IL TRIBUNALE MILITARE
   Ha pronunciato in pubblica  udienza  la  seguente  ordinanza  nella
 causa  contro Scognamiglio Giuseppe, nato il 1 dicembre 1975 a Napoli
 (atto di nascita n. 1939 P.I.S.A. Sez. F) ed ivi  residente  in  vico
 Calce  a Martedei n. 1/A Sez. F; recluta M.M.; celibe; licenza media;
 incensurato: libero.
   Imputato di: "mancanza alla chiamata aggravata" (artt. 151, 154  n.
 1  CPMP),  perche'  chiamato  alle  armi  con  pubblici  manifesti  e
 cartolina  precetto,  notificata  nel   domicilio   dichiarato,   per
 adempiere  il servizio di ferma presso Maricentro La Spezia, ometteva
 di presentarsi, senza giusto motivo, nei cinque giorni  successivi  a
 quello  prefisso,  31  ottobre  1994,  permanendo tuttora in stato di
 arbitraria assenza.
   Con l'aggravante dell'aver protratto l'assenza per oltre sei mesi.
   Con decreto che disponeva  il  giudizio  in  data  21  marzo  1996,
 Scognamiglio Giuseppe, meglio generalizzato in rubrica, veniva citato
 a   comparire   all'odierna   pubblica   udienza  dibattimentale  per
 rispondere del reato in rubrica.
   Al termine dell'istruttoria dibattimentale le parti rassegnavano le
 proprie conclusioni come da verbale di udienza.
   In esito  al  pubblico  ed  orale  dibattimento,  questo  tribunale
 militare,  constatato  che trattasi di imputato avente la qualita' di
 "arruolato  leva  mare",  ritiene  di  dover  di  ufficio   sollevare
 questione  di  illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  3, primo
 comma,  n. 2, 151, 263 CPMP, nonche' dell'art. 147 d.P.R. 14 febbraio
 1964, n. 237 in riferimento agli artt. 3 e 103,  terzo  comma,  della
 Costituzione  al fine di determinare se i giovani della categoria cui
 appartiene l'imputato medesimo,  cioe'  gli  "arruolati"  non  ancora
 "incorporati"   in  Marina,  siano  assoggettati  alla  legge  penale
 militare ed, in caso positivo, alla giurisdizione penale militare.
   Non vi e' dubbio che la questione medesima e'  rilevante  dato  che
 l'accoglimento  o  rigetto  di  essa - nell'accertata sussistenza dei
 requisiti, soggettivo ed oggettivo, del reato in rubrica - condiziona
 l'affermazione di responsabilita' dell'imputato e/o la  giurisdizione
 di questo giudice militare.
   Appare,  nel  contempo,  la  detta  questione,  non  manifestamente
 infondata a ragione del  particolare  status  dei  detti  giovani  in
 riferimento  alle adottate modalita' di "incorporazione" che appaiono
 differenti rispetto a quelle proprie dei giovani soggetti  alla  leva
 dell'Esercito o dell'Aeronautica.
   In effetti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64, secondo
 comma,  lettera d) ed ultimo comma, e 66 del d.P.R. 14 febbraio 1964,
 n. 237, nonche'  dell'ordine  di  chiamata  alle  armi  nella  Marina
 militare  per  l'anno  1994  di cui alla circ. Ministero della difesa
 prot. n.  Lev.516701/LM3 datata 20 ottobre 1993, una volta dichiarato
 l'arruolamento nel Corpo equipaggi  militari  marittimi  (CEMM),  gli
 idonei  ed  atti per la Marina vengono, ad opera degli uffici di leva
 delle Capitanerie di porto, "chiamati ed avviati  alle  armi",  nella
 data fissata dal Ministero in relazione alle esigenze della Marina, e
 "presi  in  forza"  dai  Centri  addestramento  reclute  della Marina
 militare (Maricentro).
   La lettera della legge, chiara nella formulazione, lascia  tuttavia
 adito  a  perplessita'  in conseguenza del fatto che, nell'esecuzione
 dei principi, la Marina militare adotta una specifica  procedura  per
 addivenire  all'effettivo  "incorporamento"  di  quei  giovani giusta
 circolari a firma del Ministro  della  difesa  pro-tempore,  peraltro
 ricorrenti  e  di contenuto analogo per ciascun contingente - qual e'
 quella suindicata per il caso di specie - che assumono, per  la  loro
 generalita' e vincolativita', il valore di regolamenti indipendenti.
   Nelle  annuali  e  ripetitive  circolari ministeriali sono, invero,
 previste "disposizioni particolari per i Maricentro" che articolano e
 disciplinano quattro fasi: 1. l'afflusso dei giovani  detti;  2.    i
 controlli  sanitari  e  gli  accertamenti  psicoattitudinali;  3.  le
 operazioni d'incorporamento  vero  e  proprio;  4.  le  attivita'  di
 carattere  burocratico  conseguenti.  Ai  fini  di  cui  e' processo,
 interessano la prima e la terza fase:  sotto  la  dizione  "afflusso"
 (prima  fase) si stabilisce che "la prestazione del servizio militare
 decorre dalla data del primo giorno di afflusso  dello  scaglione  di
 appartenenza e tale e' la data che deve essere annotata sui documenti
 matricolari.    Si  dispone,  inoltre,  che  per  gli  arruolati  non
 incorporati, alla variazione matricolare gia' prevista sia  aggiunta,
 oltre  alla  data  di  afflusso  e  rinvio effettivo, la dicitura: Ha
 trascorso al Maricentro giorni... computabili nella ferma  di  leva",
 sotto  la  dizione  "Operazioni  d'incorporamento"  (terza  fase), la
 circolare   ministeriale   medesima,   dopo   aver   precisato    che
 l'incorporamento  e'  effettuato  da  una Commissione di cui indica i
 componenti, stabilisce invece che "Gli arruolati giunti al Maricentro
 restano  nella  posizione  di  ''arruolati  in  attesa  di  eventuale
 incorporamento'' fino a quando la Commissione ha  proceduto  al  loro
 ''incorporamento''    che    si   perfeziona   successivamente   alla
 determinazione degli eccedenti, dei non atti, dei temporaneamente non
 idonei e dei riformati. Le operazioni della  Commissione  e,  quindi,
 l'avvenuto  incorporamento  devono risultare da apposito verbale che,
 ritualmente redatto, e' allegato alla  relazione  dello  scaglione...
 (omissis)". Secondo la piu' volte richiamata circolare, gli arruolati
 nel  CEMM non incorporati, perche' riconosciuti non atti od eccedenti
 al  fabbisogno  della  Marina  militare,  sono  rinviati  al  proprio
 domicilio   a   disposizione   del  Ministero  della  difesa;  quelli
 riconosciuti temporaneamente non  idonei  debbono  essere  restituiti
 alla  disponibilita' del Levamare per l'obbligatoria riprecettazione;
 quelli riformati debbono essere trasferiti nei ruoli dell'Esercito.
   L'enunciazione particolareggiata della normativa suddetta legittima
 il sospetto che, per la Marina militare, la posizione  amministrativa
 e  di  status  dei giovani arruolati leva mare sia diversa rispetto a
 quella che si verifica con l'incorporazione nelle altre Forze  armate
 che  si  consegue automaticamente con la presentazione del giovane al
 Corpo  di  destinazione.  Sta  di  fatto,  per  averlo  acquisito  in
 precedenti   processi  a  carico  di  arruolati  leva  mare,  e  cio'
 attraverso la testimonianza di vari comandanti di Maricentro  Spezia,
 Corpo   a  cui  peraltro  apparteneva  al  momento  dei  fatti  anche
 l'imputato,  i  detti  giovani  non  vengono  qualificati  dai   loro
 superiori  come  "militari"  in  attualita' di servizio tanto che non
 vengono implotonati, non vestono l'uniforme, non sono  soggetti  alla
 disciplina  militare  e,  per  essi,  si  forma un foglio matricolare
 provvisorio.
