Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro la Regione Veneto, in persona del presidente della  giunta
regionale in carica, con sede a Venezia, Palazzo Balbi  -  Dorsoduro,
3901, 30123 Venezia; 
    per la declaratoria della illegittimita'  costituzionale,  previa
sospensione della loro esecuzione, giusta deliberazione del Consiglio
dei ministri assunta nella seduta del giorno 23 settembre 2017, degli
articoli 3, comma 1, e 8, comma 1,  della  legge  della  Regione  del
Veneto 5 settembre 2017, n. 28 - pubblicata nel Bollettino  ufficiale
della Regione del Veneto n. 87 dell'8 settembre 2017 - nella parte in
cui aggiungono, rispettivamente, il primo,  l'art.  7-bis,  comma  2,
lettere a), d), f) e n) e, il secondo, l'art.  7-septies  alla  legge
della Regione del Veneto 20 maggio 1975, n. 56. 
Premessa. 
    In data 8 settembre 2017, sul  n.  87  del  Bollettino  ufficiale
della Regione del Veneto, e' stata pubblicata la  legge  regionale  5
settembre 2017, n. 28, intitolata «Nuove disposizioni in  materia  di
uso dei simboli  ufficiali  della  Regione  del  Veneto  modifiche  e
integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Gonfalone  e
stemma della Regione"». 
    In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art.  3,  comma
1, della legge n. 28/2017 aggiunge l'art. 7-bis alla legge  regionale
20 maggio 1975, n. 56 -  intitolata  «Bandiera,  gonfalone  e  stemma
della Regione» -, mentre l'art. 8, comma 1, della  legge  n.  28/2017
aggiunge l'art. 7-septies alla stessa legge regionale n. 56/1975. 
    L'art. 7-bis della legge regionale n. 56/1975  -  rubricato  «Uso
della bandiera e dei simboli ufficiali della Regione» - stabilisce  i
luoghi e i casi  nei  quali  dev'essere  esposta  la  bandiera  della
Regione del Veneto. 
    Ai fini della presente  impugnazione  rileva  in  particolare  il
comma 2 dell'art. 7-bis nella parte in cui dispone  che  la  bandiera
veneta debba essere esposta: 
        «a) all'esterno degli edifici sedi della Prefettura  e  degli
uffici periferici delle amministrazioni dello Stato,  della  Regione,
dei comuni e delle province, della Citta' metropolitana, nonche' sedi
di consorzi ed unioni di enti locali, delle comunita' montane e degli
altri organismi pubblici»; ... 
    «d) all'esterno degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria
finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale»; ... 
    «f) ogni qualvolta sia esposta la  bandiera  della  Repubblica  o
dell'Unione europea»; ... 
    «n) sulle imbarcazioni di proprieta' della Regione,  dei  comuni,
delle province e della Citta' metropolitana e degli  altri  organismi
pubblici  nonche'  delle  imbarcazioni  private  acquistate  con   il
contributo, anche parziale, della Regione del Veneto». 
    L'art. 7-septies, comma 1, della legge  regionale  n.  56/1975  -
rubricato «Sanzioni» -  prevede  invece  le  sanzioni  applicabili  a
carico dei trasgressori in caso di violazione delle norme di  cui  al
comma 2 dell'art. 7-bis che precede rimettendo alla giunta  regionale
la definizione delle modalita' e dei termini della loro  applicazione
(comma 2). 
    Tali norme, nella parte in cui impongono l'obbligo di esposizione
della bandiera della Regione del  Veneto  all'esterno  degli  edifici
sedi delle prefetture, degli uffici periferici delle  amministrazioni
dello Stato, degli altri organismi  pubblici  -  diversi  dagli  enti
pubblici territoriali e loro  consorzi  ed  unioni  -  e  degli  enti
pubblici che ricevono in via  ordinaria  finanziamenti  o  contributi
regionali, sulle imbarcazioni di  proprieta'  di  organismi  pubblici
nonche' ogniqualvolta sia esposta la  bandiera  italiana  od  europea
(art. 7-bis, comma 2, lettere a), d), f)  e  n)  legge  regionale  n.
