TRIBUNALE DI BOLZANO 
                        Prima Sezione civile 
 
    Il giudice dott.ssa Elena Covi pronuncia la seguente ordinanza ai
sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 89,  sollevando  questione
di legittimita' costituzionale di una norma di legge rilevante per la
definizione  del  presente  procedimento,  pendente  tra  Runggaldier
dott.ssa Angelika, con l'avv.  Thomas  Wörndle  di  Bolzano,  e  Lanz
Maximilian, con gli avv. Patrick Delueg e Rene Gebhard di Bressanone. 
1) Fatti di causa. 
    Con  ricorso  -  depositato  il  20  luglio   2013   -   per   la
determinazione  dell'assuntore  del  maso  chiuso  e  del  prezzo  di
assunzione ai sensi dell'art. 22 legge provinciale 28  novembre  2001
n. 17. Runggaldier dott.ssa  Angelika  ha  esposto  che  l'originario
proprietario del maso chiuso «Sarganthof»,  sito  in  Novacella/Varna
(BZ) e tavolarmente individuato quale P.T. 1/I C.C. Novacella,  ossia
Lanz Anton, era deceduto ab intestato il 12  agosto  2001,  lasciando
due figli naturali, essa ricorrente, nata il 26 luglio 1979,  e  Lanz
Maximilian, nato il 21 gennaio  1995;  che  in  base  ai  certificati
ereditati del 2 febbraio 2005 risp. 3 marzo 2006 i citati figli erano
stati intavolati quali proprietari per la meta'  indivisa  del  maso;
che essa aveva interesse ad essere dichiarata  assuntrice  del  maso;
che al  momento  dell'apertura  della  successione  vigeva  il  testo
unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei  masi  chiusi,
emanato con decreto del presidente della giunta  provinciale  del  28
dicembre 1978 n. 32, il cui art. 18 prevedeva che tra i chiamati alla
successione nello stesso grado la preferenza spettava ai  maschi  nei
confronti delle femmine, mentre  tra  gli  appartenenti  allo  stesso
sesso era preferito  il  piu'  anziano:  che  tale  norma  era  stata
sostituita con legge provinciale n. 17/2001, entrata in vigore il  26
dicembre 2001; che la norma previgente applicabile nel caso di specie
era  costituzionalmente  illegittima,  essendo  discriminatoria   nei
confronti delle donne; che essa aveva passato  la  gran  parte  della
vita sul maso in questione, mentre il fratellastro vi aveva trascorso
solamente 4 anni, dal maggio 1997 al giugno 2001; che essa aveva  fin
da giovane ritenuto di assumere il  maso,  essendo  la  persona  piu'
idonea: che aveva studiato giurisprudenza mantenendosi  da  sola.  Ha
quindi,  chiesto,   previa   disapplicazione   dell'art.   18   legge
provinciale n. 1/1954, confermato con legge provinciale  n.  10/1959,
modificato con l'art.  5,  comma  2  legge  provinciale  n.  33/1978,
confluito nell'art. 18, comma 2 del testo unificato di cui al  citato
decreto del P.d.G.p.  n.  32/1978,  ovvero  previa  dichiarazione  di
incostituzionalita'  di  tale  norma,  la  determinazione   di   essa
ricorrente  quale  assuntrice  del  maso  «Sarganthof»   oltre   alla
fissazione del prezzo di assunzione del maso. 
    Il convenuto Lanz Maximilian ha chiesto in  via  riconvenzionale,
previo rigetto dell'istanza di  accertamento  di  incostituzionalita'
della norma citata, di accertare il proprio diritto di assunzione del
maso, affermando: di avere vissuto sul maso insieme alla madre ed  al
padre, dal febbraio 1997 fino a poco prima della morte di costui: che
era desiderio del  padre  designarlo  come  assuntore  del  maso;  di
essersi  diplomato  alla  scuola  agraria  di  Ora,   finalizzata   a
consentire la conduzione di un'azienda agricola. 
    Assunti i mezzi di prova orale offerti dalle parti  ed  espletata
una consulenza tecnica d'ufficio sul prezzo di assunzione  del  maso,
la causa risulta matura per la decisione. 
2) Rilevanza della questione. 
    Nel caso  di  mutamento  del  contesto  normativo  tra  il  tempo
dell'apertura  della  successione  e  quello  del   procedimento   di
determinazione  dell'assuntore  del   maso   chiuso,   deve   trovare
applicazione, ai fini di determinare l'avente diritto  all'assunzione
in caso di successione legittima, il diritto sostanziale  vigente  al
momento dell'apertura della  successione.  Sulla  base  dei  principi
contenuti negli articoli 10 ed 11 delle «Disposizioni sulla legge  in
generale», infatti, una  norma  non  ha  effetto  retroattivo,  salvo
contraria  espressa  disposizione.  Nel  caso  di  avvenuta  modifica
legislativa  dei  fatti   costitutivi   di   determinate   situazioni
soggettive,  ai  fatti  costituitivi  gia'  verificatisi   in   tempo
anteriore non puo' che applicarsi la legge all'epoca vigente; in caso
contrario si verificherebbe una applicazione retroattiva della  nuova
legge a fatti costituitivi gia' sorti in precedenza, in contrasto con
l'art.  11  citato.  Tale  principio  e',   peraltro,   espressamente
codificato nel diritto internazionale privato dall'art. 46,  comma  1
della legge n. 218/1995, secondo cui  le  successioni  per  causa  di
morte sono regolate dalla legge nazionale del  de  cuius  al  momento
della morte. Considerato che analoga disposizione era, gia' contenuta
all'art. 23 delle preleggi, nel capo II intitolato «Dell'applicazione
della legge in generale», non puo' negarsi la  valenza  generale  del
principio, del tutto in sintonia con  le  disposizioni  disciplinanti
l'efficacia della legge.  Anche  la  giurisprudenza  della  Corte  di
cassazione e' assestata in casi analoghi,  sulla  applicazione  della
normativa vigente  alla  data  di  apertura  della  successione,  pur
modificata da legislazione successiva (sentenza  16  aprile  1981  n.
