IL CONSIGLIO DI STATO 
               in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 6458 del 2016, proposto dalle signore: 
        Daniela  Rizzotto,  Gianluca  Rapisarda,  Mariangela   Testa,
Concetta La Leggia, Tea Laura Agata La Pera, Concetta Marino, Carmela
Maria  Gabriella  Rapisarda,  Carmela  Gandolfo,  Angela  Interlandi,
rappresentate e difese dall'avvocato Salvatore Mazza,  con  domicilio
eletto presso lo studio Simone Grassi in Roma, via Tacito 41; 
    contro 
        il  Ministero  dell'istruzione   dell'universita'   e   della
ricerca, e l'Ufficio scolastico regionale della Sicilia,  in  persona
dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma,  via
dei Portoghesi 12; 
    nei confronti di 
        le signore Alessandra Benanti e Aurora Funo,  non  costituite
in giudizio; 
        per l'annullamento ovvero la riforma previa tutela  cautelare
della sentenza del TAR Lazio, sede  di  Roma,  sezione  III  bis,  14
luglio 2016 n.8085, resa fra le parti, con la quale e' stato respinto
il ricorso n.10178/2015, proposto per l'annullamento del decreto MIUR
20 luglio 2015 n.449, nella parte in cui non consente  ai  ricorrenti
l'accesso al corso intensivo di formazione per l'immissione nei ruoli
dei dirigenti scolastici e alla relativa prova scritta finale; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del   Ministero
dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca  e  dell'Ufficio
scolastico regionale della Sicilia; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2017 il  Cons.
Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti  l'avvocato  Salvatore
Mazza e l'avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti; 
    1. Nell'ultimo quindicennio, il MIUR ha  indetto  piu'  procedure
concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola
primaria, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e  per
gli istituti educativi. 
    2. Rilevano in particolare ai fini di questo processo i  concorsi
indetti rispettivamente con decreto direttoriale del MIUR 22 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale,  n.  94
del 26 novembre 2004;  con  decreto  del  Ministro  3  ottobre  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 76  del  6
ottobre 2006 e con decreto direttoriale  del  MIUR  13  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 56 del  15
luglio 2011. 
    Ciascuno di questi concorsi, infatti, ha dato luogo ad  un  ampio
contenzioso giurisdizionale, che  ha  portato  anche,  nel  caso  del
concorso indetto con D.D. 22 novembre 2004, ad una rinnovazione della
parte di procedura svoltasi presso l'Ufficio scolastico  regionale  -
USR per la Sicilia disposta con un intervento legislativo,  ai  sensi
dell'art. l della 1. 3 dicembre 2010 n.202. 
    3. I ricorrenti appellanti, come e' pacifico in causa,  hanno  in
particolare partecipato alle prove  svolte  per  la  regione  Sicilia
nell'ambito del concorso indetto  con  D.D.  13  luglio  2011,  hanno
ravvisato nel relativo svolgimento alcune asserite irregolarita' e, a
tutela delle loro posizioni giuridiche, hanno impugnato  il  relativo
esito avanti il Giudice amministrativo, con ricorsi che risultano non
ancora definiti alla data dei fatti che hanno  dato  luogo  a  questo
giudizio ulteriore (fatto non contestato in causa). 
    4. Piu' di recente, il legislatore ha  inteso  intervenire  sulla
complessiva situazione creatasi, di cui si e' appena detto, con la l.
13 luglio 2015 n.107, che all'art. 1 commi da 87  a  90  prevede  una
serie di norme specifiche. 
    In dettaglio, il comma 87 prevede che «Al  fine  di  tutelare  le
esigenze di economicita' dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni  sul  sistema  scolastico  dei  possibili   esiti   del
contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di
cui  al  comma  88,  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite
le modalita' di svolgimento di un corso  intensivo  di  formazione  e
della  relativa  prova  scritta  finale,  volto  all'immissione   dei
soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici.  Alle
attivita' di formazione e  alle  immissioni  in  ruolo  si  provvede,
rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a  legislazione
vigente  e  a  valere  sulle  assunzioni  autorizzate   per   effetto
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive
modificazioni». 
    Il  successivo  comma  88  prevede   poi   che   tale   procedura
straordinaria riguardi due distinte categorie di soggetti. 
