IL CONSIGLIO DI STATO 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    I) sul ricorso in  appello  n.  4036  del  2008  ,  proposto  dai
signori: Giuseppina Maria Monaco, Maria Fiorella de Felici,  Serafina
Marafini, Lauro Marconi, Basilio Umberto Sinopoli,  Edoardo  Pompili,
Piero de Angelis, Ada Luciani, Luigi Toni, Nadia Costantini,  Pelagia
Ansuini,  Giovanni  Vaccarella,  Armando  Angelucci,  Sandro   Felli,
Roberto  Stabile,  Roberto  Pedretti,  Roberto   Caporossi,   Corrada
Tandurella, Antonia  Maria  Savoja,  Alberto  Tozzi,  Rolando  Masci,
Francesco Zaratti, Sergio Casinelli, Mario Bianchi, Antonio Valentino
Martellino, Antonio Luparelli, Giuseppe Natoni,  Rosarino  Gualtieri,
Vincenza Petrone, Carlo  Ranaldi,  Franco  Battelocchi,  Rosa  Mole',
Angelo Vella, Vincenzo Gibilisco, Maria Geltrude Ceccolini,  Vittorio
Sortini, Bruna  Prosperi,  Paola  Giovannini,  Elisabetta  Sanguigni,
Concetta  de   Bruno   e   Gaetano   Surrentino   D'Afflitto,   tutti
rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Fabio  Francario,  elettivamente
domiciliati in  Roma,  via  Savoia,  n.  31,  presso  lo  studio  del
difensore; 
    Contro la Regione Lazio, costituitasi in persona  del  Presidente
in carica della Giunta regionale legale rappresentante  pro  tempore,
rappresentata e  difesa  dall'avv.  Giovanni  Del  Re,  elettivamente
domiciliata in Roma, via Virginio Orsini, n. 21, presso lo studio del
difensore; 
    e nei confronti: 
        della  Confedir  -  Confederazione   Nazionale   dei   Quadri
Direttivi e Dirigenti della Funzione Pubblica,  non  costituitasi  in
giudizio; 
        della  Direr  -  Federazione  Nazionale  Dirigenti  e  Quadri
Direttivi delle Regioni, non costituitasi in giudizio; 
        della Direr - Dirl Lazio, Associazione  dei  Dirigenti  della
Regione Lazio, non costituitasi in giudizio; 
        dei signori Claudio Felici, Massimo Catenacci, Maria  Rosaria
Calcagni, Massimo Stazi, Lucrezia Casto, Pasqualina Di Lena, Riccardo
Micheli, Annamaria Pacchiacucchi, Silvana Calcagni, Giovanni  Giacomo
Pani, Claudio Genovese, Nicola  Edoardo  Troilo,  Giovanni  Lavitola,
Aldo  Gualtieri,   Daniela   De   Nigris,   Giulio   Naselli,   tutti
rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Carlo   Morrone,   elettivamente
domiciliati in Roma, viale XXI aprile, n. 11, presso  lo  studio  del
difensore; 
        dei  signori  Marco  Casella,   Giorgio   Miniucchi,   Adelmo
Spugnetta, Giuseppe Nicita, Teresa Chiappa,  Fabio  Genchi,  Giovanni
Abbruzzetti,  Donatella  Nati,  Guido  Bronchini,   Giovanni   Rufini
Salvador Lagrutta, Ugo  Della  Marta,  Marco  Tiratterra,  Alessandra
Tartaglia, Anna Maria Nardocci, Eugenio Dupaquier, Tiziana Camilloni,
Franca  Attili,  Gennaro  Guarracino,  Rosalba   Tombesi,   Giancarlo
Polidori, Gina Iannessi,  Nazarena  Pinci,  Cristina  Fanti,  Alberto
Cecchi, Marilena Tobia, Piero Trivisondoli,  Felice  Marracino,  Rita
Romanzi, Antonio  Isidori,  Renato  Ceccavelli,  Roberto  Del  Marro,
Fausta Ghinelli, Michele  Morelli,  Franco  Pinci,  Adriana  D'Amato,
Tiziana Andreassi, Laura Giuliani, Patrizia Massimi,  Mario  Risuleo,
Laura Ferrari, Ivana Rossana  Grossi,  Luigi  Aliotta,  Luigi  Nardi,
Roberta Bernardeschi, Michelino Cece, Antonio Xerry De  Caro,  Amalia
Ciqliano, Maria Rosa De Monte, Valentino Mantini, Bernardino Coronas,
Giuseppina  Silvetti,  Michele  Natale  Spadavecchia,  Aldo   Basile,
Alberto  Martella,  Francesco  Di  Rocco,  Luciano   Neri,   Federico
Bartolini, Anna Mancini, Valerio  Cochi,  Giuliano  Arcano,  Maurizio
Averardi, Agostino Coinu, Rosa  Romagnoli,  Michele  Annese,  Giorgio
Pica, Alfonso Barbera,  Alberto  Prisco,  Florio  Carioni,  Salvatore
Spampinato, Maria Aliffi, Alessandro Pierdomenico,  Franco  Balzerai,
Ida  Panzini,  Sergio  Spaziani,  Maria  Giuseppina  Ferroni,   Fosco
Ciammella, Maria Antonietta Leone, Massimo Figorilli,  Antonio  Maria
Vallerotonda, Franco Ficcadenti, Antonio  Loiacono,  Maria  Calogero,
Bruna Bruni, Massimo  Di  Bitetto,  Mario  Pintus,  Antonio  Caprini,
Gabriella Pomponi, Laura Marroni, Raffaele Mattiuzzo, Laura  Fanasca,
Francesco Amico, Lidia  Navisse,  Roberto  Nardini,  Angela  Leggeri,
Annalisa Gianfreda,  Maria  Grazia  Amadori,  Teresa  Fini,  Isabella
Costanzelli,  Sandra  Girolami,  Giuliana  Gugliotti,  Anna  Nalbone,
Giancarlo Filacchione, Sandro Marcovaldi, Pino Di  Eleonora,  Adriano
Notari, Martino- Vincenzo, Giovannina Malena, Graziano Maffei,  Lalli
Mario, Bruno De Paolis, Angelo Cesco, Roberto Giorgi,  Giulio  Ciota,
Pietro Decandia, Mario Chiarelli, Roberto Maurizi, Domenico  Cuzzupi,
Marion  Scott,  Fabrizio  Prati,  Carlo  Zappulla,   Diego   Giuseppe
Ippolito, Serenella Zukowski,  Anna  Maria  Mossi,  Mauro  Di  Carlo,
Salvatore Siracusa, Alfonso Aliberti, Maura Fanali, Giuseppe Fagiani,
Maria Paola Montiroli, Stefano  Pietra,  Davide  Flamini,  Teodolinda
Fanelli, Franca Cioffarelli,  Marina  Moneta,  Francesco  Centofante,
Liliana Roselli, Enzo Campanelli, Carla Moscati,  Pietro  Mirigliano,
Mauro Rossi,  Giuseppe  Antonio  Passivanti,  Maria  Galloni,  Cesare
Menichelli,  Vincenzo  Siniscalco,  Sergio  Mestici,  Sandro  Vecchi,
Roberto  Ruzziconi,  Claudio   Cella,   Sandro   Michetti,   Giuseppe
Marsenano, Paola Coticoni, Carlo Gentili, Alessandro Strallo,  Enrico
Schiavoni, Francesco Paolo Lorito e Italo Capoccia, non  costituitisi
in giudizio; 
    Con intervento ad adiuvandum: 
      dei  signori  Federico  Pennacchia,  Carla   Mazzetti e   Maria
Buccellato, tutti rappresentati e difesi dall'avv.  Fabio  Francario,
elettivamente domiciliati in Roma,  via  Savoia,  n.  31,  presso  lo
studio del difensore; 
      nonche' dei signori Daniela Barbarella, Rachele Pucci,  Ersilia
Paolino, Simonetta  Antognini,  Graziano  Capuano,  Giuliano  Arcano,
Lilia  Petruccelli,  Teresa  Seghetti e  Massimo  Di  Bidetto,  tutti
rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi Stefanelli,  elettivamente
domiciliati in Roma, via Angelo Secchi, n. 4, presso  lo  studio  del
difensore; 
    II) e sul ricorso in  appello  n.  4511  del  2008  proposto  dai
signori Agostino Coinu, Claudio Gilberto  Scordati,  Alberto  Prisco,
Domenico Antonio Cuzzupi, Mario Pintus, Laura Ferrari, Lucia  Marino,
Rita Pelosi, Giuseppe Migliaccio, Fausta Ghinelli,  Mirella  Baldini,
Laura De Martino, Claudio  Priori,  Augusto  Tirelli,  Silvana  Raso,
Marcello Ferrante, Rita Romanzi, Antonio Isidori, Giuliana Gugliotti,
Davide Flamini, Liliana Bellini, Giuseppe Ivone, Orfeo Notaristefano,
Alfredo Moriggi, Sandra Girolami, Livia  Policella,  Franca  Picardi,
Domenico Di Bona, Maria Calogero, Sandro Michetti,  Franco  Talarico,
Claudia Rocci, Stefano Braida, Enrico Schiavoni,  Giuseppe  Sgarlata,
Raffaele Scalamandre', Laura Giuliani, Lidia  Navisse,  Paolo  Fanti,
Diego  Giuseppe  Ippolito,  Francesco  Ventura,  Franca  Cioffarelli,
Marina Moneta, Luigina  Bonaventura,  Sandro  Vecchi,  Sergio  Conti,
Giuseppe Martelli, Laura Fanasca, Roberto Nardini, Antonio Nicoletti,
Maura Fanali, Dino Lucia, Giuseppe  Fagiani,  Carlo  Ermini,  Massimo
Ambrosetti, Alessandro Bensi, Massimo Figorilli,  Giampiero  Vesuvio,
Paola Amico, Anna Bossi Mancini,  Sergio  Spaziani,  Ermanno  Zanuzi,
Giorgio Pica, Tiziana Camilloni,  Michele  Annese,  Fosco  Ciammella,
Massimo Fanti,  Aurelio  Caracci,  Angelo  Macina,  Giuseppe  Antonio
Passavanti, Paola Coticoni, Francesco Paolo  Lorito,  Claudio  Cella,
Gabriella Filieri, Eugenio Dupaquier, Italo  Capoccia,  Maria  Grazia
Amadori, Antonio Manzin,  Paola  Maria  Montiroli,  Pietro  Servetto,
Rosario Damiani, Giampaolo Inches, Carla Moscati, Gina Iannessi,  Ugo
Manni, Bruno Romagnoli, Maria Giuseppina  Ferroni,  Gabriela  Annesi,
Sandro Zolla, Pietro Chimenti, Alberto Piccinelli,  Pasquale  Giorgio
Cantafio, Adamo  Grancini,  Salvatore  Spampinato,  Valerio  Valerii,
Franco Flamini, Maria Aliffi,  Sandro  Salvatori,  Giorgio  Serafini,
Valerio Longano, Paolo Fabrizi, Pietro  Marucci,  Renato  Caccavelli,
Egidio  Chiatti,  Pio  Patriarca,  Antonio   Rescia,   Bruno   Litta,
Antonietta  Bellisari,  Alessandro  Cenci,  Franco  Zaru',   Giovanni
Crisafulli, Ceccarelli Luciano, Fernando De Filippis, Maria  Domenica
Faraglia, Graziella Mancini, Bernardina Boccacci, Nicola De  Angelis,
Enrico Iacobelli,  Simonetta  Rossi,  Pietro  Massimi,  Rosa  Assunta
Fatigati, Gianfranco Volpi, Benedetto Flamini, Alessandro  Turchetta,
Silvia  Seri,   Elisabetta   Troisi,   Domenico   Tomei,   Carlo   Di
Domenicantonio, Caterina Di Dio, Tiziana  Mancini,  Mauro  Di  Carlo,
Graziano  Maffei,  Pino   Di   Eleonora,   Alida   Kirschner,   Adone
Quondamcarlo, Marina Di Trani e Gianna Pais,  tutti  rappresentati  e
difesi dall'avv. Enzo Ottolenghi, eettivamente domiciliati  in  roma,
Via Angelo Secchi, n. 4, presso lo studio del difensore; 
    Contro: 
        La Confedir - Confederazione Nazionale dei quadri direttivi e
dirigenti della funzione pubblica, non costituitasi in giudizio; 
        La Direr Federazione Nazionale Dirigenti e  quadri  direttivi
delle regioni, non costituitasi in giudizio; 
        La Direr -  Dirl  Lazio,  associazione  dei  dirigenti  della
Regione Lazio, non costituitasi in giudizio; 
        i signori Claudio Felici, Massimo  Catenacci,  Maria  Rosaria
Calcagni, Massimo Stazi, Lucrezia Casto, Pasqualina Di Lena, Riccardo
Micheli, Annamaria Pacchiacucchi, Silvana Calcagni, Giovanni  Giacomo
Pani, Claudio Genovese, Nicola  Edoardo  Troilo,  Giovanni  Lavitola,
Paola Carra, Paola Tiburzi, Laura Bruni, Anastasia Sciubba Di Nunzio,
Paola Palazzi, Maria Vincenza Zongoli, Mikia Macculi, Valter  Latini,
Alessandra Gallinella, Silvana  Risoluti,  Fabrizio  Lungarni,  Elena
Prezioso,  Angelo  Lai,  Rita  Zaccaria,  Silvana  Resta,   Pierluigi
Cataldi, Giovanni Domenico  Bertolucci,  Piera  De  Stefanis,  Egidio
Cocco, Daniela Gittarelli, Federica Bonati, Anna  Maria  Collacciani,
Rita Santo, Andrea Ferraguto, Maria  Carla  Cuggiani,  Alberto  Sasso
D'Elia, Domenico Farina,  Giovanni  Perugini,  Giancarlo  Napolitano,
Filippa De  Martino,  Antonio  Valentino  Mancini,  Michele  Leonardo
Sacchetti, Piero Nardoni, Renato Andreotti, Aldo  Gualtieri,  Daniela
De Nigris, Giulio Naselli,  tutti  rappresentati e  difesi  dall'avv.
