IL TRIBUNALE 
 
    Nel procedimento  iscritto  al  n.  8190/2012  r.g.  promosso  da
Stefania Parisi nei confronti di Claudio Dorato e Nicolina Zinna,  ha
pronunciato la seguente ordinanza. 
    Letti gli atti, esaminati i documenti prodotti e  sciogliendo  la
riserva assunta all'udienza del 2 ottobre 2012; 
    Rilevato che l'azione di risoluzione contrattuale proposta  dalla
Parisi  ha  ad   oggetto   un   contratto   di   locazione   concluso
successivamente  all'entrata  in  vigore  del  d.lgs.  n.  23/2011  e
registrato tardivamente dalla  locatrice  in  epoca  successiva  alla
formalizzazione, da parte del conduttore, della  denuncia  di  omessa
registrazione del contratto agli effetti previsti dall'art. 3,  commi
8 e 9 del citato decreto; 
    Rilevato  che  gli  intimati  si  sono  opposti  alla   convalida
asserendo di aver provveduto a denunciare l'omessa registrazione  del
contratto di locazione ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 23/2011  e  di
aver  corrisposto,  da  quella  data,  alla   locatrice   il   canone
ritedetetrminato ai sensi del comma 8 di detta disposizione, a tenore
del quale  a  decorrere  dalla  registrazione,  il  canone  annuo  di
locazione  e'  fissato  in  misura  pari  al  triplo  della   rendita
catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al  75  per
cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le
famiglie degli  impiegati  ed  operai;  hanno  contestato  quindi  la
sussistenza  della  morosita'   e   invocato   l'applicazione   della
regolamentazione contrattuale derivante dall'applicazione  di  quella
disciplina; 
    Rilevato che, a fronte dell'opposizione, l'attrice ha instato per
l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio  e  sollevato,  al
contempo, e per l'ipotesi in cui lo  si  fosse  ritenuto  applicabile
alla  fattispecie,  eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art.  3,
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, contenente «Disposizioni in  materia  di
Federalismo Fiscale Municipale», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
23 marzo 2011, n. 67, ed entrato in vigore  il  7  aprile  2011,  per
contrasto con gli artt. 70, 76, 24, 97, 102, 42, 53 e 3  della  Carta
Costituzionale; 
    Ritenuto  che  la  questione   e'   rilevante   ai   fini   della
controversia,  in  quanto  -  stante  il   tenore   della   censurata
disposizione e la  sua  indubbia  applicabilita'  al  rapporto  inter
partes -  dalla  sua  risoluzione  dipendono  sia  la  concedibilita'
dell'ordinanza provvisoria di rilascio, sia la decisione  sul  merito
della domanda attorea; 
    Ritenuto,  altresi',  che  la  questione   non   appare   neppure
manifestamente infondata, apparendo francamente dubbia la conformita'
della disposizione in argomento ai  precetti  costituzionali,  almeno
rispetto  ad  alcuni  dei  profili  evidenziati  dalla  difesa  della
ricorrente, che questo Giudice ritiene  di  fare  propri  sviluppando
ulteriori rilievi; 
    Rilevato, invero, che, ai commi 8 e  9  del  citato  art.  3,  il
legislatore delegato ha introdotto una  specifica  disciplina  per  i
contratti di locazione che, ricorrendone i presupposti di legge,  non
sono registrati entro il previsto termine di 30 giorni dalla  stipula
del contratto o dalla sua esecuzione,  disponendo  che,  a  decorrere
dalla (tardiva) registrazione, volontaria o d'ufficio: a)  la  durata