2305; sentenza 10 novembre 1980 n. 6040; sentenza 2  aprile  1992  n.
4012). 
    Lanz Johann e' deceduto ab intestato il 12 agosto 2001 a  Salorno
(BZ), e quindi pochi mesi prima dell'entrata in  vigore  dell'attuale
normativa in tema di maso chiuso, di cui alla legge  provinciale  del
28 novembre 2001 n. 17 (e seguenti modificazioni), con apertura della
successione legittima in favore dei suoi due  unici  eredi,  i  figli
parti in causa. Alla data di apertura della successione era in vigore
l'art. 5 della legge provinciale n. 33/1978, ripreso dall'art. 18 del
decreto del presidente della giunta provinciale del 28 dicembre 1978,
n. 32 (Approvazione  del  testo  unificato  delle  leggi  provinciali
sull'ordinamento dei masi chiusi), come modificato dall'art. 3  della
legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5, del seguente tenore: 
        «1. Nella successione legittima del proprietario di  un  maso
chiuso la scelta dell'assuntore tra piu' coeredi viene fatta  secondo
il seguente ordine di preferenze: 
    1) discendenti del de cuius ed  a  questi  equiparati  che  siano
cresciuti o che crescono e risiedono al maso; 
    2) discendenti delle persone indicate al punto 1; 
    3) il coniuge: 
    4) gli ascendenti: 
    5) i fratelli e le sorelle; 
    6) i discendenti di fratelli e sorelle; 
    7) i parenti prossimi non oltre il sesto grado. 
    2. Quando non sono ancora trascorsi 5  anni  dall'assunzione  del
maso, il diritto di assunzione spetta con priorita' agli  ascendenti,
ai fratelli ed alle sorelle o loro discendenti  rispetto  al  coniuge
superstite. 
    3. La disposizione del precedente comma non va applicata nel caso
in cui il coniuge superstite abbia partecipato alla coltivazione  del
maso da almeno cinque anni. 
    4. Tra i chiamati alla successione nello stesso grado  ai  maschi
spetta  la  preferenza  nei  confronti   delle   femmine.   Tra   gli
appartenenti allo stesso sesso e' preferito il piu' anziano (...)». 
    Dalle prove assunte e'  emerso  che  nessuno  dei  due  figli  e'
cresciuto al maso, il che esclude  per  entrambi  l'applicazione  del
criterio di preferenza di essere  cresciuto  al  maso,  previsto  dal
comma  l  n.  1  riportato.  Posto  che  entrambi  i  chiamati   alla
successione rivestono lo stesso grado, quali figli naturali de cuius,
la legge provinciale riportata  impone  l'applicazione  del  criterio
basato sulla preferenza accordata al sesso maschile,  di  cui  al  4°
comma, onde determinare l'assuntore  del  maso,  con  prevalenza  del
figlio rispetto alla figlia esclusivamente in base al sesso. 
3)  Non  manifesta  infondatezza  della   questione   relativa   alla
legittimita' costituzionale della legge applicabile. 
    L'art. 5 della legge provinciale n. 33/1978, ripreso dall'art. 18
del D.P.G.P. 32/1978, nella parte in cui accorcia la preferenza,  tra
i chiamati alla successione nello stesso grado,  ai  maschi  rispetto
alle femmine, pare porsi in eclatante contrasto con  l'art.  3  primo
comma della Costituzione, violando  il  principio  di  pari  dignita'
sociale e di eguaglianza dei  cittadini  innanzi  alla  legge,  senza
distinzione di sesso. Tra  i  chiamati  all'assunzione  del  maso  in
identica posizione sostanziale tale  norma  accorda  un  criterio  di
preferenza esclusivamente in base al sesso degli stessi, operando  in
modo irragionevole una discriminazione in danno delle donne. 
    Non pare peraltro possibile operare una interpretazione  conforme
a Costituzione di tale  disposizione,  essendo  essa  chiarissima  ed
univoca nel preferire  l'uomo  rispetto  alla  donna,  a  parita'  di
vincolo di parentela con il de cuius, cosi scriminando esclusivamente
in base al sesso. 
4) Traduzione degli atti. 
    Considerato che il procedimento, nel corso del  quale  viene  ora
sollevata la questione di legittimita' costituzionale, e'  in  lingua
tedesca,  ai  sensi  dell'art.  25  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 574/1988, come  sostituito  dall'art.  16  del  decreto
legislativo 13 giugno 2005 n. 124, va disposta, a cura  dell'ufficio,
la traduzione in lingua italiana  di  tutti  i  provvedimenti  e  dei
verbali d'udienza, mentre gli altri atti processuali ed  i  documenti
contenuti nel fascicolo d'ufficio andranno tradotti, a cura  e  spese
degli uffici giudiziari che provvedono  alla  trasmissione,  solo  su
specifica richiesta degli organi giurisdizionali situati fuori  della
Regione Trentino-Alto Adige, cui gli atti vengono trasmessi  «per  lo
svolgimento... di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge».