P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, d'ufficio dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 111, 24 e 97 Cost. ed ai principi di efficacia e di efficienza del processo penale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15-bis della legge n. 67/2014, nella parte in cui non prevede la sospensione del processo di cui all'art. 420-quater codice di procedura penale, quando sia gia' stata deliberata la sentenza di primo grado, anche nei casi in cui risulti gia' pacificamente agli atti che nessun tipo di informazione e conoscenza, relative alla pendenza del procedimento, e' mai stato, in alcuna fase ed in alcun grado, acquisito dalla persona imputata o a lei offerto; sospende il presente giudizio; dispone, a cura della cancelleria: l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; la sua comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ordinanza letta nella pubblica udienza del 30 maggio 2017 alla presenza del procuratore generale e del sostituto ex art. 102 codice di procedura penale del difensore d'ufficio titolare, anche in rappresentanza dell'imputato dichiarato irreperibile (posto comunque che presso il medesimo presente difensore dovrebbe essere eseguita un'eventuale notificazione diretta all'imputato). Il Presidente est.: Citterio I consiglieri estensori: Liguori - Giancotti