56/1975, aggiunto dall'art. 3, comma  1,  della  legge  regionale  n.
28/2017) e in quella in cui comminano sanzioni a carico di  coloro  -
dirigenti e funzionari pubblici -  che  quell'obbligo  violano  (art.
7-septies legge regionale n. 56/1975, aggiunto dall'art. 8, comma  1,
della legge regionale n. 28/2017), eccedono le  competenze  regionali
invadendo quelle statali: esse sono pertanto violative di  previsioni
costituzionali e vengono percio' impugnate con il presente ricorso ex
art. 127 Cost. affinche', previa sospensione della  loro  esecuzione,
ne  sia  dichiarata  l'illegittimita'   costituzionale   e   ne   sia
pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    Per comprendere il senso delle censure  che  si  muoveranno  alle
norme regionali impugnate occorre ricordare che i casi e  i  modi  di
esposizione  della  bandiera  nazionale  e  di  quella  europea  sono
disciplinati dalla legge statale 5 febbraio 1998, n. 22. 
    La legge  statale,  emanata  in  attuazione  dell'art.  12  della
Costituzione - che, e'  bene  rammentarlo,  colloca  la  norma  sulla
bandiera tra i principi fondamentali della Carta - e  in  conseguenza
dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,  reca  disposizioni
generali in materia  di  uso  ed  esposizione  della  bandiera  della
Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (art. 1, comma 1,
legge n. 22/1998). 
    L'art. 2 della legge stabilisce che «La bandiera della Repubblica
italiana e quella dell'Unione  europea  vengono  esposte  all'esterno
degli edifici ove  hanno  sede  centrale  gli  organismi  di  diritto
pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui  questi  esercitano
le rispettive funzioni e attivita': 
    a) gli organi  costituzionali  e  di  rilievo  costituzionale,  e
comunque la sede del Governo allorche' il Consiglio dei  ministri  e'
riunito; 
    b) i Ministeri; 
    c) i consigli regionali, provinciali  e  comunali,  in  occasione
delle riunioni degli stessi; 
    d) gli uffici giudiziari; 
    e) le scuole e le universita' statali» (comma 1). 
    La norma prosegue stabilendo che «La  bandiera  della  Repubblica
italiana  e  quella  dell'Unione  europea  vengono  altresi'  esposte
all'esterno  dei  seggi  elettorali  durante   le   consultazioni   e
all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e  consolari
italiane all'estero» (comma 2). 
    Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 22/1998
precisa che le disposizioni della legge costituiscono «norme generali
regolatrici della materia nel rispetto delle quali il Governo, per  i
casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1  e  di  cui  al
comma 2 dell'art. 2, e' autorizzato ad  emanare,  entro  cinque  mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  ...  legge,  sentite  le
competenti  commissioni  parlamentari,  un   regolamento   ai   sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400». 
    Il primo periodo, invece,  chiarisce  che  «Le  regioni  possono,
limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2,
emanare norme per l'attuazione della ... legge,  ai  sensi  dell'art.
117, secondo comma -  nel  testo  allora  vigente:  n.d.r.  -,  della
Costituzione». 
    Il comma 3 dell'art. 2 dispone infine che «Il  regolamento  e  le
norme regionali di cui al comma 2 dell'art.  1  possono,  nei  limiti
delle rispettive competenze, dettare una  disciplina  integrativa  in
merito alle modalita' di uso  ed  esposizione  della  bandiera  della
Repubblica italiana  e  di  quella  dell'Unione  europea  nonche'  di
gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad  organismi  di
diritto pubblico non li compresi nell'elenco di cui al  comma  1  del
presente articolo». 
