IL GIUDICE 
 
    Visti gli atti del procedimento a carico di M.S.; 
    Vista la richiesta avanzata dal difensore di M.  all'udienza  del
22 aprile 2013 - in via preliminare - di sollevare in via incidentale
questione di legittimita' costituzionale  nel  suddetto  procedimento
con riferimento all'art. 612-bis c.p.  per  violazione  dell'art.  25
comma 2° Cost e la conseguente richiesta di sospensione dello stesso;
. 
    Preso atto dei rilievi avanzati dalla difesa sulla compatibilita'
degli  «atti  persecutori»   con   i   principi   costituzionali   di
tassativita' e determinatezza della fattispecie penale  e -  dunque -
con il principio costituzionale di legalita' e di riserva di legge; 
    Preso atto delle specificazioni della difesa  in  merito  a  tale
incompatibilita' ed indeterminatezza, articolate nel duplice  profilo
di valutazione, quello del concetto di reiterazione della condotta  e
quello della previsione degli eventi; 
    Visti i rilievi relativi al primo profilo  -  reiterazione  della
condotta   -   in   particolare   quello   relativo   alla    mancata
predeterminazione legislativa del minimum  della  condotta  intrusiva
temporalmente  necessaria  e  sufficiente   affinche'   possa   dirsi
integrata la persecuzione penalmente  rilevante  ai  sensi  dell'art.
612-bis c.p.; 
    Visti i rilievi relativi al secondo profilo  -  previsione  degli
eventi - in particolare: 
        a) quello relativo alla mancata predeterminazione legislativa
del «perdurante» e «grave» stato di ansia o di paura, soprattutto per
il loro stretto legame con la scienza medica; 
        b) quello relativo alla mancata predeterminazione legislativa
del  «fondato»  timore  per  l'incolumita',  non   essendovi   alcuna
indicazione legislativa in merito ai criteri che specifichino  quando
sia «fondato» il timore e  cio'  non  soggettivamente  bensi'  in  un
soggetto normale e comune; 
        c) quello relativo alla mancata predeterminazione legislativa
del concetto di «abitudini di vita», concetto estremamente  ampio  ed
eccessivamente elastico; 
    Ritenuto che la questione di legittimita'  costituzionale,  della
quale e' stato investito il  giudice,  presenta  il  carattere  della
rilevanza, essendo assolutamente indispensabile, ai fini del decidere
nel giudizio a quo, caratterizzare  gli  elementi  sopra  indicati  -
condotte reiterate, perdurante e grave stato di ansia, fondato timore
per l'incolumita', alterazioni delle abitudini di vita -  in  maniera
da evitare che il loro grado di estensione designi realta'  tra  loro
profondamente    diverse    o    eterogenee,    determinando    cosi'
l'impossibilita' e la eccessiva discrezionalita' del giudicante nello
stabilire se la condotta in concreto tenuta da Milito Stefeno  e  gli
eventi da lui determinati nella sfera della persona offesa  rientrino
o meno nella soglia di punibilita' della fattispecie  penale  di  cui
all'art. 612 c.p.; nel caso di  specie,  infatti,  il  sig.  M.S.  e'
imputato per il  reato  di  cui  all'art.  612-bis  per  avere,  «con
condotte reiterate, molestato e minacciato  D.L.,  V.  con  la  quale
aveva  intrapreso  una  relazione  sentimentale  poi  interrotta  per
decisione della ragazza  pedinandola  continuamente,  comparendo  con
esasperante  puntualita'  previo  apposito  appostamento  nei  luoghi
usualmente frequentati dalla  ragazza  in  particolare  innanzi  alla
abitazione della predetta nonche' nell'esercizio commerciale  ove  la
stessa presta attivita'  lavorativa  onde  controllarne  movimenti  e
frequentazioni, tempestandola,  anche  in  orario  notturno,  con  un
elevatissimo numero di  comunicazioni  telefoniche  sia  verbali  che
tramite brevi messaggi di testo inviati sull'utenza cellulare in  uso
alla stessa, proferendo nei suoi confronti minacce del  tipo  «Te  la
faro' pagare!!Ti rendero' la vita impossibile! Tu sei mia  e  non  ti
farai una  vita  con  qualcun  altro!»  raggiungendola  altresi'  con
minacce di morte se avesse perseverato nella  determinazione  di  non
riallacciare il loro rapporto, con cio'  cagionando  nella  D.L.,  un
fondato timore per la propria incolumita' personale  ed  al  contempo
ingenerando nella medesima un diagnosticato stato ansioso ed  inoltre
costringendola  ad  alterare  le  proprie  abitudini  di   vita,   in
particolare costringendola  a  non  uscire  di  casa  per  timore  di
incontrarlo «Fatti commessi in Alcamo e Partinico ed  accertati  sino
al 26 ottobre 2010. 
    Ritenuto che la questione di legittimita'  costituzionale,  della
quale e' stato investito il giudice,  presenta  carattere  della  non
manifesta   infondatezza,   poiche'   e'   forte   il    dubbio    di
costituzionalita'  della   norma   impugnata,   in   quanto   sarebbe
ingiustificato ed eccessivamente creativo, da parte  del  giudicante,
stabilire qual e' il minimum affinche' una condotta  intrusiva  possa
definirsi reiterata, in che termini lo stato d'ansia sia «perdurante»
e «grave», come stabilire se il timore sia «fondato» e quali siano le
«abitudini di vita» che,  se  alterate,  rientrano  in  quelle  della
fattispecie penale, consistendo il dubbio  di  costituzionalita'  del
giudice rimettente  nel  dover  fare  una  doppia  valutazione  prima
teorica e poi concreta che determini uno straripamento dell'attivita'
giudicante   ed   un'attivita'   eccessivamente   creativa,    mentre
l'interpretazione adeguatrice di una norma deve sempre essere guidata
dall'esigenza di rispetto dei precetti costituzionali; 
    Ritenuto dunque  che  la  norma  di  cui  all'art.  612-bis  c.p.
determina la violazione dell'art. 25 comma 2° Cost.  nella  parte  in
cui non definisce in modo sufficientemente determinato quale  sia  il
minimum  della  condotta   intrusiva   temporalmente   necessaria   e
sufficiente  affinche'  possa   dirsi   integrata   la   persecuzione
penalmente rilevante, cosa s'intenda per «perdurante» e «grave» stato
di ansia o di paura soprattutto per lo stretto legame con la  scienza
medica, quali siano i criteri che specifichino quando  sia  «fondato»
il timore e cio' non soggettivamente bensi' in un soggetto normale  e
comune, quali siano infine i confini del concetto  di  «abitudini  di
vita», concetto estremamente ampio ed eccessivamente elastico.