Carlo Morrone, elettivamente domiciliati in Roma, viale  XXI  Aprile,
n. 11, presso lo studio del difensore; 
        i signori Roberta Bernardeschi, Michelino Cece, Antonio Xerri
De Caro, Amalia Cigliano, Maria Rosa  De  Monte,  Valentino  Mantini,
Bernardino Coronas, Giuseppina Silvetti, Michele Natale Spadavecchia,
Aldo Basile, Marco  Casella,  Giorgio  Miniucchi,  Adelmo  Spugnetta,
Giuseppe Nicita, Teresa Chiappa, Fabio Genchi, Giovanni  Abbruzzetti,
Donatella Nati, Guido Bronchini, Giovanni Rufini, Salvador  Lagrutta,
Ugo Della Marta, Marco Tiratterra, Alessandra Tartaglia,  Anna  Maria
Nardocci,  Franca  Attici,  Gennaro  Guarracino,   Rosalba   Tombesi,
Giancarlo Polidori, Nazarena Pinci, Cristina Fanti,  Alberto  Cecchi,
Marilena Tobia, Piero Trivisondoli,  Felice  Marracino,  Roberto  Del
Marro,  Michele  Morelli,  Franco  Pinci,  Adriana  Damato,  Patrizia
Massimi, Mario Risuleo, Ivana Rossana Grossi,  Luigi  Aliotta,  Luigi
Narri, Alberto Martella, Francesco Di Rocco, Luciano  Neri,  Federico
Bartolini, Anna  Mancini,  Valerio  Cochi,  Maurizio  Averardi,  Rosa
Romagnoli, Alfonso Barbera, Florio Carioni, Alessandro  Pierdomenico,
Franco Balzerani, Ida  Panzini,  Sergio  Spaziani,  Fosco  Ciammella,
Maria  Antonietta   Leone,   Antonio   Maria   Vallerotonda,   Franco
Ficcadenti, Antonio Loiacono,  Bruna  Bruni,  Mario  Pintus,  Antonio
Caprini, Gabriella Pomponi, Laura Marroni, Raffaele Mattiuzzo, Teresa
Fini, Isabella  Costanzelli,  Anna  Nalbone,  Giancarlo  Filacchione,
Sandro  Marcovaldi,  Adriano  Notari,  Martino  Vincenzo,  Giovannina
Malena, Lalli Mario, Bruno De Paolis, Angelo Cesco,  Roberto  Giorgi,
Giulio Ciota, Pietro  Decandia,  Mario  Chiarelli,  Roberto  Maurizi,
Domenico Cuzzupi,  Marion  Scott,  Fabrizio  Prati,  Carlo  Zappulla,
Serenella Zukowski, Anna Maria  Mossi,  Salvatore  Siracusa,  Alfonso
Aliberti, Maria Paola Montiroli, Stefano Pietra, Teodolinda  Fanelli,
Francesco  Centofante,  Liliana  Roselli,  Enzo   Campanelli,   Carla
Moscati,  Pietro  Mirigliano,  Mauro  Rossi,  Maria  Galloni,  Cesare
Menichelli, Vincenzo Siniscalco, Sergio Mestici, Giuseppe  Marsenano,
Carlo Gentili, Alessandro Strallo, Pierpaolo Selleri, Alberto  Tozzi,
Giuseppe Ivone,  Franco  Battelocchi,  Giuseppina  Tajolini,  Roberto
Caporossi,  Giuseppe  Liberati,  Tiziana  Marrali,  Liliana  Bonanni,
Giuseppina Maria Monaco, Florio Carioni, Casinelli  Sergio,  Rosarino
Gualtieri, Giorgio Serafini, Romano Megna, Walter  Zandona',  Antonio
Valentino Martellino,  Tiziana  Andreassi,  Amico  Francesco,  Angela
Leggeri, Annalisa Gianfreda, Pelagia Ansuini e  Italo  Capoccia,  non
costituitisi in giudizio; 
    e nei confronti della Regione Lazio, costituitasi in persona  del
Presidente in carica della Giunta regionale legale rappresentante pro
tempore,  rappresentata  e  difesa   dall'avv.   Giovanni   Del   Re,
elettivamente domiciliata in Roma, via Virginio Orsini, n. 21, presso
lo studio del difensore; 
    con atto di intervento ad adiuvandum: 
        dei  signori  Daniela  Barbarella,  Rachele  Pucci,   Ersilia
Paolino, Simonetta  Antognini,  Graziano  Capuano,  Giuliano  Arcano,
Lilia  Petruccelli,  Teresa  Seghetti e  Massimo  Di  Bidetto,  tutti
rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi Stefanelli,  elettivamente
domiciliati in Roma, via Angelo Secchi, n. 4, presso  lo  studio  del
difensore; 
        e delle signore Paola  Giovannini  ed  Elisabetta  Sanguigni,
rappresentate  e  difese  dall'avv.  Fabio  Francario,  elettivamente
domiciliate in  Roma,  via  Savoia,  n.  31,  presso  lo  studio  del
difensore; 
    III) nonche' sul ricorso in appello n. 4714 del 2008 proposto dai
signori Anna Maria Nardocci, Felice  Marracino,  Roberto  Del  Marro,
Alessandro Pierdomenico, Michele Morelli, Fiorella Maria Montero, Ida
Panzini,  Francesco  Amico,  Claudio  Gradelli,  Maurizio   Averardi,
Tiziana   Andreassi,   Mario   Cutonilli,   Elina   Vercelli,   Bruno
Silvestroni,  Giuseppina  Tajolini,  Raffaele  Mattiuzzo,   Giancarlo
Benelli, Antonio Maria Vallerotonda, Rita Iafrate,  Fatima  Petrilli,
Bianca Barale, Daniela Contino,  Francesco  Centofante,  Luigi  Toni,
Adriana D'amato, Marilena Tobia, Rosalba Tombesi, Giancarlo Polidori,
Cristina Fanti, Nazarena Pinci, Franco Pinci, Franca Attili  D'amico,
Rosa Natalizia,  Luciano  Neri,  Anaide  Caponi,  Danilo  Piermarini,
Francesco Russo, Giuseppe Vincenzo Antonio  Marsinano,  Teresa  Fini,
Enzo  Campanella,  Annalisa  Gianfreda,  Albanese   Roberto,   Florio
Carioni, Roselli  Liliana,  Roberto  Giorgini,  Franca  De  Nicolais,
Pietro Mirigliano, Giorgio Onofri, Bruna Bruni, Ivana Meloni, Alfonso
Barbera, Sebastianello Sudano, Antonio Lo Iacono, Sergio Papa,  Mario
Risuleo, Franco Pace, Roberto Ruzziconi, Cesare Menichelli,  Giuseppe
Gimigliano, Francesco Pasqua, Claudio  Morales,  Antonio  Petrollini,
Giovanni  De  Cesare,  Alessio  Capocchi,  Andrea  Gentili,   Alberto
Cecci-11, Pierfranco Trivisondoli, Nicola  Masella,  Angela  Leggeri,
Stefania  Cruciani,  Andrea   Cancelli,   Antonio   Nuzzo,   Vincenzo
Siniscalco,  Teodolinda  Fanelli,  Mauro  Rossi,   Alfio   D'onofrio,
Francesco Di Rocco, Maria Grazia Margutti, Claudio Del Valli, Giacomo
Mignardi, Mariano Ferrari, Isabella Costanzelli,  Anna  Maria  Mossi,
Serenella Zukowschi, Domenico Paolo Di  Felice,  Bruno  Biondi,  Anna
Nalbone, Pietra Stefano, Giancarlo Filacchione,  Maurizio  Stracuzzi,
Maria Rita Rosicarelli e Libera Alba Cacciapuoti, tutti rappresentati
e difesi dall'avv. Achille Chiappetti, elettivamente  domiciliati  in
Roma, via Paolo Emilio n. 7, presso lo studio del difensore; 
    Con  l'appello  incidentale  dei  signori  Rita  Scrocca,   Carlo
Venturini, Umberto Salvi, Sandro Marcovaldi, Matelda D'Ubaldi,  Paolo
Botta,  Luigi  Aliotta,  Luigi  Nardi  e  Masimo  Di  Bitetto,  tutti
rappresentati e difesi dall'avv.  Achille  Chiappetti,  elettivamente
domiciliati in Roma, via Paolo Emilio, n. 7,  presso  lo  studio  del
difensore; 
    Contro: 
        la Confedir - Confederazione Nazionale dei quadri direttivi e
dirigenti della funzione pubblica, costituitasi in persona del legale
rappresentante pro tempore, 
        la DIRER - Federazione nazionale dirigenti e quadri direttivi
delle regioni, costituitasi in persona del legale rappresentante  pro
tempore, la DIRER la DIRL Lazio,  Associazione  dei  dirigenti  della
Regione Lazio, costituitasi in persona del legale rappresentante  pro
tempore, 
        i dottori Aldo Basile, Roberta  Berdardeschi,  Luigi  Oppido,
Maria Rosa De Monte, Antonio Xerry De  Caro  e  Giuseppina  Silvetti,
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Tomassetti e Marco
Prosperetti,  elettivamente  domiciliati  in   Roma,   via   Giovanni
Pierluigi da Palestrina, n. 19, presso i loro difensori; 
    e nei confronti: 
        della Regione Lazio, costituitasi in persona  del  Presidente
in carica della Giunta regionale legale rappresentante  pro  tempore,
rappresentata e  difesa  dall'avv.  Giovanni  Del  Re,  elettivamente
domiciliata in Roma, via Virginio Orsini, n. 21, presso lo studio del
difensore; 
        dei signori Claudio Felici, Massimo Catenacci, Maria  Rosaria
Calcagni,  Massimo  Stazi,  Pasqualina  Di  Lena,  Riccardo  Micheli,
Annamaria Pacchiacucchi,  Silvana  Calcagni  Giovanni  Giacomo  Pani,
Claudio Genovese, Nicola Edoardo  Troilo,  Giovanni  Lavitola,  Paola
Carra, Paola Tiburzi, Laura Bruni, Anastasia Sciubba Di Nunzio, Paola
Palazzi, Maria Vincenza Zongoli,  Mikia  Macculi,  Silvana  Risoluti,
Angelo Lai, Rita Zaccaria, Silvana Resta, Giovan Domenico Bertolucci,
Piera De Stefanis, Egidio Cocco, Daniela Gittarelli, Federica Bonati,
Anna Maria Collacciani, Rita Santo,  Andrea  Ferraguto,  Maria  Carla
Cuggiani, Alberto Sasso D'Elia, Domenico Farina,  Giovanni  Perugini,
Filippa De  Martino,  Antonio  Valentino  Mancini,  Michele  Leonardo
Sacchetti, Piero Nardoni, Renato Andreotti,  Aldo  Gualtieri,  Giulio
Naselli, Pierluigi Cataldi, Daniela De Nigris, tutti rappresentati  e
difesi dall'avv. Carlo Morrone, elettivamente  domiciliati  in  Roma,
viale XXI aprile, n. 11, presso lo studio del difensore; 
        dei signori Lucrezia Casto, Alessandra  Gallinella,  Fabrizio
Lungarni, Elena Prezioso,  tutti  rappresentati  e  difesi  dall'avv.
Filippo Sero, elettivamente domiciliati in Roma, via  Corvisieri,  n.
17, presso l'avv. Alessandro Russo; 
        dei  signori  Michelino  Cece,  Amalia  Cigliano,   Valentino
Mantini,  Bernardino  Coronas,  Michele  Natale  Spadavecchia,  Marco
Casella, Valter Latini, Giorgio Miniucchi, Adelmo Spugnetta, Giuseppe
Nicita, Teresa Chiappa, Fabio  Genchi,  Giovanni  Abbruzzetti,  Guido
Bronchini, Donatella Nati, Giovanni Salvador  Lagrutta  Ruffini,  Ugo
Della Marta, Marco Tiratterra, Alessandra Tartaglia, Giuseppina Maria
Monaco, Fiorella Maria De Felici, Serafina Marafini,  Laura  Marconi,
Basilio Umberto Sinopoli, Edoardo  Pompili,  Piero  De  Angelis,  Ada
Luciani, Luigi Toni,  Nadia  Costantini,  Pelagia  Ansuini,  Giovanni
Vaccarella, Armando Angelucci, Gandro Felli, Roberto Stabile, Roberto
Pedretti,  Roberto  Caporossi,  Corrada  Tandurella,  Antonia   Maria
Savoja, Alberto  Tozzi,  Rolando  Masci,  Francesco  Baratti,  Sergio
Casinelli,  Mario  Bianchi,  Valentino  Antonio  Martellino,  Antonio
Luparelli, Giuseppe Natoni,  Rosarino  Gualtieri,  Vincenza  Petrone,
Carlo Ranaldi, Franco Battelocchi, Rosa Mole', Angelo Vella, Vincenzo
Gibilisco, Ada Geltrude Ceccolini, Vittorio Sortini,  Buna  Prosperi,
Concetta De Bruno nella qualita'  di  erede  di  Ludovico  Surrentino
D'Afflitto, Gaetano Surrentino D'Afflitto nella qualita' di erede  di
Ludovico Surrentino D'Afflitto e  Italo  Capoccia,  non  costituitisi
ingiudizio; 
    con l'intervento ad adiuvandum delle signore Paola Giovannini  ed
Elisabetta  Sanguigni,  rappresentate  e   difese   dall'avv.   Fabio
Francano, elettivamente domiciliate  in  Roma,  via  Savoia,  n.  31,
presso lo studio del difensore, per la riforma della sentenza n. 3108
dell'Il  aprile  2008,  pronunciata  dal   Tribunale   amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I-ter; 
    Visti i ricorsi con i relativi allegati; 
    Visti gli atti di  costituzione  in  giudizio  delle  controparti
intimate, gli atti di intervento adesivo e l'appello incidentale; 
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; 
    Viste le ordinanze nn. 3921, 3925 e 3926 del 18 luglio 2008,  con
le   quali   e'   stata   respinta   la   domanda   di    sospensione
dell'esecutivita' della sentenza impugnata; 
    Visti gli atti tutti della causa; 
    Designato relatore il consigliere Gabriele Carlotti; 
    Uditi alla pubblica udienza del 12 maggio 2009, per i  rispettivi
patrocinii, l'avv. Micioni, su  delega  dell'avv.  Francario,  l'avv.
Ottolenghi, l'avv. Del Re, l'avv. Tomassetti, l'avv. Morrone,  l'avv.
Stefanelli; 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue 
A) Lo svolgimento del processo in appello. 
    A.1. - Sono pervenuti in decisione i tre distinti appelli,  sopra
emarginati,  diretti  contro   la   stessa   sentenza,   di   estremi
specificati, in epigrafe, con  la  quale  il  T.a.r.  del  Lazio,  ha
accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti collettivamente dalla
Confedir - Confederazione nazionale dei quadri direttivi e  dirigenti
della Funzione pubblica (d'ora innanzi  «Confedir»),  dalla  Direr  -
Federazione nazionale dirigenti e quadri direttivi delle Regioni (nel
prosieguo «Direr»), aderente alla Confedir,  dalla  Direr-Dirl  Lazio
(di seguito «Dirl»), associazione dei dirigenti della  Regione  Lazio
che e' articolazione territoriale  della  Direr,  nonche'  da  alcuni
dirigenti della  Regione  Lazio,  onde  ottenere  l'annullamento  dei
seguenti atti: 
        il  regolamento  regionale  n.  2  del 10  maggio  2001,   di
attuazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale Lazio  n.  25
del l° luglio 1996; 
        le determinazioni dirigenziali che, in  attuazione  di  detto
regolamento,   hanno   disposto   l'inquadramento   nella   qualifica
dirigenziale, senza concorso, di 475 impiegati regionali; 
        tutti gli atti presupposti alle suddette determinazioni,  tra
i quali i verbali del c.d. «Gruppo di lavoro  per  la  perequazione»,
ivi comprese le schede  valutative  dei  candidati,  il  decreto  del
Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 379/2001 del 12 luglio
2001 e la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 1012  del
26 luglio 2002. 
    A.2.  - Si  sono  costituiti,  per  resistere  agli  appelli,  le
suddette organizzazioni sindacali e i dirigenti vittoriosi  in  primo
grado. 
    Si sono anche costituiti anche la  Regione  Lazio  e  taluni  dei
soccombenti in prime cure; in particolare, alcuni  di  questi  ultimi
hanno interposto contro la sentenza un autonomo appello incidentale. 
    A.3. - All'udienza pubblica del 12 maggio 2009 i tre ricorsi sono
stati trattenuti in decisione. 
B) La vicenda dedotta in contenzioso. 
    B.1. - E' necessario premettere alla successiva  esposizione  una
succinta ricostruzione della vicenda sulla quale si e'  innestata  la
presente controversia. 
