IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7901/1999 proposto dal sig. Sangineto Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Gozzi, ed elettivamente domiciliato con lo stesso presso il suo studio in Roma via Simone de Saint Bon n. 61; Contro il Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del decreto 24 marzo 1999 con il quale il direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha dimesso il ricorrente, a decorrere dal 10 marzo 1999, dal corso di formazione per l'immissione nel ruolo degli agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, nonche' degli atti e provvedimenti comunque connessi; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Uditi nella camera di consiglio del 7 luglio 1999, relatore il consigliere Guido Romano, l'avv. Riccardo Gozzi per il ricorrente e l'avv. Paola Palmieri per l'amministrazione; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: Fatto e diritto 1. - Il ricorrente riferisce: di essere stato arruolato in data 19 novembre 1996, a domanda, nel Corpo di Polizia penitenziaria ai fini dello svolgimento del servizio militare di leva; che decorso l'anno di leva, presentava domanda per essere trattenuto in servizio per un anno, con la qualifica di agente ausiliario, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, che e' stata accolta avendo prestato lodevole servizio; che prima della scadenza della rafferma, chiedeva di essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, ai sensi dello stesso art. 5, comma 7 e dell'art. 6, comma 2 del citato d.lgs. n. 443/1992; che sussistendo il requisito del "lodevole servizio", prestato anche nel secondo anno, la sua istanza veniva accolta e lo stesso - in data 22 dicembre 1998 - veniva avviato alla frequenza del corso di formazione per allievo agente di Polizia penitenziaria, previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 443/1992, presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell'amministrazione penitenziaria di Sulmona (L'Aquila); che dopo due giorni tutti i corsisti venivano dimessi dal corso e, quindi, nuovamente richiamati a partire dal 7 gennaio 1999 sul presupposto - a dire dell'amministrazione - che laddove il corso fosse iniziato, cosi' come di fatto e' stato, nel 1998, lo stesso avrebbe dovuto avere una durata di gran lunga superiore a quella che effettivamente ha avuto; che durante il corso era costretto ad assentarsi per accertamenti diagnostici, a seguito dei quali si ricoverava presso casa di cura in data 21 febbraio 1999 per essere sottoposto ad intervento chirurgico; che, non risultando quadri di complicanza veniva dimesso in data 24 febbraio 1999 per la convalescenza; che nel corso di detta convalescenza, in data 31 marzo 1999 gli veniva notificato il provvedimento impugnato, con il quale veniva dimesso dal corso di formazione con decorrenza dal 10 marzo 1999 per superamento, a tale data, del periodo massimo di assenza previsto dall'art. 7, primo comma, lett d), del d.lgs. n. 443/1992, come ridotto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 13 settembre 1996 n. 479, convertito in legge 15 novembre 1996, n. 579. 2. - Nel ricorso e' prospettato un unico e complesso motivo di impugnazione con il quale sono sollevate le seguenti censure. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicita' e contraddittorieta' manifesta dell'azione amministrativa. Eccesso di potere sotto il profilo della generica e lacunosa, insufficiente o quanto meno difettosa motivazione ed istruttoria. Eccesso di potere per disparita' di trattamento, violazione di legge, eccezione di incostituzionalita' dell'art. 7, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443; In sintesi, il ricorrente sostiene che sarebbe illegittima la sua esclusione dal corso perche' l'amministrazione vi avrebbe provveduto prendendo meramente atto della sua assenza, e senza quindi, verificare se questa fosse o meno giustificata e che sarebbe sospetta di incostituzionalita' la norma dell'art. 7 del d.lgs. n. 443/1992, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione, qualora dovesse ritenersi che detta disposizione non consenta all'amministrazione di ammettere ad altro corso successivo gli agenti ausiliari che siano stati assenti per piu' di 15 giorni per infermita' contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneita' psicofisica. Cita a conforto della suddetta eccezione le sentenze della Corte costituzionale n. 195/1998 e n. 212/1998 che, in casi analoghi ed in corrispondenza di norme aventi contenuto sostanzialmente identico, ha gia' dichiarato incostituzionali le relative disposizioni di legge. 