IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 15648/1997
  proposto  da  Morini  Luca, Franchi Mirko, Bergandi Roberto, Mourad
  Agha Marua, Brunelli Vincenzo, Pompa Luca, Luise Pierluigi, Mariani
  Emiliano,  Paiocchi  Andrea Bruno, Ruffini Mauro, Tramarin Massimo,
  Vallinoti  Andrea  Giovanni,  Tassera Chiara, Monti Christian, Izzi
  Angelo  Raffaele,  Favale Tommaso, Menghini Daniele, Toia Giovanni,
  Prada  Marco,  Vitalesta Alberto, Staffelli Alessandro, Lanza Maria
  Carmela,   Pellegrini   Marco,  Clemente  Daniele,  Tarozzi  Marco,
  Gandolfi  Luigi,  Beretta  Carlo,  Polcan Cristina, Ferilli Silvio,
  Balestrieri  Chiara,  Biringhelli  Paolo,  La  Pietra Olga, Merisio
  Luca, Vigorelli Giuseppe, Martinelli Carlo, Di Biase Mirco, Paleari
  Laura  Dafne,  Mola  Claudio,  Di Gioia Andrea, Lombardo Salvatore,
  Solbiati    Dario,   Freni   Alessandro,   Leo   Giuseppe,   Fenino
  Massimiliano,  Zaffaroni  Maurizio,  De  Luca Sonia, Cardani Fabio,
  Traversone Matteo, Bricca Davide, Omodei Marco.
    Castiglioni  Valentina,  Macchi  Matteo,  Vanni  Alessio, Rustici
  Stefano,  Schmidt  Riccardo,  Vercelloni  Claudio, Garavaglia Laura
  Cecilia,   Bottaro  Michele,  Cornella  Antonio,  Rovaron  Daniela,
  Minardi   Stefano,  Colombo  Mauro,  Calvi  Marco,  Lamanna  Piera,
  Senafarre  Aldo,  Loviglio Leonardo, Anelli Edoardo, Azzini Andrea,
  Prato  Andrea, Ferrari Pietro, Longo Luca, Vrespa Daniele, Sboarina
  Andrea,   Pasciuti   Enzo,   Errico  Stefania,  Mazzoleni  Luciano,
  Bellinzona   Alessandro,  Pandini  Cristian,  Ruffoni  Diego,  Sala
  Cristina,  Turba  Riccardo,  Marino  Roberto, Codecasa Paola Maria,
  Frangi  Chiara,  Cantarini  Lisa, Virzi Citarra Mauro, Curti Luigi,
  Arienti  Chiara, Zappa Matteo, Restuccia Marco, Mapelli Alessandro,
  Besozzi  Andrea, Malli Danilo, Alchieri Alessandra, Pinto Isabella,
  Trani  Walter,  Castellano  Pierluca,  Lasagni Sabrina, Mosna Anna,
  Giussani Samuele, Giangreco Ezio, Grion Isabella Francesca, Munizio
  Cinzia, Colombo Teo, Guanella Fausto.
    Deriu  Marco,  Mazza  Marco,  Mauri  Davide, Frattini Marco, Comi
  Silvia,  Cesaratto Werther, Giglio Cristian, Ferrara Armando, Russo
  Luigi,  De Giorgi Matteo, Famoso Stefano, Cetraro Flavia, Crucilla'
  Vittorio,  Pellegrini  Fabrizio,  Zambelli Pietro, Nula Anna Maria,
  Bolis Luigi, Crippa Paolo, Vergente Francesco, Cerri Lino, Dall'Ara
  Andrea,  Magenta  Giuliano,  Gilardi  Ilaria,  De Giovanni Antonio,
  Perrone   Alessandro,   Ghidotti  Marco,  Beghi  Donatella,  Schena
  Christian  Giovanni,  Maffeis Sara Antonia, Bignamini Matteo, Bonza
  Dario,  Querciani  Fabio,  Iacuzzo Silvio, Maselli Juliette, Sotgiu
  Gian  Matteo,  Saita  Massimo,  Lentini  Maurizio,  Volpe  Luciano,
  Tripodi  Giovanni,  Rizzi  Gabriele,  Bugini  Ivano, Manno Luciano,
  Imbalzano Lorenzo, Allegrini Marco, Gianforti Luca.
    Impastato  Irene,  Cortese Maria Anna Domenica, Angelastro Marco,
  Balassone  Chiara,  Moioli  Federica,  Alessandri'  Giorgio, Spacca
  Ester,  Ungheri  Riccardo,  Marsanich  Cristian,  Massimino  Mirko,
  Callerio  Massimo, Arrigone Maurizio, Del Ponte Roberto, Condorelli
  Gloria,  Bini Debora, Dotti Simonluca, Carimati Massimo, Pravettoni
  Marcello,  Brera  Maurizio, Beretta Mauro, Mercogliano Mario, Cali'
  Angelo,  Cirillo  Salvatore,  Montini  Sergio,  Castelli  Fabrizio,
  Carenzi  Valter, Ciabattoni Giampiero, Perrone Gianluca, Ciabattoni
  Alberto,  rappresentati  e  difesi dagli avvocati Mirco Rizzoglio e
  Norberto  Pandolfi,  con  domicilio eletto nello studio del secondo
  difensore, in Roma, via Svezia n. 11;
    Contro  l'Universita'  degli  studi  di  Milano,  in  persona del
  rettore  pro-tempore; il Ministero dell'universita' e della ricerca
  scientifica  e  tecnologica  nonche'  il  Ministero  della pubblica
  istruzione,   in   persona  dei  rispettivi  Ministri  pro-tempore,
  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex
  lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti
  di   Liuzzi   Gemma   Maria,   non   costituita  in  giudizio,  per
  l'annullamento previa sospensione:
        1)  della  delibera dell'Universita' degli studi di Milano di
  approvazione  del  bando  di  concorso  per  il  corso di laurea in
  odontoiatria  e  protesi  dentaria  per l'a.a. 1997/1998, in cui si
  indicano 50 posti per le iscrizioni al primo anno;
        2)  della  delibera  di approvazione della graduatoria finale
  degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria
  per l'a.a. 1997/1998;
        3)  dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure
  per  l'espletamento  della  prova d'esame per l'iscrizione al primo
  anno  del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria - a.a.
