P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    d'ufficio  dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio   e   non
manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 111, 24 e  97
Cost. ed ai principi  di  efficacia  e  di  efficienza  del  processo
penale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  15-bis
della legge n. 67/2014, nella parte in cui non prevede la sospensione
del processo di cui all'art. 420-quater codice di  procedura  penale,
quando sia gia' stata deliberata la sentenza di  primo  grado,  anche
nei casi in cui risulti gia' pacificamente agli atti che nessun  tipo
di  informazione   e   conoscenza,   relative   alla   pendenza   del
procedimento, e' mai  stato,  in  alcuna  fase  ed  in  alcun  grado,
acquisito dalla persona imputata o a lei offerto; 
    sospende il presente giudizio; 
    dispone, a cura della cancelleria: 
        l'immediata    trasmissione    degli    atti    alla    Corte
costituzionale; 
        la  notifica  della  presente  ordinanza  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
        la sua comunicazione ai presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
    Ordinanza letta nella pubblica udienza del 30  maggio  2017  alla
presenza del procuratore generale e del sostituto ex art. 102  codice
di procedura  penale  del  difensore  d'ufficio  titolare,  anche  in
rappresentanza dell'imputato dichiarato irreperibile (posto  comunque
che presso il medesimo presente difensore  dovrebbe  essere  eseguita
un'eventuale notificazione diretta all'imputato). 
 
                    Il Presidente est.: Citterio 
 
 
                         I consiglieri estensori: Liguori - Giancotti