IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO SEZIONE STACCATA DI PESCARA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 251 del 2013, proposto da: Provincia di Pescara, rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Gallo, Nunzia Napolitano, con domicilio eletto presso Bruno Gallo in Pescara, piazza Duca D'Aosta, 31; contro Regione Abruzzo, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico; per l'accertamento dell'obbligo della Regione Abruzzo di garantire un contributo pari al 50% della spesa sostenuta dalla Provincia di Pescata per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio svolti dall'Ente ricorrente dall'anno 2007 ad oggi; nonche' per la condanna della Regione stessa al pagamento del suddetto contributo. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti l'avv. Barbara Chiaversoli, su delega dell'avv. Bruno Gallo per l'Amministrazione ricorrente, l'avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per l'Amministrazione regionale resistente; Motivazioni 1. - La questione sottoposta al Giudice rimettente. Con il ricorso in epigrafe, la Provincia di Pescara ha chiesto la dichiarazione dell'obbligo della Regione Abruzzo di corrisponderle il contributo pari al 50% della spesa necessaria e documentata per gli interventi di cui all'art. 5-bis della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, come modificata dalla successiva legge regionale n. 15 del 1998, sostenuta dalla medesima Provincia per il trasporto e assistenza degli alunni in situazione di handicap, dal 2006 al 2013. Piu' in particolare, ai sensi dell'art. 5-bis cit., «1. Le Province esercitano le funzioni indicate dal d.lgs. n. 111/1998, art. 139, comma 1, lettera c) e della L.R. n. 11 /1999, art. 79, comma 2, lettera b), inerenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. 2. I Servizi di cui al precedente comma sono i seguenti: trasporto degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l'istruzione secondaria superiore; assistenza scolastica qualificata agli studenti di cui al precedente punto. 3. Entro il 30 giugno di ogni anno, le Province deliberano ed inviano alla Giunta regionale il Piano degli interventi per il diritto allo studio degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l'istruzione scolastica superiore, da realizzare nell'anno solare successivo, sulla base delle necessita' riscontrate nell'anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si inscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore. 4. Nel piano degli interventi di cui al precedente comma, devono essere chiaramente indicati: il numero degli studenti che devono usufruire del servizio di trasporto di cui al comma 2; i chilometri di percorrenza; il numero degli studenti che devono usufruire del servizio di assistenza scolastica qualificata. 5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Province trasmettono alla Giunta regionale una relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente con allegati: i prospetti di informazione statistica, per ciascun Istituto Scolastico o di Formazione Professionale, raggruppati per ciascun Comune della Provincia; un prospetto riassuntivo delle spese sostenute per i servizi di cui al comma 2. 6. Le Province erogano ai Comuni le somme necessarie per i servizi di cui al comma 2 come segue: per il servizio di trasporto, ai Comuni di residenza degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio; per il servizio di assistenza qualificata, ai Comuni ove ha sede la Scuola o Istituto di istruzione superiore». Ai sensi del successivo art. 6 comma 2-bis, «Per gli interventi previsti dall'art. 5-bis, la Giunta regionale garantisce, nei limiti della disponibilita' finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa, un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province; la restante parte viene garantita da ciascuna provincia». Sulla base di tali previsioni normative, la Provincia di Pescara ha approvato e trasmesso annualmente (dal 2006 al 2012) alla Regione Abruzzo i piani degli interventi di cui all'art. 5-bis, relazionando poi per ciascun anno sulle spese sostenute e sulle attivita' svolte. A fronte di cio' la Regione ha erogato, per le varie annualita', finanziamenti per somme inferiori a