  1997/1998;
        4)  della  delibera  di nomina della commissione esaminatrice
  per  il  concorso  relativo  al  corso  di laurea in odontoiatria e
  protesi dentaria, per l'a.a. 1997/1998;
        5)  della delibera di approvazione dei criteri di selezione e
  di  istituzione  dei test relativamente al concorso per il corso di
  laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998;
        6) delle (eventuali) delibere del consiglio della facolta' di
  medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli
  studi  di  Milano,  in cui si indica il numero di posti disponibili
  per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in
  odontaiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998;
        7)   del   decreto  21  luglio  1997,  n. 245  del  Ministero
  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica con cui
  e'  stato  adottato  il  "Regolamento  recante  norme in materia di
  accessi  all'istruzione  universitaria  e  di connesse attivita' di
  orientamento",   nella  parte  in  cui  (artt. 4  e  5)  si  limita
  all'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
        8)   del   decreto   del   31   luglio   1997  del  Ministero
  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica in cui
  si  limita  l'accesso  al corso di laurea in odontoiatria e protesi
  dentaria  per  l'a.a. 1997/1998 presso l'Universita' degli studi di
  Milano, stabilendo le modalita' di selezione;
        9) del provvedimento nota prot. S/14644 del 25 settembre 1997
  dell'Universita'  degli  studi  di  Milano  con  cui viene respinta
  l'ulteriore   domanda   di   ammissione   al  corso  di  laurea  in
  odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998 presentata dai
  ricorrenti;
        10)  e,  ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con
  cui  e' stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 30 settembre
  1938,  n. 1652,  nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d.
  numero   programmato   delle  iscrizioni  al  corso  di  laurea  in
  odontoiatria  e  protesi  dentaria  e del d.P.R. 25 settembre 1980,
  n. 685  con  cui  e'  stato  modificato lo statuto dell'Universita'
  degli  studi  di Milano ed e' stata prevista l'attivazione al corso
  di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, con la previsione del
  numero programmato, nonche' delle modifiche successive;
        11)  nonche'  di  tutti  gli  atti  agli  stessi  precedenti,
  preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi;
    Sul   ricorso   n. 15841/1997,   proposto   da   Colella   Carlo,
  rappresentato  e  difeso  dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto
  Pandolfi,  con domicilio eletto nello studio del secondo difensore,
  in Roma, via Svezia n. 11;
    Contro   l'Universita'   degli   studi   di   Milano,   Ministero
  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e
  Ministero   della   pubblica  istruzione,  rappresentati  e  difesi
  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma,
  via  dei  Portoghesi  n. 12, e nei confronti di Liuzzi Gemma Maria,
  non  costituita  in giudizio; per l'annullamento previa sospensione
  degli   atti  di  cui  al  ricorso  n. 15648/1997  (con  esclusione
  dell'atto  indicato  al  n. 9) nonche' del provvedimento di mancata
  ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
    Sul   ricorso  n. 15637/1997,  proposto  da  Dezza  Maria  Clara,
  Panigada  Serena,  Facoetti  Lara, Parotti Paolo, Borgonovo Simona,
  Benedetti   Francesca,   Benetti   Elisa,  Musacchio  Danilo,  Reda
  Gianlulgi,  Vessia  Chiara,  Di  Dio  La  Leggia  Cinzia,  Ortolani
  Valeria,  Brunelli Luca, Virgilio Roberta, Donzelli Sabrina, Cajani
  Francesca, Cusani Alessandra, Fedeli Sara, Cavenago Francesca, Niro
  Dario,  Schwarz  Mara,  Sacchi  Massimiliano,  Venturini  Raffaele,
  Ilardo  Valeria,  Samogin  Andrea,  Sala  Veronica, Boccalari Luca,
  Patrizi  Andrea  Maria,  Goi  Gabriele,  Tosi  Clara, Russo Simona,
  Marrella Veronica, Ghisalberti Emanuela.
    Tosini  Chiara,  Brotto  Gabriele, Secondi Francesca, Hend Aabid,
  Sormani Marica, Tagliabue Annachiara, Marconi Matteo, Pardo Simone,
  Barbieri  Sabrina, Fratoni Alessia, Soldano Stefano, Pulito Simona,
  Tagliaferri   Andrea,   De  Vito  Donatella,  Giannelli  Maddalena,
  Squitieri  Anna,  Di  Francesco  Jacopo, Menozzi Andrea, Sanfilippo
  Santina,  Pellizzari Elisa, Cereda Danilo, Corti Valentina, Sanvito
  Manuela,   Valsecchi  Eleonora,  Andreana  Sara,  Taschi  Annalisa,
  Biancardi  Marcella  Luisa,  Paris  Daniela,  Alessandri'  Giorgio,
  Olivero  Micaela,  Formenti  Alberto,  rappresentati e difesi dagli
  avvocati  Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, con domicilio eletto
  nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11;
    Contro   l'Universita'   degli   studi   di   Milano,   Ministero
  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e
  Ministero   della   pubblica  istruzione,  rappresentati  e  difesi
  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma,
  via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti di Fiorito Cristina Maria
  Maddalena, n. c., per l'annullamento previa sospensione:
        della  delibera  dell'Universita'  degli  studi  di Milano di
  approvazione  del  bando  di  concorso  per  il  corso di laurea in
  medicina  e chiirurgia per l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 500
  posti  - di cui 15 per studenti extracomunitari - per le iscrizioni
  al primo anno;
        della delibera di approvazione della graduatoria finale degli
  ammessi  al  corso  di  laurea  in  medicina e chirurgia per l'a.a.
  1997/1998;
        dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per
  l'espletamento  della  prova d'esame per l'iscrizione al primo anno
  del corso di laurea di medicina e chirurgia - a.a. 1997/1998;
        della  delibera  di nomina della commissione esaminatrice per
  il  concorso  relativo  al corso di laurea in medicina e chirurgia,
  per l'a.a. 1997/1998;
        della  delibera di approvazione dei criteri di selezione e di
  istituzione  dei  test  relativamente  al  concorso per il corso di
  laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998;
        delle  (eventuali)  delibere  del consiglio della facolta' di
  medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli
  studi  di  Milano,  in cui si indica il numero di posti disponibili
  per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in
  medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998;
        del   Decreto   21   luglio   1997,   n. 245   del  Ministero
  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, nella
  parte  in  cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea
  in medicina e chirurgia;
        del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'universita'
  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  in  cui  si  limita
  l'accesso  al  corso di laurea in medicina e chirurgia dentaria per
  l'a.a.  1997/1998  presso  l'Universita'  degli  studi  di  Milano,
  stabilendo le modalita' di selezione;
        del  provvedimento  nota  prot. S/14644 del 19 settembre 1997
  dell'Universita'  degli  studi  di  Milano  con  cui viene respinta
  l'ulteriore  domanda di ammissione al corso di laurea in medicina e
  chirurgia per l'a.a. 1997/1998 presentata dai ricorrenti;
        e,  ove occorra del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95 con cui e'
  stata  modificata  la  tabella  XVIII  del  r.d. 30 settembre 1938,
  n. 1652,  prevedendo  l'introduzione  del  c.d.  numero programmato
  delle  iscrizioni  al corso di laurea in medicina e chirurgia e del
  d.P.R.  3  marzo 1988 (come modificato dal r.d. 22 luglio 1991) con
  cui  e' stato modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di
  Milano  ed e' stato previsto il numero programmato delle iscrizioni
  al corso di laurea in medicina e chirurgia, nonche' delle modifiche
  successive;
        nonche'   di   tutti   gli   atti   agli  stessi  precedenti,
  preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi;
    Sul  ricorso  n. 15650/1997,  proposto da Viale Valeria, Barbieri
  Davide,  Basso  Edoardo, Paleari Silvia, Metzger Cecilia, Cepparulo
  Alessandra,  Valenti  Paola, Longini Elisa, Germani Jlenia Viviana,
  Ciceri  Silvia, Ferroni Davide, Lissoni Alessandra, Guffanti Marco,
  Salvau   Marina,   Poma  Simona,  Martiradonna  Alessio,  Giorgetti
  Pierpaolo,  Bovisio  Ivana,  Bonfiglio  Michela,  Campana Consuelo,
  Docchio  Chiara,  Lavanga  Carmen,  Riboli  Luigi,  Perboni Andrea,
  Arrigoni   Claudia,   Beretta  Debora,  Balzarin  Daniela,  Marzola
  Barbara, Grieco Silvia, Lodato Vincenzo, Marescotti Claudia, Albini
  Anna,  Mascheroni  Valeria,  Micheletti  Federica,  Biffi Samantha,
  Dellanoce Elena, Celentano Barbara, Taveri Francesco.