    B.2.  - A  tal  fine  occorre  principiare  dalla  considerazione
della L.R. Lazio 1° luglio 1996,  n.  25,  che  recava  «Norme  sulla
dirigenza e sull'organizzazione regionale». 
    In dettaglio, il comma 8 dell'art. 22 di detta  legge,  rubricato
«(r)evisione dell'organizzazione, della dotazione organica e  accesso
agli  organici  regionali»,  disponeva  quanto  segue:  «Al  fine  di
superare le situazioni di sperequazione determinatesi  nei  confronti
del personale non destinatario della L.R. n. 15 del 1988, della  L.R.
n. 73 del 1988, della L.R. n. 36 del 1989, della L.R. n.8  del  1990,
della L.R. n. 38 del 1994 e della L.R. n. 39 del 1994  ed  inquadrato
presso la Regione Lazio ai sensi della L.R. n.  20  del  1973,  della
L.R. n. 21 del 1973, della L.R. n. 41 del 1975, della L.R. n. 65  del
1976, della L.R. n. 57 del 1979, della L.R. n.  64  del  1979,  della
L.R. n. 43 del 1980, della L.R. n. 13 del 1983, della L.R. n. 50  del
1983 e dell'art. 6 della L.R. n.  31  del  1990  si  provvedera'  con
successivo  provvedimento,  in  armonia  con  i   principi   di   cui
all'articolo 1, comma 3,  e  articolo  8,  lettera  b),  del  Decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.». 
    B.3. - In dichiarata attuazione di tale comma la Giunta regionale
del Lazio, nella seduta del 6 febbraio  2001,  con  deliberazione  n.
187, approvo' il Regolamento del 10 maggio 2001,  n.  2,  intitolato,
per l'appunto, «(r)egolamento di attuazione dell'art.  22,  comma  8,
della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25», pubblicato  sul  B.U.R.
Lazio n. 14 del 19 maggio 2001, n. 14. 
    Incidentalmente e' d'uopo segnalare che la deliberazione giuntale
di approvazione fu vistata per l'ulteriore corso dalla Commissione di
controllo sull'amministrazione regionale del Lazio in data 18  aprile
2001, con verbale  n.  1347/2,  sul  presupposto,  tra  l'altro,  che
«l'applicazione concreta e puntuale del regolamento ai  singoli  casi
salvaguardi il diritto quesito dei dipendenti a non vedere turbata la
posizione giuridica acquisita; ... ». 
    B.4.  -  Il  predetto  regolamento  consisteva  in  un   un'unica
disposizione dal seguente tenore: 
        «1. Il personale  destinatario  dell'articolo  22,  comma  8,
della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, in servizio alla data di
pubblicazione del presente regolamento, puo' richiedere la  revisione
del proprio inquadramento secondo i criteri di cui agli  articoli  2,
3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 25 marzo 1988, n. 15  e  con  le
modalita' di attuazione indicate nei successivi commi. 
        2. La domanda di revisione deve essere presentata, a pena  di
decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione del  presente  regolamento  e  potra'  essere
integrata, ai sensi della legge n. 241/1990 per lo snellimento  delle
procedure amministrative, da quanto altro ritenuto utile. 
        3.  Ai  fini  del  nuovo   inquadramento   viene   presa   in
considerazione la posizione giuridica  posseduta  alla  data  del  31
gennaio 1981, presso la Regione Lazio ai sensi della legge  regionale
24 marzo 1980, n. 18, ovvero presso l'Ente di provenienza. 
        4. Sono valutati i titoli posseduti alla data del 15  gennaio
1983. Il punteggio massimo conseguito da ciascun dipendente non  puo'
comportare piu' di due passaggi di livello e non piu' di un passaggio
di carriera, rispetto alla posizione giuridica  rivestita  alla  data
del 31 gennaio 1981. 
        5. L'Amministrazione,  a  seguito  dell'esame  dei  fascicoli
personali degli interessati procede, per il periodo dal  1°  febbraio
1981 e sino al nuovo inquadramento, alla ricostruzione virtuale della
carriera, secondo quanto disposto dai precedenti commi ed in base  al
punteggio riportato da ciascun dipendente. 
        6. Il nuovo inquadramento, ai sensi  dell'articolo  10  della
legge regionale 25 marzo 1988, n.  15,  ha  decorrenza  agli  effetti
giuridici dalla data di entrata in vigore della  legge  regionale  1°
luglio 1996, n. 25 ed economici  dalla  data  di  attribuzione  delle
nuove funzioni. 
        7. L'Amministrazione  conferisce  le  funzioni  previste  dal
vigente C.C.N.L. per il personale non dirigente  e  dall'articolo  14
della  legge  regionale  1°  luglio  1996,  n.   25,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, fino alla  concorrenza  dei  posti  in
organico, per il personale Dirigente. 
        Al fine di comporre il contenzioso esistente  in  materia  di
perequazione, entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento in deroga
al comma 2 dello stesso, il dipartimento competente riesamina in sede
di  autotutela  per  l'applicazione  del  presente   regolamento   le
determinazioni dirigenziali adottate il 3 agosto 1999.». 
    B.5. - Con decreti del  Presidente  della  Giunta  regionale  del
Lazio nn. 379/2001 e 489/2001 fu costituito un Gruppo di  lavoro,  al
quale  fu  affidato  l'incarico   di   svolgere   l'istruttoria   del
complessivo procedimento di perequazione e, quindi, 
        di procedere alla verifica  delle  istanze  presentate  dagli
impiegati; 
        di esaminare i fascicoli personali; 
        di verificare il possesso dei titoli; 
        di attribuire a ciascun  interessato  il  punteggio  ritenuto
spettante. 
    B.6. - Durante i lavori del Gruppo sopra citato entro' in  vigore
la L.R. Lazio 18 febbraio 2002, n. 6, in materia di «(d)isciplina del
sistema organizzativo della Giunta e  del  Consiglio  e  disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale  regionale»,  pubblicata  sul
B.U.R. Lazio del 9 marzo 2002, n. 7. 
    L'art. 43 di detta legge, rubricato «(a)brogazioni», dispose, per
quel che interessa la presente controversia,  l'espressa  abrogazione
della summenzionata L.R. n. 25/1996. In particolare, la disposizione,
nella parte che viene qui in  rilievo,  stabili'  quanto  segue:  «1.
Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione  di
cui agli articoli 30 e 39, sono abrogate  le  disposizioni  regionali
incompatibili  con  quelle  della  presente  legge.  Sono  o  restano
abrogate le seguenti leggi, fermi restando i  diritti  gia'  maturati
previsti dalle leggi medesime: ... uuuu) L.R. 1° luglio 1996,  n.  25
Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale; ...» 
    B.7. - In ragione della clausola di salvezza contenuta nel  comma
1 del predetto art. 43 (ossia l'espressione  «...  fermi  restando  i
diritti gia' maturati previsti dalle leggi medesime»), il  Gruppo  di
lavoro  prosegui'  le  intraprese  operazioni  di   revisione   degli
inquadramenti  degli  impiegati  regionali  che  avevano   presentato
istanza e, a conclusione dei lavori, riconobbe il diritto  alla  c.d.
«perequazione» di 1.294 istanti. 
    B.8. - Con successive deliberazioni della  Giunta  regionale  nn.
706  del  7  giugno  2002  e  1012  del   26   luglio   2002   furono
rispettivamente determinate la dotazione organica del personale della
Regione Lazio e le direttive in  ordine  ai  nuovi  inquadramenti  in
favore degli impiegati risultati, sulla base dell'istruttoria  svolta
dal Gruppo  di  lavoro,  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dal
sunnominato regolamento  regionale  n.  2/2001.  In  particolare,  si
stabili' che i soggetti  perequati  merce'  il  riconoscimento  della
qualifica   dirigenziale   fossero    reinquadrati    in    posizione
soprannumeraria ai sensi dell'art. M della L.R. n. 15/1988. 
    B.9. - Il regolamento n. 2/2001  fu  poi  espressamente  abrogato
dall'art. 559, comma 1, lettera i), del Regolamento regionale  del  6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione  degli  uffici  e
dei servizi  della  Giunta  regionale),  rubricato  «(a)brogazioni  e
disapplicazioni». 
    L'abrogazione fu fatta decorrere dalla data di entrata in  vigore
del regolamento n. 1/2002, ossia, in base al  relativo  art.  562,  a
decorrere dal quindicesimo giorno  successivo  alla  data  della  sua
pubblicazione, avvenuta sul B.U.R. Lazio del 10  settembre  2002,  n.
25, supplemento ordinario del 16 settembre 2002, n. 6. 
C) Il processo avanti al T.a.r. del Lazio  e  la  sentenza  di  primo
grado. 
    C.1. - Avverso  il  regolamento  n.  2/2001  e  contro  gli  atti
attuativi sopra indicati insorsero avanti al T.a.r. del Lazio, con il
ricorso  e  successivi  motivi  aggiunti,  gli   odierni   appellati;
segnatamente, la Cofedir, la Direr, la Dirl  e,  in  proprio,  alcuni
dirigenti  (non  divenuti  tali  per  effetto  della   perequazione),
deducendo,  tra  l'altro,  sotto  vari  profili  -  con  il   ricorso
principale - la violazione e la  falsa  applicazione  della  L.R.  n.
25/1996, della L.R.  n.  6/2002,  della  L.  n.  241/1990,  anche  in
relazione agli  artt.  3,  35,  51,  97,  e  98  della  Costituzione;
l'eccesso  di  potere  per  illogicita',   errata   valutazione   dei
presupposti,  carenza  di  istruttoria,  difetto  di  motivazione   e
sviamento di potere e - con i motivi aggiunti - gli ulteriori vizi di
violazione e falsa applicazione della L.R. n. 15/1988  e  pure  degli
artt.  3  e  97  della  Costituzione,  di  eccesso  di   potere   per
illogicita',  carenza  di  istruttoria,  disparita'  di  trattamento,
contraddittorieta', sviamento di potere e incompetenza. 
    C.2. - Il  Tribunale,  disattese  le  eccezioni  pregiudiziali  e
preliminari sollevate dai  resistenti,  accolse  il  ricorso  per  il
motivo  di  incompetenza,  ritenuto  assorbente   e   meritevole   di
prioritario scrutinio. 
    C.3. - In dettaglio  il  ragionamento  decisorio  sviluppato  dal
T.a.r.  si  e'  snodato   secondo   un   itinerario   logico,   cosi'
sintetizzabile: 
        I) l'impugnato regolamento regionale n. 2/2001, consentendo a
parte del personale gia' in servizio - rifluito nei  ruoli  regionali
in forza di pregresse normative di rango primario -  di  ottenere  la
revisione del proprio inquadramento, atteneva a materia che, in  base
allo Statuto regionale all'epoca vigente (id est lo Statuto approvato
con legge 22 maggio 1971, n. 346), costituiva oggetto di  riserva  di
legge ai sensi del relativo art. 49; 
        II) l'art. 22, comma 8, della L.R.  n.  25/1996,  in  ragione
della sua genericita', doveva reputarsi avere un contenuto  meramente
programmatico; 
        III) pertanto l'espressione  normativa  «si  provvedera'  con
successivo  provvedimento»,  recata  dal  predetto  art.  22,  doveva
intendersi  come  rinvio  ad  una   successiva   determinazione   del
Legislatore regionale, avente la medesima natura di  quelle  che,  in
passato, avevano dato luogo alle rilevate sperequazioni; 
        IV) di qui l'incompetenza della Giunta regionale  ad  emanare
il regolamento attuativo impugnato; 
        V) l'incompetenza della Giunta emergeva  anche  da  un  altro
dato normativo  e,  segnatamente,  dall'art.  6  del  citato  Statuto
regionale che attribuiva al Consiglio regionale l'esercizio di  tutte
le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione; 
        VI) dunque, non essendo intervenuta ratione temporis,  alcuna
modifica dello Statuto sul punto - modifica necessaria atteso  quanto
statuito dalla Corte costituzionale nella  sentenza  n.  313  del  21
ottobre 2003 in tema di applicazione dell'art. 121  Cost.  (novellato
dalla L.cost. 22 novembre 1999, n.  1)  -  doveva  consequenzialmente
ritenersi che permanesse la distribuzione delle competenze  normative
stabilita  dallo  Statuto  in  vigore  all'epoca  di   adozione   del
regolamento regionale n. 2/2001, distribuzione informata al principio
della concentrazione di tutte le  competenze  normative  in  capo  al
Consiglio regionale; 
        VII) d'altronde la normativa della Regione  Lazio  era  stata
adeguata ai principi enunciati  dalla  citata  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 313/2003 solo con l'entrata in vigore dell'art.  20
della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge  finanziaria  regionale  per
l'esercizio  2004),  rubricato  «(m)odifiche  alle  leggi   regionali
contenenti disposizioni che attribuiscono la  potesta'  regolamentare
alla Giunta regionale e altre norme ai  fini  dell'adeguamento  della
normativa  regionale  agli  effetti  della   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 313 del 2003» e poi con  l'approvazione  del  nuovo
Statuto regionale, giusta la L.R.  11  novembre  2004,  n.  1  (Nuovo
Statuto della Regione Lazio); per di piu', il  regolamento  regionale
n. 2/2001 nemmeno risultava esser  stato  ratificato  a  norma  della
menzionata L.R. n. 2/2004; 
        VIII) dall'accertata radicale illegittimita' del  regolamento
n.  1/2002,  per  incompetenza  della  Giunta  regionale   adottante,
scaturiva l'illegittimita',  in  via  derivata,  di  tutti  gli  atti
attuativi del pari impugnati. 
D) Il contenuto dei ricorsi in appello. 
    D.1. - Avverso la sentenza,  dal  contenuto  sopra  succintamente
riferito, hanno interposto tre distinti appelli i «perequati» rimasti
soccombenti in prime cure. 
    D.2. - Nei gravami si illustra l'origine della sperequazione alla
quale avrebbe inteso  porre  rimedio  il  Legislatore  regionale  con
l'approvazione dell'art. 22, comma 8, della L.R. Lazio n. 25/1996. 
    In particolare, gli appellanti individuano nella  L.R.  Lazio  n.
15/1988 uno spartiacque normativo nella vicenda  degli  inquadramenti
degli impiegati affluiti, sempre senza concorso, nei ruoli  regionali
provenendo da  altre  amministrazioni.  Ed  invero,  in  origine,  si
applico' un criterio di corrispondenza tra  le  qualifiche  rivestite
nell'ente  di  provenienza  con   quelle   proprie   dell'ordinamento
regionale; tuttavia, a partire dalla citata L.R. Lazio n. 15/1988, si
adotto'  un  diverso  criterio,  non  piu'  ancorato  alla   riferita
corrispondenza tra qualifiche, ma incentrato  sulla  valutazione  dei
titoli posseduti, ad una certa  data,  dai  soggetti  transitati  nei
ruoli regionali. 
    Tale difformita' tra i criteri di inquadramento  succedutisi  nel
tempo avrebbe  ingenerato  delle  disparita'  nelle  progressioni  in
carriera tra i vari gruppi di impiegati  man  mano  passati  alle  di
pendenze  della  Regione  Lazio;  di  siffatta  disparita'  avrebbero
beneficiato i destinatari della L.R. Lazio n. 15/1988 e  delle  altre
leggi in seguito approvate. 