    La prima, prevista alla lettera  a),  comprende  coloro  i  quali
siano «gia' vincitori ovvero utilmente collocati  nelle  graduatorie»
ovvero «abbiano superato positivamente tutte  le  fasi  di  procedure
concorsuali  successivamente  annullate  in   sede   giurisdizionale»
nell'ambito del concorso indetto con D.D. 13 luglio 2011. 
    La seconda categoria, prevista alla lettera b), comprende  invece
coloro i quali «abbiano avuto  una  sentenza  favorevole  almeno  nel
primo grado di giudizio  ovvero  non  abbiano  avuto,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva»
nell'ambito dei due restanti concorsi di  cui  si  e'  detto,  ovvero
quelli indetti con il D.D. 22 novembre 2004 e con il D.M.  3  ottobre
2006. 
    Completano l'intervento legislativo due commi ulteriori. 
    Il comma 89 mantiene aperte  le  relative  graduatorie  regionali
sino  alla  conclusione   della   procedura   straordinaria,   ovvero
testualmente dispone: «Le graduatorie regionali, di cui  al  comma  1
bis dell'articolo  17  del  decreto-legge  12  settembre  2013  n.104
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128,  e
successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione
del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto  i
contenziosi relativi al concorso ordinario  per  il  reclutamento  di
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  13  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 56 del  15
luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli  esiti  dei  percorsi
formativi di cui al medesimo comma 87». 
    Il comma 90 istituisce una sessione speciale di  esame,  con  una
prova differenziata, per soggetti di  cui  alla  citata  lettera  a),
ovvero i vincitori e i soggetti collocati in graduatoria nel concorso
indetto con il D.D. 13 luglio  2011,  i  quali  in  aggiunta  abbiano
«prestato servizio con contratti di dirigente  scolastico»  nell'anno
scolastico 2014/2015, possano cioe' vantare anche una esperienza «sul
campo». Testualmente, il comma infatti dispone: «Per le finalita'  di
cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di
esperienze professionali gia' positivamente formate  e  impiegate,  i
soggetti di cui al comma 88, lettera a),  che,  nell'anno  scolastico
2014/2015,  hanno  prestato  servizio  con  contratti  di   dirigente
scolastico, sostengono una sessione  speciale  di  esame  consistente
nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata,  anche
in  ordine  alla  valutazione  sostenuta,  nel  corso  del   servizio
prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo,
sono confermati i  rapporti  di  lavoro  instaurati  con  i  predetti
dirigenti scolastici.» 
    In attuazione delle norme di legge appena  illustrate,  e'  stato
emanato il D.M.  20  luglio  2015  n.  499,  che  appunto  indice  la
procedura straordinaria, ovvero il corso intensivo con prova  scritta
finale. 
    5. I ricorrenti appellanti, come si e' detto,  hanno  partecipato
tutti al concorso indetto con il D.D. 13 luglio 2011, ma non ne  sono
risultati vincitori, non si sono collocati in graduatoria, e  nemmeno
hanno superato positivamente le fasi del concorso stesso. 
    Di  conseguenza,  non  erano  legittimati  a   partecipare   alla
procedura straordinaria indetta con il citato D.M. 499/2015,  perche'
non rientravano, e non  rientrano,  nella  categoria  prevista  dalla
lettera a) del comma 88 della legge. 
    D'altro canto, si tratta di soggetti i quali hanno impugnato  gli
atti del concorso in questione; si trovano quindi in  una  situazione
con profili  di  similarita'  rispetto  a  quella  valorizzata  dalla
lettera b) del comma 88, ma  solo  con  riferimento  agli  altri  due
concorsi considerati, ovvero quelli indetti con il D.D.  22  novembre
2004 e con il D.M. 3 ottobre 2006. 
    In altre parole, i ricorrenti appellanti, se avessero partecipato
a questi due concorsi, in virtu' del  ricorso  presentato,  avrebbero
potuto accedere alla procedura straordinaria di reclutamento  indetta
oggi; avendo invece partecipato al concorso indetto con  il  D.D.  13
luglio 2011 ne sono esclusi, anche se hanno presentato ricorso. 