    Costa Alessandra, Mortoni Giovanna, Papetti Laura, Cantafora Anna
  Filomena  Adelaide, Aiello Fabio, Mighali Stella, Alberti Isabella,
  Cattaneo  Chiara,  Zoboli  Monica,  Colombo Diego, Negri Valentina,
  Buscaglia  Robin,  Fanuli  Viviana,  Romania  Giuseppe,  Fiorentino
  Elena,  Giordano  Emanuela,  Valentinuzzi  Massimiliano,  Del Conte
  Tiziana,  Chiapponi  Anna,  Battaglia  Gabriella,  Zuffoli Azzurra,
  Susca  Francesca,  Lucantini  Chiara,  Gheza  Vera, Martelli Irene,
  Colzani  Mauro,  Mastromatteo  Maria  Cesarea, Tosi Sabrina, Riboli
  Veronica,   Sicilia   Filippo,   Levati  Elena  e  Olivieri  Erika,
  rappresentati  e  difesi  dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto
  Pandolfi,  con domicilio eletto nello studio del secondo difensore,
  in Roma, via Svezia n. 11;
    Contro   l'Universita'   degli   studi   di   Milano,   Ministero
  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e
  Ministero   della   pubblica  istruzione,  rappresentati  e  difesi
  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma,
  via  dei  Portoghesi  n. 12;  e  nei  confronti di Bertagnoli Luca,
  n. c.; per l'annullamento previa sospensione:
        della  delibera  dell'11  aprile  1997  del  consiglio  della
  facolta'  di  medicina  veterinaria dell'Universita' degli studi di
  Milano  in  cui  si  indicano  200  posti  (di  cui 10 per studenti
  stranieri)  disponibili  per  il  primo anno del corso di laurea in
  medicina veterinaria per l'a.a. 1997/1998;
        della  delibera  dell'Universita'  degli  studi  di Milano di
  approvazione  del  bando  di  concorso  per  il  corso di laurea in
  medicina  veterinaria  per l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 190
  posti per le iscrizioni al primo anno;
        della delibera di approvazione della graduatoria finale degli
  ammessi  al  corso  di  laurea  in  medicina veterinaria per l'a.a.
  1997/1998;
        dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per
  l'espletamento  della  prova d'esame per l'iscrizione al primo anno
  del corso di laurea in medicina veterinaria - a.a. 1997/1998;
        della  delibera  di nomina della commissione esaminatrice per
  il  concorso  relativo  al corso di laurea in medicina veterinaria,
  per l'a.a. 1997/1998;
        della  delibera di approvazione dei criteri di selezione e di
  istituzione  dei  test  relativamente  al  concorso per il corso di
  laurea in medicina veterinaria per l'a.a. 1997/1998;
        dell'(eventuale)     delibera     del    senato    accademico
  dell'Universita'  degli studi di Milano, in cui si indica il numero
  di  posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente
  al corso di laurea in medicina veterinaria per la.a. 1997/1998;
        del   decreto   21   luglio   1997,   n. 245   del  Ministero
  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, nella
  parte  in  cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea
  in odontoiatria e protesi dentaria;
        del  decreto  31 luglio 1997 del Ministero dell'universita' e
  della  ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso
  al  corso  di  laurea  in medicina veterinaria per l'a.a. 1997/1998
  presso l'Universita' degli studi di Milano, stabilendo le modalita'
  di selezione;
        dei  provvedimenti dell'Universita' degli studi di Milano con
  cui  viene  respinta  l'ulteriore domanda di ammissione al corso di
  laurea  in medicina veterinaria per l'a.a. 1997/1998 presentata dai
  ricorrenti;
        e,  ove  occorra,  del  d.P.R.  29 agosto 1986, n. 947 (e del
  successivo  decreto  del Ministero dell'universita' e della ricerca
  scientifica  e  tecnologica  del 25 febbraio 1993) con cui e' stata
  modificata  la  tabella XXXIII del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652,
  prevedendo   l'introduzione   del  c.d.  numero  programmato  delle
  iscrizioni  al  corso  di  laurea  in  medicina veterinaria e dello
  statuto  dell'Universita'  degli studi di Milano nella parte in cui
  prevede  il  numero  programmato delle iscrizioni al primo anno del
  corso di laurea in medicina veterinaria;
        nonche'   di   tutti   gli   atti   agli  stessi  precedenti,
  preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi;
    Sui ricorsi numeri 15642, 15646, 15649, 16255 del 1997, proposti,
  rispettivamente, da Viviani Ronnie, Bazzoli Elena, Agnelli Umberto,
  Ventriglia  Mattia,  rappresentati  e  difesi  dagli avvocati Mirco
  Rizzoglio  e  Norberto  Pandolfi, con domicilio eletto nello studio
  del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11;
    Contro  l'Universita'  degli  studi  di  Brescia,  in persona del
  rettore  pro-tempore;  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
  scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in
  persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi
  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, ex lege domiciliati in Roma
  via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione:
        della  delibera  dell'Universita'  degli  studi di Brescia di
  approvazione  del  bando  di  concorso  per  il  corso di laurea in
  odontoiatria  e  protesi  dentaria  per l'a.a. 1997/1998, in cui si
  indicano 24 posti per le iscrizioni al primo anno;
        della delibera di approvazione della graduatoria finale degli
  ammessi  al  corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per
  l'a.a. 1997/1998;
        dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per
  l'espletamento  della  prova d'esame per l'iscrizione al primo anno
  del  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e protesi dentaria - a.a.