    D.3. - Al di la'  delle  diverse  argomentazioni  utilizzate,  e'
comune alle tre impugnazioni l'impianto  logico-critico  sottostante:
in sintesi, in tutti gli appelli si contesta che l'art. 22, comma  8,
della L.R. Lazio n. 25/1996 sia una norma meramente programmatica; se
ne afferma, per contro,  la  natura  immediatamente  precettiva,  non
bisognosa di alcuna attuazione di tipo regolamentare. 
    In particolare, secondo gli appellanti, il predetto  comma  8  si
sarebbe  limitato,  al  fine  di  superare  in  via   definitiva   la
sperequazione  sopra  descritta,  ad  imporre  alla   Regione   Lazio
l'obbligo di estendere il criterio  di  inquadramento  «per  titoli»,
fissato dalla L.R. Lazio n. 15/1988, anche agli impiegati che non  ne
avessero in passato beneficiato. 
    Secondo la tesi patrocinata negli atti difensivi, il  regolamento
regionale annullato in prime cure, a prescindere dal nomen  juris  ad
esso  attribuito,  presenterebbe  dunque  le  caratteristiche  di  un
provvedimento  amministrativo  a  contenuto  generale  -  privo   del
carattere  di  astrattezza  proprio  di  tutti  gli  atti  normativi,
ancorche'  formalmente  amministrativi  (quali,  per   l'appunto,   i
regolamenti) e sprovvisto altresi' di una specifica  innovativita'  -
il cui  unico  portato,  stante  la  sufficienza  della  perequazione
disposta e integralmente disciplinata dal comma 8 del  predetto  art.
22  mediante  il  richiamo  alla  L.R.  Lazio  n.  15/1988,  dovrebbe
individuarsi    nell'applicazione    estensiva    della    disciplina
legislativa, dettata dalla gia' citata L.R. Lazio  n.  15/1988,  alla
platea dei destinatari individuati dal comma  8  dell'art.  22  della
L.R. Lazio n. 25/1996. 
    Muovendo da tali assunti, gli appellanti negano che la competenza
ad adottare  il  regolamento  in  questione  spettasse  al  Consiglio
regionale, trattandosi soltanto  dell'adozione  di  un  provvedimento
amministrativo  rientrante  negli  ordinari   poteri   della   Giunta
regionale. 
    Le riferite conclusioni,  a  detta  degli  appellanti,  sarebbero
supportate  anche  dalla  pregressa  giurisprudenza  civile  di  vari
Tribunali ordinari, da una sentenza della Corte  dei  conti,  sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio, nonche'  da  numerose  pronunce
cautelare del T.a.r. del Lazio: quest'ultimo Giudice, in particolare,
avrebbe in piu' occasioni e su  istanza  degli  aventi  diritto  alla
perequazione, sollecitato la Regione Lazio a dare attuazione  in  via
amministrativa al suddetto comma 8, implicitamente riconoscendone  la
portata immediatamente precettiva. 
    D.4. - A corredo e completamento della principale tesi  veicolata
dalle tre impugnazioni, sopra riferita nei suoi  termini  essenziali,
gli  appellanti  adducono  ulteriori  argomenti.  In  dettaglio,   si
sostiene che: 
        gli Statuti delle Regioni cc.dd. «a statuto  ordinario»,  non
posso non prevedere riserve di legge; 
        il T.a.r. avrebbe violato l'art. 26 della L. n. 1034/1971 che
impone, in  caso  di  accoglimento  del  vizio  di  incompetenza,  di
rimettere l'affare all'organo competente; 
        in ogni caso tale rimessione non si sarebbe potuta  disporre,
stante  la  preclusione  derivante  dalla  sopravvenienza   normativa
rappresentata dal nuovo Statuto regionale, approvato con  L.R.  Lazio
n. 1/2004, il cui art. 47 riserva alla  Giunta  regionale  il  potere
regolamentare, operando quindi una sorta di «convalida»  a  sanatoria
del pregresso operato del medesimo organo; 
        d'altronde, una ratifica del regolamento impugnato  da  parte
del Consiglio regionale non era affatto necessaria  dal  momento  che
gli effetti di esso erano stati  gia'  «legificati»  dagli  artt.  26
della L.R. Lazio 6 febbraio 2003, n. 2 e 48 della L.R.  11  settembre
2003, n. 29. 
    D.5. - Inoltre  sono  state  riproposte  talune  delle  eccezioni
preliminari  sollevate  col  primitivo  ricorso,  gia'  respinte  dal
T.a.r.. Si sono dedotte al riguardo: 
        l'inammissibilita'  dell'impugnativa  promossa  dalle   sigle
sindacali dei dirigenti pubblici, confederali  (Confedir),  nazionali
(Direr) e regionale (Dirl), sia per l'assenza di una concreta lesione
della dignita'  dei  dirigenti  rappresentati  sia  per  la  prestata
acquiescenza (avendo la Direr sottoscritto il  Protocollo  di  Intesa
recepito nella deliberazione di  Giunta  regionale  n.  1012  del  26
luglio 2002) sia per  la  tardivita'  dei  motivi  aggiunti  proposti
(avendo la Direr conosciuto in precedenza  i  criteri  applicati  dal
Gruppo di Lavoro); 
        l'inammissibilita' del medesimo ricorso, anche nella parte in
cui esso reca l'impugnativa di singoli dirigenti della Regione  Lazio
non perequati, considerata l'assenza di una  concreta  lesione  delle
loro posizioni (per la capienza dei ruoli regionali). 
    Con un'istanza,  depositata  poco  prima  della  discussione,  il
difensore degli appellanti di cui al ricorso n. 4511/2008 ha  chiesto
che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio  nei  confronti
del personale destinatario degli effetti del  regolamento  impugnato,
gia' raggiunto dalle notificazioni per pubblici proclami disposte  in
primo grado. 
E) Le difese degli appellati. 
    E.1. - Le organizzazioni sindacali e i  dirigenti  vittoriosi  in
primo grado hanno: 
    eccepito  l'inammissibilita'  delle  costituzioni  della  Regione
Lazio e delle altre parti rimaste soccombenti nel primo giudizio; 
    contestato tutto quanto dedotto ex adverso; 
    riproposto, a mo' di appello amministrativo c.d.  «semplificato»,
le questioni non esaminate dal T.a.r.  del  Lazio,  perche'  ritenute
assorbite    dall'accoglimento    del    piu'     radicale     motivo
sull'incompetenza della Giunta regionale. 
F) Le ordinanze cautelari della Sezione. 
    F.1. - Con  tre  ordinanze  di  identico  tenore  la  Sezione  ha
respinto le altrettante istanze cautelari incidentali di  sospensione
dell'esecutivita' della sentenza impugnata. 
    Segnatamente la Sezione, aderendo in  via  delibativa  alle  tesi
degli appellati, ha statuito quanto segue: 
        «Considerato, ad una  sommaria  delibazione  cautelare  della
controversia devoluta alla cognizione del Collegio,  che  l'art.  22,
comma 8, della L.R. Lazio n. 25/1996,  al  di  la'  del  richiamo  ai
principi della legislazione statale, non individua alcun criterio  in
base al quale realizzare i diversi  inquadramenti  del  personale  in
servizio; 
        che, invero, la L.R. n. 15/1998 e' menzionata nel corso della
previsione, insieme a molte altre  fonti  legislative  regionali,  al
solo  fine  di  perimetrare   la   platea   dei   beneficiari   della
preannunciata perequazione; 
        che tale carenza precettiva della disposizione,  in  disparte
la  scadente  qualita'  redazionale  del   normativo,   ne   preclude
l'interpretazione  nei  termini  di  una  «delega»   ad   una   fonte
subprimaria e tanto meno permette di considerarla alla stregua di una
previsione immediatamente precettiva, connotandola piuttosto in senso
esclusivamente programmatico; 
        che, pertanto, il regolamento n. 2/2001, adottato in  pretesa
esecuzione del suddetto comma, qualora inteso come atto normativo  di
rango secondario, risulta privo  di  copertura  legislativa  (per  il
tempo in cui  e'  stato  in  vigore),  mentre  si  palesa  di  dubbia
legittimita' come atto amministrativo a contenuto generale; 
        che non  si  ravvisa,  dunque,  il  requisito  dell'apparente
fondatezza dell'appello necessario per concedere l'istanza  cautelare
richiesta; 
        che,  allo  stato,  difetta  l'attualita'  del  pericolo   di
pregiudizio allegato dagli appellanti; ...». 
G) La legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14. 
    G.1. - Nelle more della decisione, la Regione Lazio ha  approvato
la L.R. Lazio 16 aprile  2009,  n.  14,  recante  «(d)isposizioni  in
materia di personale», pubblicata nel  B.U.R.  Lazio  del  21  aprile
2009, n. 15 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello  della
sua pubblicazione (ossia il 22 aprile 2009), il cui art. 1, rubricato
«(d)isposizioni in materia di personale», dispone: 
        «1. In considerazione del processo di riorganizzazione  delle
strutture regionali, al fine di favorire la  razionalizzazione  degli
organici, assicurare il buon andamento dell'amministrazione  evitando
interruzioni e disfunzioni nell'attivita' gestionale, e' fatta  salva
la qualifica o categoria gia' attribuita al personale  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge per effetto  dell'applicazione
dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio  1996,  n.
25  (Norme  sulla  dirigenza  e  sull'organizzazione   regionale)   e
successive modifiche, purche' lo stesso abbia svolto  le  funzioni  o
mansioni  corrispondenti  alla  predetta   qualifica   o   categoria,
conferite con atto formale ed effettivamente esercitate per almeno un
triennio. 
        2. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  al
personale dei ruoli regionali in servizio alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
        3. E'  fatta  salva  la  posizione  economica  acquisita  dal
personale, anche in stato di quiescenza, a seguito  dell'espletamento
delle funzioni o mansioni, correlate alla qualifica o categoria  gia'
rivestita, purche' formalmente attribuite.». 
H) La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 
    H.1. - Anticipando l'esito  delle  considerazioni  nel  prosieguo
sviluppate, giova premettere che il Collegio e' dell'opinione che  la
citata L.R. n. 14/2009 incida in maniera determinante sulla decisione
della presente controversia. 
    In particolare, il disposto normativo  sopra  riportato  pone  il
Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  nell'alternativa  di
applicare la  predetta  legge  regionale  e,  quindi,  di  dichiarare
estinto l'intero giudizio per  sopravvenuta  carenza  dell'originario
interesse a ricorrere oppure di sottoporre alla Corte  costituzionale
lo scrutinio della legittimita' del prefato art. 1. 
    La  surriferita  alternativa  scaturisce  dal  convincimento  del
Collegio circa la radicale ed integrale infondatezza degli appelli  i
quali, nell'ideale assenza della ridetta L.R. n. 14/2009,  dovrebbero
essere definiti con una pronuncia di rigetto. 
    H.2. - Tanto premesso, e'  evidente  che  le  condizioni  per  la
rituale proposizione della questione di  legittimita'  costituzionale
sono, oltre all'illustrazione delle  ragioni  dell'impossibilita'  di
un'interpretazione  costituzionalmente  orientata  della   norma   in
questione, anche  la  motivata  spiegazione  dell'infondatezza  degli
appelli ritenuta dal Collegio, giacche'  soltanto  in  esito  a  tale
dimostrazione potra' emergere la rilevanza della questione. 
I)  (Segue):  l'infondatezza   dell'istanza   di   integrazione   del
contraddittorio e delle eccezioni preliminari. 
    I.1. - In via prioritaria e sul piano ordinatorio, va disposta la
riunione obbligatoria dei tre distinti appelli ai sensi dell'alt  335
c.p.c. (applicabile in via generale anche al rito amministrativo), in
quanto diretti contro la medesima sentenza. 
    I.2.  -  Occorre  inoltre  premettere  che  non  e'  contestabile
l'appartenenza  alla  controversia  alla  giurisdizione  del  Giudice
amministrativo (v., al riguardo, l'ordinanza n. 21592 dell'8 novembre
2005 delle Sezioni unite civili della Corte Suprema  di  Cassazione),
anche per essersi formato il giudicato implicito  sul  relativo  capo
della sentenza impugnata. 
    I.3.  -  Non  puo'  poi   trovare   accoglimento   l'istanza   di
integrazione del contraddittorio,  dal  momento  che  essa  riguarda,
secondo  la   prospettazione   fattane,   taluni   soggetti   rimasti
soccombenti in primo grado. 
    Orbene  costituisce  jus   receptum   del   diritto   processuale
amministrativo (tra le molte decisioni di questo Consiglio si vedano:
sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 415; sez. IV, 11 aprile 2007,  n.  1664;
sez. IV, 28 agosto 2006, n. 5000; sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2776 et
al.)  che  l'integrazione  del  contraddittorio  in  appello  non  e'
necessaria quando essa concerna parti soccombenti in prime cure,  dal
momento che queste parti non possono integrare  il  thema  decidendum
una  volta  decorsi  i  termini  per  proporre  autonomo  gravame  e,
pertanto, la notifica avrebbe il mero significato  di  una  superflua
litis denuntiatio, tale  da  comportare  unicamente  un  differimento
della decisione della lite, in ispregio del principio  costituzionale
di ragionevole durata del processo. 
    1.4.  -  Non  meritano  accoglimento  le  eccezioni   preliminari
riproposte   in   secondo   grado   dagli   appellanti    ritualmente
costituitisi. 
    In  ordine  alla  legittimazione  attiva   delle   organizzazioni
sindacali e dei singoli dirigenti  agenti  a  titolo  individuale  il
T.a.r.  del  Lazio,  con  statuizioni  pienamente  condivisibili,  ha
rilevato che: 
        l'ammissibilita'    dell'impugnativa    delle    associazioni
sindacali, qualora esse agiscano - come avvenuto nella fattispecie  -
a tutela di interessi della categoria, deriva, non gia' dalla  misura
della  loro  «rappresentativita'»,  ma  dalle  finalita'   statutarie
perseguite e dalla circostanza che  l'interesse  collettivo  azionato
sia proprio della categoria unitariamente considerata; 
        non e' dubitabile, pertanto, la  legittimazione  a  ricorrere
della  Confedir,  della  Direr   e   della   Dirl,   che   annoverano
rispettivamente, tra i fini statutari, la tutela della dignita',  del
ruolo, della funzione, della professionalita' e degli interessi della
categoria dei dirigenti e  dei  direttivi  del  settore  pubblico  in
generale, delle amministrazioni  regionali  e  della  Regione  Lazio;
nemmeno e' stato contestato, d'altronde,  con  specifico  riferimento
alla Dirl, che essa non rappresenti alcuno dei cc.dd. «perequati»; 
        analogamente va riconosciuta la  legittimazione  a  ricorrere
degli impiegati, costituitisi a titolo personale e,  quindi,  sia  di
quelli divenuti dirigenti per concorso sia dei  funzionari  direttivi
esclusi dalla perequazione, in ragione dell'interesse tutelabile  dei
primi a veder preservato il prestigio e la professionalita' del  loro
ruolo, intaccato invece da progressioni massicce di  altri  impiegati
pervenuti alla qualifica dirigenziale per effetto  dei  provvedimenti
impugnati,  e  pure   dell'interesse   dei   secondi,   identicamente
suscettibile di protezione giurisdizionale, a non  subire  una  grave
compromissione delle loro aspettative di carriera in  conseguenza  di
un maggior riempimento dei ruoli dirigenziali, a nulla  rilevando  in
contrario la presunta capienza degli stessi (peraltro smentita  dalle
recenti scelte della Regione Lazio in materia di personale). 
