IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui ricorsi numeri 13442,
 13472 e 13473 del 1997, proposti, rispettivamente,  da  Colella  Anna
 Carmina, Niri Ciro, Abbonizio Francesca Fiorella Maria, rappresentati
 e  difesi  dagli  avv.ti  Emilio  Paolo  Salvia  ed  Antonio  Salvia,
 elettivamente domiciliati in Roma nello studio dell'avv.  Gian  Marco
 Grez,   lungotevere  Michelangelo,  9;  Contro  il  Presidente  della
 Repubblica italiana e per esso il Ministero dell'universita' e  della
 ricerca   scientifica   e   tecnologica   in   persona  del  Ministro
 pro-tempore; il Ministero dell'universita' e della rierca scientifica
 e tecnologica in  persona  del  Ministro  pro-tempore;  l'Universita'
 degli  studi di Napoli "Federico II" in persona del rettore magnifico
 pro-tempore; la facolta' di  medicina  e  chirurgia  dell'Universita'
 degli   studi   di  Napoli  "Federico  II"  in  persona  del  preside
 pro-tempore, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  e nei
 confronti di Adinolfi Luigi e  Mondola  Raffaella,  non  costitui  in
 giudizio; per l'annullamento previa sospensiva:
     1)  del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986,
 n. 95, che, con riferimento all'ordinamento  didattico  universitario
 relativo al corso di laurea in "medicina e chirurgia", ha previsto la
 determinazione   del  numero  e  delle  modalita'  di  accesso  degli
 studenti;
     2) del decreto del  Ministero  dell'univesita'  e  della  ricerca
 scientifica  e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997, che definisce i
 criteri  e  le  modalita'  per  disciplinare   l'accesso   ai   corsi
 universitari  e,  in  particolare,  le procedure e i parametri per la
 limitazione dei posti nei corsi univesitari  ad  accesso  limitato  e
 limita  l'accesso  al  corso  di  laurea  in  "medicina  e chirurgia"
 subordinandolo allo svolgimento delle prove di ammissione;
     3) del decreto del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica del 26 luglio 1997, non conosciuto, con cui
 il  Ministro  ha determinato il numero degli studenti da ammettere al
 corso di laurea in "medicina e chirurgia" della facolta' di  medicina
 dell'Universita'  di Napoli "Federico II" limitandolo a 225 posti per
 gli studenti di cittadinanza italiana e della Comunita' europea ed ha
 dettato disposizioni in ordine alla effettuazione della selezione  ed
 alla valutazione della prova;
     4)  degli  atti  dell'Universita'  di  Napoli  "Federico II", non
 conosciuti, che hanno fissato e limitato  il  numero  degli  studenti
 italiani e stranieri da immatricolare per l'anno accademico 1997-98 e
 degli  atti  in essi richiamati, ivi comprese le deliberazioni (anche
 non conosciute) della facolta' di medicina e chirurgia con  le  quali
 viene  proposto  il  numero  degli  studenti  italiani e stranieri da
 ammettere, per il primo anno di corso per l'anno  accademico  1997-98
 al  corso  di laurea in "medicina e chirurgia" e le deliberazioni del
 senato accademico con le  quali  tale  proposta  della  facolta'  sul
 numero  degli  studenti  da  immatricolare  per detto corso di laurea
 viene confermata (pur esse non conosciute);
     5) della deliberazione del consiglio di facolta' che ha riservato
 5 posti agli studenti extracomunitari;
     6)  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica n. 5047 del 15 luglio 1997 richiamata nel
 bando di concorso adottato dal settore dell'Universita' "Federico II"
 di Napoli il 30 luglio 1997 per l'ammissione a n. 250 posti  (di  cui
 225  per cittadini italiani e dell'U.E.) presso il corso di laurea in
 "medicina e chirurgia" della facolta' di  medicina  e  chirurgia  per
 l'anno accademico 1997-98;
     7)  del  summenzionato  bando  di  concorso  adottato dal rettore
 dell'Universita' "Federico II" di Napoli del 30 luglio 1997;
     8) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali ed in
 particolare della graduatoria degli ammessi in cui i ricorrenti  sono
 collocati  in  posizione non utile per l'iscrizione al primo anno del
 corso di laurea in  "medicina  e  chirurgia"  per  l'anno  accademico
 1997-98,  nonche' sul ricorso n. 13773/97, proposto da Donadio Fabio,
 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Salvia  ed  Emilio  Paolo
 Salvia  ed elettivamente domiciliato come sopra; Contro il Presidente
 della Repubblica italiana e per esso il Ministero dell'universita'  e
