ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)», promosso dalla Commissione  tributaria  regionale
del Lazio nel procedimento vertente tra M.L.  F.  e  l'Agenzia  delle
entrate - Ufficio provinciale di Roma, con ordinanza del 16  dicembre
2016, iscritta al n. 82 del  registro  ordinanze  2017  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  24,  prima   serie
speciale, dell'anno 2017. 
    Visti l'atto di  costituzione  di  M.L.  F.,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella udienza pubblica  del  24  ottobre  2017  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi l'avvocato Mariano Buratti per M.L. F. e  l'avvocato  dello
Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi per il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 16 dicembre 2016, la Commissione tributaria
regionale  del  Lazio  ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale,  per  violazione  degli  artt.  3,  53  e  97   della
Costituzione, dell'art. 1, comma 335, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», il quale prevede
che «La revisione parziale del classamento delle  unita'  immobiliari
di proprieta' privata site in microzone comunali,  per  le  quali  il
rapporto tra il valore medio di  mercato  individuato  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
marzo 1998, n. 138, e il corrispondente  valore  medio  catastale  ai
fini  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili   si
discosta   significativamente    dall'analogo    rapporto    relativo
all'insieme delle microzone comunali, e' richiesta  dai  comuni  agli
Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di  cui
al precedente periodo, il  valore  medio  di  mercato  e'  aggiornato
secondo le modalita' stabilite con il provvedimento di cui  al  comma
339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta  del  comune  e
verificata la sussistenza dei  presupposti,  attiva  il  procedimento
revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima». 
    1.1.- A parere del collegio tributario regionale, dal complessivo
quadro normativo emergerebbe che il classamento e' un'operazione  che
interessa necessariamente una singola unita' immobiliare,  come  tale
sarebbe quindi difficilmente conciliabile con la  previsione  di  una
revisione  del  classamento  per   intere   microzone   motivata   da
scostamenti tra valori di mercato e  valori  catastali.  Infatti,  il
classamento andrebbe ad inquadrare caratteristiche specifiche, vale a
dire identita', natura e qualita', di singole unita' immobiliari,  le
quali restano le stesse,  salvo  trasformazioni  specifiche  avvenute
tramite opere di risanamento o di ristrutturazione, per le  quali  e'
previsto il meccanismo di cui al comma 336 del medesimo art. 1  della
legge n. 311 del 2004. 
    Il rimettente sostiene  che  il  riclassamento  disciplinato  dal
censurato comma 335, in quanto «collegato ai soli valori  di  mercato
di  zona  e   senza   modificazioni   nella   realta'   si   porrebbe
inevitabilmente  in  contrasto  con  la  capacita'  contributiva  dei
singoli» e quindi con l'art. 53 Cost. Infatti,  pur  non  essendo  un
vero e proprio atto  di  imposizione  fiscale,  inciderebbe  tuttavia
sulla rendita del bene ed avrebbe effetti sull'imposizione diretta  e
su quella locale. 
    Sarebbe altresi' ravvisabile la  violazione  dell'art.  3  Cost.,
perche'  il  singolo  contribuente  si  troverebbe   «irrazionalmente
esposto  a  rivalutazione  del  proprio  bene   in   relazione   alla
significativa rivalutazione di beni altrui sol perche' situato in una
"microzona" oggetto di attenzione da parte del Comune, con disparita'
di    trattamento    rispetto    ad    altre     "microzone",     pur
significati[va]mente da rivalutare, ma non oggetto  di  richiesta  da
parte del comune medesimo all'Agenzia del territorio». 
    La norma impugnata contrasterebbe, infine, con l'art.  97  Cost.,
in quanto la rivalutazione «massiva» operata  dalla  norma  censurata
«non  assicur[erebbe]  ne'  il  buon  andamento  ne'  l'imparzialita'
dell'amministrazione, colpendo indiscriminatamente  tutte  le  unita'
immobiliari (di una  determinata  microzona)  senza  alcuna  verifica
concreta del singolo bene (non  essendo  necessario  il  sopralluogo,
Cass. n.  21176  del  2016;  Cass.  n.  21923  del  2012),  esponendo
l'Amministrazione medesima ad una altrettanto  "massiva"  opposizione
da parte dei contribuenti interessati». 