    6. Per tal ragione,  hanno  impugnato  in  primo  grado  il  D.M.
499/2015, oltre all'atto conseguente di loro mancata ammissione  alla
prova   scritta,   e   ne   hanno   sostenuto   sotto   due   profili
l'illegittimita' perche' incostituzionali sarebbero le norme di legge
che esso attua, senza peraltro prospettare come vincolante un  ordine
di trattazione delle stesse. 
    Hanno infatti. chiesto al Giudice adito di sollevare la questione
di illegittimita' costituzionale del comma 88 dell'art.  1  della  l.
107/2015 nella parte in cui non prevede  che  anche  coloro  i  quali
abbiano semplicemente impugnato gli atti  del  concorso  indetto  con
D.D. 13 luglio 2011 possano accedere alla procedura straordinaria, al
pari di quanto avviene per chi abbia impugnato gli atti dei  concorsi
indetti con 1 D.D. 22 novembre 2004 e con il D.M. 3 ottobre 2006. 
    Cio' in relazione agli articoli 2, 3  e  97  della  Costituzione,
ovvero  per   violazione   dei   principi   di   uguaglianza   e   di
ragionevolezza. 
    Hanno poi chiesto allo stesso Giudice di sollevare  la  questione
di illegittimita' costituzionale di tutte le norme che  prevedono  la
procedura straordinaria, ovvero i commi da 87 a 90 della 1. 107/2015,
sostenendo, in sintesi, che in tal caso  il  Giudice  avrebbe  dovuto
annullare il decreto ministeriale impugnato con  l'effetto  di  porre
nel nulla l'intera procedura, e che da cio' essi  avrebbero  ricavato
un vantaggio, consistente nel  venir  meno  della  possibilita'  che,
all'esito dei ricorsi da loro instaurati, i posti disponibili fossero
stati tutti  esauriti  a  vantaggio  dei  vincitori  della  procedura
stessa. 
    7. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR  ha  respinto  il
ricorso, ritenendo la questione manifestamente infondata  sotto  ogni
profilo. 
    8. Contro tale  sentenza,  i  ricorrenti  in  primo  grado  hanno
proposto appello, contenente due motivi: il primo di  essi  ripropone
le questioni di incostituzionalita' dedotte in primo grado mentre  il
secondo deduce  eccesso  di  potere  per  pretesa  contraddittorieta'
dell'operato dell'amministrazione, che in un primo tempo  li  avrebbe
ammessi con riserva a partecipare al corso, gli avrebbe pero' esclusi
dalla prova scritta finale. 
    L'amministrazione ha resistito, con memorie 24 agosto  2016  e  3
aprile 2017, ed ha chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile
perche' in sostanza proposto senza articolare motivi,  e  nel  merito
che esso sia respinto. 
    Con ordinanza 20 ottobre 2016 n. 4674, la Sezione ha  accolto  la
domanda  cautelare  al  solo  fine  di   una   sollecita   fissazione
dell'udienza di merito. 
    Con memoria 12 aprile 2017,  i  ricorrenti  appellanti  hanno  da
ultimo ribadito le proprie precedenti difese. 
    All'udienza pubblica  del  giorno  4  maggio  2017,  fissata  nei
termini suddetti, la Sezione ha trattenuto i ricorsi in decisione. 
    9. All'esito, la  Sezione  ritiene  di  aderire  all'istanza  dei
ricorrenti appellanti e di sollevare  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale da essi prospettate. 
    In proposito, la Sezione ritiene di seguire  il  relativo  ordine
logico. 
    Come si e' detto, non vi e' stata in  proposito  alcuna  espressa
graduazione ad opera della parte stessa, e quindi, in base  a  quanto
affermato da C.d.S. a.p. 27 aprile  2015  n.5,  nemmeno  si  pone  il
problema di valutare se essa  potrebbe  essere  vincolante,  del  che
nella  materia  del  giudizio  di  costituzionalita',  mosso  da   un
superiore interesse pubblico, si potrebbe in astratto anche dubitare. 
    10. Cio' posto, appunto l'ordine logico proprio  delle  questioni
relative, porta  in  via  principale  a  sollevare  la  questione  di
legittimita' costituzionale delle norme di cui all'intero  intervento
legislativo in questione, ovvero dei  riportati  commi  da  87  a  90
dell'art.  1  della  1.  107/  2015,  ritenendola  rilevante  e   non
manifestamente infondata. La Sezione ritiene  poi,  stavolta  in  via
subordinata, ovvero per il caso in cui  la  questione  di  cui  sopra
venga  ritenuta  non  fondata,  di   sollevare,   la   questione   di
legittimita' costituzionale del  solo  comma  88  dell'art.  1  della
citata  1.  107/2015,   ritenendola   parimenti   rilevante   e   non
manifestamente infondata, e aderisce in  tal  senso  all'istanza  dei
ricorrenti appellanti. 
