P. Q. M. Visti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, e l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1; Solleva in riferimento all'art. 25 comma 2° Cost. questione di legittimita' costituzionale dell'art. 612-bis c.p. nei termini sopra indicati; Ordina la sospensione del giudizio in corso per pregiudizialita' costituzionale, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Alcamo, 24 giugno 2013 Il Giudice: Satariano