IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 11873/1998, 11884/1998, 12103/1998, 12189/1998, 12219/1998, 12225/1998, 12226/1998, 12214/1998 e 12965/1998, proposti, rispettivamente, da Mascellino Giuseppe Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Lentini, elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Roma, via di Porta Pinciana n. 6; Contro l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma in persona del rettore pro-tempore ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - M.U.R.S.T. - in persona del Ministro pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, avverso e per l'annullamento, previa sospensiva in forma di ammissione con riserva: della graduatoria o altro atto non conosciuto in base al quale il ricorrente e' stato escluso dall'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1998/1999; del bando per l'ammissione al corso di laurea di cui al decreto rettorale del 23 luglio 1998; degli atti ritenuti presupposti e richiamati nel bando, ovvero del decreto M.U.R.S.T. 11 giugno 1998 (nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1998, n. 145), nella parte in cui determina per l'anno accademico 1998/1999 il numero massimo di posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, le modalita' di valutazione degli aspiranti e il numero massimo di posti disponibili (445) per l'Universita' di Roma "La Sapienza"; della delibera del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia del 10 luglio 1998 e della delibera del senato accademico del 17 luglio 1998 (non conosciute); del decreto M.U.R.S.T. 21 luglio 1997, n. 245 (nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, n. 175); nella parte in cui prevede l'accesso limitato ai corsi di laurea in medicina e chirurgia fino all'anno accademico 2001-2002; di ogni altro atto o provvedimento lesivo connesso, preparatorio o consequenziale (ric. n. 11873/1998); Proposto da Impara Luca e Montesanti Olmo, rappresentato e difesi dall'avv. Sebastiano Pennisi, elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Roma, circ.ne Clodia n. 82; Contro l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" in persona del rettore pro-tempore; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso e per l'annullamento: del decreto rettorale del 23 luglio 1998, pubblicato in data successiva, con cui l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" ha limitato nel numero di 469 le iscrizioni per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1998/1999, previo esame di selezione; nonche' di tutte le connesse delibere e atti non conosciuti, nonche' dei provvedimenti ministeriali in parte de qua, del relativo parere del consiglio universitario nazionale non conosciuto ed ogni altro atto presupposto, connesso consequenziale, ivi compreso per quanto di ragione il decreto ministeriale 11 giugno 1998 (ric. n. 11884/1998); Proposto da Lucisano Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Maria Sofi, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 163; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona del Ministro pro-tempore; l'Universita' degli studi de L'Aquila, nella persona del rettore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per l'annullamento, previa sospensiva: a) del decreto ministeriale 11 giugno 1998 con il quale e' stato introdotto e disciplinato il numero chiuso per le iscrizioni alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' de L'Aquila e predeterminato il numero massimo di studenti da iscrivere; b) del bando di concorso 23 luglio 1998, con il quale, in esecuzione del predetto decreto ministeriale, sono stati fissati tempi e modi per l'ammissione degli studenti alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' de L'Aquila; c) del provvedimento di estremi sconosciuti con il quale il ricorrente, benche' risultato idoneo all'esito dell'esame espletato a seguito delle determinazioni di cui sopra sub a) e sub b), non e' stato ammesso, per l'anno accademico 1998/1999, al primo anno di corso della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' de L'Aquila; d) di ogni e qualsiasi atto a quelli sopra indicati antecedente o consecutivo, comunque connesso o coordinato, anche solo presupposto (ric. n. 12103/1998); da Gatti Veronica, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Lana, elettivamente domiciliata nello studio del medesimo, in Roma via Emilio de' Cavalieri n. 11; Contro l'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", in persona del rettore pro-tempore ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento, previa sospensione: a) del decreto del rettore dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" del 27 luglio 1998, con il quale e' stato indetto il concorso pubblico a n. 14 posti per l'immatricolazione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e fissata all'11 settembre 1998 la data della prova di ammissione; b) di ogni altro atto connesso, tanto precedente quanto successivo, rispetto a quello di cui al precedente punto a), in particolare della graduatoria generale relativa all'esito della predetta prova d'ammissione e la conseguente proclamazione degli ammessi (ric. n. 12189/1998); Proposta da Vaccaro Vanja, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Vaccaro, elettivamente domiciliata in Roma, via Cristoforo Colombo n. 436; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in persona del Ministro protempore; l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" in persona del rettore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per l'annullamento: 1) del decreto del rettore dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" emanato in data 23 luglio 1998 con il quale e' stato stabilito che per l'anno accademico 1998/1999 il numero dei posti disponibili per l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia sia di 445 per gli studenti italiani comunitari ed extracomunitari residenti in Italia; 2) della delibera del senato accademico dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" adottata in data 17 luglio 1998, quale atto presupposto del menzionato decreto; 3) della delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia di detta universita' degli studi adottata in data 10 luglio 1998, quale ulteriore atto presupposto