Relativamente all'art. 97, il Collegio rileva che il buon andamento ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che deve ispirare qualsiasi assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, nel senso che questo, per le premesse da cui parte e per le conclusioni cui giunge, deve tendere alla ottimizzazione organizzativa della stessa pubblica amministrazione in modo tale da poter soddisfare nel migliore dei modi gli interessi pubblici in attribuzione. Ora, come e' facile constatare dai fatti storici che hanno determinato l'emanazione del decreto legislativo n. 197 del 1995, le premesse di tale atto legislativo si radicano nella sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 che aveva ritenuto illegittima la tabella allegata alla legge n. 121 del 1981, nella parte in cui non prevedeva alcuna equiparazione tra gli ispettori della Polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri, che la sentenza stessa riteneva invece, sia pure in parte, esistente. Queste essendo le premesse, sarebbe stato logico attendersi una modifica legislativa che individuasse la suddetta equiparazione eliminando l'omissione esistente. Invece, con il decreto legislativo n. 197/1995, si e' dato luogo ad un sommovimento integrale dei ruoli della Polizia di Stato, frammischiando nel nuovo ruolo degli ispettori le funzioni degli stessi con quelle originariamente attribuite ai sovrintendenti e determinando, quindi, il sorgere di un complesso di qualifiche (quanto meno per quelle che vanno da vice ispettore a ispettore capo) i cui compiti risultano sostanzialmente ridotti - quanto a qualita' delle prestazioni - rispetto a quelle previste dall'originaria riforma che aveva dato luogo alla Polizia di Stato. Il problema di fondo che fa dubitare della costituzionalita' degli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 197 del 1995 concerne il fatto che lo stesso, pur non ponendosi come modificativo dei principi organizzatori che avevano ispirato la riferma della Polizia di Stato, ma essendo limitato alla mera perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 (come recita espressamente il titolo della legge-delega 6 marzo 1992, n. 216), abbia, poi, proceduto ad una modifica sostanziale di quei principi eliminando o comunque comprimendo il ruolo di "intelligence" che era stato originariamente attribuito agli ispettori, determinando cosi' una "nuova" organizzazione in totale contrasto con quei principi. A maggior ragione sussiste il dubbio di costituzionalita' relativamente agli artt. 13, 14 e 15, nella parte di essi in cui si determinano posizioni e scavalcamenti senza alcun ordine logico e senza nessun criterio che possa essere riportata alla buona amministrazione, frammischiando ruoli diversi e soggetti in possesso di requisiti non omogenei. Relativamente all'art. 76 Cost., la non manifesta infondatezza della questione di travalicamento della delega e' collegata con due questioni. La prima gia' accennata con riferimento all'art. 97 Cost., concerne il fatto che la legge di delega 6 marzo 1992, n. 216, espressamente si intitola "Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici"; per cui pare evidente che il decreto delegato non avrebbe mai potuto obliterare le ragioni della delega, che erano appunto quelle di colmare il vuoto evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale. Se la delega e' attribuita per determinare un nuovo assetto in linea con la sentenza della Corte costituzionale, essa era evidentemente limitata nell'oggetto, per cui l'ulteriore modifica posta in essere dal decreto legislativo n. 197 del 1995 appare sicuramente non rispettosa della delega stessa, sia nella parte (artt. 3 e 4) in cui modifica le funzioni degli ispettori, sia nella parte (artt. 13, 14 e 15) in cui determina inquadramenti e promozioni che nulla hanno a che vedere con l'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale. La seconda questione concernente l'eccesso di delega si evince dal fatto che l'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nel conferire la delega al governo, ha limitato la stessa al "rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore". Ora, come si e' detto in precedenza, fra i principi ispiratori della riforma della Polizia di Stato vi era proprio il nuovo ruolo degli ispettori e le nuove funzioni di mera "intelligence" che agli stessi erano confidate, nel tentativo di creare un insieme di soggetti specializzati nello svolgimento delle indagini; principio che non poteva e non doveva essere toccato (per espressa limitazione del legislatore delegante) dal legislatore delegato e che, invece, e' stato, come si e' visto, ampiamente manomesso, sia modificando le funzioni degli ispettori (artt. 3 e 4) e sia consentendo una inammissibile "ammucchiata" nel relativo ruolo, al punto da far perdere allo stesso le caratteristiche con cui era sorto. I giudizi vanno, quindi, sospesi in attesa della soluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte della Corte costituzionale.