3. - L'amministrazione si e' costituita e, nel corso della discussione orale, ha convenuto con la difesa del ricorrente sull'esigenza di valutare gli effetti delle recenti decisioni della Corte costituzionale su questioni di diritto in materia di dimissioni da corsi per il reclutamento a causa del mero superamento del limite massimo delle assenze consentite. 4. - Cio' posto, ai fini della delibazione dell'istanza cautelare, e' principio giurisprudenziale consolidato, che una pronuncia positiva sull'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente non debba conseguire soltanto alla verifica del periculum in mora derivante dall'esecuzione dell'atto del quale si chiede l'annullamento, ma anche della sussistenza, ad una sommaria delibazione, di elementi di fumus boni juris del ricorso che ne rendano probabile l'accoglimento. 5. - Ora il decreto impugnato, alla stregua di tali criteri di giudizio, appare immune da vizi di eccesso di potere che possano condurre, in sede di merito, al suo annullamento. Ed invero, l'art. 7, lett. d), del d.lgs. n. 443/1992 prevede "1. Sono dimessi dal corso (per la nomina ad agente di polizia penitenziaria)... d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi..." 5. "La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione". L'art. 1, comma 7, del d.l. 13 settembre 1996, n. 479 ha stabilito che "I periodi di tempo previsti dagli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, sono ridotti ad un quarto, in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. E sono ridotti della meta' in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Sono fatte salve le procedure gia' avviate per il reclutamento degli agenti ausiliari del Corpo di Polizia penitenziaria...". Alla stregua di tali norme, chiare ed inequivoche nel loro contenuto dispositivo, non puo' ritenersi fondata la doglianza che l'amministrazione avrebbe meramente preso atto dell'assenza, senza valutare se il ricorrente fosse o meno in condizioni psico-fisiche idonee a consentirgli l'ammissione allo stesso ovvero a successivo corso. Infatti, le suddette norme presuppongono non una valutazione discrezionale dell'amministrazione, ma soltanto una vincolata verifica dell'evento assenza, qualora questa si sia protratta oltre i termini stabiliti. Pertanto, escluso che, allo stato, sussista il fumus boni juris del ricorso, assume rilevanza la questione di costituzionalita' proposta dal ricorrente, con riferimento alla norma dell'art. 7, comma primo, lettera d), del d.lgs. n. 443 del 30 ottobre 1992, come modificato dall'art. 1, comma sette, del d.l. 13 settembre 1996 n. 479, convertito con legge 15 novembre 1996, n. 579, per asserito contrasto con i parametri di cui agli artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione. 6. - In merito all'ammissibilita' della proposizione della questione di legittimita' in sede cautelare e' ormai insegnamento pacifico della stessa Corte che tale questione puo' ricevere ingresso, ove il giudice remittente abbia disposto la sospensione dell'atto impugnato solo in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalita'. Nella specie questa sezione, con separata ordinanza n. 2173 del luglio 1999, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita', ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato, in via interinale, rinviando ad un'ulteriore camera di consiglio, da fissarsi successivamente alla definizione da parte della Corte costituzionale della questione stessa, il prosieguo dell'esame della domanda di sospensione, in tal modo non esaurendo l'esercizio dello specifico potere (t.a.r. Lazio, I, 435 del 22 marzo 1996). 6.1 - La questione appare, altresi', al collegio non manifestamente infondata. 