    Dal  complesso  delle  riportate  disposizioni   risulta   dunque
evidente che: 
    a) le norme contenute nella legge n. 22/1998 costituiscono  norme
generali regolatrici della materia, come tali  non  derogabili  dalle
regioni; 
    b) lo Stato ha piena  potesta'  legislativa  e  regolamentare  in
materia, in particolare per quanto attiene ai  modi  e  ai  tempi  di
esposizione della bandiera della  Repubblica  italiana  e  di  quella
dell'Unione europea all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale
gli organismi di diritto pubblico indicati alle  lettera  a)  (organi
costituzionali e  di  rilievo  costituzionale),  b)  (ministeri),  d)
(uffici giudiziari) ed e) (scuole ed universita' statali) del comma 1
dell'art. 2 della legge; 
    c)  le  regioni,  invece,  e  nel   rispetto,   comunque,   delle
disposizioni generali stabilite dalla legge statale, possono  emanare
norme attuative della legge  solo  limitatamente  agli  edifici  sede
degli organi indicati dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2  della
legge  stessa  (consigli  regionali,  provinciali  e   comunali,   in
occasione delle riunioni degli stessi); 
    d) il regolamento statale  e  le  norme  regionali  possono,  nei
limiti delle rispettive competenze come sopra indicate,  dettare  una
disciplina  integrativa  in  merito  alle  modalita'  di  uso  e   di
esposizione della bandiera della  Repubblica  italiana  e  di  quella
dell'Unione europea nonche' di gonfaloni, stemmi  e  vessilli,  anche
con riferimento ad organismi di diritto pubblico  diversi  da  quelli
compresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 2 citato. 
    In attuazione del disposto di cui al secondo periodo del comma  2
dell'art.  1  della  legge  n.  22/1998  il  Governo  ha  emanato  un
regolamento recante  la  disciplina  dell'uso  delle  bandiere  della
Repubblica  italiana   e   dell'Unione   europea   da   parte   delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici  (d.P.R.  7  aprile
2000, n. 121). 
    In base a quanto previsto dall'ultimo  comma  dell'art.  2  della
legge,  tale  regolamento  impone  l'esposizione  delle  bandiere   -
nazionale ed europea -, oltre che nei luoghi gia' indicati da  quella
disposizione, anche all'esterno degli edifici pubblici sedi di  altri
organismi di diritto  pubblico  (commissari  del  Governo  presso  le
regioni e rappresentanti del Governo  nelle  province,  altri  uffici
periferici  dello  Stato   di   livello   dirigenziale   generale   o
dirigenziale, aventi una circoscrizione  territoriale  non  inferiore
alla provincia, sedi centrali delle autorita'  indipendenti  e  degli
enti  pubblici  di  carattere  nazionale,  nonche'  di  loro   uffici
periferici aventi  circoscrizione  quantomeno  provinciale:  art.  1,
comma 1, lettere a), b) e c) decreto del Presidente della  Repubblica
n. 121/2000). 
    Il regolamento impone inoltre che  le  bandiere  -  nazionale  ed
europea - siano esposte anche all'interno degli uffici  dei  titolari
delle cariche istituzionali sopra indicate, regolando  tempi  e  modi
dell'esposizione (v. articoli 6, 1, commi 2 e 5, 2, 3, 4, 5, 7 e 9). 
    L'art. 12 del regolamento dispone infine che «L'esposizione delle
bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni  e  degli
enti locali e' oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle
rispettive amministrazioni. In ogni  caso  la  bandiera  nazionale  e
quella europea sono esposte congiuntamente al  vessillo  o  gonfalone
proprio dell'ente ogni  volta  che  e'  prescritta  l'esposizione  di
quest'ultimo,  osservata  la  prioritaria  dignita'  della   bandiera
nazionale». 