quelle documentate dalla Provincia di Pescara. Pertanto, secondo quest'ultima, le somme ancora dovute ammonterebbero ad euro 1.775.968,04. La Regione Abruzzo, dal suo canto, ha depositato in giudizio una relazione nella quale non si contestano affatto gli importi delle somme spese dall'Amministrazione Provinciale ne' il merito di esse (cosi' come cio' non e' avvenuto all'atto dei singoli pagamenti parziali), ma solo la circostanza che, in virtu' dell'art. 6 comma 2-bis, della legge regionale abruzzese, la Giunta regionale e' obbligata a garantite il contributo del 50% delle spese documentate dalla Provincie, solo «nei limiti della disponibilita' finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa». In sostanza, il contributo regionale teso a rendere effettivo il diritto degli alunni disabili ai servizi di trasporto e assistenza scolastica sarebbe del tutto aleatorio e rimesso ad atipiche e indefinite esigenze finanziarie di bilancio. Si osserva inoltre che gli atti con cui annualmente sono stati erogati i contributi non sono mai stati impugnati dalla Provincia ricorrente, sicche' essi dovrebbero oggi essere inoppugnabili. La Provincia ricorrente, viceversa, rileva che il mancato finanziamento del 50% delle spese effettuate nel tempo ha determinato un indebitamento tale da parte della Provincia stessa che ha comportato e comportera' anche per il futuro una drastica riduzione dei servizi per gli studenti disabili, molti dei quali quindi rimarranno senza assistenza specialistica e senza servizi di trasporto, e cio' in violazione del principio secondo cui i diritti all'assistenza degli alunni disabili non sono finanziariamente condizionati. 2. - Sulla giurisdizione del Giudice amministrativo. Le parti non sollevano alcuna questione di giurisdizione, tuttavia, essendo la medesima rilevabile d'ufficio, il rimettente ritiene di doverla esaminare ex professo. Ad avviso del Collegio, sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo adito, ai sensi dell'art. 133 lett. c) del c.p.a., atteso che si verte su aspetti organizzativi e sui limiti dei fondi da destinare all'attuazione di un «servizio pubblico». Nel caso in esame, difatti, non v'e' questione solo patrimoniale di mero inadempimento di obblighi predeterminati, ma e' coinvolta all'origine l'interpretazione dei limiti in cui spetta alla pubblica Amministrazione assumere i costi e la gestione del servizio pubblico; cioe' garantite lo svolgimento ed il finanziamento del servizio stesso, attraverso la provvista di fondi necessari. In buona sostanza la vicenda in esame riguarda la pretesa inerente i limiti della provvista finanziaria necessaria a far fronte agli obblighi di servizio pubblico, e quindi coinvolge direttamente il profilo organizzativo del servizio, sulla scorta della essenzialita' degli apporti finanziari allo scopo del raggiungimento di finalita' di interesse collettivo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 6489 del 2004; Tar Napoli, sentenza n. 2134 del 2011 e la giurisprudenza ivi richiamata; atteso che non sono in questione pretese afferenti la spettanza di contributi di servizio gia' predeterminati, ma si tratta di verificare quali sono i limiti entro cui il servizio pubblico, con i conseguenti oneri economici, deve essere assunto ed assicurato). Come chiaramente evidenziato dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza cit. n. 6489 del 2004), la provvista finanziaria e' concettualmente inscindibile dal servizio, trovando esso nei mezzi di finanziamento la stessa possibilita' di esistenza: pena l'astrattezza e l'inutilita' della nozione, non puo' esistere servizio pubblico se non esiste il correlato finanziamento che lo rende possibile, donde l'essenzialita' di quest'ultimo in ragione della stretta interdipendenza tra servizio e provvista; e da cio' consegue che la controversia sulla mancata erogazione dei mezzi finanziari per l'espletamento del servizio inerisce, per sua stessa natura, alla materia dei pubblici servizi. Cio' premesso, in conformita' a quanto statuito da Corte costituzionale n. 204 del 2004, una volta che si e' accertato che la causa in esame verte su questioni attinenti profili pubblicistici di organizzazione e finanziamento del servizio pubblico, essa e' attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oggi ai sensi dell'art. 133 del c.p.a., a prescindere dalla natura vincolata o meno del potere esercitato. 