P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando nei ricorsi riuniti nn. 243/2017 e 843/2017 R.G, cosi' provvede: a) dichiara in principalita' rilevante e non manifestamente infondata sotto i profili di cui in motivazione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 87 a 90 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella parte in cui prevedono una procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata, ai sensi del comma 88 citato, lettere a) e b), ai soli soggetti i quali risultino essere gia' vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero i quali abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale nell'ambito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D. 13 luglio 2011, nonche' ai soggetti i quali abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici indetti con il D.D. 22 novembre 2004 e con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006; b) dichiara, per il caso di ritenuta infondatezza della questione di cui sopra, rilevante e non manifestamente infondata ai sensi di cui in motivazione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella parte in cui non consente la partecipazione alla procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata ai soggetti previsti dalla norma in questione anche a coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D. 13 luglio 2011; c) dispone la sospensione del presente giudizio davanti al Consiglio di Stato e ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; d) ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia comunicata alle parti costituite e notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati: Sergio Santoro, Presidente; Bernhard Lageder, consigliere; Marco Buricelli, consigliere; Oreste Mario Caputo, consigliere; Francesco Gambato Spisani, consigliere, estensore. Il Presidente: Santoro L'estensore: Gambato Spisani