 della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  in  persona del Ministro
 pro-tempore;  il   Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
 scientifica  e  tecnologica  in  persona  del  Ministro  pro-tempore;
 l'Universita' degli studi di Napoli  "Federico  II"  in  persona  del
 rettore  magnifico  pro-tempore;  la facolta' di medicina e chirurgia
 dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico Il" in  persona  del
 presidente   pro-tempore;   rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, ex lege domiciliati come sopra, e nei confronti
 di  Iannacone  Gian  Alfredo,  n.c.;   per   l'annullamento,   previa
 sospensione:
     1)  del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980,
 n. 135, che, con riferimento all'ordinamento didattico  universitario
 relativo  al corso di laurea in "odontoiatria e protesi dentaria", ha
 previsto la determinazione del numero e delle  modalita'  di  accesso
 degli studenti;
     2)  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983,
 n. 1219, articolo unico, che nel modificare l'art.  155  relativo  al
 corso  di  laurea di "odontoiatria e protesi dentaria" della facolta'
 di medicina e chirurgia dell'Universita' di  Napoli  ha  limitato  il
 numero  degli  iscritti a 50 per anno di corso e, complessivamente, a
 250  posti  per  l'intero  corso   di   studio   e   successive   sue
 modificazioni:    in  particolare,  degli  atti  che  hanno conferito
 all'Universita' "Federico II" di Napoli di determinare il  numero  di
 studenti  da  ammettere al corso di laurea in "odontoiatria e protesi
 dentaria";
     3) del decreto del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997 che definisce i
 criteri  e  le  modalita'  per  disciplinare   l'accesso   ai   corsi
 universitari  e,  in  particolare,  le procedure e i parametri per la
 limitazione dei posti nei corsi universitari ad  accesso  limitato  e
 limita  l'accesso  al  corso  di  laurea  in  "odontoiatria e protesi
 dentaria" subordinandolo allo svolgimento delle prove di ammissione;
     4) del decreto del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica del 26 luglio 1997, non conosciuto, con cui
 il  Ministero ha determinato il numero degli studenti da ammettere al
 corso di laurea in "odontoiatria e protesi dentaria"  della  facolta'
 di medicina dell'Universita' di Napoli "Federico II" limitandolo a 25
 posti  per  gli  studenti  di cittadinanza italiana e della Comunita'
 europea ed ha dettato disposizioni in ordine alla effettuazione della
 selezione ed alla valutazione della prova;
     5) degli atti  dell'Universita'  di  Napoli  "Federico  II",  non
 conosciuti,  che  hanno  fissato  e limitato il numero degli studenti
 italiani e stranieri da immatricolare per l'anno accademico 1997-98 e
 degli atti in essi richiamati, ivi comprese le  deliberazioni  (anche
 non  conosciute)  della facolta' di medicina e chirurgia con le quali
 viene proposto il numero  degli  studenti  italiani  e  stranieri  da
 ammettere,  per  il primo anno di corso per l'anno accademico 1997-98
 al corso  di  laurea  in  "odontoiatria  e  protesi  dentaria"  e  le
 deliberazioni  del senato accademico con le quali tale proposta della
 facolta' sul numero degli studenti da immatricolare per  detto  corso
 di laurea viene confermata (pur esse non conosciute);
     6) della deliberazione del consiglio di facolta' che ha riservato
 5 posti agli studenti extracomunitari;
     7)  della  nota  del  Ministero  dell'universita' e della ricerca
 scientifica e tecnologica n. 5047 del 15 luglio 1997  richiamata  nel
 bando di concorso adottato dal rettore dell'Universita' "Federico II"
 di Napoli il 30 luglio 1997 per l'ammissione a n. 30 posti (di cui 25
 per  cittadini  italiani  e  dell'U.E.)  presso il corso di laurea in
 "odontoiatria e  protesi  dentaria"  della  facolta'  di  medicina  e
 chirurgia per l'anno accademico 1997-98;
     8)  del  summenzionato  bando  di  concorso  adottato dal rettore
 dell'Universita' "Federico II" di Napoli del 30 luglio 1997;
     9) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali e  in
 particolare,  della graduatoria degli ammessi in cui il ricorrente e'
 stato collocato in posizione non utile per l'iscrizione al primo anno
 del corso di laurea in "odontoiatria e protesi dentaria"  per  l'anno
 accademico 1997-98.