    I.5. -  Orbene  non  vi  e'  dubbio  che  anche  le  associazioni
sindacali dei dirigenti siano titolari di  un  parallelo  e  concreto
interesse  a  scongiurare  mortificazioni  della   figura   e   della
professionalita' dinamica degli impiegati rappresentati. 
    I.6. - Non si ravvisa del  resto  alcuna  acquiescenza  nell'aver
partecipato ad un Protocollo  di  Intesa,  giacche'  l'interesse  che
sorregge l'impugnativa promossa  in  primo  grado  non  coincide  con
quello endoprocedimentale alla partecipazione procedimentale  ne'  e'
ad esso riducibile; inoltre, al di la' dei criteri applicati  a  fini
perequativi, la lesione fatta valere in giudizio discende  dall'esito
della  procedura  di  perequazione  e  in  esso   trova   origine   e
giustificazione, attesi gli effetti lesivi prodotti dai provvedimenti
di  reinquadramento  e  dagli  altri  atti  che,  di  questi  ultimi,
costituiscono i necessari e diretti presupposti. 
    Peraltro, la Direr, con allegazione rimasta incontestata, ha pure
affermato di aver ritirato la firma apposta sul Protocollo d'Intesa. 
    I.7. -  Al  riguardo  e'  comunque  dirimente  osservare  che  la
giurisprudenza amministrativa e' stabilmente attestata nel  senso  di
esigere che l'acquiescenza, per valere come causa di inammissibilita'
dell'impugnativa,  emerga  in  modo  incontrovertibile  e  che  essa,
qualora non sussistano  inequivocabili  atti  o  comportamenti  della
parte  ricorrente  valutabili   in   tal   senso,   vada   comprovata
rigorosamente da chi la deduce (si veda, tra i plurimi precedenti sul
punto, la decisione della sez. IV, 8 ottobre 1996, n. 1101). 
    Ebbene, una volta calato nella fattispecie, il riferito principio
pretorio  esclude  che  possa  considerarsi  una  prova   sufficiente
dell'acquiescenza la mera allegazione  della  partecipazione  di  una
associazione ricorrente al ridetto Protocollo di Intesa. 
    I.8.  -  Infine,  non  si   ravvisa   alcuna   tardivita'   nella
proposizione dei motivi aggiunti, non soltanto per le  ragioni  sopra
esposte  circa  la  ridotta  valenza   della   partecipazione   delle
associazioni  sindacali  al  Protocollo  di  Intesa,  ma  anche,  con
riferimento alla posizione degli altri ricorrenti,  per  la  concreta
tempistica dell'accesso agli atti impugnati, di cui ha dato conto  il
T.a.r. nella motivazione della sentenza impugnata (v. le  pagg.  8  e
9). 
L) (Segue): l'infondatezza nel merito degli appelli. 
    L.1. - Esaurito lo scrutinio delle eccezioni,  puo'  passarsi  ad
esaminare il merito della controversia. 
    L.2. - Il ragionamento decisorio sviluppato dal T.a.r. del  Lazio
e' cosi' sintetizzabile: la materia dell'inquadramento del  personale
era coperta, all'epoca di adozione del regolamento impugnato, da  una
riserva di legge regionale prevista dall'art. 49, comma 1,  della  L.
22 maggio 1971, n. 346 e, in ogni caso, in base all'art. 6, comma  1,
del citato Statuto, spettavano al Consiglio  regionale,  e  non  alla
Giunta, tutti i poteri normativi, ivi inclusi quelli regolamentari. 
    L.3 - Detta tesi, gia' delibata come fondata in  sede  cautelare,
merita integrale conferma. 
    L.4. - Non vi e' dubbio infatti che l'art.  22,  comma  8,  della
L.R. Lazio n. 25/1996 abbia un contenuto assolutamente  generico.  Al
di la' della mera individuazione del personale non destinatario della
L.R. n. 15/1988 e delle successive leggi regionali e,  quindi,  della
platea degli impiegati  regionali  potenzialmente  beneficiari  della
perequazione, il comma 8 dispone  soltanto  un  rinvio  a  un  futuro
intervento normativo. 
    L.5. - Premesso che  l'espressione  «provvedera'  con  successivo
provvedimento» - in disparte ogni rilievo circa la scadente  qualita'
del dato legislativo - non reca, ad  una  lettura  obiettiva,  alcuna
indicazione sulla natura dell'intervento - legislativo, regolamentare
o amministrativo  -  preconizzato  dal  legislatore  regionale;  deve
quindi   ritenersi,   sulla   base   degli   ordinari   criteri    di
interpretazione delle leggi, i quali presuppongono  l'osservanza  del
criterio di gerarchia delle fonti per la  soluzione  delle  apparenti
antinomie, che la norma  non  avesse  inteso  derogare  allo  Statuto
regionale ancora  vigente  nel  2002,  Statuto  che,  per  l'appunto,
all'art. 49, riservava, tra l'altro, alla  legge  regionale  «...  lo
stato giuridico, ... il ruolo organico del personale,  le  norme  per
l'inquadramento nella Regione  del  personale  delle  amministrazioni
dello  Stato  e  di  altri  Enti  pubblici,  nonche'  le  norme   per
l'inquadramento degli uffici statali ad  essi  trasferiti  con  legge
della Repubblica.» . 
    L.6. - L'esegesi alla quale e' approdato il T.a.r. merita  dunque
sicura  adesione:  il  comma   8   era   essenzialmente   una   norma
programmatica (icasticamente,  una  c.d.  «norma-manifesto»),  avente
l'unica finalita' di rinviare alla futura intermediazione legislativa
regionale  la  soluzione  della  questione  della  perequazione,  con
l'unica precettivita'  circoscritta  alla  perimetrazione  soggettiva
delle  categorie  di  personale  interessate   all'intervento   cosi'
preannunciato. 
    L.7. - La carente precettivita' della  disposizione  non  avrebbe
potuto consentire alla Regione Lazio di  adottare  alcun  regolamento
attuativo,  attesa  l'evidente  mancanza   di   un'idonea   copertura
normativa: non  si  puo'  difatti  reperire  nel  predetto  comma  8,
considerata l'assoluta genericita'  di  esso,  alcuna  traccia  degli
indispensabili  criteri  ai  quali  avrebbe   dovuto   ipoteticamente
attenersi un ideale regolamento, anche soltanto esecutivo. 
    L.8. - Peraltro, anche a voler aderire  -  solo  per  completezza
dell'esposizione - alla tesi dell'immediata precettivita'  del  comma
8, e' indubbio che unicamente il Consiglio regionale  avrebbe  potuto
adottare un regolamento attuativo  o  esecutivo,  atteso  il  preciso
disposto dell'art. 6 dello Statuto applicabile  ratione  temporis  il
quale   concentrava,   nell'organo   assembleare,   ogni   competenza
normativa. 
    L.9. - Del tutto priva di pregio e' invece la tesi  della  natura
provvedimentale del regolamento  regionale  n.  1/2002,  sulla  quale
insistono le difese degli appellanti. 
    Oltre  a   quanto   sopra   considerato,   militano   contro   la
plausibilita' di tale interpretazione numerosi elementi, tra i  quali
il  nome  della   fonte   utilizzato,   ma   soprattutto   l'evidente
innovativita' del regolamento in parola, anche rispetto ai  contenuti
della L.R. Lazio n.15/1988. 
    In questo senso occorre segnalare che  il  regolamento  prevedeva
innovativamente: 
        1) un reinquadramento del personale anche nella qualifica  di
dirigente (comma 7), mentre la L.R. Lazio n.  15/1988  giungeva  fino
all'VIII livello (art. 7), posto che lo scivolamento nella  qualifica
dirigenziale fu il portato dell'art. 25 della L.R. Lazio  11  gennaio
1985, n. 6 (Modifiche dell'ordinamento e  del  trattamento  economico
del personale. Approvazione, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma,
della legge 29 marzo 1983, n. 93 «Legge quadro sul pubblico impiego»,
della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti  delle
Regioni e degli enti pubblici  non  economici  da  esse  dipendenti),
legge regionale non citata dall'art. 22, comma 8, della L.R. Lazio n.
25/1996 e tanto meno  dal  regolamento  regionale  impugnato  (e,  si
osserva incidentalmente, gia' abrogata, all'epoca di emanazione degli
atti di inquadramento annullati dal T.a.r., per effetto  dell'entrata
in vigore dell'art. 43, comma  1,  lett.fff),  della  L.R.  Lazio  18
febbraio 2002, n. 6); 
        2) la valorizzazione  ai  fini  perequativi  della  posizione
giuridica posseduta alla data del 31 gennaio 1981 presso  la  Regione
Lazio ovvero presso gli enti di provenienza (comma 3); 
        3) il riconoscimento  del  periodo  pregresso  di  anzianita'
senza il limite massimo di otto anni previsto  dalla  L.R.  Lazio  n.
15/1988; 
        4) una peculiare decorrenza (diversa  da  quella  della  L.R.
Lazio n. 15/1988) degli effetti  giuridici  ed  economici  del  nuovo
inquadramento (comma 6). 
    E' del tutto evidente che un atto amministrativo,  governato  dal
principio di legalita', non  potrebbe  contenere  alcuna  difformita'
rispetto al contenuto della fonte sovraordinata  e  che  le  riferite
innovazioni dell'ordinamento regionale, da esso  disposte,  avrebbero
potuto essere veicolate unicamente da  un  atto  normativo  di  rango
primario. 
    L.10. - Cosi' scartata, per via  interpretativa,  la  tesi  della
qualificazione  del  regolamento  impugnato   nei   termini   di   un
provvedimento  a  contenuto  generale,  rimane  dunque   il   profilo
dell'inidoneita' della fonte (regolamentare invece  che  legislativa)
stigmatizzato dal T.a.r.. 
    L.11. - Invero il primo Giudice  ha  si'  accolto  il  motivo  di
incompetenza, ma quale ulteriore  vizio  del  regolamento  impugnato,
affiorando con evidenza dalla lettura della  sentenza  impugnata  che
l'incompetenza  viene  in  rilievo,   nell'itinerario   motivazionale
percorso dal T.a.r., come un aspetto conseguente e  subordinato  alla
principale    considerazione    dell'inadeguatezza    della     fonte
regolamentare: in sostanza, il Tribunale ha  essenzialmente  statuito
che la Regione Lazio  avrebbe  dovuto  provvedere  con  legge  e  che
comunque il regolamento n. 2/2001 sarebbe stato (ed era)  illegittimo
per incompetenza. 
    Non intacca allora  la  validita'  della  sentenza  appellata  la
censura relativa alla impropria applicazione dell'art. 26 della L. n.
1034/1971, dal momento che la decisione  e'  in  ogni  caso  sorretta
anche da una distinta, autonoma e condivisibile giustificazione. 
    L.12. - Non ha poi rilevo ai fini del decidere la circostanza che
il regolamento n. 2/2001 fosse stato gia' abrogato al  momento  della
pronuncia   del   T.a.r.,   atteso   che   la   valenza   retroattiva
dell'annullamento disposto dal  primo  Giudice  ha  spiegato  i  suoi
effetti demolitori, utili per i ricorrenti, in relazione all'epoca in
cui il regolamento ebbe vigenza. 
    L.13. -  E'  inoltre  incontrovertibile  che  il  regolamento  in
questione non sia stato ratificato dal Consiglio  regionale  a  norma
dell'art. 20, comma 15, della L.R. Lazio  n.  2/2004,  a  prescindere
dalle ragioni per cui cio' non sia avvenuto. 
    L.14. - Non e' condivisibile, infine, l'argomento secondo cui gli
effetti del regolamento n. 2/2001 sarebbero stati «legificati»  dagli
artt. 26 della L.R. Lazio 6 febbraio 2003, n.  2  (Legge  finanziaria
regionale per l'esercizio 2003) e 48 della L.R. 11 settembre 2003, n.
29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione  Lazio  per
l'anno finanziario 2003). 
    La prima disposizione, rubricata «(d)isposizioni  in  materia  di
personale  di  qualifica   dirigenziale»,   al   comma   1,   prevede
l'iscrizione del personale dirigenziale perequato nei ruoli regionali
in posizione soprannumeraria «nel periodo che intercorre  dalla  data
del provvedimento amministrativo con cui viene riconosciuta la  nuova
qualifica in attuazione del Reg. 10 maggio 2001, n. 2  ...  a  quella
del conferimento di un incarico dirigenziale ...», mentre,  al  comma
2,  riserva  all'accordo   con   le   organizzazioni   sindacali   la
determinazione del  trattamento  economico  accessorio  spettante  al
predetto personale nel periodo considerato dal comma 1. 
    Si tratta, chiaramente, di una previsione che postula  l'adozione
dei provvedimenti di inquadramento come mero fatto individuativo  del
dies  a   quo   della   decorrenza   dell'iscrizione   in   posizione
soprannumeraria, ma certamente non  legifica  alcun  inquadramento  e
tanto meno preclude al potere giurisdizionale di rimuovere dal  mondo
giuridico i relativi atti di inquadramento. 
    La seconda  disposizione,  rubricata  «(m)isure  di  contenimento
della spesa pubblica regionale in materia dirigenziale», per quel che
interessa  la  presente  controversia,  si  limita,  al  comma  2,  a
richiamare il succitato art. 26 della L.R. Lazio n. 2/2003,  al  fine
di  consentire  l'affidamento,  anche   al   personale   dirigenziale
soprannumerario, di posizioni dirigenziali  individuali  con  compiti
ispettivi, di consulenza, di staff, di direzione di  programmi  e  di
progetti ovvero  di  studio  e  ricerca,  finalizzati  a  determinati
obiettivi. 
    Anche in questo caso non si ravvisa dunque  alcuna  legificazione
degli effetti degli atti di inquadramento. 
    L.15. - D'altra parte la  dimostrazione  eloquente  -  e  davvero
dirimente - che le leggi succitate non fossero «leggi-provvedimento»,
ossia leggi volte a  dotare  del  relativo  valore  un  provvedimento
amministrativo e i  suoi  effetti,  e'  stata  offerta  dalla  stessa
Regione Lazio con l'approvazione della L.R. Lazio n.  14/2009  (della
quale si trattera', infra, diffusamente), che invece  intervenuta  in
via  diretta   sugli   effetti   scaturiti   dai   provvedimenti   di
inquadramento. 
M) (Segue):  rilevanza  della  questione  per  la  definizione  della
controversia e, segnatamente, in ordine alla formula terminativa  del
giudizio. 
    M.1. - Alla luce  dei  precedenti  rilievi  il  Collegio,  attesa
l'argomentata infondatezza degli appelli, dovrebbe respingerli. 
    Sennonche' una pronuncia del genere e'  preclusa  dalla  L.R.  n.
14/2009 con la quale la Regione Lazio ha «fatto salva» la qualifica e
la posizione economica gia' attribuite al personale, in servizio o in
quiescenza,   alla   data   del   22   aprile   2009,   per   effetto
dell'applicazione dell'art. 22, comma 8, della L.R. Lazio n. 25/1996. 
    M.2. - Invero e' incontestato che tutti o, comunque,  gran  parte
dei soccombenti in prime cure, odierni appellati, possano beneficiare
della disposizione in discorso, ricorrendo per essi le condizioni  di
applicabilita' stabilite nell'ultima parte del comma  1  dell'art.  1
(ossia l'effettivo svolgimento per almeno un triennio di  funzioni  o
mansioni  corrispondenti  alla  predetta  qualifica  o  categoria   e
conferite con atto formale). 