    Il tutto per le ragioni di seguito esposte. 
    11. Si esamina  in  primo  luogo  la  questione  di  legittimita'
costituzionale relativa all'intero intervento legislativo di  cui  si
tratta. 
    12. In  proposito,  il  Collegio  osserva  che  la  questione  e'
rilevante, perche' le norme citate sono certamente  applicabili  alla
fattispecie oggetto del giudizio. 
    Il decreto  ministeriale  impugnato,  come  s'e'  detto,  applica
puramente e semplicemente le norme in questione, e quindi,  con  ogni
evidenza, sta e cade con la legittimita' costituzionale delle stesse,
nei termini che seguono. 
    Come si e' detto, i  ricorrenti  appellanti  hanno  a  suo  tempo
partecipato  ad  un  concorso  per  il  reclutamento   di   dirigenti
scolastici, hanno  impugnato  i  relativi  esiti  avanti  il  Giudice
amministrativo e sono ancora in attesa di una decisione, dalla quale,
in sintesi estrema, sperano di ottenere un posto di lavoro. 
    Cio' posto, le norme in questione consentono, sempre in  sintesi,
ai soggetti ai quali  esse  si  riferiscono  di  partecipare  ad  una
procedura ulteriore - rispetto a quelle contestate per  le  quali  il
contenzioso non  e'  definito  -  e  quindi  attribuiscono  loro  una
possibilita' ulteriore di conseguire il bene della vita cui aspirano. 
    Nel caso in cui esse venissero dichiarate incostituzionali,  tale
possibilita' verrebbe comunque meno,  perche'  ne  sarebbe  in  tutto
caducato il decreto attuativo qui impugnato,  fondato  esclusivamente
su di esse, e la procedura ulteriore piu' non esisterebbe. 
    Si verte infatti in un caso in cui la norma soggetta al  giudizio
di incostituzionalita' non si  limita  a  regolare  le  modalita'  di
esercizio di un potere preesistente, ma ne costituisce l'unica fonte. 
    Pertanto, il provvedimento che di essa fa applicazione potrebbe e
dovrebbe essere dichiarato nullo  d'ufficio  dal  Giudice  della  sua
impugnazione,  a  prescindere  dal  fatto  che  le   parti   avessero
articolato una specifica censura sul punto: cosi'  per  tutte  C.d.S.
sez. IV 3 marzo 2014 n.993 e 30 novembre 2010 n.8363. 
    Il ricorso, che  chiede  comunque  l'annullamento  integrale  del
decreto applicativo e quindi la  caducazione  dell'intera  procedura,
dovrebbe pertanto essere in ogni caso accolto sotto  questo  profilo,
anche a prescindere dalla prospettazione dei  ricorrenti  appellanti,
secondo la quale essi comunque avrebbero un interesse personale  alla
caducazione stessa. 
    13. Nel caso opposto  in  cui,  invece,  le  norme  in  questione
venissero, nella loro globalita', dichiarate conformi a Costituzione,
dovrebbe, ad avviso di questo Giudice, essere esaminata la  questione
di legittimita' ulteriore, sollevata in via di subordine, sulla quale
in dettaglio piu' avanti. 
    Per quanto  qui  immediatamente  interessa,  si  porrebbe  allora
l'alternativa che segue. 
    Nel caso in cui la questione di legittimita' subordinata,  quella
appunto relativa al solo comma  89,  venisse  dichiarata  fondata,  i
ricorrenti appellanti avrebbero titolo a partecipare  alla  procedura
ulteriore, e quindi il loro ricorso, nella parte in cui e fondato  su
tale  profilo  di  incostituzionalita',  dovrebbe  senz'altro  essere
accolto. 
    Nel caso inverso, invece, in cui la questione  relativa  al  solo
comma 89, venisse dichiarata non fondata, i ricorrenti appellanti non
potrebbero partecipare alla procedura  ulteriore,  perche'  legittimo
sarebbe l'atto che li esclude. 
