LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso n. 5137/97 depositato il 7 novembre 1997, avverso S/RIF. SU I.RIMB. - Irpef, contro D.R.E. Puglia (Sez. Foggia) da Di Iasio Raffaele residente a Manfredonia (Foggia) in Parco Calabria, 2, difeso da Iacoviello Arnaldo residente a Manfredonia (Foggia) in via S. Chiara, 27, sul ricorso n. 5138/97 depositato il 7 novembre 1997 avverso s/rif. su i.rimb. Irpef, 97 contro D.R.E. Puglia (Sez. Foggia) da Di Iasio Tommasino, residente a Negrar (Verona) in via Dei Ciliegi, 3, difeso da Iacoviello Arnaldo, residente a Manfredonia (Foggia) in via S. Chiara, 27, sul ricorso n. 5139/97 depositato il 7 novembre 1997, avverso S/RIF. SU I.RIMB. - Irpef, 97 contro D.R.E. Puglia (Sez. Foggia) da Di Iasio Luigi, residente a Manfredonia (Foggia) in via Leopardi, 6, difeso da Iacoviello Arnaldo residente a Manfredonia (Foggia) in via S. Chiara, 27. In fatto Il comune di Manfredonia effettuava la ritenuta Irpef del 20% prevista dall'art. 11, comma 7, legge n. 413/1991 sulla somma di L. 41.666.667 corrisposta nel 1997 a Raffaele, Tommasino e Luigi Di Iasio, germani, a titolo di indennita' di esproprio. I contribuenti, dopo aver inoltrato invano istanza di rimborso dell'imposta, proponevano distinti ricorsi a questa commissione tributaria avverso il silenzio-rifiuto della amministrazione finanziaria. L'ufficio resisteva costituendosi in giudizio. Contestava l'assunto dei ricorrenti secondo cui alla fattispecie andava applicato anche il limite temporale imposto dal comma 9 per l'assoggettamento all'imposta in esame delle indennita' percepite retroattivamente nel triennio 1989-1991. In esito all'odierna discussione della controversia in pubblica udienza, su istanza dei ricorrenti, previa riunione dei ricorsi, osserva il collegio In diritto L'interpretazione dell'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, coerentemente con il senso letterale e logico della norma, induce a ritenere che le somme percepite a titolo di esproprio e di cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo, nonche' a seguito di occupazioni acquisitive, a far tempo dal 1 gennaio 1992, cioe' dalla entrata in vigore della legge, siano assoggettate a tassazione secondo le modalita' descritte senza che abbia alcuna incidenza, per l'insorgenza dell'obbligo contributivo, la data del provvedimento o dell'atto che ha generato la corresponsione delle somme. Infatti, la norma non pone alcun limite di carattere temporale al riguardo, stabilendo, sic et simpliciter, come presupposto dell'obbligazione tributaria, la percezione di indennita' o altre somme, per le causali enucleate, che costituiscono plusvalenze agli effetti dell'art. 81, comma 1, lett. b, del T.U.I.R., come modificato dal comma 1, lett. f, del citato art. 11. Giusta rilievo contenuto nella circolare esplicativa del Ministero delle finanze in data 24 luglio 1998, n. 194/E, cio' risponde alla regola del principio di cassa che e' alla base dell'imposizione di tutti i redditi diversi dal reddito di impresa. Il legislatore ha inteso invece dare rilevanza alla data degli atti o dei provvedimenti (decreto di espropriazione, cessione, occupazione illegittima) che danno titolo alla percezione di dette indennita' o somme soltanto per l'ipotesi eccezionale, enucleata nel comma 9, di assoggettamento retroattivo delle stesse alla tassazione di cui trattasi, per il triennio 1989-1991 anteriore all'entrata in vigore della legge, stabilendo che l'obbligazione tributaria sorge se le fonti relative (decreto di espropriazione, cessione, occupazione illegittima) risalgono allo stesso periodo triennale. Con cio' verosimilmente si e' inteso tener conto del principio affermato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 44/1996, che ha ritenuto legittima la retroattivita' in materia tributaria, purche' contenuta in limiti di ragionevolezza. A questo punto si pone il problema della discriminazione delle posizioni soggettive relative ai contribuenti di cui ai citati commi 5 e 9, con riferimento all'epoca di insorgenza della fonte del reddito assoggettato ad imposizione, il cui diverso trattamento non sembra trovare del tutto giustificazione nel temperamento con il quale viene ammessa la retroattivita' dell'obbligazione tributaria. Non si vede, ne' si apprezza, invero, una ragione plausibile che valga a discriminare le due posizioni, nel senso che nella fattispecie ex comma 9, il limite temporale di retroattivita' dell'obbligazione tributaria e' in stretta correlazione causale con gli atti, anche volontari, o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 fino alla data di entrata in vigore della legge in esame; laddove ben si sarebbe potuto fare a meno di tale correlazione circoscrivendo l'imposizione retroattiva alle somme riscosse nel triennio 1989-1991, indipendentemente dall'epoca di insorgenza della fonte del reddito. Si vuole dire che il principio della retroattivita' limitata dell'obbligazione tributaria, in coerenza con la Costituzione, non sarebbe stato certo scalfito, se il legislatore, senza la descritta correlazione, avesse circoscritto soltanto la riscossione del reddito soggetto a tributo al triennio anzidetto. L'avere invece condizionato l'imposizione anche alla ricorrenza del presupposto che il reddito sia derivato da atti e provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988, e quindi nel medesimo triennio, legittima la supposizione di un trattamento senz'altro preferenziale dei contribuenti ricadenti nella previsione del citato comma 9, rispetto a quello riservato ai contribuenti di cui al precedente comma 5. Se e' vero, infatti, che per il principio di cassa di per se' non ha alcuna rilevanza la data dell'atto o fatto che da' titolo alla percezione della somma sottoposta ad imposizione, tale data deve ritenersi del pari irrilevante nel caso di imposizione retroattiva, dovendosi in tal caso salvaguardare soltanto il nesso tra imposizione e capacita' contributiva, nel senso che quest'ultima deve essere attuale e non remota rispetto al momento dell'imposizione. Ne deriva, in definitiva, un trattamento privilegiato per i contribuenti di cui al comma 9 rispetto alla generalita' dei contribuenti ricadenti nella previsione del comma 5, atteso che soltanto in favore dei primi, e senza alcuna apprezzabile giustificazione razionale, la tassazione viene circoscritta alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della legge. Non si capisce, in definitiva, il motivo per cui i secondi contribuenti - fermo il rispetto del principio di cassa - a tal punto debbano soggiacere alla tassazione in modo indiscriminato per atti e provvedimenti emessi pure in epoca di gran lunga anteriore al 1 gennaio 1989, fatto, questo, imputabile, quasi sempre, a negligenza degli enti debitori