   E', questa,  certamente  una  situazione  particolare  dei  giovani
 chiamati alle armi nella Marina militare (riguardo ai quali, peraltro
 -   a   differenza  del  caso  di  quelli  chiamati  nell'Esercito  o
 nell'Aeronautica - non ha alcuna efficacia  notificarne  il  pubblico
 manifesto  di  chiamata alle armi), che, a parere di questo Collegio,
 potrebbe  avere  indubbi  riflessi  sull'applicabilita'  della  legge
 penale  militare  e  sull'assoggettamento  degli  stessi giovani alla
 giurisdizione penale militare. Essi  si  trovano  in  una  specie  di
 limbo;  la  stessa  loro  denominazione,  in  riferimento  alle sopra
 richiamate disposizioni delle  circolari  di  chiamata,  dimostra  il
 mantenimento  dello  specifico  status di arruolati, ma non quello di
 "incorporati". Vero e' che, per espressa indicazione della circolare,
 la prestazione del servizio militare  decorre  dal  primo  giorno  di
 afflusso,  ma tale disposizione, in riferimento a quanto nella stessa
 normativa previsto (addirittura  si  prescrive  che  l'incorporazione
 avvenga attraverso il giudizio di un'apposita Commissione formalmente
 documentato  da  un verbale, procedura che non e' dato di riscontrare
 nell'Esercito  o  nell'Aeronautica)  finisce  per  assumere   valenza
 equitativa  unicamente  di  carattere  amministrativo perche' volta a
 regolarizzare un periodo che sarebbe rimasto scoperto  in  previsione
 della successiva avvenuta o mancata incorporazione.
   Ora,  come  gia'  posto  in evidenza, riguardo alla generalita' dei
 militari di leva il "momento stabilito  per  la  presentazione"  alle
 armi  e', giusta l'art. 3 CPMP, il discrimine per l'assoggettamento o
 meno alla legge penale militare dei  "chiamato"  all'atto  della  sua
 presentazione  al Corpo, il giovane di regola e' subito incorporato e
 da   quel   momento   e'  tenuto  ad  osservare  quegli  specifici  e
 coinvolgenti doveri che sono dettati dall'insieme di norme  di  varia
 natura,  in  parte  deontologiche, che va sotto il nome di disciplina
 militare.  In questo caso, sussiste  pieno  collegamento  concettuale
 tra  militare  in  servizio  alle  armi ed assoggettamento alla legge
 penale militare.
   Per l'arruolato  leva  mare,  invece,  si  verifica  uno  stallo  -
 peraltro  impostogli  dalla  stessa Forza armata - nel periodo tra la
 "presentazione  in  servizio"  e  la   "assunzione   del   servizio",
 individuandosi  solo  in quest'ultima posizione il fatto del militare
 che, accettando di  compiere  un  atto  caratterizzante  il  servizio
 militare  (senza, cioe', essersi preliminarmente dichiarato obiettore
 di coscienza), intraprenda effettivamente, non gia' la  sua  vita  di
 caserma,  ma l'attivita' connessa al suo status di appartenenza ad un
 Corpo o ad un Ente militare  e,  percio',  obbligo  alla  prestazione
 delle proprie energie fisiche e spirituali nell'interesse della Forza
 armata  di  destinazione. In questo altro caso, in cui si e' avuta la
 sola  presentazione  in  servizio,  si  verifica  una   divaricazione
 concettuale  tra  il  militare,  che  ai sensi del combinato disposto
 degli artt. 1 e 3 CPMP verrebbe indicato come militare in servizio, e
 l'assoggettamento alla legge penale militare.
   Da tale contrasto di situazione deriva, a parere del  Collegio,  il
 motivo  del  sospetto  di  legittimita' del citato art. 3, laddove si
 stabilisce che ai militari, diversi dagli ufficiali, la  legge  detta
 si  applica dal momento stabilito per la loro presentazione.  Invero,
 sembra al Collegio del tutto irrazionale che a  un  giovane,  che  la
 stessa  amministrazione  militare non ancora ricomprende tra i propri
 membri effettivi, sia applicabile un regime ordinamentale proprio  di
 coloro  che  sono  o  vengono  dichiarati  incorporati.  In sostanza,
 l'arruolato  leva  mare,  che  non  e'  certamente  un  militare   in
 attualita'  di  servizio,  non  puo', ad avviso del tribunale, essere
 assunto nella categoria degli appartenenti alle FFAA di cui  all'art.