    Il ricorso andrebbe quindi respinto, perche' la procedura  stessa
sarebbe in se' legittima, anche quanto all'esclusione. 
    La rilevanza  della  questione,  pertanto,  viene  in  ogni  caso
confermata. 
    14. La questione di legittimita' costituzionale di  che  trattasi
risulta altresi' non manifestamente infondata,  per  le  ragioni  che
seguono. 
    15. E' di tutta evidenza che le norme di legge  appena  descritte
rientrano nella categoria delle cd  leggi  provvedimento,  ovvero  di
quelle leggi le quali incidono su un numero determinato e limitato di
destinatari, e presentano un contenuto particolare e concreto: per la
definizione, si veda per tutte Corte cost. 20 novembre 2013 n. 275. 
    E' infatti evidente che destinatari delle norme in questione sono
solamente quei soggetti, i quali  hanno  partecipato  alle  procedure
concorsuali indicate, con gli esiti di cui si e' detto, persone  che,
in teoria, potrebbero essere indicate anche nominativamente. 
    Cio' posto, per costante giurisprudenza  della  Corte,  le  leggi
provvedimento non sono di per  se  contrarie  alla  Costituzione,  la
quale non  contiene  alcuna  riserva  agli  organi  amministrativi  o
esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; devono pero'
sottostare «ad un rigoroso scrutinio di  legittimita'  costituzionale
per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni  di
tipo particolare e derogatorio»:  cosi'  ancora  la  citata  sentenza
275/2013. 
    16. Applicando tali principi  al  caso  di  specie,  il  Collegio
dubita della conformita' delle  norme  in  esame  al  disposto  degli
articoli 3, 51 e 97 ultimo comma Cost. 
    In particolare, com'e'  noto,  l'art.  51  comma  1  prima  parte
dispone che «Tutti i cittadini dell'uno o  dell'altro  sesso  possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive  in  condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». 
    Il  principio  di  uguaglianza  e'  poi  stabilito  in   generale
dall'art. 3. 
    Infine, l'art. 97  comma  4  prevede  che  «Agli  impieghi  nelle
Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo  i  casi
stabiliti dalla legge». 
    17. La giurisprudenza di codesta Corte  interpreta  il  requisito
del «pubblico concorso» di cui all'art. 97 comma 4 nel senso che esso
sia rispettato ove l'accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di
una procedura con tre requisiti di massima, sui quali, fra le  molte,
C. cost. 24 giugno 2010 n.225 e 13 novembre 2009 n. 293. 
    In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che  vi  possa
partecipare il maggior numero possibile di cittadini. 
    In secondo  luogo,  deve  trattarsi  di  una  procedura  di  tipo
comparativo, volta cioe' a selezionare i migliori fra gli aspiranti. 
    Infine, deve trattarsi di una procedura congrua,  nel  senso  che
essa deve consentire di verificare  che  i  candidati  posseggano  la
professionalita' necessaria a svolgere le  mansioni  caratteristiche,
per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire. 
    Ne consegue, pertanto, che e' costituzionalmente  illegittima  la
previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti
in modo irragionevole la possibilita' di accesso dall'esterno. 
    18. Sempre la giurisprudenza di codesta Corte ha affermato che la
regola del pubblico concorso ammette eccezioni «rigorose e  limitate»
- cosi' per tutte la citata  sentenza  293/2009,  subordinate  a  due
requisiti. 
    In  primo  luogo,  esse  devono  rispondere  ad  una   «specifica
necessita' funzionale» dell'amministrazione, ovvero  a  «peculiari  e
straordinarie ragioni di interesse pubblico», come detto sempre nella
sentenza 293/2009. In proposito, e' stato chiarito che non  integrano
valide ragioni di interesse pubblico ne' l'esigenza di consolidare il
precariato ne' quella di  venire  incontro  a  personali  aspettative
degli aspiranti - cosi' C. cost. 3 marzo 2006 n.  81-  ne'  tantomeno
esigenze   strumentali   di   gestione   del   personale   da   parte
dell'amministrazione - come ritenuto da C. cost.  4  giugno  2010  n.