3. - Sull'ammissibilita' del ricorso. Con riferimento alla dedotta questione della presunta inoppugnabilita' degli atti di stanziamento e di pagamento adottati di anno in anno dalla Regione resistente, per la loro mancata tempestiva impugnazione da parte della Provincia ricorrente, e' appena il caso di osservare che essi sono meri atti preordinati all'adempimento di un obbligo e quindi non sono funzionalmente idonei ne' preordinati a incidere, limitandola, sulla correlata posizione giuridica di pretesa. E con cio' non si contraddicono le premesse in tema di giurisdizione, atteso che la situazione giuridica soggettiva della quale la Provincia ha chiesto tutela in questa sede, pur non attenendo ad un comune rapporto debito/credito di diritto civile, trova pur sempre il suo riconoscimento in specifiche norme di relazione che regolano i rapporti tra Regione ed Enti locali in materia di servizio pubblico del trasporto degli alunni disabili, ed e' pertanto ascrivibile alla categoria delle «obbligazioni pubbliche», perche' si verte, da un lato, in tema di attribuzione di fondi pubblici in diretta connessione con il necessitato raggiungimento di finalita' di interesse collettivo, dall'altro, in manifestazioni di autonomia finanziaria degli enti pubblici e di funzioni organizzativo-contabili. L'autoritativita' della posizione della Regione, pertanto, si riverbera solo sull'impianto organizzativo funzionale del servizio pubblico e non direttamente nei rapporti di finanziamento con la Provincia (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 6489 del 2004). In sostanza, se e' vero che gli atti della Regione sono meri riconoscimenti o dinieghi di debiti, e quindi non soggiacciono ai termini decadenziali di impugnazione nell'ambito della giurisdizione esclusiva; essi tuttavia incidono in via immediata e diretta sull'organizzazione ed effettivita' del servizio pubblico. 4. - Sulla rilevanza della questione di Costituzionalita'. Come si e' esposto nel paragrafo in cui si descrive la questione sottoposta al Giudice rimettente, la Regione resistente non contesta gli importi delle somme spese e richieste dalla Provincia ricorrente; ne' le parti pongono in contestazione la circostanza che la legge regionale citata preveda un preciso limite all'obbligo di finanziamento, pari al 50% delle spese documentate e richieste. Ne consegue, con tutta evidenza, che l'unica questione da risolvere e' quella della vigenza ed operativita' dell'art. 6 comma 2-bis della legge regionale abruzzese n. 78 del 1978, nella parte in cui prevede che, per gli interventi previsti dall'art. 5-bis, la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilita' finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa», mentre la restante parte viene garantita da ciascuna Provincia. Nel senso che, ove, in accoglimento della presente ordinanza di rimessione, la Corte Costituzionale ritenesse illegittima ed annullasse la previsione di legge in esame, nella parte in cui condiziona a generiche e indefinite disponibilita' finanziarie, il finanziamento regionale; il ricorso dovrebbe essere accolto. Viceversa esso dovrebbe essere respinto. 5. - Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 6 comma 2-bis della L.R. Abruzzo n. 78 del 1978, per contrasto con l'art. 38 della Costituzione, commi 3 e 4, a mente dei quali «Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»; e per contrasto con l'art. 10 della Costituzione, in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilita' all'istruzione». Ad un esame sommario, la norma di cui all'art. 6 comma 2-bis della L.R. Abruzzo n. 78 del 1978 si limita solo a ripartire tra due enti territoriali l'onere del servizio di assistenza agli studenti disabili. In realta', condizionando il finanziamento del 50% delle spese gia' sostenute dalle Provincie (e approvate o comunque non contestate dalla Regione, secondo il paradigma di cui all'art. 5-bis della legge regionale n. 78 del 1978) a generiche e indefinite previsioni di bilancio regionale, viene a realizzare una situazione per cui le Provincie stesse non possono contare su tale