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti  gli  atti  di costituzione in giudizio delle amministrazioni
 intimate; Viste le memorie prodotte  dalle  parti  a  sostegno  delle
 rispettive difese;
   Visti  gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera
 di consiglio del 1 dicembre 1997  il  consigliere  Bruno  Mollica;  e
 uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto;
                            Fatto e diritto
   I.  - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la
 riunione ai soli  fini  della  trattazione  della  presente  fase  di
 giudizio  -  i  ricorrenti  investono  i provvedimenti specificati in
 epigrafe nella parte in cui determinano la  preclusione  dell'accesso
 ai  corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per
 l'anno accademico 1997-98, e ne  chiedono,  in  via  incidentale,  la
 sospensione:  su  tale  richiesta  cautelare la sezione e' chiamata a
 decidere.
   Trattasi di corsi per i quali  l'amministrazione,  attraverso  atti
 regolamentari  e  di  attuazione,  ha imposto consistenti limitazioni
 nelle iscrizioni (che talora hanno comportato, per  alcune  facolta',
 anche l'assoluta indisponibilita' di posti).
   L'agire   dell'amministrazione  -  ed  in  particolare  l'impugnato
 decreto ministeriale 21 luglio 1997,  n.  245  ("Regolamento  recante
 norme  in  materia  di  accessi  alla  istruzione  universitaria e di
 connesse attivita' di orientamento") - trova dichiaratamente supporto
 normativo nell'art 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.  341,
 come  modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997,
 n.  127,  che  ha  attribuito  ad  un  atto  emanato   dal   Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
 di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi.
   Ed   invero,  l'art.  9  cit.,  a  seguito  della  detta  modifica,
 stabilisce che  il  Ministero  "definisce,  su  conforme  parere  del
 C.U.N.,  i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle
 scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche  a  quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle
 iscrizioni".
   La  sezione  dubita  della legittimita' costituzionale della norma;
 pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per  i  profili
 non    trattati    dai   ricorrenti,   la   relativa   questione   di
 costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge
 e, conseguentemente, con gli articoli 33 e 34 della Costituzione.
   II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
   Da un  lato,  sembra  incontrovertibile  che  la  tutela  cui  mira
 l'azione   intrapresa   discende,   nella   specie,  dalla  eventuale
 eliminazione  dalla  realta'  giuridica   della   disposizione   che,
 conferendo  il detto potere all'Amministrazione, consente alla stessa
 di precludere o limitare l'accesso ai  corsi  universitari:  si'  che
 viene  a  configurarsi  un'assoluta  priorita'  - anche in ragione di
 principi attinenti all'economia di giudizio -  di  trattazione  della
 detta  questione.
   E'  infatti  evidente che la caducazione delle norme che consentono
 al Ministro dell'universita' di  porre  limitazioni  alle  iscrizioni
 consentirebbe   la  soddisfazione  piena  dell'interesse  dedotto  in
 giudizio dai ricorrenti,  consentendo  agli  stessi  l'iscrizione  al
 corso  senza  sottomettersi  a  procedure  selettive, mentre le altre
 censure sollevano questioni  che,  ove  fondate,  assicurerebbero  un
 grado  minore  di  soddisfazione  all'interesse  dei  ricorrenti e si
 presentano    subordinate    all'esito     eventualmente     negativo
 dell'incidente di costituzionalita'.
   Dall'altro,  la  indicata  rilevanza  deve  ritenersi configurabile
 anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il  dubbio  di
 costituzionalita'  in ordine alla norma precitata, che costituisce la
 fonte  del  potere  nella  specie  esercitato   dall'amministrazione,
 preclude  al  collegio  una pronuncia definitiva, sia pure in sede di
 sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del fumus  della  pretesa
 azionata,  non  potendo  tale  valutazione  essere  svincolata  dalla
 decisione della Corte sulla portata della  norma  sottoposta  al  suo
 esame.
   III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Ritiene  la  sezione  che,  in materia di accesso agli studi, anche
 universitari,  sussista,  in  base  agli  articoli  33  e  34   della
 Costituzione,  una riserva relativa di legge, con la conseguenza che,
 in    mancanza    di    norme    legislative    che     attribuiscano
 all'amministrazione  -  nel  rispetto dei caratteri costitutivi della
 riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni  alle  iscrizioni
 ai  corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari
 o di attuazione che tali limitazioni prevedano.