    2.- Con atto depositato il  4  luglio  2017,  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il  quale  ha  chiesto  che  la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata. 
    La   prospettata   questione   di    costituzionalita'    sarebbe
inammissibile in quanto  involgente  scelte  discrezionali  spettanti
esclusivamente   al   legislatore:   essa,   infatti,   non   sarebbe
suscettibile di una soluzione costituzionalmente imposta, ma  di  una
pluralita' di soluzioni. 
    Nel  merito,  poi,  ricorda  l'interveniente  che  la   revisione
parziale del classamento  rappresenta,  in  sostanza,  uno  strumento
previsto  dal  legislatore  al  fine   di   rimuovere   significative
sperequazioni - rinvenibili nell'ambito di alcune microzone  comunali
- che emergono dal confronto tra i valori medi di mercato ed i valori
medi catastali  rilevati  nelle  diverse  microzone  in  cui  risulta
suddiviso  il  territorio  comunale  e  che  sono   riconducibili   a
variazioni del contesto urbano verificatesi nel  tempo.  Al  fine  di
determinare le modalita' di avvio della procedura in argomento,  sono
state definite, in modo uniforme per l'intero  territorio  nazionale,
le regole o le modalita' di calcolo dei valori medi di mercato e  dei
valori medi catastali  posti  alla  base  dei  rapporti  che  portano
all'individuazione delle microzone «anomale», secondo criteri precisi
e  puntuali  che  non  lascerebbero   margini   di   discrezionalita'
all'amministrazione. 
    Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  segnala  altresi'  il
differente ambito applicativo della norma impugnata e del  successivo
comma 336 dello stesso art. 1 della legge n. 311 del 2004 (richiamato
dal  giudice  rimettente),  il  quale  disciplina  una  procedura  di
revisione legata a situazioni  di  fatto  non  piu'  coerenti  con  i
classamenti passati per intervenute variazioni edilizie della singola
unita' immobiliare. 
    Tanto  premesso   sulla   ricostruzione   della   disciplina   di
riferimento, si nega  il  contrasto  di  essa  con  il  principio  di
capacita' contributiva di cui all'art. 53 Cost., atteso  che  proprio
l'aggiornamento delle rendite catastali permetterebbe di  individuare
con maggior precisione il reddito potenzialmente ritraibile dai  beni
immobili,  e  quindi  la   correlata   capacita'   contributiva.   Il
procedimento disciplinato dalla disposizione censurata  comporterebbe
non l'attribuzione di un classamento collegato ai valori di  mercato,
bensi' il riesame dei classamenti  relativi  agli  immobili  presenti
nelle microzone «anomale» al fine di  un  loro  adeguamento  rispetto
alle  altre  microzone  comunali.  Nel   concreto,   l'attivita'   di
riclassamento dei singoli immobili permetterebbe di  individuare,  in
relazione alle loro caratteristiche e tramite raffronto con le unita'
di riferimento, la categoria e la classe piu' appropriate. 
    Non  sarebbe  fondata  neanche   la   questione   sollevata   con
riferimento alla violazione della disparita' di  trattamento  di  cui
all'art. 3 Cost., posto che le considerazioni svolte  dal  rimettente
si  risolverebbero  nella  prospettazione   di   eventuali   ricadute
pratiche, legate ad un  patologico  funzionamento  del  sistema,  che
tuttavia non possono involvere  profili  di  costituzionalita'  della
norma censurata. Quest'ultima, anzi, consentirebbe proprio di operare
in senso opposto, perequando, ove non coerenti, i  classamenti  degli
immobili situati nelle microzone «anomale». 
    Infine,  contrariamente  a  quanto  ritenuto  dalla   Commissione
tributaria regionale in relazione al denunciato contrasto con  l'art.