della locazione e' stabilita  in  quattro  anni;  b)  al  rinnovo  si
applica la disciplina di cui all'art. 2, comma 1, legge n.  431/1998;
c) il canone annuo e' fissato in misura pari al triplo della  rendita
catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al  75  per
cento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di
impiegati ed operai; se il contratto prevede un canone inferiore,  si
applica comunque il canone stabilito dalle parti; 
    Rilevato, dunque, che  la  disciplina  in  esame,  regolando  gli
effetti della mancata o tardiva registrazione su aspetti  sostanziali
del rapporto contrattuale, si sostituisce in definitiva alla volonta'
negoziale delle parti per quanto concerne la durata del contratto, il
rinnovo del  medesimo  e  la  misura  del  corrispettivo  dovuto  dal
conduttore; 
    Ritenuto  che,  quando  viene  in  rilievo  una  fonte  normativa
delegata, l'interprete e' tenuto, in primo  luogo,  a  verificare  se
l'innovazione sia stata introdotta  nell'osservanza  dei  principi  e
criteri stabiliti  dalla  legge  di  delegazione  e  questa  indagine
comporta anzitutto l'individuazione almeno di un principio e - su  un
livello di  ulteriore  specificazione  -  di  un  criterio  direttivo
presente nella legge di delegazione, che possa costituire la fonte di
legittimazione dell'operato del legislatore delegato; 
    Ritenuto, infatti, che - come precisato  dalla  Consulta  con  le
sentenze n. 308/2002 e  n.  220/2003  -  la  legge  delega  indica  i
principi e circoscrive il campo della delega si' da evitare che  essa
venga esercitata in  modo  divergente  dalle  finalita'  che  l'hanno
determinata"; 
    Rilevato che, nel caso che ci occupa, viene in considerazione  la
legge 5 maggio 2009, n. 42, intitolata «delega al Governo in  materia
di federalismo fiscale,  in  attuazione  dell'art.  119  Cost.»  che,
attraverso lo strumento della delega all'Esecutivo, si  proponeva  di
assicurare, attraverso la definizione dei principi  fondamentali  del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema  tributario  e  la
definizione della perequazione, l'autonomia  finanziaria  di  comuni,
province, citta' metropolitane e regioni" (art. 2, comma 1); 
    Ritenuto, tuttavia, che in nessuna delle disposizioni della legge
di delegazione richiamate dallo stesso decreto (artt.  2,  coomma  2,
11, 12, 13, 21 e 26) e' dato rinvenire  alcun  principio  o  criterio
direttivo che legittimasse il legislatore  delegato  all'introduzione
di una disciplina premiale  per  i  conduttori  di  immobili  ad  uso
abitativo,  destinata  a  sostituirsi,  per  il  futuro,   a   quella
introdotta dall'art. 1, comma 346, legge n.  311/2004  (che  sanziona
piu' semplicemente con la nullita' i contratti  di  locazione  o  che
comunque  costituiscono  diritti  relativi  di  godimento  di  unita'
immobiliari o di loro porzioni che, ricorrendone i  presupposti,  non
sono registrati)  con  l'imposizione  di  un  inedito  meccanismo  di
sostituzione ex lege di talune  clausole  del  regolamento  negoziale
voluto e stabilito dalle parti; 
    Ritenuto che l'introduzione di un siffatto  regime  sanzionatorio
dell'evasione fiscale dei redditi  da  locazione  esula  visibilmente
dall'ambito di intervento delineato proprio dai  principi  e  criteri
direttivi  dettati  dalle  disposizioni  espressamente   citate   nel
preambolo del decreto, non trovando giustificazione neppure nell'art.