195. Al contrario, un concorso  riservato  puo'  essere  giustificato
solo quando si tratti  di  esigenze  desumibili  da  funzioni  svolte
dall'amministrazione,  cosi'  sempre  la  sentenza  195/2010,  e   in
particolare   quando   si   tratti    di    consolidare    specifiche
professionalita'  che  non  si   potrebbero   acquisire   all'esterno
dell'amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo  a
chi gia' ne e' dipendente in una data posizione, come affermato dalla
sentenza 293/2009. 
    In secondo luogo, le eccezioni alla regola del pubblico  concorso
devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la
professionalita' del personale assunto, come ritenuto, sempre fra  le
molte, da C. cost. 29 aprile 2010  n.149.  Con  particolare  riguardo
all'assunzione di dirigenti, rilevante rispetto al  caso  di  specie,
che concerne dirigenti scolastici, e' stato poi ritenuto  che  devono
essere  previste  «procedure  imparziali  e  obiettive  di   verifica
dell'attivita' svolta, per  la  valutazione  di  idoneita'  ad  altri
incarichi dirigenziali,  in  grado  di  garantire  la  selezione  dei
migliori», e che in tal senso non basterebbe un  generico  rinvio  al
«particolare successo» con il  quale  l'aspirante  avesse  svolto  un
precedente incarico: cosi' C. cost. 9 novembre 2006 n. 363. 
    19. Nel caso di specie, i parametri appena delineati appaiono non
rispettati. La procedura di  cui  alle  norme  in  esame  rappresenta
all'evidenza un'eccezione alla regola del pubblico concorso,  perche'
come si e' detto e' aperta soltanto a soggetti ben determinati, e non
alla  generalita'  degli  aspiranti  in  possesso  dei  requisiti  di
professionalita' richiesti per  il  ruolo  da  ricoprire,  e  non  e'
sorretta dai presupposti necessari per legittimarla. 
    20. La procedura in esame appare  in  primo  luogo  istituita  in
assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico  richieste  per
giustificarla. 
    In  proposito,  e'  sufficiente  osservare  il  modo  in  cui  e'
determinata la platea dei possibili partecipanti. 
    Il concorso riservato riguarda anzitutto i soggetti  che  abbiano
superato le  prove  del  concorso  2011:  cio'  da  un  lato  non  ne
garantisce la particolare professionalita'  attuale,  trattandosi  di
risultato risalente nel tempo; dall'altro non costituisce  un'ipotesi
di particolare professionalita' che  l'amministrazione  non  potrebbe
acquisire in altro modo. 
    Il concorso riservato riguarda poi  i  soggetti  che  abbiano  in
corso un contenzioso relativo alle prove dei concorsi 2004 e 2006,  e
cio' dipende da circostanze casuali, che oltretutto nulla hanno a che
vedere con la professionalita' dell'aspirante. 
    Non si rinvengono poi, contrariamente a quanto indicato dal testo
di  legge,  particolari   «esigenze   di   economicita'   dell'azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico
dei possibili esiti del contenzioso pendente», dato che non si spiega
come  la  procedura  risulterebbe  piu'  economica  rispetto  ad   un
reclutamento secondo le regole ordinarie, e si trascura che l'impatto
delle decisioni giudiziarie sull'organizzazione amministrativa e'  in
generale  fisiologico  nel  sistemare  come  tale  non   postula   la
necessita' di interventi correttivi del legislatore. 
    Di contro, la procedura in  esame  appare  maggiormente  ispirata
all'intento di tutelare aspettative dei soggetti coinvolti, che  come
si e' detto non vale a legittimarla. 
    21. La procedura in esame appare  poi  strutturata  in  modo  non
idoneo a garantire la  selezione  di  soggetti  adatti  al  ruolo  da
ricoprire. 
    Come si e' detto, le norme denunciate prevedono anzitutto, per la
generalita' dei destinatari, che le prove di concorso  da  affrontare
consistano in un «corso intensivo di formazione»  e  nella  «relativa
prova scritta finale». 
    Il D.M. applicativo  499/2015  chiarisce  poi  che  il  corso  di
formazione ha la durata  di  ottanta  ore  complessive,  puo'  essere
validamente frequentato anche per  sole  sessantacinque  ore,  e  da'
accesso ad una prova scritta unica, che consiste nella trattazione di
un argomento individuato dalla commissione  fra  quelli  oggetto  del
corso. 