97 Cost., il legislatore  non  avrebbe  disposto  una  «rivalutazione
massiva», nel senso di prevedere un riclassamento «disancorato  dalla
situazione  del  singolo  bene»,  e  le  procedure  attuative   della
disposizione censurata non avrebbero colpito indiscriminatamente  gli
immobili oggetto di verifica.  Il  procedimento  in  parola,  invero,
consentirebbe un diverso apprezzamento  connesso  a  fattori  esterni
comuni a tutte le unita' immobiliari delle microzone  «anomale»,  con
l'inevitabile conseguenza che la revisione dei classamenti operata ai
sensi del comma 335 in  esame  interesserebbe  generalmente  un  gran
numero di immobili, proprio perche', essendo  situati  nei  medesimi,
mutati, contesti urbani,  risulterebbero  parimenti  coinvolti  dallo
stesso fenomeno di «riqualificazione esterna». 
    3.- Nel giudizio si e' costituita  l'appellante  del  giudizio  a
quo,  con  atto  depositato  il  30  giugno  2017,  ripercorrendo  le
argomentazioni della Commissione tributaria regionale  e  sostenendo,
sulla base  delle  medesime,  l'illegittimita'  costituzionale  della
norma censurata  in  relazione  agli  stessi  parametri  evocati  dal
giudice rimettente. 
    4.- In data 26 settembre 2017 il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato  memoria,  ribadendo  le  considerazioni  gia'
svolte nell'atto di costituzione ed in particolare sottolineando come
la normativa in esame preveda un «procedimento "asettico"», ovverosia
ancorato a criteri rigorosi e oggettivi, «teso ad evitare  situazioni
di palese ingiustizia all'interno di ogni  singolo  comune»,  tramite
l'individuazione delle  microzone  «anomale»  e  l'applicazione  agli
immobili in esse ubicati della revisione parziale del classamento. 
    5.- Con memoria depositata il 2 ottobre 2017, la parte privata ha
sostenuto l'ammissibilita' della  questione  di  costituzionalita'  -
sulla base della considerazione che se alla Corte  costituzionale  e'
precluso ogni giudizio di natura politica e ogni  sindacato  sull'uso
del potere discrezionale del Parlamento, quest'ultimo resta  comunque
subordinato al rispetto dei limiti posti dalla  Carta  costituzionale
-,  riproponendo,  nel  merito,  le  considerazioni   precedentemente
svolte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Commissione tributaria regionale del  Lazio  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 335,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»,
il quale prevede il riclassamento di unita'  immobiliari  ubicate  in
microzone nelle quali il rapporto tra  il  valore  medio  di  mercato
individuato ai sensi del d.P.R. 23 marzo 1998,  n.  138  (Regolamento
recante norme per la revisione generale delle zone  censuarie,  delle
tariffe d'estimo delle  unita'  immobiliari  urbane  e  dei  relativi
criteri   nonche'   delle   commissioni   censuarie   in   esecuzione
dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n.  662)
e il corrispondente valore medio catastale, ai fini dell'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, si discosta  significativamente
dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. 
    1.1.-  Secondo  il  rimettente,   dal   quadro   generale   della
legislazione vigente emergerebbe che il classamento e'  un'operazione
legata necessariamente ad una singola  unita'  immobiliare.  Pertanto
sarebbe incompatibile con il sistema la previsione di  una  revisione
parziale del classamento di intere microzone. 
    In particolare, l'impugnato comma 335 sarebbe  in  contrasto  con
l'art. 3 della Costituzione, atteso che il  singolo  contribuente  si
troverebbe esposto a rivalutazione del proprio bene solo in base alla
circostanza che il suo immobile e' situato in una  microzona  oggetto
di richiesta di revisione  parziale  del  classamento  da  parte  del
Comune interessato. 
    La  norma  violerebbe,  poi,  l'art.  53  Cost.,  in  quanto   un
riaccatastamento di una serie di edifici «collegato ai soli valori di
mercato di zona e senza modificazioni nella realta'» si  porrebbe  in
conflitto con il principio di  capacita'  contributiva  dei  singoli,
posto che il classamento, pur non essendo un vero e proprio  atto  di
imposizione fiscale, incide sulla  rendita  del  bene  ed  ha  quindi
effetti sull'imposizione diretta e su quella locale. 