del medesimo decreto; 4) del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato in data 11 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1998, n. 145, con il quale all'art. 1, limitatamente all'anno accademico 1998/1999, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e' stato fissato in 5816 per gli studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia e in 445 quello dei posti disponibili presso l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", ancora quale atto presupposto del menzionato decreto del rettore di detta universita'; 5) della graduatoria pubblicata in data 15 settembre 1998, o ad essa prossima, in esito alla prova di ammissione, ai corsi di laurea in medicina e chirurgia presso la predetta Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", disposta con il succitato decreto del rettore (ric. n. 12219/1998); Proposto da Di Noi Salvatore, Aquino Vito e Valentini Nicola Salvatore, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Candreva, elettivamente domiciliato nello studio del difensore, in Roma, circ.ne Clodia n. 72; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in persona del Ministro protempore; l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" in persona del rettore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per l'annullamento previa sospensione: del provvedimento di non ammissione dei ricorrenti all'immatricolazione al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'universita' degli studi di Roma "La Sapienza" per l'anno accademico 1998/1999 reso noto mediante l'affissione in data 16 settembre 1998; della graduatoria - formulata all'esito della prova di ammissione - presso la segreteria della predetta facolta' all'interno della Citta' Universitaria; della citata graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice; della nomina della commissione di concorso; delle operazioni di concorso comprensive dello svolgimento e della correzione della prova scritta di ammissione; del decreto del rettore dell'universita' degli studi di Roma "La Sapienza" del 23 luglio 1998 di limitazione delle immatricolazioni alla facolta' di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1998/1999, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica tecnologica dell'11 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale, del 24 giugno 1998, n. 145, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale, del 29 luglio 1997, n. 175 e in particolare degli articoli 4 e 5 e di ogni altro atto prodromico, anteriore, contestuale o successivo comunque collegato, conseguenziale, dipendente o connesso con gli stessi (ric. n. 12225/1998); Proposto da Episcopo Claudia, rapp. e difesa dall'avv. Antonio Scuderi, elett. dom. nello studio dell'avv. Antonio Brancaccio, in Roma, via Taranto n. 18; Contro l'universita' degli studi di Napoli "Federico II", il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; il CUN, rapp. e difesi dall'avv.ra gen. dello Stato, ex lege dom. in Roma, via dei Portoghesi n. 12 avverso e per l'annullamento previa adozione di idoneo provvedimento cautelare: del decreto M.U.R.S.T. in data 11 giugno 1998 del decreto n. 2682 del 24 luglio 1998 a firma del rettore dell'ateneo, prof. Fulvio Tessitore, con il quale e' stato emanato il bando di concorso, nonche' del bando di concorso stesso; del regolamento emanato con decreto ministeriale M.U.R.S.T. n. 245 in data 21 luglio 1997; dei pareri emessi dal consiglio universitario nazionale del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997, atti mai conosciuti e con espressa richiesta di motivi aggiunti; ove e per quanto occorra, della graduatoria relativa al concorso per l'ammissione a n. 238 posti presso il corso di laurea in medicina e chirurgia della facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' degli studi di Napoli "Federico II" per l'anno accademico 1998/1999, pubblicata il 15 settembre 1998, nella parte in cui preclude alla ricorrente l'iscrizione al primo anno del predetto corso di laurea per l'indicato a.a.; delle note M.U.R.S.T. numeri 166/358/C del 17 aprile 1998, 3054 del 12 maggio 1998 e 715/1998 del 1o luglio 1998; nei limiti dell'interesse, di ogni atto presupposto, e segnatamente di tutti gli atti posti in essere dalla commissione esaminatrice, dell'eventuale decreto rettorale di approvazione della suddetta graduatoria, ove mai esistente, atti mai conosciuti e con espressa riserva di motivi aggiunti, nonche' di ogni altro atto connesso, collegato e conseguenziale; nonche' per la declaratoria: del diritto della ricorrente all'immatricolazione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia della facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' degli studi di Napoli "Federico II" per l'anno accademico 1998/1999 (ric. n. 12226/1998); Proposto da Malagnino Carlo, rapp. e difeso dall'avv. Gaetano Veneto elett. dom. in Roma, via Ludovisi n. 35; Contro l'universita' degli studi di Bologna, in persona del rettore pro-tempore; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, rapp. e difesi dall'avv.ra gen. dello Stato, ex lege dom. in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento, previa sospensiva nei limiti dell'interesse del ricorrente: del diniego di immatricolazione all'Universita' degli studi di Bologna - facolta' di lettere e filosofia - corso di laurea in scienze della comunicazione per l'anno accademico 1998/1999, verbalmente opposto al ricorrente dagli uffici di segreteria della facolta' di lettere e filosofia dell'universita' degli studi di Bologna, perche' non ricompreso tra i vincitori di concorso per l'accesso al detto corso di laurea; della graduatoria conclusiva approvata dall'Universita' degli studi di Bologna all'esito delle prove relative all'anno accademico 1998/1999 per l'ammissione al corso di laurea in scienze della comunicazione; del decreto del rettore dell'Universita' di Bologna recante indizione del concorso per l'immatricolazione di n. 450 studenti al corso di laurea in scienze della comunicazione presso l'Universita' degli studi di Bologna per l'anno accademico 1998/1999; del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 luglio 1998, recante la determinazione in 450 unita' del numero dei posti disponibili per l'immatricolazione, a.a. 1998/1999, al