  1997/1998;
        della  delibera  di nomina della commissione esaminatrice per
  il  concorso  relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi
  dentaria, per l'a.a. 1997/1998;
        della  delibera di approvazione dei criteri di selezione e di
  istituzione  dei  test  relativamente  al  concorso per il corso di
  laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998;
        delle  (eventuali)  delibere  del consiglio della facolta' di
  medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli
  studi  di  Brescia, in cui si indica il numero di posti disponibili
  per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in
  odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998;
        del   decreto   21   luglio   1997,   n. 245   del  Ministero
  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, nella
  parte  in  cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea
  in odontoiatria e protesi dentaria;
        del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'universita'
  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  in  cui  si  limita
  l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per
  l'a.a.  1997/1998  presso  l'Universita'  degli  studi  di Brescia,
  stabilendo le modalita' di selezione;
        della mancata ammissione del ricorrente al corso di laurea in
  odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998;
        e,  ove  occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui
  e'  stata  introdotta  la  tabella  XVIII-bis nel r.d. 30 settembre
  1938,  n. 1652,  nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d.
  numero   programmato   delle  iscrizioni  al  corso  di  laurea  in
  odontoiatria  e  protesi  dentaria e dello statuto dell'Universita'
  degli  studi  di  Brescia in cui e' stata prevista l'attivazione al
  corso   di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  con  la
  previsione  del  numero  programmato  delle iscrizioni e successive
  modifiche;
        nonche'   di   tutti   gli   atti   agli  stessi  precedenti,
  preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi;
    Sul   ricorso   n. 15842/1997,   proposto   da  Richetti  Simona,
  rappresentata  e  difesa  dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto
  Pandolfi,  con domicilio eletto nello studio del secondo difensore,
  in Roma, via Svezia n. 11;
    Contro  l'Universita'  degli  studi  di  Brescia,  in persona del
  rettore  pro-tempore;  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
  scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in
  persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi
  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma,
  via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione:
        della  delibera  del  17  luglio  1997  del senato accademico
  dell'Universita'  degli studi di Brescia in cui si indica il numero
  di  144  posti disponibili per l'iscrizione al primo anno del corso
  di laurea in medicina e chirurgia;
        della  delibera  dell'Universita'  degli  studi di Brescia di
  approvazione  del  bando  di  concorso  per  il  corso di laurea in
  medicina  e  chirurgia per l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 160
  posti  - di cui 16 per studenti extracomunitari - per le iscrizioni
  al primo anno;
        della delibera di approvazione della graduatoria finale degli
  ammessi  al  corso  di  laurea  in  medicina e chirurgia per l'a.a.
  1997/1998 e della graduatoria stessa;
        dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per
  l'espletamento  della  prova d'esame per l'iscrizione al primo anno
  del corso di laurea in medicina e chirurgia - a.a. 1997/1998;
        della  delibera  di nomina della commissione esaminatrice per
  il  concorso  relativo  al corso di laurea in medicina e chirurgia,
  per l'a.a. 1997/1998;
        della  delibera di approvazione dei criteri di selezione e di
  istituzione  dei  test  relativamente  al  concorso per il corso di
  laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998;
        delle  (eventuali)  delibere  del consiglio della facolta' di
  medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli
  studi  di  Brescia, in cui si indica il numero di posti disponibili
  per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in
  medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998;
        del   decreto   21   luglio   1997,   n. 245   del  Ministero
  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, nella
  parte  in  cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea
  in medicina e chirurgia;
        del  decreto  31 luglio 1997 del Ministero dell'universita' e
  della  ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso
  al  corso  di  laurea  in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998
  presso   l'Universita'   degli  studi  di  Brescia,  stabilendo  le
  modalita' di selezione;
        della  mancata ammissione della ricorrente al corso di laurea
  in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998;
        e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95 con cui e'
  stata  modificata  la  tabella  XVIII  del  r.d. 30 settembre 1938,
  n. 1652,  prevedendo  l'introduzione  del  c.d.  numero programmato
  delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia e dello
  statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, nella parte in cui
  prevede  il  numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea
  in medicina e chirurgia, nonche' delle modifiche successive;
        nonche'   di   tutti   gli   atti   agli  stessi  precedenti,
  preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi;
    Sul   ricorso   n. 15840/1997,   proposto   da   Rosano  Giacomo,
  rappresentato  e  difeso  dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto
  Pandolfi,  con domicilio eletto nello studio del secondo difensore,
  in Roma, via Svezia n. 11;
    Contro  l'Universita'  degli  studi  di  Napoli  "Federico II" in
  persona del rettore pro-tempore; Ministero dell'universita' e della
  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  Ministero  della  pubblica
  istruzione   in   persona   dei  rispettivi  Ministri  pro-tempore,
  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex
  lege   domiciliati   in   Roma,   via  dei  Portoghesi  n. 12;  per
  l'annullamento previa sospensione:
        del  provvedimento  nota  prot.  n. 8346  del 23 ottobre 1997
  dell'Universita'  degli studi di Napoli "Federico II" con cui viene
  respinta   la   domanda   di  ammissione  al  corso  di  laurea  in
  odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998 presentata dal
  ricorrente;
    e,  ove  occorra,  della delibera dell'Universita' degli studi di
  Napoli  "Federico  II" di approvazione del bando di concorso per il
  corso  di  laurea  di  odontoiatria  e  protesi dentaria per l'a.a.
  1997/1998,  in  cui si indicano 25 posti per le iscrizioni al primo
  anno;
        della delibera di approvazione della graduatoria finale degli
  ammessi  al  corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per
  l'a.a. 1997/1998;
        dell'(eventuale) delibera di approvazioqe delle procedure per
  l'espletamento  della  prova d'esame per l'iscrizione al primo anno
  del  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e protesi dentaria - a.a.
  1997/1998;
        della  delibera  di nomina della commissione esaminatrice per
  il  concorso  relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi
  dentaria, per l'a.a. 1997/1998;
        della  delibera di approvazione dei criteri di selezione e di
  istituzione  dei  test  relativamente  al  concorso per il corso di
  laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998;
        delle  (eventuali)  delibere  del consiglio della facolta' di
  medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli
  studi di Napoli "Fedederico II" in cui si indica il numero di posti
  disponibili  per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso
  di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998;
    del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita'
  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  nella parte in cui
  (artt. 4   e   5)  si  limita  l'accesso  al  corso  di  laurea  in
  odontoiatria e protesi dentaria;
        del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'universita'
  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  in  cui  si  limita
  l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per
  l'a.a.   1997/1998  presso  l'Universita'  degli  studi  di  Napoli
  "Federico II", stabilendo le modalita' di selezione;
        e,  ove  occorra,  del  d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 nella
  parte  in  cui  prevede  l'introduzione del c.d. numero programmato
  delle  iscrizioni  al  corso  di  laurea  in odontoiatria e protesi
  dentaria  e  dello  statuto  dell'Universita' degli studi di Napoli
  "Federico  II"  nella  parte in cui e' stata prevista l'attivazione
  del  corso  di  laurea  in  odontoiatria e protesi dentaria, con la
  previsione   del   numero   programmato,  nonche'  delle  modifiche
  successive;
        nonche'   di   tutti   gli   atti   agli  stessi  precedenti,
  preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi;
    Sul  ricorso  n. 15633/1997,  proposto da Amore Gianluca, Vitello
  Diego,  Roberto Rosa, Bardine Simone, Faresin Elena, Buziol Selene,
  Macario  Luca, Quinto Albero, Resta Giuseppe, Rizzi Elena, Briccola
  Laura,   Landri  Simona,  Frigo  Federica,  Ortolani  Nadia,  Rossi
  Jessica, Bertanelli Matteo, Lovati Monica, Gentile Luca, Di Placido
  Giovanna,  Ravasi  Saverio,  Galbiati  Paola,  Marazzina  Veronica,
  Mantovani  Viviana,  Maccarone  Giuseppe,  Favret Alberto, Olivetti
  Alberta,  Tronchetti  Fabio,  Ali'  Claudio, Liparoto Monica, Negro
  Stefania,  Valentini  Stefano, Pelotti Andrea, Ward Christopher G.,
  Pistone Arsenio Luca e Casasco Cesare, rappresentati e difesi dagli
  avvocati  Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, con domicilio eletto
  nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11;
    Contro Politecnico di Milano e Ministero dell'universita' e della
  ricerca   scientifica   e   tecnologica,   rappresentati  e  difesi
  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma,
  via  dei Portoghesi n. 12, e nei confronti di Lavezzi Marco, n. c.,
  per l'annullamento previa sospensione:
        della  delibera del Politecnico di Milano di approvazione del
  bando di concorso per il corso di laurea in disegno industriale per
  l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 500 posti per le iscrizioni al
  primo anno;
        della delibera di approvazione della graduatoria finale degli
  ammessi  al  corso  di  laurea  in  disegno  industriale per l'a.a.