    M.3. - Al di la' della formulazione  apparentemente  anodina,  e'
inoltre indiscutibile che  l'art.  l  della  L.R.  Lazio  n.  14/2009
presenti tutte le caratteristiche di una «legge-provvedimento», cioe'
di un atto formalmente legislativo il quale, pero', tiene luogo di un
provvedimento amministrativo, intervenendo direttamente a dettare  la
disciplina di specifici, seppure plurimi, casi e rapporti. 
    Non depone in senso contrario l'apparente formulazione generale e
astratta: invero, sebbene l'alveo soggettivo  di  applicazione  della
norma riguardi anche i dirigenti, divenuti tali a seguito di concorso
pubblico o in forza di leggi precedenti, essa in realta' si rivela di
fondamentale utilita' soltanto per  quegli  impiegati  della  Regione
Lazio,  esattamente  determinabili  (mediante   il   riferimento   ai
provvedimenti di  inquadramento  contestati),  i  quali  hanno  avuto
accesso alla  qualifica  dirigenziale  o  a  superiori  categorie  di
inquadramento,  per  effetto  degli  atti  oggetto   della   presente
controversia, annullati in primo grado dal T.a.r. del Lazio. 
    Che  quella  teste'  indicata  sia  la  ratio  che  sorregge   la
previsione emerge, d'altronde, in maniera patente dalla  lettura  dei
lavori consiliari (sul punto, v. infra) e dal tenore letterale  della
norma (si intende «far salvo»  difatti  cio'  che  e'  a  rischio  di
invalidazione). 
    L'unica peculiarita' della disposizione sta nel  fatto  che  essa
non ha legificato  direttamente  gli  atti  dai  quali  e'  scaturita
l'attribuzione della qualifica dirigenziale  agli  appellati,  ma  ha
sicuramente reso inattaccabili da parte  del  giudice  amministrativo
gli  effetti  di  quegli  atti,  almeno  in  assenza  di  una  previa
intermediazione   di   una   pronuncia   costitutiva   della    Corte
costituzionale (di qui la presente ordinanza). 
    Le qualifiche dirigenziali  (per  quanto  attiene  alla  presente
controversia) attribuite per effetto dell'applicazione  del  predetto
art. 22, comma 8, sono invero identificabili, senza  possibilita'  di
errore,  in  quelle  riconosciute  agli  appellati   in   conseguenza
dell'applicazione di tutta la serie di atti annullati dal  T.a.r.  in
via diretta e derivata. 
    M.4. - E' cosi'  palesata  allora  la  centrale  rilevanza  della
questione di legittimita' costituzionale, come sopra  anticipata.  Il
Collegio ritiene gli appelli infondati e meritevoli di  rigetto,  con
consequenziale conferma della sentenza impugnata, ma  tale  decisione
e' preclusa, merce' la sopravvenuta carenza dell'originario interesse
a ricorrere degli appellati per effetto dell'entrata in vigore  della
L.R. Lazio n. 14/2009. 
    M.5. - Il processo  amministrativo  e'  difatti  un  processo  di
parti, sempre governato dal principio della domanda. 
    Si applica dunque l'art. 100 c.p.c., in quanto espressione di  un
canone generale del diritto processuale comune, secondo il quale  una
imprescindibile condizione dell'azione, che come tale deve sussistere
e permanere in ogni stato e grado del giudizio, e' l'interesse  della
parte agente ad ottenere la pronuncia giurisdizionale richiesta. 
    M.6. - Riguardato da questa prospettiva  un  diretto  precipitato
dell'art. 100 c.p.c., rectius  del  principio  fondamentale  da  esso
enunciato, e' anche l'art. 34, primo comma, della legge n. 1034/1971,
secondo cui: «(n)el giudizio di appello, se  il  Consiglio  di  Stato
riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza  del  tribunale
amministrativo regionale o la nullita' del ricorso  introduttivo  del
giudizio di prima istanza, o  la  esistenza  di  cause  impeditive  o
estintive  del  giudizio,  annulla  la  decisione   impugnata   senza
rinvio.». 
    La norma obbliga il Consiglio di Stato ad annullare senza  rinvio
le sentenze dei T.a.r. impugnate ogniqualvolta sussista o sopravvenga
una causa estintiva del giudizio. 
    M.7. - Orbene non vi e' dubbio che l'art. 1 della L.R.  Lazio  n.
14/2009  configuri  una  di  tali  cause,  avendo  esso   determinato
l'estinzione in secondo grado dell'originario interesse  a  ricorrere
degli appellati per effetto della «convalida» legislativa degli  atti
impugnati in prime cure avanti al T.a.r. del Lazio e da quel  Giudice
dichiarati illegittimi e annullati. Non a caso in tal senso  sono  le
conclusioni degli appellanti. 
    Nonostante   l'illegittimita'   di   detti   atti,   come   sopra
argomentata, il Collegio non potrebbe  difatti  astenersi  dal  porre
fine alla presente controversia con  una  pronuncia  di  annullamento
senza rinvio, essendo venuta meno per  i  ricorrenti  originari  ogni
possibilita'  di  conseguire  una  rimozione  dei  provvedimenti   di
attribuzione delle qualifiche dirigenziali agli  appellanti,  ne'  e'
discutibile, del resto, che proprio questo fosse il bene  della  vita
perseguito dagli appellati attraverso la proposizione  del  primitivo
ricorso. 
    In altri termini promana dal  richiamato  principio  cardine  del
processo amministrativo la necessita' che,  una  volta  accertata  la
sopravvenuta  e  radicale  inutilita'  del  giudizio  instaurato,  il
Collegio, pur avendo riconosciuto l'infondatezza sotto  ogni  aspetto
delle  impugnazioni  proposte,  annulli  senza  rinvio  la   sentenza
impugnata. 
    M.8. - Ne' puo' sostenersi che residui un diverso interesse degli
appellati, vittoriosi in primo grado, a  coltivare  la  controversia.
Non e' stato difatti allegato un interesse meramente patrimoniale  di
tipo risarcitorio: peraltro, a prescindere dalla  questione  relativa
alla percorribilita', o  no,  nella  specie  della  tesi  della  c.d.
«pregiudiziale amministrativa», e' certo che l'azione intrapresa  dai
ricorrenti originari manifestamente non punta ad una «monetizzazione»
della loro posizione,  frustrata  dalla  perequazione  attuata  dalla
Regione Lazio, ma e' diretta  unicamente  alla  rimozione  dal  mondo
giuridico  degli  illegittimi  atti  di  attribuzione  di  qualifiche
dirigenziali a  impiegati  regionali  che,  nell'ideale  assenza  dei
predetti atti gravati, non  avrebbero  alcun  avuto  titolo  a  detta
rilevante progressione verticale. 
    Non spetta inoltre al giudice, tanto meno a quello amministrativo
(stante l'immanente principio della domanda sopra ricordato),  andare
alla  ricerca  di  interessi  alternativi  alla  coltivazione  di  un
ricorso,  soprattutto  quando  la  titolarita'  di  siffatti  diversi
interessi nemmeno sia  stata  adombrata  nelle  difese  svolte  dalle
parti. 
    Ferma restando la  precedente,  assorbente  considerazione,  vale
peraltro  osservare,  in  aggiunta,  che   la   tesi   dell'interesse
risarcitorio condurrebbe,  in  ipotesi,  ad  una  pronuncia  di  mero
accertamento dell'illegittimita' degli atti impugnati, non seguita da
alcuna statuizione di tipo demolitorio. 
    E' noto tuttavia  che,  allo  stato  del  diritto  amministrativo
processuale  c.d.  «vivente»  (fatta  salva  un'isolata   e   recente
pronuncia di questo Consiglio relativa, tuttavia, a  una  fattispecie
completamente diversa), al giudice  amministrativo  e'  preclusa  una
pronuncia di mero accertamento, almeno quando non si  controverta  di
questioni attinenti a diritti soggettivi. 
N) La non manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    N.1. - Il Collegio dubita della legittimita' costituzionale degli
artt. 1 e 2 della  L.R.  Lazio  16  aprile  2009,  n.  14,  nel  loro
combinato disposto. 
    N.2.  -  In  particolare,  considerato  l'oggetto  del   presente
giudizio  -  che  attiene  specificatamente  allo   scrutinio   della
legittimita'  di  una  serie   di   atti   regionali,   normativi   e
provvedimentali, recanti l'attribuzione, per  dichiarate  ragioni  di
«perequazione» della  qualifica  dirigenziale  a  numerosi  impiegati
regionali  -,  le  perplessita'  del  Collegio  si  incentrano  sulla
«salvezza», dichiarata immediatamente efficace (v. l'art.  2),  delle
qualifiche gia' attribuite alla  data  di  entrata  in  vigore  della
suddetta legge. Invero, la' dove l'art. 1 della L.R. Lazio n. 14/2009
menziona  la  «categoria»,  deve  obiettivamente  ritenersi  che   il
Legislatore regionale abbia inteso far riferimento agli inquadramenti
disposti, ancorche' per le medesime ragioni  di  perequazione,  nelle
categorie C e D e, dunque, in relazione ad ambiti rimasti estranei al
presente contenzioso. 
    Nondimeno deve rimettersi fin d'ora alla sapienza giuridica della
Corte  costituzionale  la  valutazione  dell'eventuale  applicazione,
anche con  riferimento  alla  salvezza  disposta  in  relazione  alle
categorie, dell'art. 27 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  per  i
motivi di seguito illustrati. 
    N.3. - Prima di chiarire  le  ragioni  sulle  quali  poggiano  le
perplessita'  di  ordine  costituzionale  nutrite  dal  Collegio,  va
segnalata  l'infondatezza  della  tesi  sostenuta   dagli   appellati
(Confedir, Direr,  Dirl  e  singoli  impiegati  ricorrenti  in  primo
grado), secondo quali la L.R. Lazio n. 14/2009 non  si  applicherebbe
al processo in corso in quanto testualmente  riferibile  soltanto  al
personale con qualifica «attribuita alla data di entrata  in  vigore»
della legge. 
    Al riguardo gli appellati sostengono che i perequati  evocati  in
giudizio sarebbero estranei  all'ambito  di  applicazione  soggettiva
della norma in quanto privi delle qualifiche in questione  per  esser
state queste ultime  attinte  dalla  pronuncia  di  annullamento  del
T.a.r. del Lazio. 
    Al rilievo e' facile obiettare che la pronuncia del Tribunale non
e' ancora passata in giudicato e che, per consolidata giurisprudenza,
anche di questo Consiglio  (ex  plurimis,  Cons.  St.,  sez.  IV,  19
ottobre 2004, n. 6729), solo il giudicato, e non  gia'  la  decisione
ancora sub judice, e' il vero limite insuperabile che  s'impone  alla
funzione legislativa. 
    Deve  pertanto  concludersi  che,  nell'attuale  assenza  di   un
giudicato,   non   possa   reputarsi   definitivamente    consolidata
l'eliminazione dei  provvedimenti  amministrativi  attributivi  delle
ridette qualifiche e, in via consequenziale, deve ritenersi  che  gli
appellanti beneficino a pieno titolo della norma. 
    N.4. - Vale infine soggiungere che il Collegio non  dubita  della
conformita' a Costituzione  della  L.R.  Lazio  n.  15/1988  ne',  in
generale,  della  possibilita'  per   i   Legislatori,   nella   loro
discrezionalita'  (se   esercitata   in   limiti   costituzionalmente
compatibili), di prevedere meccanismi di perequazione (si vedano,  al
riguardo, le sentenze della Corte  costituzionale  n.  56/1989  e  n.
461/1994);  le   perplessita'   del   Collegio   concernono   invece,
esclusivamente, la L.R. Lazio n. 14/2009, per  le  modalita'  con  la
quale essa ha «confermato»  in  via  legislativa  gli  effetti  della
«perequazione» disposta in via amministrativa dalla Regione Lazio. 
    La L.R. Lazio n. 15/1988 e'  dunque  estranea  all'oggetto  della
presente ordinanza e  viene  in  rilievo  solo  per  le  esigenze  di
comparazione  (sopra  indicate)  con  il  contenuto   specifico   del
regolamento regionale n. 2/2001 e dei correlati atti di inquadramento
ad esso successivi. 
O) (Segue): in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. 
    O.l. - Il Collegio ritiene che la legge regionale succitata,  per
la tempistica con la  quale  e'  stata  approvata  e  per  il  tenore
letterale  delle  sue  disposizioni  e  per  l'inequivoco   finalismo
perseguito, sia  diretta  a  impedire  la  definizione  del  presente
giudizio con una  pronuncia  di  rigetto  degli  appelli  interposti,
principali ed incidentale, e, quindi, in via consequenziale,  con  la
piena conferma della sentenza di annullamento impugnata. 
    O.2. - Ed invero,  in  ordine  alla  tempistica  legislativa,  e'
d'uopo  osservare  che   l'iniziativa   regionale,   conclusasi   con
l'approvazione della L.R. Lazio n. 14/2009, ha preso l'avvio  con  la
deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 23 gennaio 2009. 
    L'intervento normativo si colloca dunque in  un  lasso  temporale
successivo alle ordinanze della Sezione nn. 3925, 3926 e 3927 del  18
luglio 2008 e prima della udienza pubblica in occasione  della  quale
sono stati discussi gli appelli. 
    Ebbene, il tenore motivazionale  delle  succitate  ordinanze  era
tale da far pronosticare, sulla base di un  criterio  di  ragionevole
prevedibilita', lo sfavorevole esito del giudizio per gli appellanti. 
    L'urgenza di provvedere in via legislativa (si veda  al  riguardo
l'art. 2 della legge in discorso) risiedeva  dunque,  plausibilmente,
nella necessita' di scongiurare detto esito e,  soprattutto,  il  suo
consolidamento  attraverso  il  passaggio  in  cosa  giudicata  della
relativa decisione di questo Consiglio. 
    O.3. - Milita in questo senso anche  il  tenore  letterale  della
norma che, non a caso, utilizza l'espressione atecnica dal  punto  di
vista giuridico, ma eloquente nella prospettiva sopra  delineata,  di
«far salve» qualifiche esattamente determinabili  in  relazione  alla
pregressa attivita' amministrativa  posta  in  essere  dalla  Regione
Lazio e censurata in primo grado dagli odierni appellati,  vittoriosi
avanti al T.a.r. 
    Appare invero incontrovertibile  che  l'espressione  «far  salve»
alluda chiaramente ad un meccanismo di conservazione degli effetti di
un atto, nella specie degli atti amministrativi impugnati, secondo lo
schema generale della «conferma». 
    O.4. - Sorreggono d'altronde tale  conclusione  plurimi  elementi
tratti dalla lettura degli atti del procedimento  legislativo  e  dei
lavori consiliari. 
    Inequivocabile e', al riguardo, il contenuto della  relazione,  a
firma congiunta  del  Presidente  della  Giunta  regionale  e  di  un
assessore, allegata alla predetta deliberazione giuntale n.  38/2009,
la' dove e' scritto che «... L'esigenza di adottare un  provvedimento
legislativo nasce dalla necessita' di dar seguito  al  pronunciamento
del Tar del Lazio ed agli orientamenti successivamente  espressi  dal
Consiglio di Stato ...» e ancora che l'intervento normativo  «...  ha
lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi: 1) chiudere la  vicenda
della perequazione, sia per i dirigenti  che  per  le  categorie;  2)
evitare il contenzioso  che  si  verrebbe  a  determinare  a  seguito
dell'attuazione della sentenza ...; 3) sanare anche la posizione  del
personale perquato appartenente alle categoria, la  cui  problematica
non e' stata affrontata "ufficialmente", ma  che  avendo  beneficiato
del medesimo  provvedimento  annullato,  dovrebbe  ugualmente  essere
retrocesso ...» 