    Essa contrasterebbe, infine, con l'art. 97 Cost., dato  che  «non
assicur[erebbe]   ne'   il   buon   andamento   ne'   l'imparzialita'
dell'amministrazione, colpendo indiscriminatamente  tutte  le  unita'
immobiliari (di una  determinata  microzona)  senza  alcuna  verifica
concreta del singolo bene [...] esponendo l'amministrazione  medesima
ad una altrettanto "massiva" opposizione da  parte  dei  contribuenti
interessati». 
    2.-   In   via   preliminare,   va   esaminata   l'eccezione   di
inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura generale dello  Stato,  in
considerazione del fatto che la questione  di  costituzionalita'  non
sarebbe suscettibile di una soluzione  costituzionalmente  imposta  e
quindi involgerebbe scelte discrezionali spettanti esclusivamente  al
legislatore. 
    2.1.- L'eccezione e' inammissibile in quanto formulata in maniera
generica e gravemente carente nella motivazione. 
    3.- Nel merito, le censure sono infondate. 
    4.- In via generale, si procede al riclassamento di  un  immobile
quando, pur disponendo, quest'ultimo, gia' di una categoria,  di  una
classe e di una  rendita,  si  prospetta  che  tale  classamento  sia
divenuto inadeguato. 
    Le  cause  che  possono  rendere  necessaria  l'operazione   sono
riconducibili alle ipotesi individuate dai commi 335 e 336  dell'art.
1 della legge n. 311 del 2004. 
    Si tratta di due procedure  con  presupposti  diversi.  La  prima
concerne situazioni  legate  a  mutamenti  di  carattere  generale  o
collettivo interessanti una determinata area; la seconda riguarda  le
situazioni di fatto non piu' coerenti con i classamenti  passati  per
intervenute variazioni edilizie della singola  unita'  immobiliare  e
presuppone quindi che si sia  di  fronte  ad  innovazioni  specifiche
relative ad un determinato immobile. 
    5.-  Ai  sensi  del  comma  335  -  oggetto  del  giudizio  -  il
procedimento prende avvio su iniziativa del Comune, il quale  formula
richiesta  di  revisione  del  classamento  al   competente   Ufficio
provinciale dell'Agenzia del territorio (ora  assorbita  dall'Agenzia
delle entrate ai sensi  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore  bancario»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135).
Quest'ultima, accertata la sussistenza dei presupposti di legge,  con
provvedimento del direttore attiva il «processo revisionale», che  si
snoda  secondo  le  modalita'  tecniche  e  operative  previste   nel
successivo comma 339 e  stabilite  nelle  linee  guida  di  cui  alla
Determinazione del  direttore  dell'Agenzia  del  territorio  del  16
febbraio 2005. A conclusione del procedimento, gli intestatari  delle
unita' immobiliari interessate ricevono un avviso di accertamento con
la rideterminazione del classamento e  l'attribuzione  di  una  nuova
rendita catastale. 
    6.- Venendo all'esame delle censure, il contrasto  con  l'art.  3
Cost. e' impostato nella limitata prospettiva secondo cui il  singolo
contribuente si troverebbe esposto a rivalutazione del  proprio  bene
solo in base alla circostanza che il suo immobile sia situato in  una
microzona oggetto di richiesta di revisione parziale del  classamento
da parte del Comune interessato,  con  la  conseguente  sperequazione
rispetto al contribuente che, pur trovandosi nella stessa situazione,
non subisca analoga iniziativa comunale. 
    La censura, come e' evidente, non e' riferibile  alla  previsione
della norma, ma e' ricollegabile, invece, a circostanze contingenti -
e cioe' la maggiore o minore sollecitudine del Comune di  riferimento
nell'avanzare l'istanza - che attengono  alla  concreta  applicazione
della disciplina (ordinanza n. 270 del 2012). 