    Quello teste' delineato e' dunque il quadro normativo  nel  quale
si inseriscono e alla luce del quale vanno valutate  le  disposizioni
regionali che qui si impugnano. 
A. - L'art. 3, comma 1, della legge regionale del Veneto  n.  28/2017
per la parte in cui ha aggiunto l'art. 7-bis, comma  2,  lettere  a),
d), f) e n) alla legge regionale n. 56/1975 
    Come s'e' detto in narrativa, l'art. 7-bis della legge  regionale
n. 56/1975 stabilisce innanzitutto  i  luoghi  nei  quali  dev'essere
esposta la bandiera della Regione del Veneto disponendo,  per  quanto
qui rileva, che la bandiera  veneta  sia  esposta  anche  all'esterno
degli edifici sedi delle prefetture, degli  uffici  periferici  delle
amministrazioni dello Stato, degli organismi pubblici - tra  i  quali
rientrano anche organismi pubblici  statali  e  nazionali  -  diversi
dalla   Regione,   dai   comuni,   dalle   province,   dalla   Citta'
metropolitana, dai consorzi ed unioni di enti locali, dalle comunita'
montane, degli enti pubblici -  tra  i  quali  rientrano  anche  enti
pubblici  statali  e  nazionali  -  che  ricevono  in  via  ordinaria
finanziamenti o contributi regionali nonche'  sulle  imbarcazioni  di
proprieta' di organismi pubblici - e, quindi, anche  sui  natanti  di
proprieta' di organismi pubblici statali e nazionali -  (art.  7-bis,
comma 2, lettere a), d) e n) legge  regionale  n.  56/1975,  aggiunto
dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 28/2017). 
    La stessa norma stabilisce poi anche i casi nei quali  dev'essere
esposta la bandiera  regionale  disponendo,  sempre  per  quanto  qui
rileva, che essa sia esposta ogniqualvolta sia  esposta  la  bandiera
italiana od europea (art. 7-bis, comma 2, lettera f) legge  regionale
n. 56/1975, anch'esso aggiunto dall'art.  3,  comma  1,  della  legge
regionale n. 28/2017). 
    Tanto premesso, e' di tutta evidenza come le citate  disposizioni
regionali, imponendo obblighi di esposizione congiunta della bandiera
veneta all'esterno degli edifici sedi di organi  e  di  uffici  dello
Stato,  di  organismi  ed  enti  pubblici  statali  e  nazionali   e,
addirittura, su beni mobili di proprieta' statale  e  degli  enti  ed
organismi pubblici sopra indicati (quali  le  imbarcazioni),  violino
palesemente il riparto di competenze fissato dall'art. 117, comma  2,
della  Carta  fondamentale  che  riserva  alla  potesta'  legislativa
esclusiva  statale  la  materia  dell'«ordinamento  e  organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»  (lettera
g). 
    Le regioni non possono infatti dettare norme che, come quelle ora
gravate, imponendo obblighi - per di piu' sanzionati - a  carico  dei
titolari e dei preposti ad organi ed uffici pubblici dello Stato e di
organismi ed enti di rilevanza nazionale, impingono per  cio'  stesso
nell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti  pubblici
nazionali (per riferimenti in questo senso v. Corte costituzionale n.
134/2004). 
    A tale assetto di competenze, rispettoso delle  rispettive  sfere
di autonomia - legislativa ed amministrativa -, si ispirano del resto
sia la legge statale in materia - la n. 22/1998  -  sia  il  relativo
regolamento  di  attuazione  -  il  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 121/2000. 
    Del tutto correttamente, la legge n. 22/1998 riserva infatti allo
Stato la disciplina dell'uso -  quanto  ai  casi,  tempi  e  modi  di
esposizione - della bandiera della Repubblica italiana  e  di  quella
dell'Unione europea  con  riferimento  agli  edifici  e  agli  uffici
pubblici  statali;  e  rimette  invece  alle  regioni  la  disciplina
dell'uso dei rispettivi «gonfaloni, stemmi e vessilli» -  e,  quindi,
anche  delle  bandiere  -  relativamente  alle  sedi   degli   organi
consiliari regionali, provinciali e comunali (v.  art.  1,  comma  2,
primo periodo legge n. 22/1998 in combinato disposto  con  l'art.  2,
commi 1, lettera c) e 3 della stessa legge). 