2, comma 2, lettera d), legge n. 42/2009 (coinvolgimento dei  diversi
livelli istituzionali  nell'attivita'  di  contrasto  all'evasione  e
all'elusione fiscale prevedendo  meccanismi  di  carattere  premiale)
che, letto unitamente al successivo art. 26 (che tra i principi della
normazione delegata in tema  di  contrasto  all'evasione  include  al
punto b) la previsione di adeguate forme premiali per  le  regioni  e
gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di
maggior gettito derivante dall'azione di  contrasto  dell'evasione  e
dell'elusione  fiscale),  allude  chiaramente   all'introduzione   di
vantaggi premiali per gli enti locali piu' meritevoli e non piuttosto
per uno dei soggetti obbligati all'adempimento fiscale; 
    Ritenuto che, a fortiori, estranei alla materia oggetto dei commi
8 e 9 dell'art. 3, d.lgs. n. 23/2011 sono gli  artt.  11  (contenente
principi  e  criteri  direttivi  concernenti   il   coordinamento   e
l'autonomia di entrate degli enti locali), 12 (riguardante principi e
criteri direttivi  concernenti  il  coordinamento  e  l'autonomia  di
entrate  degli  enti  locali),  13  (principi  e  criteri   direttivi
concernenti l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti
locali), 21 (che detta norme transitorie per gli enti locali); 
    Ritenuto, anzi, che le nuove disposizioni non solo trascendono  i
limiti della delega ma addirittura ne tradiscono le  finalita'  nella
misura  in  cui,  sostituendo  al  canone  pattuito  dai   contraenti
l'irrisorio importo commisurato al triplo della rendita  catastale  e
riducendo in tal modo la base imponibile del  tributo  persino  nelle
ipotesi in cui sia stato registrato un contratto di locazione per  un
canone inferiore a quello effettivo, ma pur sempre superiore a quello
«sostitutivo»,  finiscono  col  danneggiare  gli   enti   impositori,
riducendo il gettito dell'imposta di registro e di quelle sul reddito
(derivante dalle locazioni) e delle relative addizionali; 
    Ritenuto,  per  di  piu',  che,  introducendo  un  meccanismo  di
eterointegrazione del contratto di  locazione  (modellato  su  quello
previsto dagli artt. 1339 e 1419  del  codice  civile),  giustificato
esclusivamente da finalita' fiscali e attivato anche dall'unilaterale
denuncia di uno soltanto dei  contraenti,  le  norme  in  oggetto  si
pongono in contrasto con  i  principi  cui  avrebbero  dovuto  essere
informate e, in particolare, con l'art. 2, comma 2,  lettera  c)  che
impone, tra l'altro, al legislatore delegato il rispetto dei principi
sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla  legge
27 luglio 200, n. 212; 
    Rilevato, infatti, che  ai  sensi  dell'art.  10  di  tale  testo
normativo le violazioni  di  rilievo  esclusivamente  tributario  non
possono essere causa di nullita' del contratto e che l'art. 6,  comma
2 obbliga l'amministrazione finanziaria ad informare il  contribuente
di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare
mancato riconoscimento di un credito o l'irrogazione di una sanzione; 
    Rilevato che, al contrario, il d.lgs. n.  23/2011  introduce  una
forma di nullita' parziale del contratto che investe  le  pattuizioni
regolanti gli aspetti essenziali del rapporto  negoziale  e  consegue
automaticamente alla registrazione del contratto,  in  difetto  anche
del piu' blando contraddittorio con gli stipulanti; 
    Ritenuto che le disposizioni contenute nello Statuto dei  diritti
del contribuente, attuative  degli  artt.  3,  23,  53  e  97  Cost.,
costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono
essere derogate o  modificate  solo  espressamente  e  mai  da  leggi
speciali; 
    Rilevato che la legge n. 42/2009  non  soltanto  non  autorizzava
l'introduzione di alcuna deroga ma addirittura imponeva espressamente
al Governo di conformare la  produzione  normativa  delegata  a  quei
fondamentali principi; 
    Ritenuto che, per tutte le ragioni sin qui  illustrate,  puo'  in
effetti sostenersi che le disposizioni  censurate  siano  viziate  da
eccesso di delega, in violazione degli artt.  70  e  76  della  Carta
Costituzionale; 
    Ritenuto che l'eccezione di incostituzionalita'  sollevata  dalla
parte ricorrente non appare manifestamente infondata neppure rispetto
all'ulteriore profilo rappresentato dal contrasto con l'art. 42 della