    Si tratta, dunque, di un inconveniente  di  fatto,  che,  secondo
pacifica giurisprudenza, e' irrilevante nel  giudizio  costituzionale
(ex multis, sentenze n. 35 del 2017,  n.  219  e  n.  192  del  2016;
ordinanza n. 122 del 2016). 
    7.- Il Collegio tributario prospetta poi la violazione  dell'art.
53  Cost.,  in  quanto  un  riaccatastamento  conseguente  alla  sola
variazione  dei  valori  di  mercato   di   una   determinata   aerea
contrasterebbe con il principio di capacita' contributiva. 
    7.1.- Va in proposito ricordato che questa Corte ha ritenuto  che
la rendita catastale «non costituisce [...] un presupposto d'imposta»
(sentenza n.  162  del  2008):  non  e'  pertanto  prospettabile,  in
riferimento ad essa, una questione  collegata  al  parametro  di  cui
all'art. 53 Cost. (sentenze n. 263 del 1994 e n. 162 del 2008). Si e'
pero' anche affermato che, benche' le tariffe di estimo e le  rendite
catastali non siano atti di imposizione tributaria, i criteri per  la
loro determinazione, ove non ispirati a principi  di  ragionevolezza,
potrebbero porre le premesse per l'incostituzionalita' delle  singole
imposte che su di essi si fondino (sentenza n. 263 del 1994). 
    7.2.-  Si  e'  poi  ritenuto  che  «la  capacita'   contributiva,
desumibile dal presupposto economico al quale l'imposta e' collegata,
puo' essere ricavata, in linea  di  principio,  da  qualsiasi  indice
rivelatore   di   ricchezza,   secondo   valutazioni   riservate   al
legislatore,  salvo  il  controllo  di  costituzionalita',  sotto  il
profilo della  palese  arbitrarieta'  e  manifesta  irragionevolezza»
(sentenza n. 162 del 2008). 
    Esaminata la questione sotto  questa  specifica  prospettiva,  la
scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 non  presenta
profili di irragionevolezza. 
    La  decisione  di  operare  una  revisione  del  classamento  per
microzone  si  basa  sul  dato  che  la  qualita'  del  contesto   di
appartenenza  dell'unita'  immobiliare  rappresenta  una   componente
fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il
fattore  posizionale  gia'  costituisce  una  delle  voci  prese   in
considerazione dal sistema catastale in generale. 
    Puo' quindi ritenersi non irragionevole che l'accertamento di una
modifica del  valore  degli  immobili  presenti  in  una  determinata
microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale. Il  conseguente
adeguamento,  proprio  in  quanto  espressione  di  una   accresciuta
capacita'  contributiva,  e'  volto  in  sostanza  ad  eliminare  una
sperequazione esistente a livello impositivo. 
    7.3.- E' bene ricordare, peraltro, che la natura e  le  modalita'
dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in  merito  agli
elementi  che  hanno,  in  concreto,  interessato   una   determinata
microzona, cosi' incidendo  sul  diverso  classamento  della  singola
unita'  immobiliare;  obbligo  che,  proprio  in  considerazione  del
carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto  in  maniera
rigorosa in modo tale da  porre  il  contribuente  in  condizione  di
conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento. 
    8.- Infondata, infine,  e'  la  censura  (peraltro  formulata  in
maniera generica e apodittica) relativa all'art. 97 Cost., secondo la
quale la  rivalutazione  «massiva»  operata  dalla  norma  censurata,
colpendo indiscriminatamente  tutte  le  unita'  immobiliari  di  una
determinata microzona senza  alcuna  verifica  concreta  del  singolo
bene, «espo[rrebbe] l'amministrazione  medesima  ad  una  altrettanto
"massiva" opposizione da parte dei contribuenti interessati». 
    Non  e'  dato  comprendere,  infatti,   come   il   rischio   che
l'Amministrazione sia esposta ad azioni  giudiziarie  possa  rilevare
nel senso dell'incostituzionalita' di una  disciplina.  Ogni  riforma
normativa, per la sua portata innovativa, e' potenzialmente idonea  a
suscitare reazioni da parte dei destinatari,  ma  cio'  evidentemente
rientra nella fisiologia dell'ordinamento.