    Meritano di essere citati  anche  alcuni  stralci  del  resoconto
stenografico della seduta n. 130 del Consiglio regionale  del  Lazio,
tenutasi l'8 aprile 2009, in occasione della  quale  si  e'  discusso
della proposta di legge regionale n. 477 del 9 febbraio 2009 relativa
alla suddetta proposta legislativa della Giunta. 
    Rileva   la    relazione    orale    dell'Assessore,    succeduto
all'originario firmatario della proposta di  legge,  nella  quale  e'
spiegato come  l'iniziativa  legislativa  mirasse  unicamente  a  far
«salva la posizione assunta dai dipendenti in forza» del  regolamento
n. 2/2001. Negli interventi  del  successivo  dibattito  in  Aula  si
parla,  tra  l'altro,  di  «una  sanatoria  solo  per  i   perequati»
(Robilotta) e si accenna anche ai timori per i possibili  profili  di
incostituzionalita' della stessa (Scalia). 
    O.5. - Tanto chiarito circa il reale e obiettivo finalismo  della
legge in questione (e fatto salvo quanto si aggiungera'  infra  circa
la non corrispondenza di  essa  a  quanto  statuito  dal  T.a.r.  del
Lazio),  la  prima  perplessita'  di  ordine  giuridico  concerne  la
competenza della Regione Lazio ad approvare una legge volta  a  porre
fine ad un giudizio. 
    La Sezione non ignora, ovviamente, che vi sono stati, in passato,
numerosi casi di leggi espressamente dirette ad  estinguere  processi
in corso onde porre fine ad un contenzioso pendente (si cita, a  mero
titolo di esempio, l'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 in tema di riliquidazione della pensione, su cui  la  sentenza
della Corte costituzionale 31 ottobre 2002, n. 434 oppure l'art.  16,
comma 3, della legge 11 aprile 2000, n. 83, su cui la sentenza  della
Corte costituzionale 6 luglio 2001, n. 223), ma in quei casi,  al  di
la'  della  ragionevolezza  delle  singole  scelte  legislative,   si
trattava comunque di leggi dello Stato, unico ente  della  Repubblica
competente a legiferare in via esclusiva in ma-teria di giurisdizione
e di giustizia amministrativa. 
    Per  contro  un  intervento,  avente  le  medesime  finalita'  di
definire una o piu' controversie, posto  in  essere  da  una  Regione
sembra porsi in conflitto con i principi costituzionali che  regolano
il riparto tra le competenze dei vari Legislatori interni e, in cio',
si ravvisa la violazione del parametro sopra indicato. 
    P) (Segue): in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. 
    P.1. - Si accennato a precedenti esempi di leggi statali  con  le
quali  si  e'   posto   fine   a   contenziosi   pendenti   in   sede
giurisdizionale. 
    P.1. - Va segnalato, a tal proposito, che la Corte costituzionale
in alcune occasioni ha ritenuto quegli interventi (e altri  analoghi)
non lesivi  dell'art.  24  Cost.  sull'assunto  che  le  sopravvenute
discipline  legislative,  lungi  dal  tradursi  in  una   sostanziale
vanificazione dei diritti azionati, fossero tali  da  realizzare,  in
qualche misura, anche le  pretese  fatte  valere  dagli  interessati,
cosi' eliminando le basi del preesistente contenzioso (tra le  molte,
si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 2000). 
    Tanto all'evidenza non si e' verificato nel caso  di  specie  dal
momento che il Legislatore regionale con  norme,  non  scevre  di  un
certo tasso di autoritarismo, ha solamente conculcato  gli  interessi
legittimi e il diritto alla  difesa  degli  appellati  vittoriosi  in
primo grado, siccome dispiegatosi  nella  deduzione  degli  originari
motivi di impugnativa, senza nulla concedere  alle  loro  pretese  e,
anzi,  confermando  in  via  legislativa  l'efficacia  di  atti  gia'
giudicati illegittimi dal T.a.r. 
    Nemmeno risulta, d'altra parte, che  la  L.R.  Lazio  n.  14/2009
assolva  ad  alcuna  funzione  di  disciplina  transitoria  volta   a
consentire l'attuazione di  un  innovativo  sistema  della  dirigenza
regionale con la finalita'  di  agevolare  un  graduale  ed  armonico
passaggio  da  uno  a  un  altro  ordinamento  delle  funzioni  della
dirigenza medesima. 
    Si tratta, invece, di una norma «a regime» diretta chiaramente  a
consolidare avanzamenti disposti contra legem. 
    Ne' varrebbe opporre a tale considerazione  l'idea,  affacciatasi
nel dibattito consiliare e pure  adombrata  negli  scritti  difensivi
degli appellanti, secondo cui la Regione Lazio,  cosi'  operando,  si
sarebbe  attenuta  al  decisum  del  primo  Giudice,  atteso  che  il
significato immediatamente percepibile della pronuncia del T.a.r. del
Lazio  era  nel  senso  che  la  perequazione   dovesse   interamente
realizzarsi attraverso atti di rango  primario,  dal  momento  che  i
presupposti di essa, i requisiti soggettivi per l'avanzamento ad  una
qualifica  superiore,  il  procedimento  valutativo  per   addivenire
all'adozione dei relativi provvedimenti  di  superiore  inquadramento
potevano essere stabiliti direttamente e soltanto da una legge. 
    Il T.a.r. non ha affatto statuito nel  senso  che,  ai  fini  del
rispetto del principio di gerarchia delle  fonti,  fosse  sufficiente
una qualunque legge che, senza  nulla  disporre  in  ordine  ai  vari
profili  sopra   indicati,   recepisse   l'esito   di   provvedimenti
amministrativi dichiarati illegittimi. 
    Vuolsi con cio' significare che la  perequazione  avuta  di  mira
dalla Regione Lazio avrebbe potuto disporsi esclusivamente con  legge
e nel rispetto di tutti i principi  i  quali,  secondo  l'ordinamento
repubblicano vigente, debbono presiedere  all'adozione  di  leggi  in
materia di avanzamenti nell'ambito del lavoro alle  dipendenze  della
pubblica amministrazione. 
    In questa prospettiva la L.R. n. 14/2009 non si configura come un
adempimento conformativo alla sentenza impugnata, ma - non  poggiando
su alcun impianto procedimentale prodromicamente stabilito per  legge
-  si  risolve  nella  mera  conferma  di  atti   arbitrariamente   e
illegittimamente assunti dalla Regione Lazio in via amministrativa. 
    P.3. - Di qui la lesione dell'inviolabile diritto di  difesa  dei
ricorrenti in prime  cure  che  concreta  altresi'  una  lesione  del
generale canone di uguaglianza. 
Q) (Segue): in relazione all'art. 111 Cost. 
    Q.1. - L'art. 111 Cost., siccome  novellato  dalla  L.  cost.  23
novembre 1999, n. 2, stabilisce, nel primo periodo del secondo comma,
che ogni processo si svolga nel  contraddittorio  tra  le  parti,  in
condizioni di parita', davanti a un giudice terzo e imparziale. 
    Q.2. - La disposizione  costituzionale  investe  direttamente  la
legislazione processuale e in questa s'invera. Non  puo'  escludersi,
tuttavia,  che  i  principi  enunciati  dall'art. 111  Cost.  possano
conformare anche previsioni legislative attinenti ad altra materia  o
a  diverso  settore  dell'ordinamento,  ogniqualvolta   dette   norme
primarie  finiscano  per  interferire  su  uno  specifico   processo,
alterando il modello paritario e dialettico delineato dal Legislatore
costituzionale. 
    Q.3. - Non puo'  allora  ignorarsi  che,  nella  fattispecie,  la
Regione Lazio ha svolto il  doppio  ruolo  di  parte  necessaria  del
processo e, al contempo,  anche  di  titolare  del  potere  normativo
primario, utilizzato nello specifico per porre fine  ad  un  giudizio
definito in primo grado con una pronuncia ad essa sfavorevole. 
    Q.4. - In questa duplicita' di ruoli e nell'uso di  una  potesta'
pubblica  legislativa  per  «sanare»  i  vizi  dell'esercizio   della
potesta' pubblica amministrativa si ravvisa una concreta lesione  del
principio di parita' delle parti, sancito dalla Costituzione. 
R) (Segue): in relazione agli artt. 3, primo e secondo comma, e  113,
primo e secondo comma, Cost. sotto altro profilo: la  violazione  dei
limiti  entro   i   quali   possono   considerarsi   ammissibili   le
leggi-provvedimento. 
    R.1. - Si  e'  osservato  che  la  L.R.  n.  14/2009  presenta  i
caratteri di  una  legge-provvedimento,  ossia  di  un  provvedimento
normativo di rango primario che incide su un numero  determinabile  e
determinato di  destinatari  e  avente  un  contenuto  particolare  e
concreto. 
    R.2. - Orbene la Corte  costituzionale  ha,  con  piu'  sentenze,
definito il quadro dei principi entro i quali  sono  ammissibili  nel
nostro ordinamento le leggi-provvedimento, anche regionali. 
    In tal senso si citano, tra le pronunce piu' recenti, la  n.  267
del 13 luglio 2007, la n. 250 del 4 luglio 2008, la  n.  288  del  18
luglio 2008 e la n. 405 del 12 dicembre 2008. 
    R.3. - Il vincolante punto di vista del Giudice delle leggi sulla
questione e' stato poi ribadito nella sentenza n. 137  dell'8  maggio
2009. 
    Al riguardo la Corte costituzionale  ha  chiarito  in  qual  modo
debba valutasi la conformita' alla Costituzione di  una  disposizione
qualificabile come legge-provvedimento. 
    In  particolare,  la  Corte  ha  ribadito  che,  secondo  la  sua
consolidata giurisprudenza, non e' preclusa alla legge  ordinaria,  e
neppure alla legge  regionale,  la  possibilita'  di  attrarre  nella
propria sfera di disciplina oggetti o  materie  normalmente  affidati
all'autorita' amministrativa, non sussistendo un divieto di  adozione
di leggi a contenuto  particolare  e  concreto  e,  tanto  meno,  una
riserva di amministrazione costituzionalmente protetta. 
    La  Corte  ha,  tuttavia,   precisato   che   leggi   con   dette
caratteristiche sono ammissibili entro  limiti  non  solo  specifici,
qual e' quello del rispetto della funzione giurisdizionale in  ordine
alla decisione delle cause in corso, ma anche generali, tra  i  quali
il  necessario  rispetto   del   principio   di   ragionevolezza   o,
specularmente, di non arbitrarieta'; la  legittimita'  costituzionale
di questo tipo di leggi deve, quindi, essere valutata in relazione al
loro specifico contenuto. 
    In considerazione  del  pericolo  di  disparita'  di  trattamento
insito in previsioni normative di tipo particolare o derogatorio - ha
soggiunto  la  Corte -  la  legge-provvedimento  e'  soggetta  ad  un
rigoroso  scrutinio  stretto  di   costituzionalita',   da   condursi
essenzialmente sotto i profili della non arbitrarieta'  e  della  non
irragionevolezza della scelta del legislatore, con la conseguenza che
quest'ultimo, qualora emetta leggi a contenuto provvedimentale, «deve
applicare con particolare  rigore  il  canone  della  ragionevolezza,
affinche' il ricorso a detto tipo di provvedimento non si risolva  in
una  modalita'  per   aggirare   i   principi   di   eguaglianza   ed
imparzialita'. In altri termini, la mancata previsione costituzionale
di una riserva di amministrazione e la conseguente  possibilita'  per
il legislatore di svolgere un'attivita' a  contenuto  amministrativo,
non puo' giungere fino a violare l'eguaglianza tra  i  cittadini.  Ne
consegue che, qualora il legislatore ponga in essere  un'attivita'  a
contenuto particolare e concreto, devono risultare i criteri ai quali
sono ispirate le scelte e le relative modalita' di attuazione.». 
    R.4. - Applicando al caso di specie i riferiti principi enunciati
dalla Corte costituzionale, il Collegio e' dell'avviso che  l'art.  1
della L.R. n. 14/2009 sia una legge-provvedimento  in  contrasto  con
l'art. 3 Cost., nel significato di parita' di trattamento. 
    R.5. - Si e' osservato sopra - nel condividere le statuizioni del
T.a.r. - che l'art.  22,  comma  8,  della  L.R.  n.  25/1996  doveva
considerarsi una norma meramente programmatica, del  tutto  priva  di
un'immediata precettivita', non potendosi evincere da  esso  in  qual
modo e secondo quali  criteri  il  Legislatore  regionale  intendesse
attuare la perequazione tra il personale in servizio. 
    Ebbene e' incontestabile che la L.R. Lazio n. 14/2009 si limiti a
richiamare le qualifiche (dirigenziali) attribuite in  base  a  detto
comma, senza tuttavia spiegare le ragioni per cui  si  debba  operare
una conferma legislativa di tal fatta. 
    In sostanza la disposizione in parola  «conferma»  l'attribuzione
di  qualifiche  illegittimamente  disposte  sulla  base  di  un'altra
previsione che  nulla  stabiliva  al  riguardo,  posto  che  la  vera
«sostanza» regolatoria della perequazione attuata dalla Regione Lazio
era in  realta'  contenuta  in  una  serie  di  atti  e,  tra  questi
principalmente, nel regolamento n. 2/2001, tutti  ugualmente  colpiti
dall'annullamento disposto dal T.a.r. del Lazio. 
    Il  regolamento  n.  2/2001,  peraltro,  nemmeno   viene   citato
dall'art. 1 della L.R. Lazio n. 14/2009, facendosene  soltanto  salvi
(implicitamente, ma chiaramente) gli effetti. 
    Si ricava, dunque, un'ulteriore conferma  della  circostanza  che
con la L.R. Lazio n. 14/2009 il Legislatore regionale non ha  affatto
voluto «ottemperare» alla sentenza impugnata, piuttosto ha  mirato  a
eluderne l'esecutivita' e ad impedirne la consolidazione in appello. 
    R.6. - Si e' difatti assistito alla conservazione  degli  effetti
di una serie di atti amministrativi illegittimi,  dei  quali  nemmeno
sono state  legificate  le  concrete  scelte  prescrittive  (ossia  i
requisiti soggettivi,  i  criteri  di  valutazione,  il  procedimento
valutativo e via seguitando). 
    Costituisce per contro jus receptum del  diritto  amministrativo,
che viene qui in rilievo in forza dello scrutinio rigoroso  richiesto
per  la  valutazione  della   compatibilita'   costituzionale   delle
leggi-provvedimento, il principio secondo il  quale  la  conferma  in
senso proprio e' un provvedimento  di  secondo  grado,  volto  si'  a
stabilizzare gli effetti  di  un  precedente  provvedimento,  ma  che
presuppone il riesame dei fatti e di tutti  gli  interessi  coinvolti
nella vicenda incisa dal provvedimento confermato. 
    Nulla di tutto cio' si e'  verificato  nella  fattispecie:  nella
L.R. Lazio n. 14/2009  non  vi  e'  traccia  delle  ragioni  poste  a
sostegno della conferma e del riesame compiuto dalla Regione Lazio. 