    E, altrettanto correttamente, il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 121/2000 chiarisce  che  l'esposizione  delle  bandiere
all'esterno e all'interno delle  sedi  delle  regioni  e  degli  enti
locali e' oggetto  dell'autonomia  normativa  e  regolamentare  delle
rispettive amministrazioni (art. 12, primo  periodo);  estendendo  la
disciplina statale, in forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art.
2 della legge n. 22/1998, anche alle sedi,  centrali  e  periferiche,
delle autorita' indipendenti  e  degli  enti  pubblici  di  carattere
nazionale (v. art. 1, comma 1,  lettera  c)  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 121/2000). 
    Ed infatti lo Stato ha sempre rispettato la sfera  di  competenza
regionale e non ha mai preteso di disciplinare l'uso, vale a  dire  i
casi, i tempi e i  modi  di  esposizione,  dei  simboli  ufficiali  -
gonfaloni, stemmi, vessilli e bandiere - delle regioni  relativamente
alle sedi di organi ed uffici regionali. 
    A  differenza  della  Regione  del  Veneto  la  quale,  invadendo
platealmente la sfera di  competenza  legislativa  costituzionalmente
garantita  allo  Stato,  pretende  di   conformare   l'organizzazione
amministrativa di questo  nonche'  quella  degli  enti  ed  organismi
pubblici nazionali dettando norme intese a  stabilire  dove,  come  e
quando i titolari e i preposti ad organi ed uffici dello Stato  e  di
organismi ed enti di rilievo nazionale sono obbligati ad  esporre  la
bandiera  veneta  sugli  immobili  e  financo  sui  beni   mobili   -
imbarcazioni - di loro proprieta'. 
    Ma, a ben vedere, le disposizioni censurate, nel  momento  stesso
in cui violano il parametro costituzionale sopra  indicato  -  l'art.
117, comma 2, lettera g) -, ledono altresi' i principi e le norme  di
cui agli articoli 3 e 5 della Carta costituzionale. 
    L'art. 3 Cost. risulta violato perche' le norme regionali gravate
dettano  un  regime  palesemente  irrazionale  nella  misura  in  cui
omologano nel trattamento situazioni ictu oculi diverse - gli edifici
sede di uffici pubblici  rispettivamente  statali  o,  comunque,  non
regionali e quelli sede  di  uffici  regionali  -  quanto  al  titolo
dominicale - o di godimento - e  al  profilo  funzionale;  l'art.  5,
perche', imponendo  a  questi  edifici  il  simbolo  ufficiale  della
Regione - v. l'art. 1, lettera a) della legge  regionale  n.  56/1975
come novellato dall'art. 1 della legge n.  28/2017  -,  attentano  al
principio stesso dell'unita' e della indivisibilita' della Nazione. 
    L'art.  2,  comma  3,  della  legge  n.  22/1998  e'  del   resto
chiarissimo nello stabilire  i  limiti  delle  competenze  statali  e
regionali in materia. 
    Lo Stato, mediante il regolamento di cui al comma 2  dell'art.  1
della legge, puo' «dettare una disciplina integrativa in merito  alle
modalita' di uso  ed  esposizione  della  bandiera  della  Repubblica
italiana e di quella dell'Unione europea»; le regioni, invece, con le
norme regionali parimenti previste dal  comma  2  dell'art.  1  della
legge, possono «dettare una disciplina  integrativa  in  merito  alle
modalita'  di  uso  ed  esposizione  ...  [dei  rispettivi:   n.d.r.]
gonfaloni, stemmi e vessilli», e non certo - come ha invece fatto  la
Regione del Veneto - della bandiera nazionale ed europea. 