percentuale di finanziamento in modo sistematico e certo, ma il rimborso parziale di quanto speso diviene una posta aleatoria e incerta, totalmente rimessa a scelte finanziarie arbitrarie della Regione, niente affatto orientate da una predeterminata scala di valori e beni-interessi da soddisfare. In tal modo, l'effettivita' del diritto allo studio degli studenti disabili, previsto dalla Costituzione, viene viceversa rimessa dalla legge regionale n. 78 del 1978 ad arbitrari stanziamenti di bilancio di anno in anno decisi dall'Ente territoriale. Sicche', in sostanza, nulla vieta, e non e' neanche dato sindacare, che, ad esempio, un anno, nel bilancio regionale di previsione (che segue solitamente l'approvazione della legge finanziaria regionale), non siano stanziate le somme sufficienti perche' si ritenga di destinarle ad esempio a spese di rappresentanza; oppure a spese di promozione dei prodotti locali; in ogni caso a tutela di beni interessi che non godono di tutela piena ed incondizionata come il diritto allo studio degli studenti disabili. In sostanza, cosi' come congegnata, la disposizione di cui all'art. 6 comma 2-bis della legge regionale n. 78 del 1978 considera le spese per i contributi alle Provincie per il servizio di trasporto degli alunni disabili come spese non obbligatorie, proprio in quanto non e' previsto in misura fissa il contributo regionale del 50%. Da cio' consegue che, nella legge con cui annualmente si approva il bilancio di previsione regionale, le unita' previsionali di base che comprendono indistintamente anche tali contributi possono essere arbitrariamente ridotte negli stanziamenti a cio' destinati senza alcun limite di legge predeterminato, e la cui violazione possa essere sindacata. Non solo, ma e' anche possibile che nuove leggi di spesa, le piu' disparate, possano essere coperte, ai sensi dell'art. 27 comma c) della legge regionale n. 3 del 2002, a carico o mediante riduzione di disponibilita' formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti tali spese, proprio perche' di natura non obbligatoria. Quindi, in quanto spese non obbligatorie, quantomeno non in misura fissa, i contributi regionali per il trasporto dei disabili possono essere ridotti gia' nella fase amministrativa di formazione delle unita' previsionali di base, senza che di cio' vi sia alcuna evidenza o limite idoneo a dare effettivita' ai diritti previsti dalla Costituzione e sottesi a tale servizio di trasporto. Non e' necessaria quindi alcuna legge (tantomeno quella finanziaria annuale) per ridurre tali contributi, che rientrano cosi' indistintamente tra le spese non obbligatorie, rimesse alla scelta delle Autorita' amministrative. Ad esempio meramente orientativo, come si evince dai provvedimenti di liquidazione adottati di anno in anno dalla Regione Abruzzo - del tutto immotivati quanto ad un giudizio di comparazione tra l'esigenza di equilibrio finanziario e la tutela dei diritti dei disabili all'educazione -, per l'esercizio finanziario 2008, risulterebbero stanziati in bilancio 1.400.000,00 per l'attuazione dell'art. 6 comma 2-bis della legge regionale n. 78 del 1978, quindi le Provincie hanno ottenuto un cofinanziamento nella percentuale del 39% (invece che del 50%) delle somme spese; per il successivo esercizio finanziario 2009, sono stati stanziati in bilancio solo 700.000,00, quindi le Provincie hanno ottenuto un cofinanziamento di poco inferiore al 18%; nel 2011 la percentuale e' stata del 26% circa; nel 2012 il 22% circa. Ne', ad avviso del Collegio, si potrebbe obiettare che in realta' la norma in esame, nel prevedere il finanziamento regionale, non intenderebbe condizionare negativamente lo svolgimento del servizio da parte delle Provincie, poiche' nulla vieterebbe, in ipotesi, che le stesse provvedano con proprie risorse per la restante parte, come del resto prevede espressamente la legge. E' evidente che tale affermazione travalicherebbe l'oggetto del giudizio, atteso che, da un lato, la scelta, a monte, di un concorso della Regione nel finanziamento del servizio di trasporto e' stata gia' compiuta dal legislatore e non e' qui in discussione, dall'altro, se v'e' stata una previsione di cofinanziamento si deve presumere che essa sia stata valutata come necessaria