IL GIUDICE DI PACE DI PRATO Nella causa N.R.G. 1481/05 tra B. J., nato in ... il ... , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Marchesi del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Belli, in Prato, via F. Ferrucci n. 232, contro la Prefettura di Prato, con sede in Prato, in via dell'Accademia n. 26; Esaminata la richiesta della difesa del ricorrente volta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per veder riconosciuta l'illegittimita' dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con la contestuale sospensione del processo in corso; Ritenuto che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare che la sollevata eccezione d'illegittimita' costituzionale appaia non manifestamente infondata, in quanto: innanzi tutto, l'art. 13, comma 3, della legge n. 286/1998, disponendo l'immediata esecutivita' del provvedimento d'espulsione, nonostante gravame o impugnazione da parte dell'interessato, possa porsi in contrasto con la Costituzione, la quale, all'art. 2, riconosce, tra i propri «principi fondamentali» i diritti inviolabili dell'uomo e, all'art. 24, sancisce in favore di tutti, il diritto inviolabile alla difesa; Ritenuto, inoltre, che la sollevata eccezione riguardi una norma rilevante per la decisione finale, non potendo tale decisione rimanere, in alcun modo, «avulsa» da principi costituzionali quali sono i diritti inviolabili dell'individuo (art. 2 Cost.), ed il diritto inviolabile alla difesa, per ogni persona, (art. 24 Cost.); Letti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.