    Ma non solo, perche' neppure l'obbligo di  esposizione  congiunta
stabilito  dalla  lettera  f)  del  comma  2  dell'art.  7-bis  legge
regionale n. 56/1975 - «ogni qualvolta sia esposta la bandiera  della
Repubblica o dell'Unione europea»  -  puo'  considerarsi  legittimato
dalla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 12  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 121/2000 a mente  del  quale:  «In
ogni caso  la  bandiera  nazionale  e  quella  europea  sono  esposte
congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente  ogni  volta
che  e'  prescritta  l'esposizione  di  quest'ultimo,  osservata   la
prioritaria dignita' della bandiera nazionale». 
    La disposizione, correttamente interpretata,  va  infatti  intesa
nel senso che e' lo Stato a stabilire quando debbono  essere  esposte
le bandiere nazionale  ed  europea  congiuntamente  al  vessillo,  al
gonfalone o alla bandiera regionale o  locale  e  non  l'inverso:  la
regione, se puo' certamente stabilire in quali  occasioni  dev'essere
esposto il proprio gonfalone o la propria bandiera, non puo'  infatti
pretendere di decidere tempi e modi  di  esposizione  delle  bandiere
nazionale ed europea. 
    E, parimenti, deve ritenersi che solo lo Stato abbia il potere di
regolare  e  disciplinare  le  modalita'  dell'uso  congiunto   della
bandiera nazionale  stabilendo,  in  particolare,  se  i  casi  e  le
modalita' di esposizione del  vessillo  regionale  individuati  dalle
regioni sono compatibili o meno con «la  prioritaria  dignita'  della
bandiera nazionale». 
B. - L'art. 8, comma 1, della legge regionale del Veneto  n.  28/2017
per la parte in cui ha aggiunto l'art. 7-septies, comma 1, alla legge
regionale n. 56/1975. 
    L'art. 7 -septies, comma 1,  della  legge  regionale  n.  56/1975
prevede invece la sanzione amministrativa  pecuniaria  applicabile  a
carico dei trasgressori in caso di violazione delle norme di  cui  al
comma 2 dell'art. 7-bis che precede. 
    Anche questa disposizione  -  accessoria,  in  quanto  diretta  a
garantire e rendere effettivo l'obbligo  di  esposizione  recato  dal
precedente art. 7-bis  -,  e'  palesemente  incostituzionale  per  le
medesime ragioni esposte con riferimento alla norma alla quale accede
e, in piu', per un motivo ad essa proprio  e  che  specificamente  si
fonda sull'accessorieta' che la caratterizza. 
    Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di codesta  ecc.ma
Corte quella secondo la quale, per le  sanzioni  amministrative,  «la
relativa competenza non si radica in una autonoma materia, ma  accede
alle materie sostanziali» (sentenze n. 361 del 2003, nn. 187, 85 e 28
del 1996, n. 115 del 1995 e n. 60 del  1993):  «la  disciplina  delle
sanzioni  spetta,  dunque,  al  soggetto  competente  a  regolare  la
materia,  la  cui  inosservanza  costituisce   l'atto   sanzionabile»
(sentenze n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004) (in tal senso, da ultimo,
Corte costituzionale n. 271/2012). 
    Il potere sanzionatorio accede cioe' al  potere  sostanziale  del
quale garantisce, sanzionandone  l'inosservanza,  l'effettivita':  il
che significa che solo il soggetto competente, secondo l'ordinamento,
a disciplinare  una  determinata  materia  -  e,  in  particolare,  a
stabilire doveri ed obblighi - ha il potere di prevedere ed  irrogare
le sanzioni applicabili in caso di violazione di  quei  doveri  e  di
quegli obblighi. 
    Le regioni, competenti a disciplinare l'uso  dei  propri  simboli
ufficiali all'esterno ed all'interno degli edifici adibiti a sedi  di
organi ed uffici regionali, hanno percio'  senz'altro  il  potere  di
sanzionarne la mancata o scorretta esposizione. 
    Ma poiche', come s'e' detto,  le  stesse  regioni  non  hanno  il
potere di imporre (anche) allo Stato e  agli  organismi  ed  enti  di
diritto pubblico aventi rilevanza nazionale - e, per esso,  a  coloro
che sono preposti agli organi e agli uffici nei quali si articola  la
loro organizzazione amministrativa - obblighi attinenti all'uso della
bandiera regionale, e'  giocoforza  ritenere  che,  per  la  medesima
ragione, le regioni  non  abbiano  neppure  il  potere  di  stabilire
sanzioni destinate ad essere irrogate a coloro  che  quegli  obblighi
non osservano. 
    Naturalmente, la caducazione, per le  sovraesposte  ragioni,  del
comma   1   dell'art.   7-septies,   comportera',   di   conseguenza,
l'inapplicabilita', per quanto di interesse, del comma 2 della stessa
disposizione che al primo e' strettamente connesso e collegato. 
    Alla stregua  delle  considerazioni  che  precedono  puo'  dunque
concludersi che gli articoli 3, comma 1, e 8, comma  1,  della  legge
della Regione del Veneto 5 settembre 2017, n.  28  -  i  quali  hanno
aggiunto  alla  legge  regionale  n.  56/1975,  rispettivamente,  gli
articoli 7-bis e 7-septies - sono,  nelle  parti  e  nei  limiti  qui
censurati,  costituzionalmente  illegittimi  per  contrasto  con  gli
articoli 3, 5 e 117, comma 2, lettera g) della Costituzione che  allo
Stato riserva, in via esclusiva, la materia dell'ordinamento e  della
organizzazione  amministrativa  propria  e  degli  enti  pubblici   a
rilevanza nazionale. 
C. - Istanza di sospensione. 
    Le disposizioni impugnate sono immediatamente esecutive  e,  come
tali, espongono coloro che sono  titolari  o  che  sono  preposti  ad
organi od uffici pubblici, diversi da quelli sui quali legittimamente
si esercita la potesta' legislativa regionale in materia, al  rischio
di subire sanzioni qualora non adempiano all'obbligo  di  esposizione
della bandiera veneta sugli edifici adibiti  a  sedi  dei  rispettivi
uffici. 
    Ma   al   di   la'   del   pregiudizio   economico    conseguente
all'irrogazione  della  sanzione  pecuniaria  -  di   ammontare   non
particolarmente elevato -, e' invece gravissimo  ed  irreparabile  il
pregiudizio all'interesse pubblico conseguente  al  danno  d'immagine
riveniente,  prima  ancora  che  dall'eventuale  accertamento   della
violazione e dalla conseguente inflizione della sanzione a carico  di
titolari di cariche istituzionali di primaria  importanza  a  livello
locale - quali, tra gli altri,  i  prefetti,  organi  periferici  del
Ministero dell'interno investiti anche di compiti  di  rappresentanza
generale del Governo sul territorio, o i capi degli uffici giudiziari
-, dalla stessa configurazione  come  illecito  amministrativo  della
mancata esposizione della bandiera regionale veneta all'esterno degli
edifici adibiti a sedi dei loro uffici. 
    Ed e' proprio tale circostanza, e le  conseguenti  ripercussioni,
anche di carattere mediatico, che ne possono derivare sul  piano  del
prestigio, dell'autorevolezza e della credibilita' delle istituzioni,
statali  e  non,  che  i  potenziali   trasgressori   impersonano   e
rappresentano, che giustifica la richiesta di sospensione  immediata,
in parte qua, ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
come sostituito dall'art. 9  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,
dell'esecuzione delle norme gravate.