 103 della Costituzione quale risulta dall'interpretazione restrittiva
 di  militari in attualita' di servizio fornita dalla dottrina e dalla
 stessa Corte costituzionale allorche', per esempio,  ha  ritenuto  di
 far  cessare  gli  effetti  dell'assoggettamento  alla  legge  penale
 militare al  momento  in  cui  il  militare  lascia  la  caserma  per
 restituirsi  alla  vita  civile.   Poiche' la regola e' l'estraneita'
 alle FFAA e l'eccezione e' l'appartenenza ad esse,  l'arruolato  leva
 mare  rimarrebbe dunque ancora un militare in congedo illimitato c.d.
 provvisorio, almeno fino  al  giudizio  di  incorporamento,  militare
 insomma cui sarebbe applicabile la disciplina limitativa dell'art. 1,
 secondo comma, CPMP.
   Riguardo  all'episodio  di cui alla rubrica, vi e' da osservare che
 esso  trova disciplina nell'art. 151 CPMP e nell'art. 147 d.P.R.   14
 febbraio  1964,  n. 237. Dal combinato disposto delle norme si ricava
 che i militari in genere, seppure in congedo, possono andare incontro
 all'incriminazione  qualora  nei  cinque  giorni  successivi  non  si
 presentino  alle  armi  senza  giusto  motivo.  Sennonche',  per  gli
 arruolati leva  mare,  la  cui  chiamata  avviene  efficacemente  non
 attraverso  pubblici  manifesti ma unicamente con cartolina precetto,
 l'imposizione  a  presentarsi  e'  diretta  unicamente   a   renderne
 possibile  l'afflusso  a Maricentro al fine, come sopra precisato, di
 rendere  fattibile,  ma  non   certa,   l'incorporazione:   in   tale
 situazione, pero', il fatto loro addebitato, qualora non si dovessero
 presentare, apparirebbe non suscettibile di censura penale secondo il
 codice penale militare.
   Ma,  sempre  che  vengano  accolti  gli  argomenti  dedotti  per il
 riconoscimento del loro status di  militari  in  congedo  illimitato,
 sotto altro profilo la posizione degli arruolati leva mare appare non
 chiara  alla  luce dei principi costituzionali. "... La giurisdizione
 ha, in tempo di pace, un ambito di applicabilita'  minore  di  quello
 dell'assoggettamento   alla   legge   penale   militare.   Il  limite
 soggettivo, infatti, perche' si risponda dinanzi al giudice  speciale
 militare  e' che si tratti di reati commessi durante il servizio alle
 armi, mentre per i reati previsti dalla legge penale militare, quando
 li si commetta da appartenenti alle FFAA  ma  non  in  servizio  alle
 armi, si risponde dinanzi alla giurisdizione ordinaria. La nozione di
 appartenenza  alle  FFAA  adottata  dal  Costituente  e'  dunque piu'
 ristretta di quella del legislatore, la  prima  essendo  destinata  a
 dare  una  misura  limitata  alla  giurisdizione  speciale  militare,
 l'altra  invece   ispirata   a   far   coincidere   giurisdizione   e
 assoggettamento  alla  legge penale militare ... Se il Costituente ha
 inteso  conservare  la  giurisdizione  militare  in  tempo  di   pace
 ''soltanto'' per i reati militari commessi da appartenenti alle FFAA,
 nell'accezione   ristretta   di   cittadini  che,  al  momento  della
 commissione del reato, stanno prestando il servizio militare e non in
 quella dilatata da riferire allo status militis di chi e' titolare di
 obblighi militari, le persone alle  quali  e'  applicabile  la  legge
 penale  militare,  assoggettabili alla giurisdizione militare, cui si
 riferisce l'art. 263 CPMP, non possono essere  altre  o  di  piu'  di
 quelle  elencate  nell'art.  3  (militari  in  servizio  alle armi) e
 nell'art. 5 (militari considerati in  servizio  alle  armi)  CPMP..."
 (Corte  costituzionale,  sentenza  n.  429 del 23 ottobre-10 novembre
 1992).