    Di contro, il reclutamento ordinario dei dirigenti scolastici era
disciplinato in via ordinaria dal comma 618 dell'art. 1 della  1.  27
dicembre 2006 n.296, per cui: «Con regolamento da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
definite le modalita' delle procedure concorsuali per il reclutamento
dei  dirigenti  scolastici  secondo  i  seguenti  principi:   cadenza
triennale del  concorso  su  tutti  i  posti  vacanti  nel  triennio;
unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso  aperto
al personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo  la
nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno  cinque
anni; previsione di una  preselezione  mediante  prove  oggettive  di
carattere culturale e  professionale,  in  sostituzione  dell'attuale
preselezione per titoli; svolgimento di una o piu' prove scritte, cui
sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione
di una  prova  orale;  valutazione  dei  titoli;  formulazione  della
graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio,  di  durata
non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a  concorso,
con conseguente soppressione  dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
cento. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento
previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con
esso incompatibili, la cui ricognizione e'  affidata  al  regolamento
medesimo.» 
    Il  regolamento  in  questione,  D.P.R.  10  luglio  2008  n.140,
prevedeva poi una prova di preselezione consistente nel  «superamento
di una prova oggettiva a  carattere  culturale  e  professionale.  La
prova  consiste   in   un   congruo   numero   di   quesiti   diretti
all'accertamento delle conoscenze di base  per  l'espletamento  della
funzione dirigenziale in relazione alle tematiche di cui all'articolo
6, comma 1, ivi comprese  quelle  sull'uso  delle  apparecchiature  e
delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse  a  livello  avanzato,
nonche' sull'uso di una lingua straniera, a  livello  B1  del  quadro
comune europeo di riferimento, prescelta dal candidato tra  francese,
inglese, tedesco e spagnolo». 
    Prevedeva ancora, come prove di  concorso  vere  e  proprie,  due
prove scritte, su argomenti  liberamente  scelti  dalla  commissione,
l'una vertente su «su tematiche relative ai sistemi formativi e  agli
ordinamenti degli studi in Italia e nei  Paesi  dell'Unione  europea,
alle modalita' di conduzione delle  organizzazioni  complesse,  oltre
che  alle   specifiche   aree   giuridico-amministrativo-finanziaria,
socio-psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa», la
seconda consistente «nella  risoluzione  di  un  caso  relativo  alla
gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle
strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative  del
territorio», il tutto seguito da un  colloquio  interdisciplinare  su
tutte le materie di esame. 
    Non  dissimile  la  disciplina  ora  vigente,  poiche'  ai  sensi
dell'art. 17 d.l. 12 settembre  2013  n.104  il  concorso  si  svolge
mediante  un  corso  concorso  che  «puo'   comprendere   una   prova
preselettiva e comprende una o piu' prove scritte, cui ammessi  tutti
coloro che superano l'eventuale preselezione, e una  prova  orale,  a
cui segue la valutazione dei titoli». 
    Si tratta comunque di prove il  cui  livello  di  difficolta'  e'
significativamente superiore a quello della  prova  prevista  in  via
ordinaria dalla procedura in esame,  e  il  rilievo  vale  a  maggior
ragione per la prova speciale prevista dal comma 90, che e'  limitata
ad una «prova orale sull'esperienza maturata» da parte dei  vincitori
del  concorso  2011  i   quali   abbiano   gia'   prestato   servizio
nell'amministrazione. 
    Sotto tale profilo, non sembra assicurata un'adeguata valutazione
della professionalita' del dirigente nei termini richiesti da codesta
Corte. 
    22. Il Collegio dubita altresi' della  conformita'  del  comma  8
lettera b) all'art. 6  paragrafo  1  della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'Uomo, che prevede il diritto ad  un  equo  processo,  ed
assume rango costituzionale nel nostro ordinamento ai sensi dell'art.
117 Cost cosi' come ritenuto da codesta Corte a  partire  dalle  note
sentenze 24 ottobre 2007 nn.347 e 348. 
    La giurisprudenza della Corte europea ha infatti chiarito  -  per
tutte le decisioni 28 ottobre 1999 Zelinski e sez. II 7  giugno  2001
Agrati, che sussiste la violazione del diritto ad  un  equo  processo
sancito  dalla  norma  citata,  laddove  il   legislatore   nazionale
intervenga adottando una legge a contenuto interpretativo diretta  ad
influire su di un procedimento giurisdizionale in  corso,  senza  che
detto intervento normativo  sia  sorretto  da  motivi  imperativi  di
interesse pubblico. 