  1997/1998;
        dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per
  l'espletamento  della  prova d'esame per l'iscrizione al primo anno
  del corso di laurea in disegno industriale - a.a. 1997/1998;
        della  delibera  di nomina della commissione esaminatrice per
  il concorso relativo al corso di laurea in disegno industriale, per
  l'a.a. 1997/1998;
        della  delibera di approvazione dei criteri di selezione e di
  istituzione  dei  test  relativamente  al  concorso per il corso di
  laurea in disegno industriale per l'a.a. 1997/1998;
        delle  (eventuali)  delibere  del consiglio della facolta' di
  architettura,   del  consiglio  di  amministrazione  e  del  senato
  accademico del Politecnico di Milano, in cui si indica il numero di
  posti  disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al
  corso di laurea in disegno industriale per l'a.a. 1997/1998;
        del   decreto   21   luglio   1997,   n. 245   del  Ministero
  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, nella
  parte  in  cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea
  in disegno industriale;
        del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'universita'
  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  in  cui  si  limita
  l'accesso  al  corso  di  laurea  in disegno industriale per l'a.a.
  1997/1998   presso  il  Politecnico  di  Milano,  attribuendo  alle
  universita' la facolta' di scelta delle modalita' di selezione;
        dei  provvedimenti  del  Politecnico  di Milano con cui viene
  respinta  l'ulteriore  domanda  di ammissione al corso di laurea in
  disegno industriale per l'a.a. 1997/1998 presentata dai ricorrenti;
        e  ove  occorra, del decreto del Ministero dell'universita' e
  della  ricerca  scientifica  e tecnologica del 24 febbraio 1993 con
  cui si modifica la tabella XXX del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652,
  nella   parte  in  cui  si  prevede  il  numero  programmato  delle
  iscrizioni   al   corso   di  laurea  in  disegno  industriale  (e,
  cautelativamente  del  decreto rettorale applicativo al Politecnico
  di   Milano  del  d.m.  24  febbraio  1993)  e  dello  statuto  del
  Politecnico  di  Milano  nella  parte  in  cui  prevede  il  numero
  programmato   delle  iscrizioni  al  corso  di  laurea  in  disegno
  industriale;
        nonche'   di   tutti   gli   atti   agli  stessi  precedenti,
  preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi;
    Sul  ricorso  n. 15645/1997,  proposto  da  Morganti Sara, Pagano
  Vanessa,  Dotti  Andrea,  Mandelli  Natalia,  Maoret  Fabio,  Serra
  Matteo,  Arrighi  Luca, Marini Mauro, Ogliari Veronica, Masserdotti
  Daniela, Tanzi Samantha, Fedele Alessia, Papagni Emanuela, D'Antona
  Emilia,  Cirimbelli  Katia,  Vanotti Alfredo, Paglia Luca, Sieffert
  Christine,  Cascio  Nicola, Ghion Valeria, Magnani Francesca, Arash
  Ghaffarian  Allahyari,  Ghilardi Guido, Scarlatella Simona, Incampo
  Paolo,  Orioni Raffaella, Tortorella Chiara, Chiodi Giovanna, Arini
  Monica, Mena Luca, Vergine Emanuele, Moscatelli Francesco, Pezzotti
  Andrea, Maturi Daniela, Gobbato Simona, Murgia Silvia, Ponti Paola,
  Minetto  Gaia,  Robusti  Paolo, Bucciarelli Laura, Filisetti Paola,
  Santi  Luca,  Algiag  Gaber,  Cortellino Anna Chiara e Marino Agata
  Anna  Rosa  Paola,  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati Mirco
  Rizzoglio  e  Norberto  Pandolfi, con domicilio eletto nello studio
  del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11;
    Contro  il  Politecnico  di Milano e Ministero dell'universita' e
  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, rappresentati e difesi
  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma,
  via  dei  Portoghesi  n. 12,  e,  nei confronti di Marinacci Marco,
  n. c., per l'annullamento previa sospensione:
        della  delibera del Politecnico di Milano di approvazione del
  bando di concorso per il corso di laurea in architettura per l'a.a.
  1997/1998, in cui si indicano 1350 posti per le iscrizioni al primo
  anno;
        della delibera di approvazione della graduatoria finale degli
  ammessi al corso di laurea in architettura per l'a.a. 1997/1998;
        dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per
  l'espletamento  della  prova d'esame per l'iscrizione al primo anno
  del corso di laurea in architettura - a.a. 1997/1998;
        della  delibera  di nomina della commissione esaminatrice per
  il concorso relativo al corso di laurea in architettura, per l'a.a.
  1997/1998;
        della  delibera di approvazione dei criteri di selezione e di
  istituzione  dei  test  relativamente  al  concorso per il corso di
  laurea in architettura per l'a.a. 1997/1998;
        delle  (eventuali)  delibere  del consiglio della facolta' di
  architettura,   del  consiglio  di  amministrazione  e  del  senato
  accademico del Politecnico di Milano, in cui si indica il numero di
  posti  disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al
  corso di laurea in architettura per l'a.a. 1997/1998;
        del   decreto   21   luglio   1997,   n. 245   del  Ministero
  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, nella
  parte  in  cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea
  in architettura;
        del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'universita'
  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  in  cui  si  limita
  l'accesso  al  corso di laurea in architettura per l'a.a. 1997/1998
  presso  il  Politecnico  di Milano, attribuendo alle universita' la
  facolta' di scelta delle modalita' di selezione;
        dei  provvedimenti  del  Politecnico  di Milano con cui viene
  respinta  l'ulteriore  domanda  di ammissione al corso di laurea in
  architettura per l'a.a. 1997/1998 presentata dai ricorrenti;
        e,  ove occorra, del decreto del Ministero dell'universita' e
  della  ricerca  scientifica  e tecnologica del 24 febbraio 1993 con
  cui si modifica la tabella XXX del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652,
  nella   parte  in  cui  si  prevede  il  numero  programmato  delle
  iscrizioni  al  corso di laurea in architettura (e cautelativamente
  del decreto rettorale applicativo al Politecnico di Milano del d.m.