corso di laurea in scienze della comunicazione presso l'Universita' degli studi di Bologna; del sottostante decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, recante l'approvazione del regolamento di accesso all'istruzione universitaria; di tutti gli ulteriori atti presupposti e/o connessi, ancorche' ignoti, in quanto lesivi; di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorche' ignoto, in quanto lesivo (ric. n. 12965/1998). Proposto da Tersigni Paolo, Mirra Carla, Bella Marzia, Santaniello Alessandro, Falzarano Antonio, Livigni Grazia, Lilla Della Monica Vincenzo, Fumari Alessio, Thiene Laura, Liotino Alessandro, Scarapecchia Dario, Marini Luca, Nannerini Nicola, Cristi Caterina, Cristi Emanuela, Assogna Daniele, Alfieri Francesco, Carnevale Salvatore, Macchia Marina, Reboutsika Maria Cristina, Quadraccia Fabiola, Pezzella Bernardino, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietro Marsili e Silvio Crapolicchio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori, in Roma, via Frattina n. 14; Contro l'universita' degli studi di Roma "La Sapienza" in persona del rettore in carica; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, rapp. e difesi dall'avv.ra gen. dello Stato, ex lege dom. in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento, previa sospensiva: del decreto ministeriale del Ministro dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1998, n. 143, con cui e' stato determinato per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' degli studi di Roma "La Sapienza" un numero di posti pari a 27 per l'anno accademico 1998/1999; del provvedimento, di estremi ignoti, con cui l'universita' degli studi di Roma "La Sapienza", facolta' di medicina e chirurgia - corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ha previsto per l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1998/1999 un numero di posti pari a 0 (zero); nonche' di tutte le relative delibere, non conosciute, del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, del senato accademico, del consiglio di amministrazione di detta universita' e del consiglio universitario nazionale; di ogni altro atto, precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso e/o collegato a quelli impugnati (ric. n. 12214/1998). Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 28 ottobre 1998, il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale d'udienza; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto: Fatto e diritto 1. - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio - i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1998/1999, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione: e su tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata a decidere. Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni. L'agire dell'amministrazione, - in particolare il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, "Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento" - trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministro "definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni". La sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della costituzione. 2. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo. Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui mira l'azione intrapresa discende, nella specie, dalla eventuale eliminazione dalla realta' giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si' che viene a configurarsi un'assoluta priorita' - anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio - di trattazione della detta questione. E' infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'universita' di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione piena all'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione ai corsi senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'. Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce, allo stato, la fonte del potere esercitato dall'amministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria delibazione, sull'esistenza o meno, del fumus della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame. 3. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista in base agli articoli 33 e 34 della costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'amministrazione - nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano. La configurabilita', nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce ius receptum nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, III sez., 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, Ia sez., 24 aprile 1997, n. 78; il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, Ia sez., 13 giugno 1992, n. 222 e, II sez., 13 giugno 1997, n. 1015; il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, II sez., 21 marzo 1995 n. 197). Ed invero, e' l'art. 33, secondo comma, della Costituzione a stabilire espressamente che "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado", nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le Universita', con la legge 11 dicembre 1969 n. 910). E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1988 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art.3, legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/1962 al 1964/1965, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla pubblica amministrazione nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di lurea - il numero massimo delle iscrizioni). Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa. In proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34, e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985). Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra esente da precitati profili di incostituzionalita'. La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina - pur vertendo in materia coperta da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (CUN) la stessa definizione dei "criteri generali per la regoi'amentazione dell'accesso... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione. 4 - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma cit., per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzione. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art.23 legge 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.