Carta Costituzionale, atteso che il nuovo regime sanzionatorio impone
- in assenza di alcuna «funzione sociale» e in mancanza di una  legge
parlamentare che lo legittimi  -  un  apprezzabile  sacrificio  delle
facolta' insite nel diritto dominicale del proprietario  -  di  fatto
privato per almeno quattro anni (otto nel caso di insussistenza, alla
scadenza del primo quadriennio,  di  uno  dei  motivi  tassativi  che
giustifichino il diniego di rinnovo ai sensi dell'art.  2,  comma  1,
legge n. 431/1998) della possibilita'  di  percepire  un  reddito  da
locazione commisurato al canone di mercato e  obbligato  a  mantenere
l'immobile nella detenzione del  conduttore  -  per  l'intera  durata
decorrente (ex novo) dalla registrazione - a fronte  del  versamento,
da parte di costui, di un canone assolutamente irrisorio; 
    Ritenuto, inoltre, legittimo il dubbio -  sollevato  dalla  parte
ricorrente circa  la  conformita'  di  tale  disciplina  al  precetto
costituzionale dettato dall'art. 3 Cost., sol che  si  consideri,  in
primo  luogo,  che  i  commi  8  e  9  dell'art.   3   si   applicano
esclusivamente ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
e non anche ai contratti di locazione commerciale,  soggetti  come  i
primi all'obbligo della registrazione, senza  che  la  disparita'  di
trattamento tra le due categorie sia  giustificata  dalla  diversita'
degli obblighi  tributari  inadempiuti,  essendo  anzi  identica  per
entrambi la  proclamata  esigenza  di  contrasto  all'evasione  e  di
recupero  all'erario  del  gettito  dei  tributi  sui   redditi   (da
locazione) non dichiarati; 
    Ritenuto, inoltre, che l'effetto, al contempo, «premiante» per  i
conduttori e «punitivo» per i locatori, si  traduce  in  una  vistosa
disparita' di trattamento tra le parti del medesimo rapporto, sebbene
entrambe  siano  coobbligate  all'adempimento   fiscale   omesso   (o
ritardato)  ex  art.  10  d.P.R.  n.  131/1986,  e  che  la  rilevata
disparita' appare ancora piu'  ingiustificata  quando  l'applicazione
della disciplina  in  questione  sia  conseguita  alla  registrazione
d'ufficio del contratto e sia dunque mancata la volontaria  delazione
del  conduttore  che  avrebbe  potuto,  in  ipotesi,   meritargli   i
(consistenti) benefici che il decreto gli accorda; 
    Ritenuto, infine,  che  il  comma  9  dello  stesso  articolo  3,
nell'estendere la disciplina introdotta al comma precedente  al  caso
in cui nel contratto di locazione registrato sia  stato  indicato  un
importo  inferiore  a  quella  effettivo  (ossia  alle   ipotesi   di
«simulazione relativa parziale» del contratto, in  cui  viene  celata
all'Erario soltanto una parte del corrispettivo  pattuito),  parifica
tra loro irragionevolmente situazioni differenti (l'evasione totale e
l'evasione parziale dei medesimi tributi), riducendo cosi'  l'entrata
tributaria con  nocumento  per  l'Erario  e  avvantaggiando  il  solo
conduttore; 
    Rilevato, infatti, che, come  peraltro  inequivocamente  chiarito
dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 1° giugno 2011, n.  26/E,
a partire dalla data di (nuova) registrazione del  contratto  occorre
tener conto, nella determinazione dell'imposta  di  registro  dovuta,
anche delle nuove condizioni e della durata del  contratto  stabilite
ex lege, per cui la base imponibile dell'imposta  dev'essere  fissata
(non piu' sulla base del canone pattuito  e  neppure  sulla  base  di
quello inferiore indicato nel  contratto  -  simulato  -  registrato)
bensi' in misura  pari  al  triplo  della  rendita  catastale,  oltre
all'adeguamento  ISTAT,  se  tale  importo  e'  inferiore  al  canone
pattuito tra le parti (cio' che avverra'  sempre,  in  considerazione
della eccezionale esiguita' del canone «sostitutivo»); 
    Ritenuto che, non apparendo  l'eccezione  di  incostituzionalita'
della nuova  disciplina  degli  effetti  derivanti  dalla  mancata  o
tardiva registrazione dei contratti di locazione di immobili  ad  uso
abitativo  manifestamente  infondata,  non   essendovi   spazio   per
un'interpretazione che ne renda l'applicazione conforme  ai  precetti
costituzionali ed  essendo  la  questione  rilevante  ai  fini  della
concessione o meno del provvedimento di rilascio  e  della  decisione
della causa, non resta che suscitare  il  sindacato  di  legittimita'
della Corte costituzionale, sospendendo il giudizio;