    R.7.  -  La  precedente  considerazione  non  e'  poi  certamente
scalfita dal richiamo, contenuto nell'incipit dell'art.  1,  al  «...
processo di riorganizzazione delle  strutture  regionali  ...»,  alla
finalita' di «... favorire la razionalizzazione degli organici» e  di
«...  assicurare  il  buon  andamento  dell'amministrazione  evitando
interruzioni e disfunzioni nell'attivita' gestionale ...». 
    Al di la' del contraddittorio richiamo al  buon  andamento  - che
e', invece, il  principio  costituzionale  macroscopicamente  violato
dalla  norma  (sul  punto  infra   nei   paragrafi   successivi)   -,
dell'irrilevante menzione  del  processo  di  riorganizzazione  delle
strutture regionali (posto che la perequazione poco, se non nulla, ha
a che vedere con tale processo)  e  dell'incomprensibile  riferimento
alla razionalizzazione degli organici (dal momento che l'avanzamento,
senza concorso, di personale nelle qualifiche apicali certamente  non
contribuisce   a   ridurre   il   pernicioso   fenomeno   dell'enorme
proliferazione dei dirigenti nel la Regione Lazio,  fenomeno  che  ha
dato luogo, per l'appunto, ad una c.d. «piramide rovesciata»  in  cui
il rapporto tra dirigenti e qualifiche inferiori e' tutto a vantaggio
dei primi, ma  a  detrimento  delle  finanze  pubbliche  e  del  buon
andamento amministrativo), non si ritiene sufficiente a  giustificare
la norma approvata l'esigenza di evitare  disfunzioni  nell'attivita'
gestionale, tanto piu' se si considera che i  «perequati»  ancora  in
servizio sono, tutto sommato, un numero contenuto rispetto alla  gran
massa dei dirigenti dei  quali  dispone  la  Regione  Lazio  (v.,  al
riguardo, i lavori consiliari e gli atti difensivi). 
    R.8.  -  Soprattutto,  nella  legge  in  discorso  e  nei  lavori
consiliari, non si fa alcuno accenno alla posizione  e  alle  ragioni
degli appellati, controinteressati alla perequazione, titolari di una
posizione differenziata  e  qualificata,  i  quali  in  un  qualunque
procedimento  amministrativo   di   conferma   avrebbero   avuto   la
possibilita' di esporre e di far valere le loro deduzioni. 
    R.9.  -  Non  si  chiariscono  poi  le  ragioni  dell'urgenza  di
provvedere per far salvi gli effetti  di  un  intervento  perequativo
disposto a distanza di oltre venti anni dalla L.R. Lazio n.  15/1988,
nonostante l'apprezzamento del tempo trascorso sia uno degli elementi
essenziali di  ogni  riesame  in  autotutela,  stante  l'esigenza  di
proteggere gli affidamenti  consolidatisi,  ivi  inclusi  quelli  dei
soggetti controinteressati. 
    R.10. - Non si comprende inoltre  in  base  a  quali  criteri  il
Consiglio  regionale  abbia   ritenuto   di   dover   confermare   le
attribuzioni delle qualifiche gia' disposte e annullate. 
    R.11. -  Oltre  a  riferiti  principi  della  motivazione,  della
trasparenza,    della     completezza     dell'istruttoria,     della
partecipazione,  il  procedimento   legislativo   che   ha   condotto
all'approvazione della legge regionale in esame appare  anche  lesivo
del principio di proporzionalita', non comprendendosi la ragione  per
la quale la perequazione non potesse raggiungersi sul piano meramente
economico. 
    Detto altrimenti:  se,  come  si  evince  di  capire  dai  lavori
consiliari, una delle preoccupazioni del Legislatore regionale, forse
la principale, e' stata quella di garantire un determinato ed elevato
livello  dei  trattamenti   pensionistici   dei   beneficiari   della
perequazione, non si vede perche' l'identico  risultato  non  potesse
essere  raggiunto  attraverso  un  intervento  di   natura   soltanto
economica, non lesivo delle aspettative di progressione  in  carriera
dei controinteressati. 
    R.12. - Le considerazioni sopra svolte alimentano anche il dubbio
che   l'adozione,   da   parte   della   Regione   Lazio,   di    una
legge-provvedimento  arbitraria  e  irragionevole  nei  sensi   sopra
chiariti,  si  risolva  nel   tentativo   di   escludere   la   piena
«giustiziabilita'» di atti della pubblica amministrazione. 
    R.13. -  Di  qui  la  violazione,  a  parere  del  Collegio,  dei
parametri costituzionali sopra indicati. 
S) (Segue): in relazione agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, primo e
terzo comma, Cost. 
    S.1. - La Corte costituzionale ha chiarito in  plurime  decisioni
che l'accesso  degli  impiegati  delle  pubbliche  amministrazioni  a
funzioni piu' elevate  avviene  in  base  alla  regola  del  pubblico
concorso, forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche
amministrazioni  che,  meglio  di  altre,  offre   la   garanzia   di
selezionare in modo neutrale e sulla base di apprezzamenti tecnici  i
piu' capaci, assicurando  cosi'  il  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione (tra le molte, si veda  la  sentenza  n.  363  del  9
novembre 2006). 
    In questo senso depongono del resto le  norme  della  discipline,
statale e regionale (del Lazio), mediante le quali si  sono  inverati
nel tessuto ordinamentale i principi  fondamentali  (anche  ai  sensi
dell'art. 117, terzo comma, Cost.) ricavabili dai riferiti  parametri
costituzionali; cosi', ad esempio, vanno  richiamati  gli  artt.  28,
comma  1,  del  D.  Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), 15  e  16  della  L.R.  Lazio  18  febbraio  2002,  n.  6
(Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio  e
disposizioni relative alla  dirigenza  ed  al  personale  regionale),
nonche' lo stesso art.  19,  ormai  abrogato,  della  L.R.  Lazio  n.
25/1996. 
    S.2. - Il Giudice delle leggi ha anche precisato che alla  regola
fondamentale del pubblico concorso puo' derogarsi se  e  soltanto  se
ricorrano particolari situazioni in cui si  presenti  ragionevole  la
deroga; in assenza di tali  situazioni  legittimanti,  la  deroga  si
risolverebbe difatti in un privilegio indebito per  alcune  categorie
di soggetti, con conseguente violazione dell'art.  97,  terzo  comma,
Cost. 
    S.3. - In particolare, non possono considerarsi  legittime,  alla
stregua dei riferiti parametri costituzionali, norme  che  consentano
inquadramenti automatici  in  qualifiche  superiori  e,  quindi,  uno
scivolamento verso l'alto  di  personale  in  ispregio  della  regola
concorsuale. 
    S.4.  -  Il  delineato  quadro  dei  principi  che  reggono   gli
avanzamenti nelle carriere della pubblica amministrazione italiana e'
stato   ulteriormente   ribadito   nella   sentenza    della    Corte
costituzionale n. 407 del 3 novembre 2005. 
    In detta pronuncia si e' statuito che il contemperamento  tra  la
regola generale del pubblico concorso e l'esigenza  straordinaria  di
consolidare  esperienze   lavorative   maturate   deve   trovare   un
ragionevole punto di equilibrio nelle  norme  di  rango  primario  e,
tuttavia, si  e'  anche  escluso,  nella  riferita  prospettiva,  che
configuri una soluzione ragionevole la previsione  di  un  automatico
scivolamento verso inquadramenti superiori,  sulla  base  della  sola
domanda, di  soggetti  che  possiedano  il  requisito  del  pregresso
svolgimento, per un certo periodo, di determinate mansioni. 
    S.5. - Non serve dilungarsi poi sulla circostanza che i  suddetti
principi vincolano i Legislatori interni, non soltanto al momento  di
delineare il predetto meccanismo di avanzamento automatico, ma  anche
quando essi introducano norme  primarie  -  come  la  L.R.  Lazio  n.
14/2009  -  volte  a  conseguire  il  medesimo  risultato  (id   est,
dell'aggiramento della regola dell'accesso per  concorso)  attraverso
la stabilizzazione in forza di  leggi-provvedimento  confermative  di
precedenti atti amministrativi  (peraltro,  nella  fattispecie,  gia'
annullati in primo grado), adottati in aperto conflitto coni riferiti
principi. 
    S.6. - Di qui il dubbio  di  costituzionalita'  in  relazione  ai
parametri sopra indicati. 
T) (Segue): in relazione agli artt. 3, 97 e 98 Cost. 
    T.1. - Con una serie di pronunce sul  fenomeno  del  c.d.  «spoil
system», la Corte costituzionale ha osservato (si veda la sentenza 23
marzo 2007, n. 103) che l'evoluzione legislativa, che ha investito il
settore della dirigenza (nella specie, si  trattava  della  dirigenza
statale di livello generale) dai primi anni  Novanta  del  XX  secolo
fino all'attualita', ha «... determinato il definitivo  passaggio  da
una concezione della dirigenza intesa come status, quale  momento  di
sviluppo della carriera dei funzionari pubblici,  ad  una  concezione
della stessa dirigenza di tipo funzionale ...»,  facendo  «...  perno
sulla distinzione tra il potere di indirizzo  politico-amministrativo
e l'attivita' gestionale svolta dai dirigenti ...»  ed  ampliando  le
competenze dirigenziali «...  l'esercizio  delle  quali  deve  essere
valutato tenendo conto, in particolare, dei risultati "dell'attivita'
amministrativa e della gestione"». 
    Tale mutamento, nella visione  legislativa,  del  ruolo  e  delle
funzioni assolte dai dirigenti «... ha comportato un maggiore  rigore
nell'accertamento della responsabilita' dei dirigenti stessi ..., che
presuppone un efficace sistema valutativo in relazione agli obiettivi
programmati ...». 
    In questo senso si e' escluso che la  contrattualizzazione  della
dirigenza    abbia    implicato    l'attribuzione    alla    pubblica
amministrazione  della  possibilita'  di  recedere  liberamente   dal
rapporto. 
    In  applicazione   di   tali   principi   e'   stato   dichiarato
incostituzionale l'art. 3, comma 7, della L. n. 145/2002, nella parte
in cui si prevedeva che gli incarichi  di  funzioni  dirigenziali  di
livello generale cessassero automaticamente ex lege  il  sessantesimo
giorno dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  stessa.  La
previsione e' stata difatti ritenuta lesiva, in carenza  di  garanzie
procedimentali,   dei   principi   costituzionali   di    continuita'
dell'azione amministrativa e di buon andamento dell'azione stessa. 
    Ha osservato sul punto la Corte costituzionale  che  «...  (l)  e
recenti leggi di riforma della pubblica  amministrazione  ...  hanno,
infatti, disegnato un nuovo modulo di azione che misura  il  rispetto
del canone dell'efficacia e dell'efficienza alla luce  dei  risultati
che il dirigente deve perseguire, nel rispetto degli indirizzi  posti
dal vertice politico, avendo  a  disposizione  un  periodo  di  tempo
adeguato,  modulato  in  ragione  della  peculiarita'  della  singola
posizione dirigenziale e del contesto complessivo in cui la stessa e'
inserita  ...»,  ragion  per  cui  «...  la  revoca  delle   funzioni
legittimamente conferite ai dirigenti  ...  puo'  essere  conseguenza
soltanto di una accertata responsabilita' dirigenziale in presenza di
determinati presupposti e all'esito di un  procedimento  di  garanzia
puntualmente disciplinato.». 
    T.2.  -  Tanto  premesso,  ritiene  il  Collegio  che  l'impianto
complessivo delle riferite statuizioni del Giudice delle  leggi,  con
le quali si sono messi in luce gli  aspetti  qualificanti  del  nuovo
ordinamento della dirigenza pubblica (consistenti  nella  definizione
di  un  meccanismo  di  selezione  guidato  da  criteri  oggettivi  e
connotato dalla temporaneita' dell'incarico conferito, nonche'  dalla
revoca  dello  stesso  solo  in  presenza  di  peculiari  profili  di
responsabilita' dirigenziale), abbiano una valenza bidirezionale. 
    Essi cioe' non valgano esclusivamente nell'ipotesi di  norme  che
conducano alla cessazione  automatica  degli  incarichi,  ma  servano
anche  a  valutare  la  compatibilita'  costituzionale  di  eventuali
disposizioni,  come  la  L.R.  Lazio  n.  14/2009,   che   comportino
automatici avanzamenti alla qualifica dirigenziale, non  giustificati
da prodromici e  oggettivi  procedimenti  di  selezione,  quand'anche
caratterizzati dalla considerazione  della  attivita'  svolta  e  dei
requisiti soggettivi posseduti dagli aspiranti alla progressione,  ma
unicamente  incentrati  sulla  durata   della   pregressa   attivita'
lavorativa. 
    T.3. - Volendo sintetizzare quanto appena esposto, e' a dirsi che
il Collegio ritiene che il principio di buon andamento amministrativo
sia vulnerato anche da leggi, come quella in discorso, che consentano
di accedere  alla  dirigenza  mediante  scivolamenti  automatici  che
mortifichino il ruolo e la dignita' attribuiti alla dirigenza  grazie
alle riforme dell'ultimo ventennio. 
    T.4.  -  Anche  sotto  questo  aspetto,   pertanto,   la   scelta
legislativa compiuta  dalla  Regione  Lazio  appare  censurabile  per
arbitrarieta' e irragionevolezza. 
U) (Segue): in relazione all'art. 81 Cost. 
    U.1. - Secondo l'art. 81 Cost., ogni legge che  importi  nuove  e
maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. 
    U.2. - Non vi e' dubbio che l'art. 1 della L.R. Lazio n.  14/2009
comporti un notevole aggravio per i bilanci  pubblici,  sia  per  far
fronte al pagamento  delle  retribuzione  dei  perequati  rimasti  in
servizio sia in  considerazione  dell'effetto  trascinamento  che  la
disposizione riversa sul debito pensionistico. 
    La  Regione  Lazio,  quindi,  avrebbe  dovuto  indicare  i  mezzi
utilizzati per finanziare la spesa generata dalla norma, ma  di  tali
risorse nella legge non si fa menzione alcuna. 
    U.3. - Di qui  il  dubbio  che  sia  stato  violato  il  riferito
parametro costituzionale. 
V) La proposizione della questione di legittimita'  costituzionale  e
il dispositivo della presente ordinanza. 
    V.1. - Per tutti i motivi sopra esposti, non  residuando  margini
per un'esegesi costituzionalmente orientata, il Collegio ritiene  che
sia  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la  questione   di
legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2  della  L.R.  Lazio  n.
14/2009, in particolare nella parte  in  cui  il  combinato  disposto
delle  suddette  disposizioni  si  applica  anche   alle   qualifiche
dirigenziali del personale della Regione Lazio. 
    V.2.  -  In  particolare,   stante   l'oggetto   della   presente
controversia  e  considerato  l'interesse  che  sorregge  il  ricorso
originariamente proposto avanti al T.a.r.  del  Lazio  dal  quale  ha
tratto origine  il  contenzioso  devoluto  in  appello,  il  Collegio
ritiene  che  debbano  essere  espunte  dall'ordinamento  le   parole
«qualifica e», ricorrenti nel primo e nel  terzo  comma  dell'art.  1
della suddetta legge. 
    Visto l'art. 134 Cost.; 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Viste le  norme  integrative  peri  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale  del  7  ottobre  2008,  pubblicate   sulla   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 2008, n. 261;