  24  febbraio  1993) e dello statuto del Politecnico di Milano nella
  parte  in  cui  prevede  il  numero programmato delle iscrizioni al
  corso di laurea in architettura;
        nonche'   di   tutti   gli   atti   agli  stessi  precedenti,
  preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi;
    Sul ricorso n. 15643/1997, proposto da Locatelli Michele, Belloni
  Emanuela,  Bianchi  Denise,  Acquistapace  Matteo, Amaboldi Davide,
  Cotroneo  Matteo,  Gerosa  Paola,  Barbagallo Marcello, Pucciarelli
  Enrica,  Faraone Alda Rita, Lunghi Roberta, William Bulzoni, Ieraci
  Tiziana,  Artusi  Marilina, Tomaino Massimiliano, Tavaglione Marta,
  Panighi  Denise,  Latorraca  Maurizio,  Pirovano  Laura e Rigamonti
  Marica,  rappresentati  e  difesi  dagli avvocati Mirco Rizzoglio e
  Norberto  Pandolfi,  con  domicilio eletto nello studio del secondo
  difensore, in Roma, via Svezia n. 11;
    Contro   l'Universita'   degli   studi   di   Milano,   Ministero
  dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,
  Ministero  della  sanita',  rappresentati  e difesi dall'Avvocatura
  generale  dello  Stato,  ex  lege  domiciliati  in  Roma,  via  dei
  Portoghesi  n. 12,  e,  nei  confronti  di  Fanelli Federica Maria,
  n. c., per l'annullamento previa sospensione:
        della  delibera  del  23  giugno  1997  del  consiglio  della
  facolta'  di  medicina  e chirurgia dell'Universita' degli studi di
  Milano  in  cui  si  indicano  90  posti disponibili per diploma di
  fisioterapista - a.a. 1997/1998;
        della  delibera  del senato accademico dell'Universita' degli
  studi  di  Milano  dell'8  luglio  1997 in cui viene determinato il
  numero  di  90  posti  disponibili  per  il  corso  di  diploma  di
  fisioterapista per l'a.a. 1997/1998;
        della  delibera  dell'Universita'  degli  studi  di Milano di
  approvazione  del  bando  di  concorso  per  il  corso  di  diploma
  universitario  di  fisioterapista  per  l'a.a. 1997/1998, in cui si
  indicano 90 posti per le iscrizioni al primo anno;
        della delibera di approvazione della graduatoria finale degli
  ammessi  al  corso  di  diploma universitario di fisioterapista per
  l'a.a. 1997/1998;
        dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per
  l'espletamento  della  prova d'esame per l'iscrizione al primo anno
  del  corso  di  diploma  universitario  di  fisioterapista  -  a.a.
  1997/1998;
        della  delibera  di nomina della commissione esaminatrice per
  il   concorso   relativo  al  corso  di  diploma  universitario  di
  fisioterapista, per l'a.a. 1997/1998;
        della  delibera di approvazione dei criteri di selezione e di
  istituzione  dei  test  relativamente  al  concorso per il corso di
  diploma universitario di fisioterapista per l'a.a. 1997/1998;
        delle  (eventuali)  delibere  del consiglio della facolta' di
  medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli
  studi  di  Milano,  in cui si indica il numero di posti disponibili
  per  l'iscrizione  al primo anno, relativamente al corso di diploma
  universitario di fisioterapista per l'a.a. 1997/1998;
        del  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
  scientifica  e  tecnologica del 24 luglio 1996 che ha introdotto la
  tabella XVIII-ter al r.d. 30 settembre 1938, n. 1652 nella parte in
  cui  prevede  il  numero  programmato  delle iscrizioni al corso di
  diploma universitario di fisioterapista (art. 1, punto 5);
        dello  statuto  dell'Universita'  degli studi di Milano nella
  parte  in  cui  prevede  il  numero programmato delle iscrizioni al
  corso di diploma universitario di fisioterapista;
        del decreto del Ministero della sanita' del 29 agosto 1997 di
  determinazione del numero dei posti disponibili - in sede nazionale
  -  relativi al corso di diploma universitario di fisioterapista per
  l'a.a. 1996/1997;
        dei  provvedimenti dell'Universita' degli studi di Milano con
  cui  viene  respinta  l'ulteriore domanda di iscrizione al corso di
  diploma universitario di fisioterapista presentata dai ricorrenti;
        del   decreto   21   luglio   1997,   n. 245   del  Ministero
  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, nella
  parte  in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di diploma
  universitario di fisioterapista;
        e,  ove occorra, del decreto del Ministero dell'universita' e
  della  ricerca scientifica e tecnologica del 29 agosto 1997 (di cui
  si  ignora  l'avvenuta pubblicazione) in cui si limita l'accesso al
  corso di diploma di fisioterapista presso l'Universita' degli studi
  di  Milano  per  l'a.a.  1997/1998,  attribuendo all'universita' la
  scelta delle modalita' di selezione;
        nonche'   di   tutti   gli   atti   agli  stessi  precedenti,
  preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi;
    Sul    ricorso   n. 15641/1997,   proposto   da   Faieta   Elena,
  rappresentata  e  difesa  dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Norberto
  Pandolfi,  con domicilio eletto nello studio del secondo difensore,
  in Roma, via Svezia n. 11;
    Contro   l'Universita'   degli   studi   di   Milano,   Ministero
  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e
  Ministero  della  sanita',  rappresentati  e difesi dall'Avvocatura
  generale  dello  Stato,  ex  lege  domiciliati  in  Roma,  via  dei
  Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione:
        della  delibera  del  23  giugno  1997  del  consiglio  della
  facolta'  di  medicina  e  chirurgia dell'Uiversita' degli studi di
  Milano  in  cui  si  indicano  15  posti disponibili per il diploma
  universitario di logopedista - a.a. 1997/1998;
        della  delibera  dell'8  luglio  1997  del  senato accademico
  dell'Universita'  degli studi di Milano in cui viene determinato il
  numero   di   15   posti   disponibili  per  il  corso  di  diploma
  universitario per logopedista - a.a. 1997/1998;
        della  delibera  dell'Universita'  degli  studi  di Milano di
  approvazione  del  bando  di  concorso  per  il  corso  di  diploma
  universitario  di  logopedista  per  l'a.a.  1997/1998,  in  cui si
  indicano 15 posti per le iscrizioni al primo anno;
        della delibera di approvazione della graduatoria finale degli
  ammessi al corso di diploma universitario di logopedista per l'a.a.