e non superflua (anche in una considerazione globale delle risorse complessivamente trasferite alle Provincie), sicche' non si puo' affatto postulare che tale finanziamento non condizioni affatto l'effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto degli alunni disabili, ritenendolo a tal fine un dato del tutto neutro ed irrilevante; a pena di restare su un piano del tutto astratto e non aderente alla realta' dei fatti. Del resto, nel presente giudizio la Regione non contesta affatto la circostanza, dedotta dalla Provincia di Pescara, secondo cui il mancato finanziamento regionale, nella misura prevista del 50%, determinerebbe, di fatto, una impossibilita' per la Provincia stessa a far fronte al servizio in favore degli alunni disabili e quindi a sospenderlo per molti di essi. Si deve assumere come dato incontestato, pertanto, la circostanza che, condizionando detto finanziamento, in quanto non reso obbligatorio in misura fissa e determinata, a generiche ed immotivate scelte di mera allocazione di fondi, la norma della legge regionale in questione ha finito per condizionare a tali scelte, arbitrarie e immotivate, il diritto degli alunni disabili a fruire dei servizi di trasporto scolastico, senza alcun criterio precostituito a salvaguardia della effettivita' del diritto alla frequenza scolastica, anche in caso di disabilita' non fronteggiabili autonomamente dalle famiglie. Potrebbe quindi accadere, come del resto si evidenzia dalle percentuali di finanziamento che sono state erogate negli anni, che pur restando in ipotesi il numero dei alunni disabili un dato costante (se non in crescita), il finanziamento del servizio puo' essere ridotto in modo repentino e incontrollato, di anno in anno, rendendo del tutto variabile ed inattendibile la continuita' e la pianificazione dell'organizzazione del servizio stesso da parte delle Provincie, con intuibili ripercussioni sull'organizzazione delle famiglie e sulla possibilita' di queste di poter scegliere soluzioni alternative per assicurare la frequenza scolastica dei propri figli. Sulla illegittimita' di una scelta di tal genere, la Corte costituzionale si e' gia' pronunciata con la sentenza n. 80 del 2010, con la quale si e' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui ha fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; nonche' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui ha escluso la possibilita', gia' contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilita' grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente. A tal fine, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale, la cui fruizione e' assicurata ai disabili proprio attraverso «misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d'istruzione» (richiamando a tal fine Corte costituzionale, sentenza n. 215 del 1987). Piu' in particolare, nella sentenza n. 80 del 2008, la Corte costituzionale ha evidenziato che, benche' il legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili goda di discrezionalita' (da ultimo, ex plurimis, sentenze a 431 e 251 del 2008, ordinanza n. 269 del 2009), tuttavia detto potere discrezionale non ha carattere assoluto e trova un limite nel «[...] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 251 del 2008 che richiama sentenza n. 226 del 2000), che puo' essere inteso quale limite invalicabile per l'intervento normativo discrezionale del legislatore. Ad avviso del Collegio, dalle considerazioni svolte nella sentenza n. 80 del 2008, anche alla luce del motivo di rimessione ritenuto fondato, si deve ritenere che, nell'ambito di tale nucleo invalicabile, debbano senz'altro collocarsi tutti gli strumenti attraverso i quali e' reso effettivo il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave, vale a dire non solo le misure di sostegno scolastico ma anche quelle, parimenti essenziali, di assistenza integrativa e di trasporto (quest'ultimo appunto affidato, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998, art. 139 comma 1, proprio alle Province). Sicche', anche per il trasporto degli alunni disabili, dovrebbero valere le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 80 del 2008, trattandosi di servizi che senz'altro devono tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui e' affetta la persona de qua, e che spesso sono l'ultimo presidio per favorire la partecipazione degli alunni al percorso educativo. In ogni caso, la legge regionale qui sospettata di illegittimita' costituzionale non distingue le posizioni non altrimenti fronteggiabili dalle famiglie, come nucleo da salvaguardare al di la' di ogni esigenza di bilancio, garantendo almeno per esse certezza, obbligatorieta' e stabilita' del finanziamento. Del resto, anche le previsioni dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 80 del 2008 della Corte costituzionale erano evidentemente dettate da esigenze di bilancio, sicche', sebbene implicitamente, la Corte appare aver affermato che il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo di diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili e' tale anche a fronte di esigenze finanziarie e di bilancio, e quindi tale nucleo minimo non e' finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali. Difatti, nel giudizio nel quale e' stata sollevata la questione di costituzionalita', culminata con la sentenza n. 80 del 2008, l'Amministrazione ha sostenuto (richiamando le sentenze della Corte costituzionale in tema di diritto alla salute, cfr. Corte costituzionale sentenza n. 432 del 2005, n. 306 del 2008) che il diritto del disabile ad ottenere un insegnamento di sostegno sarebbe condizionato nella sua concreta attuazione dalle disponibilita' finanziarie dello Stato che vengono a cio' destinate dal Parlamento con atti eminentemente politici. Nel caso di specie, in modo del tutto analogo, il legislatore regionale, con la disposizione della cui legittimita' costituzionale qui si dubita, ha rimesso al mero arbitrio delle autorita' regionali di finanziare o meno il servizio di assistenza e trasporto ai disabili, senza salvaguardare il nucleo minimo di tutela il cui venir meno comporterebbe senz'altro la elisione del diritto allo studio e all'educazione. Non v'e' alcuna contestazione, del resto, sulla circostanza che il trasporto sia stato effettuato a cura delle Provincie, nella vicenda in esame, in casi in cui esso fosse proprio necessario per assicurare la frequenza degli alunni. Ne' la Regione contesta che le Provincie, come dalle stesse dedotto espressamente in giudizio, non riescano piu' a fare fronte alle esigenze reali del territorio senza il finanziamento regionale nella misura del 50%. In altri termini, pure in tal caso, il legislatore (questa volta regionale) ha inteso considerare assolutamente recessivo, di fronte ad un immediato risparmio di spesa, anche il nucleo incomprimibile di tutela del diritto allo studio degli alunni disabili (in tale termini, cfr. l'ordinanza n. 230 del 2009 del CGA con la quale e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale, cui e' seguita la sentenza n. 80 del 2008 della Corte costituzionale). Anche in tal caso, non si e' valutato che per fronteggiare le esigenze di bilancio la Regione Abruzzo potrebbe avere altre alternative, mentre, almeno in alcuni casi, per gli studenti disabili non si prospetterebbero alternative, sicche' pur volendo porre sullo stesso piano costituzionale il bene-interesse allo studio e quello all'equilibrio della finanza pubblica, dalla disciplina regionale qui censurata risulta una sproporzione di tutela a favore di quest'ultimo, che e' ritenuto sempre prevalente anche quanto potrebbe essere perseguito con altre misure non incisive sul primo e finanche nelle ipotesi in cui si giungerebbe in tal modo ad elidere in modo significativo il diritto allo studio, non potendo fruire il disabile di altri mezzi di trasporto adeguati alla propria disabilita'. Per tutte le considerazioni suesposte la questione di costituzionalita' appare rilevante e non manifestamente infondata, atteso che la norma di cui all'art. 6 comma 2-bis della legge regionale n. 78 del 2008, dando indeterminata, aprioristica, immotivata e non proporzionata prevalenza alle esigenze di equilibrio di bilancio, non assicura un adeguata, stabile e certa tutela al diritto all'educazione e istruzione degli alunni disabili gravi che necessitano del trasporto per la frequenza scolastica; occorre pertanto rimettere la questione alla Corte costituzionale sospendendo la pronuncia nel presente giudizio.