   La configurabilita', nella materia,  di  una  riserva  relativa  di
 legge  costituisce  ius  receptum  nella  giurisprudenza  del giudice
 amnministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, III sez., 3 aprile 1996,
 n. 763 e 14 settembre 1994 n. 1632; t.a.r. Toscana, I sez., 24 aprile
 1997, n.  78; t.a.r. Veneto, I sez., 13 giugno 1992,  n.  222  e,  II
 sez.,  13  giugno  1997,  n.  1015; t.a.r. Liguria, Il sez., 21 marzo
 1995, n.  197).
   Ed  invero,  e'  l'art.  33,  secondo  comma,  della Costituzione a
 stabilire espressamente che "la Repubblica detta  le  norme  generali
 sull'istruzione  e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado",
 nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo  comma,
 che  sancisce  che  "la  scuola  e' aperta a tutti" (e che ha trovato
 attuazione, per le universita', con la legge  11  dicembre  1969,  n.
 910).
   E  laddove  il  legislatore  ha  ritenuto di introdurre limitazioni
 all'accesso,  vi  ha  provveduto,  di  norma,   direttamente   (basti
 ricordare  l'art.  24,  comma 2, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in
 ordine all'iscrizione al  primo  anno  degli  istituti  superiori  di
 educazione   fisica,  prevede  un  numero  di  posti  determinati  da
 assegnare mediante concorso per esami;  l'art.  3,  legge  21  luglio
 1961,  n.  685,  che  limitava l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65, per un numero predeterminato di posti da assegnare  mediante
 concorso  per  titoli  ed  esami)  ovvero  mediante  attribuzione del
 relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla  legge
 stessa  (ci si riferisce, ad es., all'art.  38, legge 14 agosto 1982,
 n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei  corsi
 di  laurea,  si  e'  attribuito  all'amministrazione universitaria il
 potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale  -
 ai  primi  sei  anni  successivi  all'attivazione di ciascun corso di
 laurea - il numero massimo delle iscrizioni).
   Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa  di  legge
 per  una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di
 demandare ad altre fonti sottoordinate la  disciplina  della  materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria  che
 lo  rendano  meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica,
 ma cio' e' possibile solo  previa  determinazione  di  una  serie  di
 precetti  idonei  ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria
 entro confini ben  delineati  o,  quantomeno,  previa  determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.
   In  proposito,  e'  costante l'insegnamento del giudice delle leggi
 sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto
 libere e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa  pubblica
 amministrazione,   ma   sussistano  nella  previsione  legislativa  -
 considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed
 adeguati  criteri"  (Corte  cost.  5   febbraio   1986,   n.   34   e
 giurisprudenza  ivi richiamata: sentenze numeri 4, 30 e 122 del 1957;
 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del  1972;  257  del
 1982; ordinanze numeri 31 e 139 del 1985).
   Se  cio'  e'  vero,  la disposizione dell'art. 9, comma 4, legge n.
 341 del 1990, come modificata dall'art. 17,  comma 116,  della  legge
 n.   127  del  1997,  non  sembra  esente  da  precitati  profili  di
 incostituzionalita'.
   La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia'  ricordato,  il
 potere  di  determinare  la  limitazione degli accessi all'istruzione
 universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna  individuazione  delle
 linee  essenziali  della disciplina - pur vertendo in materia coperta
 da riserva di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro  stesso,
 con  l'ausilio  di  altro  organo  dell'amministrazione  (C.U.N.), la
 stessa definizione dei  "criteri  generali  per  la  regolamentazione
 dell'accesso ... ai corsi universitari".
   Sembra   pertanto   ipotizzabile   la   violazione   del  principio
 costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il  che  sembra
 comportare  altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi
 di produzione giuridica non conformi al dettato  costituzionale,  del
 principio  della  tutela  del  diritto  allo  studio, postulato dagli
 articoli 33 e 34 della Costituzione.
   IV. - Per le  considerazioni  che  precedono,  va  conseguentemente
 sollevata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
 comma 4  cit.,  per  contrasto  col  principio  costituzionale  della
 riserva  relativa  di  legge  nonche'  con  gli  artt.  33 e 34 della
 Costituzione.
   Va disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale,  con  conseguente  sospensione  del giudizio ai sensi
 dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n.  87,  per  la  pronuncia  sulla
 legittimita' costituzionale della  suindicata norma.