6.2 - Preliminarmente deve farsi riferimento alla recente pronuncia della Corte n. 212 del 19 giugno 1998, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, punto 1, lett. d) e punto 5) del d.l. 4 agosto 1987 n. 325, relativo ai corsi di accesso ai ruoli di Polizia di Stato, disposizione che ha un contenuto ed un fine identico a quello della norma sospettata nella specie di incostituzionalita', differenziandosene solo per i destinatari (allievi di Polizia ausiliari, anziche' allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria). Con tale decisione la Corte ha giustificato la dichiarazione di incostituzionalita' della norma, nella parte in cui non consente all'amministrazione di ammettere ad altro corso successivo gli agenti di Polizia ausiliari che siano stati assenti per piu' di quaranta giorni durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneita', rilevando l'irragionevolezza dell'automatismo insito nel provvedimento di dimissioni per assenza dal corso, che impedirebbe all'amministrazione di verificare l'eziologia e le conseguenze dell'infermita', in contraddizione alla discrezionalita' alla stessa riconosciuta quando entri in gioco un interesse generale, come quello di privarsi della professionalita' utile all'apparato statale, presumibilmente gia' acquisita dall'agente nel suo precedente servizio. 6.3. - Nella specie si rinvengono gli stessi presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto alla predetta declaratoria d'incostituzionalita'. 6.4. - Gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 443/1992 prevedono, a regime, due modalita' di nomina degli agenti nel Corpo di Polizia penitenziaria, o mediante assunzione per concorso pubblico e frequenza di un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri (termini ora modificati dal d.l. n. 479/1996 ), o mediante immissione in ruolo previa frequenza di un corso semestrale (art. 6, comma 2) degli agenti ausiliari, personale questo reclutato tra le unita' di leva da collocare in congedo, che sia stato trattenuto per un biennio ed abbia in tale periodo prestato lodevole servizio. L'art. 7, comma 1, lett. d), prevede che gli allievi e gli agenti che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, siano dimessi dal corso e che la dimissione comporti la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. L'art. 1, comma 7, del d.l. n. 479/1996 si e' limitato a disporre la riduzione del periodo di tempo previsto dall'art. 7 del d.lgs. Tali norme si pongono in contrasto, a parere del collegio, con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 32 e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono la cessazione da ogni rapporto con l'amministrazione anche per gli agenti ausiliari del Corpo di Polizia penitenziaria che, per motivi di malattia, si assentino dal corso semestrale per piu' di sessanta giorni, ed in via transitoria per periodo ridotto, impedendo pertanto ai medesimi di partecipare ad uno dei successivi corsi indetti dall'amministrazione. In particolare contrastano: a) con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza, consistente nella gravita' delle conseguenze connesse al superamento, anche di un solo giorno, del periodo massimo di assenza consentito e nell'aver altrettanto illogicamente equiparato, quanto meno nell'effetto della cessazione del rapporto, fattispecie del tutto diverse tra loro, quali quelle previste dall'art. 7, riconducibili o al previo accertamento dell'inidoneita' del soggetto (mancato superamento del primo ciclo, inidoneita' al servizio, mancato superamento del secondo semestre del corso dopo l'esito negativo degli esami teorico-pratico di fine corso) o ad una espressa manifestazione di volonta' dell'allievo (rinuncia al corso); b) con gli artt. 4 e 32 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro ed il diritto alla salute, entrambi diritti fondamentali del cittadino, in quanto o l'agente che si ammala provvede a curarsi e perde di conseguenza il posto di lavoro, o trascura di curarsi con nocumento della salute; c) con l'art. 97 della Costituzione e con i principi di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto, imponendo la cessazione automatica del rapporto allo scadere di un termine prefissato, in caso di evento morboso indipendente dalla volonta' dell'interessato, non consentono all'amministrazione alcuna verifica in ordine all'eventuale recupero dell'idoneita' fisica e la costringono a privarsi, senza alcun plausibile motivo, di soggetti gia' dotati di una non irrilevante esperienza lavorativa biennale, quali agenti ausiliari raffermati e nei confronti dei quali la stessa amministrazione, per almeno un biennio, ha investito risorse sia materiali che umane.