    23. In tali termini, il comma 88 lettera b)  della  normativa  in
esame, come si e' visto, consente a coloro i quali abbiano  in  corso
un contenzioso non ancora definito relativo ai concorsi 2004  e  2006
di partecipare per cio' solo alla procedura  selettiva  riservata  in
esame. 
    In tal modo, attribuisce loro la possibilita'  di  conseguire  il
bene della vita cui aspirano nel giudizio in corso con modalita' piu'
agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito  del  giudizio
stesso, interferendo cosi' con l'esito relativo. 
    Si rinvia a quanto gia' detto sulla  procedura  in  generale  per
evidenziare  che  cio'  accade  senza  alcun  particolare  motivo  di
interesse pubblico. 
    24. Alla luce delle considerazioni che precedono appare  pertanto
in  via  principale  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 commi da 87 a 90
della 1. 107/2015 sotto il profilo del rispetto  degli  artt.  3,  51
comma 1 prima parte, 97 comma 4 Cost nonche' 117  Cost  in  relazione
all'art.  6  paragrafo  1  della  Convenzione  europea  dei   diritti
dell'Uomo. 
    25. Si esamina in secondo  luogo  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  del  solo  comma  88  dell'art.  1  della  citata  1.
107/2015, che come si e' detto ad avviso del Collegio si pone in  via
subordinata, ovvero per il caso in cui  l'intervento  legislativo  di
che trattasi venga ritenuto in se' legittimo. 
    26. In punto rilevanza, si  richiama  quanto  detto  a  proposito
della questione principale. La  norma  in  questione  e'  sicuramente
applicabile alla fattispecie in esame. 
    Come si e' detto, infatti, la legittimita' dell'atto impugnato, e
quindi la legittimita' dell'esclusione dei ricorrenti dalla procedura
straordinaria di reclutamento di cui si tratta, stanno e  cadono  con
la legittimita' costituzionale delle norma  del  comma  89,  che  non
prevede la loro partecipazione. 
    In  dipendenza  dall'accoglimento  o   non   accoglimento   della
questione, pertanto, il ricorso va accolto ovvero respinto. 
    27. Anche la questione di legittimita'  costituzionale  ulteriore
di che  trattasi,  nell'ipotesi  di  legittimita'  della  complessiva
procedura straordinaria, risulta non manifestamente infondata. 
    Il Collegio dubita infatti che sia conforme a  ragionevolezza,  e
quindi all'art. 3 Cost, la disparita' di trattamento fra  i  soggetti
di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) del  comma  88
in esame. 
    Come evidenziato anche dalla parte ricorrente, per effetto  delle
norme in questione, i soggetti che hanno partecipato ai concorsi 2004
e 2006 possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di
aver presentato ricorso giurisdizionale. Invece, i soggetti  i  quali
hanno partecipato al concorso 2011 possono accedere alla procedura in
questione, in sintesi, solo se abbiano superato le relative prove. 
    La difesa dell'amministrazione, condivisa sul punto  dal  Giudice
di primo grado, ha rilevato si tratta di situazioni  verificatesi  in
epoche diverse, e quindi un maggior favore per quelle piu'  risalenti
sarebbe ragionevole e giustificato. 
    Osserva pero'  il  Collegio  in  contrario  che  le  esigenze  di
interesse pubblico indicate dalla legge, se  si  ritenessero  valide,
sarebbero identiche  per  entrambe  le  situazioni,  e  non  appaiono
graduate in ragione del fatto che una vicenda risalga ad epoca piu' o
meno lontana nel tempo dell'altra. 
    28. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare pertanto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1  comma  88  della  1.  107/2015  sotto  il
profilo del rispetto dell'art. 3 Cost, il che come  detto  presuppone
la legittimita' complessiva  della  procedura  straordinaria  cui  il
comma si riferisce. 
    29. Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della  legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio  di  Stato  e'
sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    30. Ai sensi dell'art. 23, quarto comma,  della  legge  11  marzo
1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara'  comunicata  alle  parti
costituite e notificata al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  Deputati  e  del
Senato della Repubblica.