  1997/1998 e della graduatoria stessa;
        dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per
  l'espletamento  della  prova d'esame per l'iscrizione al primo anno
  del corso di diploma universitario di logopedista - a.a. 1997/1998;
        della  delibera  di nomina della commissione esaminatrice per
  il   concorso   relativo  al  corso  di  diploma  universitario  di
  logopedista, per l'aa. 1997/1998;
        della  delibera di approvazione dei criteri di selezione e di
  istituzione  dei  test  relativamente  al  concorso per il corso di
  diploma universitario di logopedista per l'a.a. 1997/1998;
        delle (eventuali) altre delibere del consiglio della facolta'
  di  medicina  e  chirurgia e del senato accademico dell'Universita'
  degli  studi  di  Milano,  in  cui  si  indica  il  numero di posti
  disponibili  per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso
  di diploma universitario di logopedista per l'a.a. 1997/1998;
        del  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
  scientifica  e  tecnologica del 24 luglio 1996 che ha introdotto la
  tabella XVIII-ter al r.d. 30 settembre 1938, n. 1652 nella parte in
  cui  prevede  il  numero  programmato  delle iscrizioni al corso di
  diploma universitario di logopedista (art. 1, punto 5);
        dello  statuto  dell'Universita'  degli studi di Milano nella
  parte  in  cui  prevede  il  numero programmato delle iscrizioni al
  corso di diploma universitario di logopedista;
        del decreto del Ministero della sanita' del 29 agosto 1997 di
  determinazione del numero dei posti disponibili - in sede nazionale
  -  relativi  al  corso  di diploma universitario di logopedista per
  l'a.a. 1996/1997;
        del  provvedimento  nota prot. n. S/16824 del 20 ottobre 1997
  dell'Universita'  degli  studi  di  Milano  con  cui viene respinta
  l'ulteriore domanda di iscrizione al corso di diploma universitario
  di logopedista presentata dalla ricorrente;
        del   decreto   21   luglio   1997,   n. 245   del  Ministero
  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, nella
  parte  in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di diploma
  universitario di logopedista;
        e,  ove  occorra, del decreto del Ministro dell'universita' e
  della  ricerca scientifica e tecnologica del 29 agosto 1997 (di cui
  si  ignora  l'avvenuta pubblicazione) in cui si limita l'accesso al
  corso di diploma di logopedista presso l'Universita' degli studi di
  Milano  per l'a.a. 1997/1998, attribuendo all'universita' la scelta
  delle modalita' di selezione;
        nonche'   di   tutti   gli   atti   agli  stessi  precedenti,
  preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi;
    Sul  ricorso  n. 15636/1997,  proposto  da  Comi Silvio, Cassella
  Mauro,   Clerici   Michela,  Bini  Debora,  Vicuna  Paulina,  Brera
  Maurizio, Isella Elena e Poggi Andrea, rappresentati e difesi dagli
  avvocati  Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, con domicilio eletto
  nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11;
    Contro   l'Universita'   degli   studi   di   Milano,   Ministero
  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e
  Ministero  della  sanita',  rappresentati  e difesi dall'Avvocatura
  generale  dello  Stato,  ex  lege  domiciliati  in  Roma,  via  dei
  Portoghesi  n. 12,  e  nei  confronti  di Colella Carlo, n. c., per
  l'annullamento previa sospensione:
        della  delibera  del  consiglio  della facolta' di medicina e
  chirurgia  dellUniversita' degli studi di Milano del 23 giugno 1997
  in  cui  si  attiva  per  l'a.a.  1997/1998  il  corso  di  diploma
  universitario  per  igienista dentale con la previsione di 15 posti
  disponibili;
        della  delibera  del senato accademico dell'Universita' degli
  studi  di  Milano  dell'8  luglio  1997 in cui viene determinato il
  numero di 15 posti disponibili per il corso di diploma di igienista
  dentale per l'a.a. 1997/1998;
        della  delibera  dell'Universita'  degli  studi  di Milano di
  approvazione  del  bando  di  concorso  per  il  corso  di  diploma
  universitario  di igienista dentale per l'a.a. 1997/1998, in cui si
  indicano 15 posti per le iscrizioni al primo anno;
        della delibera di approvazione della graduatoria finale degli
  ammessi  al corso di diploma universitario di igienista dentale per
  l'a.a. 1997/1998 e della graduatoria stessa;
        dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per
  l'espletamento  della  prova d'esame per l'iscrizione al primo anno
  del  corso  di  diploma  universitario  di igienista dentale - a.a.
  1997/1998;
        della  delibera  di nomina della commissione esaminatrice per
  il concorso relativo al corso di diploma universitario di igienista
  dentale, per l'a.a. 1997/1998;
        della  delibera di approvazione dei criteri di selezione e di
  istituzione  dei  test  relativamente  al  concorso per il corso di
  diploma universitario di igienista dentale per l'a.a. 1997/1998;
        delle (eventuali) altre delibere del consiglio della facolta'
  di  medicina  e  chirurgia e del senato accademico dell'Universita'
  degli  studi  di  Milano,  in  cui  si  indica  il  numero di posti
  disponibili  per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso
  di diploma universitario di igienista dentale per l'a.a. 1997/1998;
        del  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
  scientifica  e  tecnologica del 24 luglio 1996 che ha introdotto la
  tabella XVIII-ter al r.d. 30 settembre 1938, n. 1652 nella parte in
  cui  prevede  il  numero  programmato  delle iscrizioni al corso di
  diploma universitario di igienista dentale (art. 1, punto 5);
        dello  statuto  dell'Universita'  degli studi di Milano nella
  parte  in  cui  prevede  il  numero programmato delle iscrizioni al
  corso di diploma universitario di igienista dentale;
        del decreto del Ministero della sanita' del 29 agosto 1997 di
  determinazione del numero dei posti disponibili - in sede nazionale
  -  relativi  al corso di diploma universitario di igienista dentale
  per l'a.a. 1996/1997;
        dei  provvedimenti dell'Universita' degli studi di Milano con
  cui  viene  respinta  l'ulteriore domanda di iscrizione al corso di
  diploma   universitario   di   igienista   dentale  presentata  dai
  ricorrenti;
        del   decreto   21   luglio   1997,   n. 245   del  Ministero
  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, nella
  parte  in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di diploma
  universitario di igienista dntale;
        e,  ove occorra, del decreto del Ministero dell'universita' e
  della  ricerca scientifica e tecnologica del 29 agosto 1997 (di cui
  si  ignora  l'avvenuta pubblicazione) in cui si limita l'accesso al
  corso  di  diploma  di igienista dentale presso l'Universita' degli
  studi di Milano per l'aa. 1997/1998, attribuendo all'Universita' la
  scelta delle modalita' di selezione;
        nonche'   di   tutti   gli   atti   agli  stessi  precedenti,
  preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi;
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti  gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni
  intimate;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato relatore per la camera di consiglio del 19 dicembre 1997
  il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
                           Fatto e diritto
    I.  -  Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta
  la  riunione  ai soli fini della trattazione della presente fase di
  giudizio  -  i  ricorrenti investono i provvedimenti specificati in
  epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso
  ai  corsi  universitari  cui i medesimi aspirano ad essere iscritti
  per l'anno accademico 1997/1998, e ne chiedono, in via incidentale,
  la  sospensione,  e  su  tale  richiesta  cautelare  la  sezione e'
  chiamata a decidere.
    Trattasi  di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti
  regolamentari  e  di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni
  nelle iscrizioni (che talora hanno comportato, per alcune facolta',
  anche l'assoluta indisponibilita' di posti).
    L'agire  dell'amministrazione  ed in particolare l'impugnato d.m.
  21  luglio  1997,  n. 245  "Regolamento recante norme in materia di
  accessi  alla  istruzione  universitaria e di connesse attivita' di
  orientamento" trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9,
  comma   4,   legge   19   novembre  1990,  n. 341  come  modificato
  dall'art. 17,  comma  116,  legge  15  maggio  1997, n. 127, che ha
  attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'universita' e della
  ricerca  scientifica  e  tecnologica  il  potere  di determinare la
  limitazione degli accessi di cui trattasi.
    Ed  invero,  l'art. 9  cit.,  a  seguito  della  detta  modifica,
  stabilisce  che  il  Ministro  "definisce,  su  conforme parere del
  C.U.N.,  i  criteri  generali  per la regolamentazione dell'accesso
  alle  scuole  di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a
  quelli  per  i  quali  l'atto  emanato  dal  Ministro  preveda  una
  limitazione nelle iscrizioni".
    La  sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma,
  pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili
  non   trattati   dai   ricorrenti,   la   relativa   questione   di
  costituzionalita',  per  contrasto  col  principio della riserva di
  legge   e,   conseguentemente,   con   gli   artt. 33  e  34  della
  Costituzione.
    II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
    Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui
  mira  l'azione  intrapresa  discende, nella specie, dalla eventuale
  eliminazione   dalla  realta'  giuridica  della  disposizione  che,
  conferendo  il  detto  potere  all'amministrazione,  consente  alla
  stessa  di  precludere  o limitare l'accesso ai corsi universitari:
  si'  che  viene  a  configurarsi  un'assoluta  priorita' - anche in
  ragione  di  principi  attinenti  all'economia  di  giudizio  -  di
  trattazione  della  detta  questione.  E'  infatti  evidente che la
  caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'universita'
  di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione
  piena   dell'interesse   dedotto   in   giudizio   dai  ricorrenti,
  consentendo  loro  l'iscrizione  ai  corsi  senza  sottomettersi  a
  procedure  selettive,  mentre  le altre censure sollevano questioni
  che  ove  fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione
  all'interesse  dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito
  eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'.
    Dall'altro,  la  indicata  rilevanza deve ritenersi configurabile
  anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il dubbio di
  costituzionalita'  in  ordine alla norma precitata, che costituisce
  la  fonte  del potere nella specie esercitato dall'amministrazione,
  preclude  al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di
  sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa
  azionata,  non  potendo  tale  valutazione  essere svincolata dalla
  decisione  della  Corte sulla portata della norma sottoposta al suo
  esame.
    III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
    Ritiene  la  sezione che, in materia di accesso agli studi, anche
  universitari,   sussista,   in   base  agli  artt. 33  e  34  della
  Costituzione,  una  riserva  relativa  di legge, con la conseguenza
  che,   in   mancanza   di   norme   legislative  che  attribuiscono
  all'amministrazione  - nel rispetto dei caratteri costitutivi della
  riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni
  ai    corsi,   devono   ritenersi   illegittimi   i   provvedimenti
  regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano.
    La  configurabilita',  nella  materia, di una riserva relativa di
  legge  costituisce  ius  receptum  nella giurisprudenza del giudice
  amministrativo  (in  tal  senso, Tribunale amministrativo regionale
  Lazio, III sez. 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632;
  Tribunale amministrativo regionale Toscana, I sez., 24 aprile 1997,
  n. 78; Tribunale amministrativo regionale Veneto, I sez., 13 giugno
  1992,  n. 222  e,  II  sez.,  13  giugno  1997,  n. 1015; Tribunale
  amministrativo regionale Liguria, II sez., 21 marzo 1995, n. 197).
    Ed  invero,  e'  l'art. 33,  secondo  comma, della Costituzione a
  stabilire  espressamente che "la Repubblica detta le norme generali
  sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado"
  nel  quadro  di  quella  previsione  del  successivo art. 34, primo
  comma,  che  sancisce  che  "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha
  trovato  attuazione,  per  le Universita', con la legge 11 dicembre
  1969, n. 910).
    E  laddove  il  legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni
  all'accesso,  vi  ha  provveduto,  di  norma,  direttamente  (basti
  ricordare  l'art. 24,  secondo  comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88
  che,   in  ordine  all'iscrizione  al  primo  anno  degli  istituti
  superiori   di  educazione  fisica,  prevede  un  numero  di  posti
  determinati  da  assegnare  mediante  concorso per esami; l'art. 3,
  legge  21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati
  degli   istituti  tecnici  a  determinate  facolta'  per  gli  anni
  accademici  dal 1961/62 al 1964/65, per un numero predeterminato di
  posti  da  assegnare  mediante concorso per titoli ed esami) ovvero
  mediante  attribuzione  del  relativo potere alla p.a. nell'ambito,
  peraltro,  fissato  dalla  legge  stessa  (ci si riferisce, ad es.,
  all'art. 38,  legge  14  agosto  1982,  n. 590, con cui, al fine di
  consentire   l'avvio   programmato  dei  corsi  di  laurea,  si  e'
  attribuito   all'amministrazione   universitaria   il   potere   di
  determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi
  sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il
  numero massimo delle iscrizioni).
    Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge
  per  una  determinata materia non preclude al legislatore ordinario
  di  demandare  ad  altre  fonti  sottoordinate  la disciplina della
  materia  stessa,  consentendo  anzi  che il precetto espresso dalla
  norma  primaria  possa  essere  integrato  da  atti  di  normazione
  secondaria  che  lo rendano meglio aderente alla multiforme realta'
  socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di
  una  serie  di  precetti  idonei  ad  indirizzare  e  vincolare  la
  normazione  secondaria  entro  confini ben delineati o, quantomeno,
  previa  determinazione  delle  linee  essenziali  della  disciplina
  stessa.
    In  proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi
  sulla  necessita'  che  non  "residui la possibilita' di scelte del
  tutto  libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa
  pubblica    amministrazione,   ma   sussistano   nella   previsione
  legislativa   -  considerata  nella  complessiva  disciplina  della
  materia  -  razionali  ed adeguati criteri" (Corte costituzionale 5
  febbraio  1986,  n. 34  e  giurisprudenza  ivi  richiamata:  sentt.
  nn. 4,30  e  122  del  1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del
  1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
    Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, quarto comma, legge
  n. 341  del  1990,  come  modificata  dall'art. 17,  comma 116, non
  sembra esente da precitati profili di incostituzionalita'.
    La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il
  potere  di  determinare la limitazione degli accessi all'istruzione
  universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle
  linee essenziali della disciplina - pur vertendo in materia coperta
  da  riserva  relativa  di  legge  -  ma  addirittura attribuendo al
  Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione
  (C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteti  generali  per la
  regolamentazione dell'accesso .... ai corsi universitari".
    Sembra   pertanto   ipotizzabile   la  violazione  del  principio
  costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il che sembra
  comportare   altresi'   la   violazione,   mediante  l'adozione  di
  meccanismi   di   produzione  giuridica  non  conformi  al  dettato
  costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio,
  postulato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.
    IV.-  Per  le  considerazioni  che precedono, va conseguentemente
  sollevata  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
  quarto comma, cit. per contrasto col principio costituzionale della
  riserva  relativa  di  legge  nonche'  con  gli artt. 33 e 34 della
  Costituzione.
    Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli atti alla Corte
  costituzionale,  con  conseguente sospensione del presente giudizio
  ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia
  sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma;